60.2007.229
Istanza di ispezione degli atti
13 agosto 2007Italiano5 min
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Numero d'incarto:
60.2007.229
Data decisione, Autorità:
13.08.2007, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2007.229
Lugano
13 agosto
2007/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano
Ranzanici
segretaria:
Claudia Malaguerra Bernasconi,
vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 6/8.6.2007
presentata dalla
IS 1
tendente ad ottenere l’accesso agli atti
del procedimento penale inc. Rog. 2006.247;
richiamate le osservazioni 14/15.6.2007
presentate dal procuratore pubblico PI 1, con le quali preavvisa favorevolmente
la richiesta;
richiamate le osservazioni 20/21.6.2007 del
patrocinatore della PI 2, __________, con le quali chiede di accogliere solo
parzialmente l’istanza, limitatamente alla documentazione contabile;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A
seguito di una richiesta di cancellazione dal Registro di commercio, l’autorità
fiscale ha contattato la persona fisica iscritta a registro, che ha riferito di
non avere documentazione in quanto sequestrata dal Ministero pubblico in
relazione ad una richiesta di assistenza internazionale in materia penale (Rog.
__________).
2. Onde
poter dare o meno il proprio nullaosta alla cancellazione e per procedere ad un
accertamento corretto della fattispecie fiscale, l’autorità istante chiede di
avere accesso a tutta la documentazione sequestrata nell’ambito della
rogatoria. Il procuratore pubblico ha preavvisato favorevolmente la richiesta,
mentre il patrocinatore della PI 2 ha chiesto di accogliere solo parzialmente
la stessa, ovvero limitatamente alla documentazione contabile, e non a tutti i
documenti sequestrati.
3. Giusta
l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente
codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di
un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico
legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel
processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e
dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
L’art. 27 CPP
istituisce una procedura specifica (per l’ispezione atti) applicabile a titolo
sussidiario, come emerge chiaramente dall’inizio del testo della disposizione:
“Oltre i casi previsti dal presente codice, (…)”. Occorre chiedersi se
altre norme del CPP siano applicabili in tema di ispezione degli atti. Il CPP
contiene delle norme relative all’accesso agli atti ad opera delle parti ad un
procedimento aperto (ad esempio, art. 58 cpv. 1, 59 cpv. 1 e 79 cpv. 2 CPP). Al
contrario non prevede invece una specifica norma per l’accesso agli atti da
parte di terzi: a questi, come del resto alle parti dopo la chiusura del
procedimento, si applica la procedura dell’art. 27 CPP. Questo appare anche dai
lavori legislativi, che hanno esteso il campo di applicazione dell’art. 27 CPP,
come risulta in particolare dalla modifica della nota marginale (inizialmente “Ispezione
degli atti dopo il processo”, modificato in “Ispezione degli atti”;
cfr. Rapporto 8.11.1994 della Commissione speciale del Gran Consiglio, p. 19).
4. Non
essendo di regola l’autorità fiscale parte ad un procedimento penale (tranne
nei casi di frode fiscale), ma sostanzialmente terzo, la decisione relativa ad
una sua richiesta di informazioni riguardo ad un incarto penale compete a questa
Camera in virtù dell’art. 27 cpv. 1 CPP (decisione CRP del __________, inc. __________).
Questa Camera non solo decide l’ammissibilità o meno della richiesta, ma è competente
pure per fissare le modalità di ispezione degli atti (art. 27 cpv. 2 CPP).
5. Nel
presente caso l’autorità fiscale chiede di avere accesso non tanto agli atti
penali, quanto principalmente ai documenti sequestrati dal Ministero pubblico
in esecuzione della rogatoria internazionale.
La richiesta
dell’autorità fiscale appare giustificata, in considerazione anche del fatto
che non sono state presentate le dichiarazioni fiscali, fatto ammesso peraltro
dal patrocinatore della PI 2 (osservazioni 20/21.6.2007, p. 2). Non si
giustifica inoltre di limitare l’accesso ai soli documenti contabili, ma lo
stesso si estende a tutti i documenti sequestrati relativi alla PI 2, onde
permettere un corretto accertamento fiscale.
6. L’istanza
è accolta. L’autorità fiscale potrà esaminare presso gli uffici del Ministero pubblico
di Bellinzona gli atti sequestrati nell’ambito della rogatoria [in particolare
gli allegati al rapporto di esecuzione della polizia del 6.12.2006 (AI 6) e
allo scritto 11.4.2007 all’Ufficio federale di giustizia (AI 16) relativiPI 2].
7. Considerato
l’art. 185 LT, si prescinde dal prelievo di tassa di giustizia e spese.
Per questi motivi,
visti gli artt. 27 CPP, 185 LT ed ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è
accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. Non si
prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedi di
diritto:
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia penale al Tribunale federale entro
il termine di trenta giorni dalla notificazione.
Qualora non
sia ammissibile il ricorso in materia penale, contro la presente decisione è ammesso
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale entro il
termine di trenta giorni dalla notificazione.
4. Intimazione:
terzi
implicati
1. PI
1
Considerandi
2.
PI
2.
patr. da: PR 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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