60.2007.208
Istanza di ispezione degli atti. già accusato quale istante
9 luglio 2007Italiano3 min
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Numero d'incarto:
60.2007.208
Data decisione, Autorità:
09.07.2007, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. già accusato quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2007.208
Lugano
9 luglio 2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza
22/25.5.2007 presentata da
IS 1
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere copia di atti di un
procedimento penale a suo carico nel frattempo terminato;
premesso che la richiesta è stata inviata
direttamente al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa per evasione a questa
Camera in data 24/25.5.2007, segnalando al contempo di non avere particolari
osservazioni da formulare;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A seguito di fatti e
comportamenti tenuti dall’istante nel periodo da gennaio a maggio del 2006, il
Ministero pubblico ha aperto due procedimenti penali a suo carico (inc. MP __________
e __________), sfociati in un decreto d’accusa del 13.11.2006 (DA __________), cresciuto
in giudicato.
Fatti
2. Con la
presente richiesta, il patrocinatore dell’istante chiede di ricevere copia dei
certificati medici menzionati nel decreto d’accusa relativi alla vittima delle
lesioni semplici (certificati del 15.5.2006, 19.5.2006, 8.6.2006 e 10.7.2007
dell’__________ di __________, e il certificato 2.6.2006 del dr. med. __________).
3. L’art.
27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico
legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel
processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e
dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4. Nel
Considerandi
presente caso, pur essendo stato l’istante parte (quale accusato) al procedimento
nel frattempo terminato, deve seguire la procedura prevista dall’art. 27 CPP e
dimostrare un interesse giuridico legittimo.
Come
ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste
di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato
(Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10).
Come
ricordano i successivi lavori preparatori, per le ex parti, dopo la conclusione
del procedimento, l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione
speciale dell’8.11.1994 p. 19).
5.
Nel
presente caso l’interesse giuridico legittimo del richiedente è, oltre che
presunto, anche giustificato in relazione al risarcimento civile.
6.
L’istanza
è accolta. Fotocopia dei certificati saranno allegati alla copia della presente
decisione destinata all’istante.
7.
Tassa
di giustizia e spese sono poste a carico di chi le ha originate: le spese sono
contenute al minimo.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39
lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è
accolta.
2. La tassa di
giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF 130.--
(centotrenta), sono poste a carico di IS 1,
3. Intimazione:
terzi
implicati
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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