Lexipedia

Decisione

60.2007.215

Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali

15 novembre 2007Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di esporre, per l'assistenza al patrocinato

durante le informazioni preliminari, l'istruttoria e la preparazione al dibattimento,

un supplemento che non deve in ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli

art. 31 ss. TOA (art. 37 TOA), ossia CHF 5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni

a leggi cantonali e federali, CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore,

CHF 15'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF

50'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise criminali;

che, entro

tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi generali dell'art.

8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore e l'estensione

della pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell'avvocato,

il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle

parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;

che il

Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della

complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF

200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;

che nel

riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti

ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando

criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato

la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;

che in questo

senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della pratica, delle

difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità, dell'impegno, della

diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità dell'esito del

procedimento;

che in altre

parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un avvocato

sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione

connesso con le particolarità del caso;

che l’istante

postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore di fiducia,

avv. PR 1, di complessivi CHF 5'705.-- [di cui CHF 4'771.-- di onorario (19 ore

e 5 minuti a CHF 250.--/ora), CHF 531.-- di spese e CHF 403.-- di IVA (doc.

B)], dedotti CHF 1’000.-- riconosciutigli quali ripetibili dal giudice della

Pretura penale;

che IS 1 sostiene

che il 9.2.2006, preoccupato per la propria situazione, si sarebbe rivolto

all’avv. PR 1 per chiedere consulenza e patrocinio (istanza 31.5/1.6.2007, p.

2);

che nondimeno

la procura agli atti attesta il conferimento del mandato solo il 20.9.2006 [cfr.

atto allegato allo scritto 21.9.2006 dell’avv. PR 1 al procuratore pubblico (AI

8) rispettivamente atto allegato allo scritto 9/10.10.2006 dell’avv. PR 1 alla

Pretura penale (A3)], ovvero due giorni dopo l’emanazione del decreto di accusa

(DA __________);

che si

giustifica quindi riconoscere il mandato (e pertanto le relative prestazioni)

soltanto a partire dal 20.9.2006;

che la nota

professionale indica peraltro un’unica prestazione precedente il 20.9.2006 (ossia

quando IS 1 non era ancora formalmente accusato): “conferenza con cliente e

apertura incarto”, colloquio che – come si dirà di seguito – sarebbe stato in

ogni caso eccessivo nel computo complessivo del tempo dedicato ai rapporti (di

persona / telefonici) con il cliente;

che la tariffa

applicata appare conforme ai suddetti principi;

che il

patrocinio è sostanzialmente consistito nell’assistenza al qui istante prima e

Considerandi

durante il dibattimento;

che, per

quanto risulta dall’incarto penale, il patrocinatore ha inviato al procuratore

pubblico lo scritto 21.9.2006 (AI 8) ed alla Pretura penale gli scritti 9/10.10.2006

(A3), 16/17.10.2006 (A5), 6/7.11.2006 (A7) e 2/3.4.2007 (A15) – tutti sostanzialmente

di poche righe – ed ha partecipato al dibattimento;

che il caso

ha quindi esatto un impegno relativamente modesto: la fattispecie non era

peraltro particolarmente complicata e non esigeva specifici approfondimenti di

fatto e/o di diritto;

che detto

dispendio orario appare pertanto – per un avvocato con le dovute conoscenze in

ambito penale – non giustificato dalle concrete necessità di patrocinio;

che – in

ragione della sostanziale semplicità del caso – sono eccessivi i colloqui (di

persona / telefonici) con il cliente (355 minuti), il tempo indicato per gli

scritti / emails (al qui istante / alle autorità giudiziarie) [260 minuti], per

la lettura degli scritti / emails pervenutigli (110 minuti) e per le telefonate

alle autorità giudiziarie (30 minuti);

che

determinante è del resto non tanto l'impiego temporale effettivo nel caso concreto,

quanto semmai quello medio che un avvocato diligente avrebbe profuso, secondo

la normale esperienza, nell'esecuzione di un mandato di complessità analoga

(REP. 1998 n. 126);

che nella

trattazione del mandato al legale spetta altresì tenere conto di una certa

proporzionalità;

che – tutto

ciò premesso – viene pertanto ammesso un onorario pari a 11 ore e 35 minuti a

CHF 250.--/ora, come postulato, per complessivi CHF 2'895.85, di cui 120 minuti

inerenti i colloqui (di persona / telefonici) con il cliente, 150 minuti (10

minuti/scritto) inerenti gli scritti al cliente / alle autorità giudiziarie, 20

minuti (10 minuti/telefonata) inerenti le telefonate alle autorità giudiziarie,

15.

minuti (come esposto) inerenti “pacco doc. a Pretura penale”, 15

minuti (come esposto) inerenti “ftc. Incarto (80 ftc.)”, 45 minuti

inerenti la lettura degli atti pervenutigli, 180 minuti inerenti l’esame

dell’incarto [compresa la prestazione “verifica incarto (bozza risposta a Pretura

penale)”] e la preparazione del dibattimento, 90 minuti (come esposto) inerenti

il dibattimento e 60 minuti (come esposto) inerenti la trasferta;

che a questo

importo vanno aggiunte le spese, ammesse – come esposte – in CHF 530.60 (compresi

CHF 50.-- per apertura incarto) e l’IVA di CHF 260.40;

che al qui

istante va pertanto rifusa – a titolo di spese legali – la somma di CHF 2'686.85

(CHF 3'686.85 dedotti CHF 1’000.-- di ripetibili);

che interessi

di mora non sono pretesi;

che protesta

le ripetibili;

che – nella commisurazione dell’onorario

relativo alla formulazione dell’istanza di indennità – questa Camera, oltre i

parametri elaborati dal Consiglio di moderazione per la determinazione

dell’adeguatezza delle spese di patrocinio legale, tiene in particolare in considerazione

il grado di accoglimento del gravame;

che la

stesura dell’istanza non presentava dal profilo giuridico e fattuale difficoltà

particolari;

che l’onere

lavorativo può del resto essere considerato limitato dal momento che il

patrocinatore conosceva la fattispecie;

che va

pertanto ammesso – tenuto conto del solo parziale accoglimento della domanda –

un importo di CHF 400.--, comprendente onorario, spese ed IVA;

che, alla

luce delle suddette considerazioni, al qui istante va rifuso l’importo complessivo

di CHF 3'086.85, di cui CHF 2'686.85 per spese legali e CHF 400.-- per ripetibili

di questa sede;

che giusta

l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti

l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è

fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 cpv. 1 n. 1 LTG e nell’art. 17 LTG;

che la tassa

di giustizia di CHF 400.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 450.--,

sono poste a carico del qui istante, parzialmente soccombente in ragione di circa

2/5, per la somma di CHF 180.--.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni

altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza è

parzialmente accolta.

§ Di conseguenza

lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione alla

sentenza 25.4.2007 del giudice della Pretura penale Damiano Stefani (inc. __________),

rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art.

317 ss. CPP, l’importo di CHF 3'086.85.

2. La tassa di

giustizia di CHF 400.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 450.--

(quattrocentocinquanta), sono poste a carico di IS 1, __________, __________, in

ragione di CHF 180.-- (centottanta).

3. Rimedio di

diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98

LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81

LTF.

4. Intimazione:

terzi

implicati

1. PI

1

2. PI

2

3. PI

3

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster