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Decisione

60.2007.223

Ricorso contro la decisione del giudice dell'applicazione della pena in materia di liberazione condizionale

11 luglio 2007Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

a. Il

ricorrente, cittadino della __________, è stato condannato in data 23.8.2006 (inc.

TPC __________) dalla Corte delle assise correzionali di __________ alla pena

di due anni di detenzione, a valere quale pena parzialmente aggiuntiva a quella

di 29 giorni di carcerazione inflitta in data 7.7.2004 e di 75 giorni di

detenzione inflitta in data 13.4.2005 dal Ministero pubblico mediante due decreti

d’accusa. Quale pena accessoria la Corte ha pronunciato l’espulsione dal territorio

svizzero per otto anni.

b. Come

emerge da uno scritto 9.5.2007 del patronato contenuto nell’incarto, il ricorrente

era stato scarcerato dal PCT “La Stampa” nel maggio del 2005 e trasferito a __________,

dove è stato rilasciato nell’agosto 2005 con la raccomandazione di lasciare la

Svizzera.

c. Nei confronti

del ricorrente è stato inoltre pronunciato in data 20.12.2006 dall’Ufficio

federale della migrazione (UFM) un divieto d’entrata in Svizzera valevole

illimitatamente. Dell’esito del ricorso inoltrato contro detto provvedimento

non c’è indicazione nell’incarto.

d. Con

istanza 24.4.2007, il ricorrente ha chiesto la concessione della libertà

provvisoria, considerato come i due terzi della pena sarebbero intervenuti il 9.6.2007.

Nella propria domanda ha richiesto di poter stabilirsi in __________, dichiarando

di essere in possesso di un documento valido fino al 2008.

e. In data

8.5.2007 il ricorrente è stato accompagnato a Berna ed ha potuto parlare con la

Considerandi

delegazione della __________.

In data

9.5.2007

il patronato penale del Canton Ticino ha preavvisato favorevolmente la

richiesta di liberazione condizionale.

In data

14.5.2007

il SEPEM ha preavvisato favorevolmente la richiesta nel senso di

concedere la liberazione condizionale al momento in cui sarà fattibile la

partenza dal territorio svizzero.

f. In

data 24.5.2007 il giudice dell’applicazione della pena ha proceduto

all’audizione del ricorrente. Al magistrato egli ha indicato i motivi per cui

teme per la propria persona in caso di rientro nel proprio paese. Per questo il

ricorrente ha rifiutato la possibilità, predisposta dal Dipartimento federale

di giustizia, di un rimpatrio in aereo il 6.6.2007.

g. Con

scritto 27/30.5.2007 (che si è temporalmente incrociato con la decisione qui

impugnata), il ricorrente ha chiesto al giudice dell’applicazione della pena di

poter disporre di due ore al momento della liberazione condizionale per

lasciare la Svizzera, con riferimento ai problemi che avrebbe in caso di rimpatrio.

h. Con la

decisione qui impugnata il giudice dell’applicazione della pena, dopo aver

ricapitolato la situazione del qui ricorrente, ha constatato come egli sia

recidivo (in quanto aveva già espiato una pena privativa della libertà), come

il comportamento nel corso dell’espiazione non sia stato sempre corretto (con

riferimento ad una decisione disciplinare del 26.2.2007 del Direttore del PCT),

come non ci siano possibilità di un soggiorno nel nostro paese dopo la

scarcerazione (in ragione del divieto d’entrata). A salvaguardia dell’ordine

pubblico, in base inoltre ad un apprezzamento globale della situazione del qui

ricorrente, il giudice dell’applicazione della pena ha ritenuto che le

condizioni per la concessione della liberazione condizionale non siano date, a

meno che il qui ricorrente collabori per una sua partenza legale dalla Svizzera.

Dispositivo

Per questi motivi ha respinto la richiesta di liberazione condizionale, aggiungendo

che la stessa potrà essere riesaminata quando il qui ricorrente collaborerà attivamente

alla sua partenza legale dalla Svizzera.

i. Con

scritto al SEPEM del 6/11.6.2007 il qui ricorrente ha chiesto di poter espiare

tutta la pena, perché “per me vivere 8 mesi in più vuol dire tanto”.

l. Con il

presente gravame, non datato, ma spedito dal penitenziario in data 5.6.2006, il

qui ricorrente chiede la propria liberazione condizionale, ed in particolare

domanda di avere a disposizione due ore per poter lasciare definitivamente il

territorio svizzero, autonomamente e non con il rimpatrio aereo. Con lo scritto

di complemento del 12/13.6.2007 il ricorrente chiede di poter disporre di 24

ore alla decorrenza dell’espiazione per lasciare la Svizzera.

m. Nelle

proprie osservazioni il giudice dell’applicazione della pena ha chiesto di confermare

la decisione impugnata.

1. Giusta

i combinati disposti degli art. 341 cpv. 1 lit. b e 339 cpv. 1 lit. j CPP,

contro le decisioni del giudice dell’applicazione della pena in materia di

libertà condizionale è ammesso il ricorso alla Camera dei ricorsi penali, entro

dieci giorni dalla conoscenza del provvedimento impugnato. Il ricorso è

pertanto tempestivo e ricevibile in ordine, essendo presentato dal destinatario

della decisione.

2. Preliminarmente

ci si può chiedere se lo scritto 6/11.6.2007 inviato dal ricorrente al SEPEM,

con cui chiede di espiare interamente la pena, non renda privo d’oggetto il

presente ricorso. La questione deve essere risolta negativamente, in quanto lo

scritto fa riferimento alla volontà di non rimpatrio, mentre il ricorso (e lo

scritto successivo di complemento del 12/13.6.2007) chiede la concessione di un

termine (di due ore prima, di 24 ore poi) per lasciare il territorio svizzero in

relazione alla liberazione condizionale. Il fatto di ribadire tale richiesta

nello scritto di complemento del 12/13.6.2007 (successivo a quello del

6/11.6.2007 al SEPEM) chiarisce la volontà del ricorrente di persistere nel chiedere

la liberazione condizionale.

3. L'art.

86 cpv. 1 CP prevede che un detenuto che ha scontato i due terzi della pena, ma

almeno tre mesi, può essere liberato condizionalmente se il suo comportamento

durante l’esecuzione della pena lo giustifica e non si debba presumere che

commetterà nuovi crimini o delitti.

L'autorità

competente esamina d'ufficio se il condannato può essere liberato condizionalmente.

Chiede a tal fine una relazione alla direzione del penitenziario. Il detenuto

deve essere sentito (art. 86 cpv. 2 CP).

Dal punto di

vista sostanziale, l’art. 86 cpv. 1 e 2 CP non si differenzia molto dal precedente

art. 38 vCP: in tal senso si esprime il Messaggio del CF del 23.3.1999 (FF 1999

p. 1667 ss. p. 1800/1801). Con il nuovo art. 86 cpv. 1 CP c’è stata una modifica:

se prima la liberazione era concessa ”se si può presumere che il detenuto avrebbe

tenuto una buona condotta in libertà”, con la nuova disposizione la liberazione

va concessa se “non si debba presumere che commetterà nuovi crimini o

delitti”.

Per V. MAIRE

(La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berna 2006, p. 360) si passa

dall’esigenza di una prognosi favorevole a quella di una prognosi non sfavorevole,

ciò che è rilevante nei casi intermedi in cui non si arriva a formulare una

prognosi certa.

4. La

liberazione condizionale non costituisce né un diritto, né un favore, né un

atto di clemenza o di grazia che il detenuto è libero di accettare o di rifiutare.

Si tratta per contro di una modalità d'esecuzione della pena, ossia della

quarta ed ultima fase del regime progressivo d'espiazione della condanna (DTF

101 Ib 452 cons. 1).

Come tale

essa costituisce la regola da cui conviene scostarsi solo se sussistono valide

ragioni per ritenere che essa non sarà efficace. Ove l'autorità vi si scosti, è

tenuta a indicare i motivi che giustificano la sua decisione (DTF 124 IV 193,

cons. 4d; 119 IV 5 consid. 2; PRA 6/2000, p. 534).

Interpretando

l’art. 38 vCP, il Tribunale federale aveva sottolineato come il criterio

centrale per la liberazione anticipata – pur avendo presenti tutte le

difficoltà che la sua formulazione comporta (DTF 124 IV 193 cons. 4) – fosse la

formulazione di una prognosi; la condotta tenuta dal detenuto durante

l'esecuzione della pena concorreva alla decisione, senza essere decisiva, ed è

stata relativizzata (Messaggio, FF 1999 p. 1801).

La

liberazione condizionale deve fondarsi su una valutazione complessiva, che deve

tenere conto dei precedenti del condannato, della sua personalità, così come

del suo comportamento da un lato in generale e dall'altro lato nel contesto

della commissione dei reati che sono alla base della condanna (DTF 124 IV 193

cons. 3).

Al riguardo,

di fronte a pene privative della libertà di durata limitata, vanno esaminate la

pericolosità dell'agente, se questa diminuirà, rimarrà invariata o aumenterà

nel caso in cui la pena fosse interamente scontata e quindi se la liberazione

condizionale, eventualmente accompagnata da regole di condotta e da un

patronato, non sia più favorevole alla sua risocializzazione che non l'esecuzione

completa della pena (DTF 124 IV 193 cons. 4).

La natura del

reato che ha portato alla condanna, anche se l'importanza del bene giuridico

protetto dalla norma penale va considerata, di per sé non è determinante per la

formulazione della prognosi. Possono essere di rilievo le circostanze nelle

quali è stato compiuto il reato, nella misura in cui permettano di trarre

conclusioni sulla personalità dell'autore e di conseguenza sul suo futuro

comportamento (DTF 124 IV 193 cons. 3).

Per quanto

riguarda la condotta tenuta durante l'esecuzione della pena solo comportamenti

che hanno gravemente ostacolato la disciplina carceraria o che denotano di per

sé l'assenza di emendamento possono avere valenza autonoma per escludere la

liberazione condizionale. Comportamenti meno gravi possono invece essere esaminati

nel contesto della prognosi sulla futura condotta in libertà (DTF 119 IV 6 cons.

1a, con rif.).

5. Nel

presente caso il problema della liberazione condizionale si intreccia strettamente

con quello relativo al fatto che il ricorrente debba lasciare il territorio del

nostro paese. Se gli effetti della pena accessoria dell’espulsione (per 8 anni)

inflitta il 23.8.2006 dalla Corte delle assise correzionali di __________ sono

venuti meno per effetto dell’entrata in vigore della nuova parte generale del

CP, il ricorrente è comunque stato colpito da un divieto d’entrata pronunciato

il 20.12.2006, che nel fondo il ricorrente non rimette in discussione nel

presente gravame.

6. Nel

caso concreto del qui ricorrente, occorre considerare due fatti.

Anzitutto

egli è recidivo, in quanto la pena inflitta il 23.8.2006 è solo parzialmente

aggiuntiva a quelle precedentemente comminate in data 23.12.2004 e 13.4.2004.

Inoltre, come

risulta dal preavviso del patronato penale del 9.5.2007, dopo la scarcerazione

dal PCT nel 2005, egli è stato trasferito al centro di __________, che ha lasciato

dopo tre mesi con la raccomandazione di lasciare il territorio svizzero, ciò

che non ha fatto. Come ricorda il surriferito preavviso, “Rimasto in Ticino

è stato arrestato una seconda volta a febbraio 2006”.

7. In

passato si è posto il problema se si potesse mettere in relazione la

concessione della libertà condizionale con la possibilità effettiva

dell’espulsione.

Una decisione

di questa Camera (del 30.7.2003, inc. __________) ha confermato una decisione

dell’allora Consiglio di vigilanza con la quale era stata negata la libertà

condizionale, riservato un riesame non appena sarebbe potuta essere garantita

l’espulsione legale dal territorio svizzero. Questa Camera aveva ritenuto che

ci fosse una prognosi negativa, con pericolo di commissione di altri reati e

nessuna prospettiva di reinserimento. Il Tribunale federale ha confermato la

decisione di questa Camera con sentenza del 13.10.2003 (__________).

8. Nel

presente caso, dovendo operare una valutazione complessiva, tenendo conto dei

precedenti del condannato, della sua personalità, così come del suo comportamento

da un lato in generale e dall'altro lato nel contesto della commissione dei

reati che sono alla base della condanna, la prognosi è negativa, in quanto ci

sono elementi concreti per ritenere che il qui ricorrente possa commettere

nuovi crimini o delitti se messo in libertà provvisoria.

Questo in

particolare con riferimento al comportamento del ricorrente tenuto dopo

l’agosto 2005 quando, liberato dal centro di __________ con la raccomandazione

di lasciare il territorio, non solo non vi ha ottemperato, ma è ritornato in

Ticino per commettervi altri reati. Questo fatto, unito ai precedenti del

ricorrente, portano inevitabilmente a formulare una prognosi sfavorevole.

Non ci sono

al contrario particolari elementi a sostegno di una prognosi favorevole, se non

che il ricorrente è padre di un figlio in Ticino, ma tale legame non ha

impedito al giudice penale prima, all’autorità amministrativa poi, di decretare

l’espulsione, rispettivamente il divieto d’entrata.

9. È

pacifico che in caso di uscita legale dal paese, ed in particolare nella

concreta prospettiva di rimpatrio, ma anche in una prospettiva di permesso di

soggiorno o di riammissione in __________, che però appare altamente

improbabile, verrebbe a cadere l’elemento del pericolo di recidiva, che

condiziona pesantemente la prognosi.

In questo

senso la decisione impugnata del giudice dell’applicazione della pena riserva

un riesame, nel caso di collaborazione per la partenza legale dal territorio.

10. Esclusa è

al contrario la richiesta del ricorrente di permettergli di uscire in altro modo

dal nostro paese, verosimilmente verso l’__________ (in base a quanto sostenuto

dal ricorrente, presso una sorella). Non è pensabile una partenza dal nostro

paese verso una situazione irregolare in __________, dati gli accordi

internazionali vigenti ed i rapporti politici e diplomatici esistenti.

Come detto,

una partenza per l’__________ sarebbe possibile unicamente se autorizzata, con

una riammissione o in altro modo: spetta comunque al ricorrente operare per

eventualmente concretizzare tale prospettiva di partenza legale.

11. Il

ricorso va pertanto respinto, ritenuto che la tassa di giustizia e le spese,

che tengono conto delle verosimili possibilità finanziarie del ricorrente, gli

devono essere poste a carico.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 86 CP, 339 cpv. 1 lit.

j e 341 lit. b CPP, 1 ss. e 39 lit. f LTG ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

1. Il ricorso è

respinto.

2. La tassa di

giustizia di CHF 50.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF 80.-- (ottanta),

sono poste a carico di RI 1, attualmente c/o __________.

3. Rimedio di

diritto:

Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia penale al Tribunale federale di

Losanna entro 30 giorni dall’intimazione (art. 78 cpv. 2 lit. b LTF).

4. Intimazione:

terzi

implicati

PI 1

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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