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Decisione

60.2007.210

Istanza di ispezione degli atti. già indagato quale istante

10 luglio 2007Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

60.2007.210

Data decisione, Autorità:

10.07.2007, CRP

Titolo:

Istanza di ispezione degli atti. già indagato quale istante

SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO

art. 27 CPP-TI

Incarto n.

60.2007.210

Lugano

10 luglio

2007

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera dei ricorsi penali del

Tribunale d'appello

composta dai

giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano

Ranzanici

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 24/29.5.2007

presentata da

IS 1

patr. da: PR 1

tendente ad ottenere un rapporto di

polizia stilato nel quadro di un procedimento penale nel frattempo terminato;

premesso che la richiesta è stata inviata

direttamente al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa per evasione a questa

Camera in data 29.5.2007, segnalando al contempo di non avere particolari

osservazioni da formulare;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

1. A

seguito di una denuncia, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale

(inc. __________) a carico dell’ing. __________ per falsa perizia. Il

procedimento penale si è concluso con una decisione di non luogo a procedere

del 5.3.2007 (__________).

Considerandi

2.

Con la

presente istanza, il patrocinatore dello __________ chiede di poter avere copia

del rapporto di polizia stilato nel quadro del procedimento penale. Il

sostituto procuratore pubblico ha comunicato di non avere particolari osservazioni

da formulare.

3.

L’art.

27.

CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente

art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale

(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal

presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli

atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico

legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel

processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e

dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

4.

Nel

presente caso, uno dei titolari dello studio istante pur essendo stato parte

(quale indagato) al procedimento nel frattempo terminato, deve seguire la

procedura prevista dall’art. 27 CPP e dimostrare un interesse giuridico legittimo.

Come

ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste

di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato

(Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10).

Come

ricordano i successivi lavori preparatori, per le ex parti, dopo la conclusione

del procedimento, l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione

speciale dell’8.11.1994 p. 19).

5.

Nel

presente caso l’interesse giuridico legittimo del richiedente è, oltre che

presunto, anche giustificato dal fatto che nell’incarto non è stato fatto un deposito

atti.

6.

L’istanza

è accolta. Fotocopia del rapporto di polizia sarà allegata alla copia della

presente decisione destinata all’istante.

7.

Tassa

di giustizia e spese sono poste a carico di chi le ha originate: le spese sono

contenute al minimo.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39

lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza è

accolta.

2. La tassa di

giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF 130.--

(centotrenta), sono poste a carico di IS 1, __________.

3. Intimazione:

terzi

implicati

PI 1

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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