60.2007.215
Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali
15 novembre 2007Italiano10 min
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Numero d'incarto:
60.2007.215
Data decisione, Autorità:
15.11.2007, CRP
Titolo:
Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali
DIRITTO ALL'INDENNITÀ
INDENNITÀ PER INGIUSTO PROCEDIMENTO
PROCEDURA
art. 317 CPP-TI
Incarto n.
60.2007.215
Lugano
15 novembre
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 31.5/1.6.2007
presentata da
IS 1, ,
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere, in relazione
all’esito del procedimento penale sfociato nella sentenza 25.4.2007 del
giudice della Pretura penale Damiano Stefani (inc. __________), un’indennità
a’ sensi degli art. 317 ss. CPP;
richiamati gli scritti 6/8.6.2007 del
procuratore pubblico Luca Maghetti – che ritiene eccessiva, nella sua entità,
la richiesta – e 6/8.6.2007 della Divisione della giustizia – che si rimette
alle osservazioni del Ministero pubblico –;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che con
decreto 18.9.2006 il magistrato inquirente ha posto in stato di accusa davanti
alla Pretura penale IS 1 siccome ritenuto colpevole di ripetuta contravvenzione
alla legge federale sugli stupefacenti giusta l’art. 19a LStup “per avere,
senza essere autorizzato, a __________, nel periodo aprile – settembre 2005,
acquistato, per il proprio consumo, un imprecisato quantitativo di eroina, ma
almeno gr. 30 in sacchetti da 5 gr. da __________, a __________, nonché al __________
alcune buste dosi da __________ e __________”;
che ha
proposto la sua condanna alla multa di CHF 300.-- ed al pagamento della tassa
di giustizia e delle spese (DA __________);
che con
scritto 21/22.9.2006 il qui istante ha interposto opposizione al predetto decreto
di accusa;
che il
25.4.2007 il giudice della Pretura penale ha prosciolto l’accusato
dall’imputazione (inc. __________);
che con
l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320 cpv.
1 CPP – IS 1 chiede, protestando le ripetibili, che lo Stato della Repubblica e
del Cantone Ticino sia condannato a versargli, quale risarcimento del danno
sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo di CHF 4'705.-- per spese
legali;
che giusta
l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla Corte
delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da ogni accusa
con decreto di abbandono – ha diritto ad un'indennità nella forma della rifusione
delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della
riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ, Traité de
procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, n. 1556 ss.; R.
HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN,
Schweizerisches Strafprozessrecht,
6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.);
che – nello
stabilire l'importo delle spese di patrocinio da risarcire – questa Camera
verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa
dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali
seguiti dal Consiglio di moderazione;
che per tutti
Fatti
i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di esporre, per l'assistenza al patrocinato
durante le informazioni preliminari, l'istruttoria e la preparazione al dibattimento,
un supplemento che non deve in ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli
art. 31 ss. TOA (art. 37 TOA), ossia CHF 5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni
a leggi cantonali e federali, CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore,
CHF 15'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF
50'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise criminali;
che, entro
tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi generali dell'art.
8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore e l'estensione
della pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell'avvocato,
il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle
parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;
che il
Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della
complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF
200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;
che nel
riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti
ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando
criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato
la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che in questo
senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della pratica, delle
difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità, dell'impegno, della
diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità dell'esito del
procedimento;
che in altre
parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un avvocato
sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione
connesso con le particolarità del caso;
che l’istante
postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore di fiducia,
avv. PR 1, di complessivi CHF 5'705.-- [di cui CHF 4'771.-- di onorario (19 ore
e 5 minuti a CHF 250.--/ora), CHF 531.-- di spese e CHF 403.-- di IVA (doc.
B)], dedotti CHF 1’000.-- riconosciutigli quali ripetibili dal giudice della
Pretura penale;
che IS 1 sostiene
che il 9.2.2006, preoccupato per la propria situazione, si sarebbe rivolto
all’avv. PR 1 per chiedere consulenza e patrocinio (istanza 31.5/1.6.2007, p.
2);
che nondimeno
la procura agli atti attesta il conferimento del mandato solo il 20.9.2006 [cfr.
atto allegato allo scritto 21.9.2006 dell’avv. PR 1 al procuratore pubblico (AI
8) rispettivamente atto allegato allo scritto 9/10.10.2006 dell’avv. PR 1 alla
Pretura penale (A3)], ovvero due giorni dopo l’emanazione del decreto di accusa
(DA __________);
che si
giustifica quindi riconoscere il mandato (e pertanto le relative prestazioni)
soltanto a partire dal 20.9.2006;
che la nota
professionale indica peraltro un’unica prestazione precedente il 20.9.2006 (ossia
quando IS 1 non era ancora formalmente accusato): “conferenza con cliente e
apertura incarto”, colloquio che – come si dirà di seguito – sarebbe stato in
ogni caso eccessivo nel computo complessivo del tempo dedicato ai rapporti (di
persona / telefonici) con il cliente;
che la tariffa
applicata appare conforme ai suddetti principi;
che il
patrocinio è sostanzialmente consistito nell’assistenza al qui istante prima e
Considerandi
durante il dibattimento;
che, per
quanto risulta dall’incarto penale, il patrocinatore ha inviato al procuratore
pubblico lo scritto 21.9.2006 (AI 8) ed alla Pretura penale gli scritti 9/10.10.2006
(A3), 16/17.10.2006 (A5), 6/7.11.2006 (A7) e 2/3.4.2007 (A15) – tutti sostanzialmente
di poche righe – ed ha partecipato al dibattimento;
che il caso
ha quindi esatto un impegno relativamente modesto: la fattispecie non era
peraltro particolarmente complicata e non esigeva specifici approfondimenti di
fatto e/o di diritto;
che detto
dispendio orario appare pertanto – per un avvocato con le dovute conoscenze in
ambito penale – non giustificato dalle concrete necessità di patrocinio;
che – in
ragione della sostanziale semplicità del caso – sono eccessivi i colloqui (di
persona / telefonici) con il cliente (355 minuti), il tempo indicato per gli
scritti / emails (al qui istante / alle autorità giudiziarie) [260 minuti], per
la lettura degli scritti / emails pervenutigli (110 minuti) e per le telefonate
alle autorità giudiziarie (30 minuti);
che
determinante è del resto non tanto l'impiego temporale effettivo nel caso concreto,
quanto semmai quello medio che un avvocato diligente avrebbe profuso, secondo
la normale esperienza, nell'esecuzione di un mandato di complessità analoga
(REP. 1998 n. 126);
che nella
trattazione del mandato al legale spetta altresì tenere conto di una certa
proporzionalità;
che – tutto
ciò premesso – viene pertanto ammesso un onorario pari a 11 ore e 35 minuti a
CHF 250.--/ora, come postulato, per complessivi CHF 2'895.85, di cui 120 minuti
inerenti i colloqui (di persona / telefonici) con il cliente, 150 minuti (10
minuti/scritto) inerenti gli scritti al cliente / alle autorità giudiziarie, 20
minuti (10 minuti/telefonata) inerenti le telefonate alle autorità giudiziarie,
15.
minuti (come esposto) inerenti “pacco doc. a Pretura penale”, 15
minuti (come esposto) inerenti “ftc. Incarto (80 ftc.)”, 45 minuti
inerenti la lettura degli atti pervenutigli, 180 minuti inerenti l’esame
dell’incarto [compresa la prestazione “verifica incarto (bozza risposta a Pretura
penale)”] e la preparazione del dibattimento, 90 minuti (come esposto) inerenti
il dibattimento e 60 minuti (come esposto) inerenti la trasferta;
che a questo
importo vanno aggiunte le spese, ammesse – come esposte – in CHF 530.60 (compresi
CHF 50.-- per apertura incarto) e l’IVA di CHF 260.40;
che al qui
istante va pertanto rifusa – a titolo di spese legali – la somma di CHF 2'686.85
(CHF 3'686.85 dedotti CHF 1’000.-- di ripetibili);
che interessi
di mora non sono pretesi;
che protesta
le ripetibili;
che – nella commisurazione dell’onorario
relativo alla formulazione dell’istanza di indennità – questa Camera, oltre i
parametri elaborati dal Consiglio di moderazione per la determinazione
dell’adeguatezza delle spese di patrocinio legale, tiene in particolare in considerazione
il grado di accoglimento del gravame;
che la
stesura dell’istanza non presentava dal profilo giuridico e fattuale difficoltà
particolari;
che l’onere
lavorativo può del resto essere considerato limitato dal momento che il
patrocinatore conosceva la fattispecie;
che va
pertanto ammesso – tenuto conto del solo parziale accoglimento della domanda –
un importo di CHF 400.--, comprendente onorario, spese ed IVA;
che, alla
luce delle suddette considerazioni, al qui istante va rifuso l’importo complessivo
di CHF 3'086.85, di cui CHF 2'686.85 per spese legali e CHF 400.-- per ripetibili
di questa sede;
che giusta
l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti
l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è
fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 cpv. 1 n. 1 LTG e nell’art. 17 LTG;
che la tassa
di giustizia di CHF 400.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 450.--,
sono poste a carico del qui istante, parzialmente soccombente in ragione di circa
2/5, per la somma di CHF 180.--.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni
altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è
parzialmente accolta.
§ Di conseguenza
lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione alla
sentenza 25.4.2007 del giudice della Pretura penale Damiano Stefani (inc. __________),
rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art.
317 ss. CPP, l’importo di CHF 3'086.85.
2. La tassa di
giustizia di CHF 400.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 450.--
(quattrocentocinquanta), sono poste a carico di IS 1, __________, __________, in
ragione di CHF 180.-- (centottanta).
3. Rimedio di
diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98
LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81
LTF.
4. Intimazione:
terzi
implicati
1. PI
1
2. PI
2
3. PI
3
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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