60.2007.226
Istanza di ispezione degli atti. condannato quale istante
13 agosto 2007Italiano3 min
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Numero d'incarto:
60.2007.226
Data decisione, Autorità:
13.08.2007, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. condannato quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2007.226
Lugano
13 agosto
2007/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano
Ranzanici
segretaria:
Claudia Malaguerra Bernasconi,
vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 1/6.6.2007
presentata da
IS 1
tendente ad ottenere l’accesso ad alcuni
atti dell’incarto penale MP __________;
premesso che la richiesta è stata inviata
direttamente la Ministero pubblico, che l’ha trasmessa per competenza a questa
Camera in data 6.6.2007, preavvisando in parte favorevolmente la stessa;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Il Ministero pubblico ha aperto un
procedimento penale a carico dell’istante (inc. MP __________) sfociato in un
decreto d’accusa del __________ (DA __________) cresciuto in giudicato. L’istante
è stato condannato per atti sessuali con fanciulli.
2. Con la
presente richiesta, l’istante chiede di ricevere copia del suo verbale di
polizia e dell’altra persona coinvolta, e ciò in quanto sta cercando lavoro. Il
procuratore pubblico ha preavvisato favorevolmente la richiesta, ma unicamente
per il verbale di polizia dell’istante.
3. L’art.
27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico
legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel
processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e
dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4. Nel
presente caso l’istante era parte (accusato) al procedimento nel frattempo terminato.
Quale parte al procedimento nel frattempo terminato, l’istante deve seguire la
procedura prevista dall’art. 27 CPP ed avere un interesse giuridico legittimo.
Come
ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste
di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato (Messaggio
CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10).
Come
ricordano i successivi lavori preparatori, per le ex parti, dopo la conclusione
del procedimento, l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione
speciale dell’8.11.1994 p. 19).
5. Nel
presente caso, è pacificamente dato un interesse giuridico di IS 1 a ricevere
copia del suo verbale di polizia. Pertanto, considerata l’imputazione, si
giustifica di anonimizzare il verbale dell’istante e di non trasmettere copia
del verbale dell’altra persona coinvolta.
6. L’istanza
è parzialmente accolta. Il verbale di polizia dell’istante, anonimizzato, è trasmesso
in allegato alla copia della presente decisione a lui destinata.
7. Considerata
la particolare situazione, si rinuncia a tassa di giustizia e spese.
Per questi motivi,
visto l’art. 27 CPP ed ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è parzialmente
accolta nel senso dei considerandi.
Fatti
2. Non si
prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedi di
diritto:
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia penale al Tribunale federale entro
il termine di trenta giorni dalla notificazione.
Qualora non
sia ammissibile il ricorso in materia penale, contro la presente decisione è
ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale
Considerandi
entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.
4.
Intimazione:
terzi
implicati
PI 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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