Lexipedia

Decisione

60.2007.220

Istanza di ispezione degli atti. parte lesa quale istante

13 agosto 2007Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

60.2007.220

Data decisione, Autorità:

13.08.2007, CRP

Titolo:

Istanza di ispezione degli atti. parte lesa quale istante

SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO

art. 27 CPP-TI

Incarto n.

60.2007.220

Lugano

13 agosto

2007/dp

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera dei ricorsi penali del

Tribunale d'appello

composta dai

giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano

Ranzanici

segretaria:

Claudia Malaguerra Bernasconi,

vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza di 1/6.6.2007

presentata da

IS 1

patr. da: PR 1

tendete ad ottenere l’accesso agli atti

dell’inc. __________;

ritenuto che l’istanza è stata inviata

direttamente al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa per competenza a questa

Camera in data 5/6.6.2007 preavvisandola favorevolmente;

ritenuto che dalle informazioni fornite, __________

è deceduto in data __________, e non si giustifica di notificare ulteriormente

la richiesta, dato il pacifico interesse dell’istante;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

1. In data

__________, a seguito di un incidente stradale intervenuto in territorio di __________,

l’autovettura guidata da __________ ha urtato quella condotta da __________,

sulla quale l’istante era passeggero (vedi rapporto di constatazione del __________).

Considerandi

2.

Con la

presente richiesta, il patrocinatore dell’istante chiede l’accesso agli atti

dell’incarto relativo all’incidente surriferito. Il procuratore pubblico ha

preavvisato favorevolmente la richiesta.

3.

L’art.

27.

CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente

art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale

(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal

presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli

atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico

legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel

processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e

dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

4.

Nel

presente caso l’istante era passeggero dell’auto coinvolta nell’incidente

all’origine del procedimento penale. È dunque pacificamente dato un interesse

giuridico dell’istante a conoscere gli atti del procedimento penale relativi a

tale incidente.

5.

L’istanza

è accolta. Il patrocinatore dell’istante potrà esaminare gli atti del procedimento

penale presso la cancelleria di questa Camera.

6.

Considerata

la particolare situazione, si rinuncia a tassa di giustizia e spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto l’art. 27 CPP ed ogni altra norma

applicabile,

pronuncia

1. L’istanza è

accolta.

2. Non si

prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Rimedi di

diritto:

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia penale al Tribunale federale entro

il termine di trenta giorni dalla notificazione.

Qualora non

sia ammissibile il ricorso in materia penale, contro la presente decisione è

ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale

entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.

4. Intimazione:

- (per sé e per

);

- sede (rif. inc.

terzi

implicati

PI 1

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster