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Decisione

60.2007.208

Istanza di ispezione degli atti. già accusato quale istante

9 luglio 2007Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

2. Con la

presente richiesta, il patrocinatore dell’istante chiede di ricevere copia dei

certificati medici menzionati nel decreto d’accusa relativi alla vittima delle

lesioni semplici (certificati del 15.5.2006, 19.5.2006, 8.6.2006 e 10.7.2007

dell’__________ di __________, e il certificato 2.6.2006 del dr. med. __________).

3. L’art.

27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente

art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale

(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal

presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli

atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico

legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel

processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e

dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

4. Nel

Considerandi

presente caso, pur essendo stato l’istante parte (quale accusato) al procedimento

nel frattempo terminato, deve seguire la procedura prevista dall’art. 27 CPP e

dimostrare un interesse giuridico legittimo.

Come

ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste

di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato

(Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10).

Come

ricordano i successivi lavori preparatori, per le ex parti, dopo la conclusione

del procedimento, l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione

speciale dell’8.11.1994 p. 19).

5.

Nel

presente caso l’interesse giuridico legittimo del richiedente è, oltre che

presunto, anche giustificato in relazione al risarcimento civile.

6.

L’istanza

è accolta. Fotocopia dei certificati saranno allegati alla copia della presente

decisione destinata all’istante.

7.

Tassa

di giustizia e spese sono poste a carico di chi le ha originate: le spese sono

contenute al minimo.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39

lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza è

accolta.

2. La tassa di

giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF 130.--

(centotrenta), sono poste a carico di IS 1,

3. Intimazione:

terzi

implicati

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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