60.2007.220
Istanza di ispezione degli atti. parte lesa quale istante
13 agosto 2007Italiano3 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
Fatti
60.2007.220
Data decisione, Autorità:
13.08.2007, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. parte lesa quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2007.220
Lugano
13 agosto
2007/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano
Ranzanici
segretaria:
Claudia Malaguerra Bernasconi,
vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza di 1/6.6.2007
presentata da
IS 1
patr. da: PR 1
tendete ad ottenere l’accesso agli atti
dell’inc. __________;
ritenuto che l’istanza è stata inviata
direttamente al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa per competenza a questa
Camera in data 5/6.6.2007 preavvisandola favorevolmente;
ritenuto che dalle informazioni fornite, __________
è deceduto in data __________, e non si giustifica di notificare ulteriormente
la richiesta, dato il pacifico interesse dell’istante;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. In data
__________, a seguito di un incidente stradale intervenuto in territorio di __________,
l’autovettura guidata da __________ ha urtato quella condotta da __________,
sulla quale l’istante era passeggero (vedi rapporto di constatazione del __________).
Considerandi
2.
Con la
presente richiesta, il patrocinatore dell’istante chiede l’accesso agli atti
dell’incarto relativo all’incidente surriferito. Il procuratore pubblico ha
preavvisato favorevolmente la richiesta.
3.
L’art.
27.
CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico
legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel
processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e
dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4.
Nel
presente caso l’istante era passeggero dell’auto coinvolta nell’incidente
all’origine del procedimento penale. È dunque pacificamente dato un interesse
giuridico dell’istante a conoscere gli atti del procedimento penale relativi a
tale incidente.
5.
L’istanza
è accolta. Il patrocinatore dell’istante potrà esaminare gli atti del procedimento
penale presso la cancelleria di questa Camera.
6.
Considerata
la particolare situazione, si rinuncia a tassa di giustizia e spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto l’art. 27 CPP ed ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è
accolta.
2. Non si
prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedi di
diritto:
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia penale al Tribunale federale entro
il termine di trenta giorni dalla notificazione.
Qualora non
sia ammissibile il ricorso in materia penale, contro la presente decisione è
ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale
entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.
4. Intimazione:
- (per sé e per
);
- sede (rif. inc.
terzi
implicati
PI 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster