60.2007.223
Ricorso contro la decisione del giudice dell'applicazione della pena in materia di liberazione condizionale
11 luglio 2007Italiano13 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
60.2007.223
Data decisione, Autorità:
11.07.2007, CRP
Titolo:
Ricorso contro la decisione del giudice dell'applicazione della pena in materia di liberazione condizionale
ESECUZIONE DELLE PENE
LIBERAZIONE CONDIZIONALE
RICORSO ALLA CAMERA DEI RICORSI PENALI
art. 339 cpv. 1 let. j CPP-TI
art. 341 cpv. 1 let. b CPP-TI
art. 86 CPS
Incarto n.
60.2007.223
Lugano
11 luglio
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Ivano Ranzanici, Andrea Pedroli (in sostituzione di Raffaele Guffi, assente)
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso 5/6.6.2007
presentato da
RI 1 ,
contro
la decisione 29.5.2007 del giudice
dell’applicazione della pena Gianfranco Franscini in materia di libertà condizionale
(inc. GIAP __________);
ritenuto che questa Camera, con scritto
6.6.2007, ha dato al ricorrente la possibilità di eventualmente completare il
proprio gravame;
preso atto dello scritto 12/13.6.2007 del
ricorrente, con il quale argomenta il proprio ricorso;
richiamato lo scritto 19.6.2007 del giudice
dell’applicazione della pena, interpellato, con il quale chiede di confermare
la decisione impugnata;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
Fatti
a. Il
ricorrente, cittadino della __________, è stato condannato in data 23.8.2006 (inc.
TPC __________) dalla Corte delle assise correzionali di __________ alla pena
di due anni di detenzione, a valere quale pena parzialmente aggiuntiva a quella
di 29 giorni di carcerazione inflitta in data 7.7.2004 e di 75 giorni di
detenzione inflitta in data 13.4.2005 dal Ministero pubblico mediante due decreti
d’accusa. Quale pena accessoria la Corte ha pronunciato l’espulsione dal territorio
svizzero per otto anni.
b. Come
emerge da uno scritto 9.5.2007 del patronato contenuto nell’incarto, il ricorrente
era stato scarcerato dal PCT “La Stampa” nel maggio del 2005 e trasferito a __________,
dove è stato rilasciato nell’agosto 2005 con la raccomandazione di lasciare la
Svizzera.
c. Nei confronti
del ricorrente è stato inoltre pronunciato in data 20.12.2006 dall’Ufficio
federale della migrazione (UFM) un divieto d’entrata in Svizzera valevole
illimitatamente. Dell’esito del ricorso inoltrato contro detto provvedimento
non c’è indicazione nell’incarto.
d. Con
istanza 24.4.2007, il ricorrente ha chiesto la concessione della libertà
provvisoria, considerato come i due terzi della pena sarebbero intervenuti il 9.6.2007.
Nella propria domanda ha richiesto di poter stabilirsi in __________, dichiarando
di essere in possesso di un documento valido fino al 2008.
e. In data
8.5.2007 il ricorrente è stato accompagnato a Berna ed ha potuto parlare con la
Considerandi
delegazione della __________.
In data
9.5.2007
il patronato penale del Canton Ticino ha preavvisato favorevolmente la
richiesta di liberazione condizionale.
In data
14.5.2007
il SEPEM ha preavvisato favorevolmente la richiesta nel senso di
concedere la liberazione condizionale al momento in cui sarà fattibile la
partenza dal territorio svizzero.
f. In
data 24.5.2007 il giudice dell’applicazione della pena ha proceduto
all’audizione del ricorrente. Al magistrato egli ha indicato i motivi per cui
teme per la propria persona in caso di rientro nel proprio paese. Per questo il
ricorrente ha rifiutato la possibilità, predisposta dal Dipartimento federale
di giustizia, di un rimpatrio in aereo il 6.6.2007.
g. Con
scritto 27/30.5.2007 (che si è temporalmente incrociato con la decisione qui
impugnata), il ricorrente ha chiesto al giudice dell’applicazione della pena di
poter disporre di due ore al momento della liberazione condizionale per
lasciare la Svizzera, con riferimento ai problemi che avrebbe in caso di rimpatrio.
h. Con la
decisione qui impugnata il giudice dell’applicazione della pena, dopo aver
ricapitolato la situazione del qui ricorrente, ha constatato come egli sia
recidivo (in quanto aveva già espiato una pena privativa della libertà), come
il comportamento nel corso dell’espiazione non sia stato sempre corretto (con
riferimento ad una decisione disciplinare del 26.2.2007 del Direttore del PCT),
come non ci siano possibilità di un soggiorno nel nostro paese dopo la
scarcerazione (in ragione del divieto d’entrata). A salvaguardia dell’ordine
pubblico, in base inoltre ad un apprezzamento globale della situazione del qui
ricorrente, il giudice dell’applicazione della pena ha ritenuto che le
condizioni per la concessione della liberazione condizionale non siano date, a
meno che il qui ricorrente collabori per una sua partenza legale dalla Svizzera.
Dispositivo
Per questi motivi ha respinto la richiesta di liberazione condizionale, aggiungendo
che la stessa potrà essere riesaminata quando il qui ricorrente collaborerà attivamente
alla sua partenza legale dalla Svizzera.
i. Con
scritto al SEPEM del 6/11.6.2007 il qui ricorrente ha chiesto di poter espiare
tutta la pena, perché “per me vivere 8 mesi in più vuol dire tanto”.
l. Con il
presente gravame, non datato, ma spedito dal penitenziario in data 5.6.2006, il
qui ricorrente chiede la propria liberazione condizionale, ed in particolare
domanda di avere a disposizione due ore per poter lasciare definitivamente il
territorio svizzero, autonomamente e non con il rimpatrio aereo. Con lo scritto
di complemento del 12/13.6.2007 il ricorrente chiede di poter disporre di 24
ore alla decorrenza dell’espiazione per lasciare la Svizzera.
m. Nelle
proprie osservazioni il giudice dell’applicazione della pena ha chiesto di confermare
la decisione impugnata.
1. Giusta
i combinati disposti degli art. 341 cpv. 1 lit. b e 339 cpv. 1 lit. j CPP,
contro le decisioni del giudice dell’applicazione della pena in materia di
libertà condizionale è ammesso il ricorso alla Camera dei ricorsi penali, entro
dieci giorni dalla conoscenza del provvedimento impugnato. Il ricorso è
pertanto tempestivo e ricevibile in ordine, essendo presentato dal destinatario
della decisione.
2. Preliminarmente
ci si può chiedere se lo scritto 6/11.6.2007 inviato dal ricorrente al SEPEM,
con cui chiede di espiare interamente la pena, non renda privo d’oggetto il
presente ricorso. La questione deve essere risolta negativamente, in quanto lo
scritto fa riferimento alla volontà di non rimpatrio, mentre il ricorso (e lo
scritto successivo di complemento del 12/13.6.2007) chiede la concessione di un
termine (di due ore prima, di 24 ore poi) per lasciare il territorio svizzero in
relazione alla liberazione condizionale. Il fatto di ribadire tale richiesta
nello scritto di complemento del 12/13.6.2007 (successivo a quello del
6/11.6.2007 al SEPEM) chiarisce la volontà del ricorrente di persistere nel chiedere
la liberazione condizionale.
3. L'art.
86 cpv. 1 CP prevede che un detenuto che ha scontato i due terzi della pena, ma
almeno tre mesi, può essere liberato condizionalmente se il suo comportamento
durante l’esecuzione della pena lo giustifica e non si debba presumere che
commetterà nuovi crimini o delitti.
L'autorità
competente esamina d'ufficio se il condannato può essere liberato condizionalmente.
Chiede a tal fine una relazione alla direzione del penitenziario. Il detenuto
deve essere sentito (art. 86 cpv. 2 CP).
Dal punto di
vista sostanziale, l’art. 86 cpv. 1 e 2 CP non si differenzia molto dal precedente
art. 38 vCP: in tal senso si esprime il Messaggio del CF del 23.3.1999 (FF 1999
p. 1667 ss. p. 1800/1801). Con il nuovo art. 86 cpv. 1 CP c’è stata una modifica:
se prima la liberazione era concessa ”se si può presumere che il detenuto avrebbe
tenuto una buona condotta in libertà”, con la nuova disposizione la liberazione
va concessa se “non si debba presumere che commetterà nuovi crimini o
delitti”.
Per V. MAIRE
(La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berna 2006, p. 360) si passa
dall’esigenza di una prognosi favorevole a quella di una prognosi non sfavorevole,
ciò che è rilevante nei casi intermedi in cui non si arriva a formulare una
prognosi certa.
4. La
liberazione condizionale non costituisce né un diritto, né un favore, né un
atto di clemenza o di grazia che il detenuto è libero di accettare o di rifiutare.
Si tratta per contro di una modalità d'esecuzione della pena, ossia della
quarta ed ultima fase del regime progressivo d'espiazione della condanna (DTF
101 Ib 452 cons. 1).
Come tale
essa costituisce la regola da cui conviene scostarsi solo se sussistono valide
ragioni per ritenere che essa non sarà efficace. Ove l'autorità vi si scosti, è
tenuta a indicare i motivi che giustificano la sua decisione (DTF 124 IV 193,
cons. 4d; 119 IV 5 consid. 2; PRA 6/2000, p. 534).
Interpretando
l’art. 38 vCP, il Tribunale federale aveva sottolineato come il criterio
centrale per la liberazione anticipata – pur avendo presenti tutte le
difficoltà che la sua formulazione comporta (DTF 124 IV 193 cons. 4) – fosse la
formulazione di una prognosi; la condotta tenuta dal detenuto durante
l'esecuzione della pena concorreva alla decisione, senza essere decisiva, ed è
stata relativizzata (Messaggio, FF 1999 p. 1801).
La
liberazione condizionale deve fondarsi su una valutazione complessiva, che deve
tenere conto dei precedenti del condannato, della sua personalità, così come
del suo comportamento da un lato in generale e dall'altro lato nel contesto
della commissione dei reati che sono alla base della condanna (DTF 124 IV 193
cons. 3).
Al riguardo,
di fronte a pene privative della libertà di durata limitata, vanno esaminate la
pericolosità dell'agente, se questa diminuirà, rimarrà invariata o aumenterà
nel caso in cui la pena fosse interamente scontata e quindi se la liberazione
condizionale, eventualmente accompagnata da regole di condotta e da un
patronato, non sia più favorevole alla sua risocializzazione che non l'esecuzione
completa della pena (DTF 124 IV 193 cons. 4).
La natura del
reato che ha portato alla condanna, anche se l'importanza del bene giuridico
protetto dalla norma penale va considerata, di per sé non è determinante per la
formulazione della prognosi. Possono essere di rilievo le circostanze nelle
quali è stato compiuto il reato, nella misura in cui permettano di trarre
conclusioni sulla personalità dell'autore e di conseguenza sul suo futuro
comportamento (DTF 124 IV 193 cons. 3).
Per quanto
riguarda la condotta tenuta durante l'esecuzione della pena solo comportamenti
che hanno gravemente ostacolato la disciplina carceraria o che denotano di per
sé l'assenza di emendamento possono avere valenza autonoma per escludere la
liberazione condizionale. Comportamenti meno gravi possono invece essere esaminati
nel contesto della prognosi sulla futura condotta in libertà (DTF 119 IV 6 cons.
1a, con rif.).
5. Nel
presente caso il problema della liberazione condizionale si intreccia strettamente
con quello relativo al fatto che il ricorrente debba lasciare il territorio del
nostro paese. Se gli effetti della pena accessoria dell’espulsione (per 8 anni)
inflitta il 23.8.2006 dalla Corte delle assise correzionali di __________ sono
venuti meno per effetto dell’entrata in vigore della nuova parte generale del
CP, il ricorrente è comunque stato colpito da un divieto d’entrata pronunciato
il 20.12.2006, che nel fondo il ricorrente non rimette in discussione nel
presente gravame.
6. Nel
caso concreto del qui ricorrente, occorre considerare due fatti.
Anzitutto
egli è recidivo, in quanto la pena inflitta il 23.8.2006 è solo parzialmente
aggiuntiva a quelle precedentemente comminate in data 23.12.2004 e 13.4.2004.
Inoltre, come
risulta dal preavviso del patronato penale del 9.5.2007, dopo la scarcerazione
dal PCT nel 2005, egli è stato trasferito al centro di __________, che ha lasciato
dopo tre mesi con la raccomandazione di lasciare il territorio svizzero, ciò
che non ha fatto. Come ricorda il surriferito preavviso, “Rimasto in Ticino
è stato arrestato una seconda volta a febbraio 2006”.
7. In
passato si è posto il problema se si potesse mettere in relazione la
concessione della libertà condizionale con la possibilità effettiva
dell’espulsione.
Una decisione
di questa Camera (del 30.7.2003, inc. __________) ha confermato una decisione
dell’allora Consiglio di vigilanza con la quale era stata negata la libertà
condizionale, riservato un riesame non appena sarebbe potuta essere garantita
l’espulsione legale dal territorio svizzero. Questa Camera aveva ritenuto che
ci fosse una prognosi negativa, con pericolo di commissione di altri reati e
nessuna prospettiva di reinserimento. Il Tribunale federale ha confermato la
decisione di questa Camera con sentenza del 13.10.2003 (__________).
8. Nel
presente caso, dovendo operare una valutazione complessiva, tenendo conto dei
precedenti del condannato, della sua personalità, così come del suo comportamento
da un lato in generale e dall'altro lato nel contesto della commissione dei
reati che sono alla base della condanna, la prognosi è negativa, in quanto ci
sono elementi concreti per ritenere che il qui ricorrente possa commettere
nuovi crimini o delitti se messo in libertà provvisoria.
Questo in
particolare con riferimento al comportamento del ricorrente tenuto dopo
l’agosto 2005 quando, liberato dal centro di __________ con la raccomandazione
di lasciare il territorio, non solo non vi ha ottemperato, ma è ritornato in
Ticino per commettervi altri reati. Questo fatto, unito ai precedenti del
ricorrente, portano inevitabilmente a formulare una prognosi sfavorevole.
Non ci sono
al contrario particolari elementi a sostegno di una prognosi favorevole, se non
che il ricorrente è padre di un figlio in Ticino, ma tale legame non ha
impedito al giudice penale prima, all’autorità amministrativa poi, di decretare
l’espulsione, rispettivamente il divieto d’entrata.
9. È
pacifico che in caso di uscita legale dal paese, ed in particolare nella
concreta prospettiva di rimpatrio, ma anche in una prospettiva di permesso di
soggiorno o di riammissione in __________, che però appare altamente
improbabile, verrebbe a cadere l’elemento del pericolo di recidiva, che
condiziona pesantemente la prognosi.
In questo
senso la decisione impugnata del giudice dell’applicazione della pena riserva
un riesame, nel caso di collaborazione per la partenza legale dal territorio.
10. Esclusa è
al contrario la richiesta del ricorrente di permettergli di uscire in altro modo
dal nostro paese, verosimilmente verso l’__________ (in base a quanto sostenuto
dal ricorrente, presso una sorella). Non è pensabile una partenza dal nostro
paese verso una situazione irregolare in __________, dati gli accordi
internazionali vigenti ed i rapporti politici e diplomatici esistenti.
Come detto,
una partenza per l’__________ sarebbe possibile unicamente se autorizzata, con
una riammissione o in altro modo: spetta comunque al ricorrente operare per
eventualmente concretizzare tale prospettiva di partenza legale.
11. Il
ricorso va pertanto respinto, ritenuto che la tassa di giustizia e le spese,
che tengono conto delle verosimili possibilità finanziarie del ricorrente, gli
devono essere poste a carico.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 86 CP, 339 cpv. 1 lit.
j e 341 lit. b CPP, 1 ss. e 39 lit. f LTG ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il ricorso è
respinto.
2. La tassa di
giustizia di CHF 50.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF 80.-- (ottanta),
sono poste a carico di RI 1, attualmente c/o __________.
3. Rimedio di
diritto:
Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia penale al Tribunale federale di
Losanna entro 30 giorni dall’intimazione (art. 78 cpv. 2 lit. b LTF).
4. Intimazione:
terzi
implicati
PI 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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