60.2007.227
Istanza di proroga del carcere preventivo
21 giugno 2007Italiano6 min
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Numero d'incarto:
60.2007.227
Data decisione, Autorità:
21.06.2007, CRP
Titolo:
Istanza di proroga del carcere preventivo
GRAVI E CONCRETI INDIZI DI COLPABILITÀ
PERICOLO DI RECIDIVA
PRINCIPIO DELLA PROPORZIONALITÀ
art. 102 CPP-TI
art. 103 CPP-TI
art. 230 CPP-TI
Incarto n.
60.2007.227
Lugano
21 giugno 2007/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano
Ranzanici
segretario:
Rocco Filippini, vicecancelliere
sedente per statuire sull’istanza 8.6.2007
presentata dal
IS 1
tendete ad ottenere la proroga del
carcere preventivo cui è astretto CO 1, __________ __________ (patr. da: lic.
iur. PR 1, __________) in vista del pubblico dibattimento;
visto il preavviso favorevole 11/12.6.2007 del procuratore pubblico Mario Branda;
preso atto che l'interessato, con scritto
14.6.2007 del proprio patrocinatore, ha comunicato di non avere particolari
osservazioni da formulare;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Nei
confronti di CO 1 , in
detenzione preventiva dal 28.6.2005 al 6.7.2005, dal 16.8.2005 al 24.8.2005,
dal 9.11.2006 (fino al 31.1.2007 a __________, dal 1.2.2007 in Ticino), il procuratore pubblico Mario Branda ha
emanato il 23.5.2007 l’atto
d’accusa (ACC __________),
imputandogli i reati di ripetuto furto (in parte tentato), ripetuto furto d’uso
(tentato), ripetuto danneggiamento, ripetuto furto di poca entità, ripetuta
violazione di domicilio, ripetuta contravvenzione alla legge federale sul
trasporto pubblico (LTP), lesioni semplici, contravvenzione alla legge federale
sulla polizia delle strade ferrate, contravvenzione alla LStup e ricettazione.
Il pubblico
dibattimento è stato aggiornato a giovedì 5.7.2007, e dovrebbe esaurirsi in giornata.
2. Con la
presente istanza, il presidente della competente Corte delle assise correzionali
di __________ chiede la proroga del termine della carcerazione preventiva cui è
astretto l'imputato fino al 5.7.2007, data della presumibile conclusione del
pubblico dibattimento.
3. L'art.
230 CPP dispone che il dibattimento deve di regola aver luogo entro quaranta
giorni dalla trasmissione dell'atto o del decreto di accusa al presidente della
Corte. Se al dibattimento intervengono gli assessori giurati, il termine è
prolungato sino a sessanta giorni.
Entro questo
lasso di tempo l’eventuale detenzione preventiva dell’accusato è prorogata ope
legis in vista del pubblico dibattimento (art. 102 CPP). Qualora, eccezionalmente,
il dibattimento non potesse prendere inizio entro i termini di legge, di per sé
d’ordine, la carcerazione preventiva può essere prolungata dalla Camera dei ricorsi
penali (CRP) su istanza motivata del presidente della Corte d’assise (art. 103
cpv. 1 lett. b CPP).
Le istanze di
proroga del carcere preventivo devono essere motivate (art. 103 cpv. 2 CPP):
per autorizzare il superamento del termine, scandito dall’atto d’accusa, il giudice
del merito deve infatti giustificare difficoltà oggettive che impediscono di aggiornare
celermente il dibattimento in aula. Ulteriore requisito è che la durata della
proroga, cumulata alla detenzione preventiva già sofferta, non conduca a superare
la durata della pena detentiva che verosimilmente verrà irrogata: ogni proroga
della carcerazione preventiva implica infatti una nuova verifica quanto al rispetto
del principio di proporzionalità, effettuabile solo in concreto, alla luce
della durata della proroga.
Queste due
prime condizioni presuppongono naturalmente che siano anche dati i presupposti
di legge per la detenzione preventiva (in particolare il pericolo di fuga, di
recidiva o di collusione), visto che la carcerazione è già in atto al momento
dell’istanza di proroga. Questi presupposti sono generalmente pacifici, poiché,
quando vi è contestazione su specifici motivi di detenzione essa insorge di
regola ben prima dell’atto d’accusa ed è di conseguenza già stata risolta dal giudice
dell’istruzione e dell’arresto o dalla CRP. Per prassi, autorizzando una
proroga, la CRP si limita dunque ad esaminare la necessità di rinvio e la
proporzionalità della sua durata. Per contro, il sussistere di specifici motivi
di detenzione viene tutt’al più esaminato rispetto a quanto è eventualmente
avvenuto dopo una decisione antecedente: spesso si tratterà semplicemente del
nuovo periodo trascorso in detenzione, ciò che ripone la questione nell’ambito
della proporzionalità.
4. Nel caso in esame, sono dati tutti i
presupposti per l’accoglimento dell'istanza, ritenuta, in generale, la
situazione del Tribunale penale cantonale, ed in particolare la situazione del
presidente della Corte, esposta nell’istanza.
5. Nel presente caso ci sono seri indizi di
colpevolezza ai sensi dell’art. 95 CPP a carico di CO 1, come risulta dagli
atti (verbali del 6.7.2006, p. 2; 22.2.2007, p. 2-5; 2.3.2007 p. 1-3).
Inoltre, in
presenza di un atto di accusa, salvo errori manifesti, gli indizi di reato vanno
ritenuti presenti (cfr. decisione 14.10.2003 del giudice dell’istruzione e
dell’arresto in re Fondazione S., p. 5, inc. __________; cfr. anche M. RUSCA /
Fatti
E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano
1997, n. 13 ad art. 103 CPP).
6. Il
mantenimento della carcerazione preventiva presuppone inoltre la presenza di
preminenti motivi di interesse pubblico.
7. Nel
presente caso, premesso che l’accusato non si è opposto alla protrazione del
carcere preventivo, è dato certamente un pericolo di recidiva per CO 1, come
risulta dai precedenti indicati nel suo verbale dell’8.3.2007 (p. 6/7) e
Considerandi
dall’estratto del casellario giudiziario (AI 2).
8.
La
carcerazione preventiva cui è astretto CO 1 è pertanto giustificata da seri
indizi di colpevolezza e da preminenti motivi di interesse pubblico.
9.
Per
quanto attiene al principio della proporzionalità, occorre ritenere che la
durata della proroga è di pochi giorni. Considerati i reati oggetto dell’atto
d’accusa ed i precedenti, la domanda di proroga rispetta il principio della
proporzionalità, in quanto la detenzione preventiva e quella in attesa del
processo sono certamente inferiori alla possibile pena, non entrando in linea
di considerazione, in questo esame, l’eventuale concessione di una condizionale
(decisioni TF 1B_6/2007 del 20.2.2007; TF 1P.66/2007 del 19.2.2007), anche
parziale.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati i citati articoli di legge,
pronuncia
1.L'istanza è accolta.
§ Di
conseguenza il carcere preventivo cui è astretto CO 1 , __________, è prorogato fino al 5.7.2007, rispettivamente fino alla conclusione del processo.
2. Non si
prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio di
diritto:
Contro la presente decisione
è dato ricorso in materia penale al Tribunale federale entro il termine di
trenta giorni dalla notificazione.
4. Intimazione:
terzi
implicati
PI 1
CO 1
patr. da: PR 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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