60.2007.210
Istanza di ispezione degli atti. già indagato quale istante
10 luglio 2007Italiano3 min
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Numero d'incarto:
Fatti
60.2007.210
Data decisione, Autorità:
10.07.2007, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. già indagato quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2007.210
Lugano
10 luglio
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano
Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 24/29.5.2007
presentata da
IS 1
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere un rapporto di
polizia stilato nel quadro di un procedimento penale nel frattempo terminato;
premesso che la richiesta è stata inviata
direttamente al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa per evasione a questa
Camera in data 29.5.2007, segnalando al contempo di non avere particolari
osservazioni da formulare;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A
seguito di una denuncia, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale
(inc. __________) a carico dell’ing. __________ per falsa perizia. Il
procedimento penale si è concluso con una decisione di non luogo a procedere
del 5.3.2007 (__________).
Considerandi
2.
Con la
presente istanza, il patrocinatore dello __________ chiede di poter avere copia
del rapporto di polizia stilato nel quadro del procedimento penale. Il
sostituto procuratore pubblico ha comunicato di non avere particolari osservazioni
da formulare.
3.
L’art.
27.
CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico
legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel
processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e
dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4.
Nel
presente caso, uno dei titolari dello studio istante pur essendo stato parte
(quale indagato) al procedimento nel frattempo terminato, deve seguire la
procedura prevista dall’art. 27 CPP e dimostrare un interesse giuridico legittimo.
Come
ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste
di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato
(Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10).
Come
ricordano i successivi lavori preparatori, per le ex parti, dopo la conclusione
del procedimento, l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione
speciale dell’8.11.1994 p. 19).
5.
Nel
presente caso l’interesse giuridico legittimo del richiedente è, oltre che
presunto, anche giustificato dal fatto che nell’incarto non è stato fatto un deposito
atti.
6.
L’istanza
è accolta. Fotocopia del rapporto di polizia sarà allegata alla copia della
presente decisione destinata all’istante.
7.
Tassa
di giustizia e spese sono poste a carico di chi le ha originate: le spese sono
contenute al minimo.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39
lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è
accolta.
2. La tassa di
giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF 130.--
(centotrenta), sono poste a carico di IS 1, __________.
3. Intimazione:
terzi
implicati
PI 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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