60.2007.23
Istanza di ispezione degli atti. assicuratore quale istante
14 febbraio 2007Italiano6 min
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Numero d'incarto:
60.2007.23
Data decisione, Autorità:
14.02.2007, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. assicuratore quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2007.23
Lugano
14 febbraio
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano
Ranzanici
segretaria:
Claudia Malaguerra Bernasconi,
vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 27.6.2006/16.1.2007
presentata dalla
IS 1
tendente a conoscere lo stato attuale del
procedimento penale a carico di PI 2;
premesso che la richiesta è stata inviata
direttamente al Ministero pubblico in data 27.6.2006, è stata sollecitata in
data 25.7.2006, ed è stata trasmessa, ad incarto chiuso, a questa Camera in
data 16/17.1.2007, comunicando al contempo di non avere osservazioni
particolari da formulare;
richiamato lo scritto 23/26.1.2007 di PI 2,
con cui comunica di non avere particolari osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A seguito di vari episodi, il Ministero
pubblico ha aperto diversi procedimenti penali a carico di PI 2 (inc. MP __________
sfociati nel decreto d’accusa 14.12.2006 (DA __________), nel frattempo cresciuto
in giudicato. Uno di questi procedimenti riguardava delle lesioni semplici e un
danneggiamento ai danni di __________, assicurato presso la compagnia istante.
2. Con richiesta del 27.6.2006, richiamata il
25.7.2006, la compagnia istante, dopo aver ricordato di essersi costituita
parte civile in data 6.3.2006, chiedeva di essere orientata sullo stato attuale
della vertenza.
3. Dopo l’emanazione del decreto d’accusa e la
sua crescita in giudicato (il 15.1.2007), la richiesta della compagnia istante
è stata trasmessa dal Ministero pubblico a questa Camera, con scritto
accompagnatorio nel quale si comunicava di non avere particolari osservazioni.
4. L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che
ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla
giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108),
stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei
ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e
l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che
prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo,
segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei
periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione.”
5. Premesso che una tempestiva trattazione
della richiesta della compagnia istante avrebbe evitato la procedura dell’art.
27 CPP, questa Camera ritiene di dover emanare una decisione di principio in
relazione alle diverse richieste di documenti avanzate dalle compagnie di
assicurazioni alle autorità penali, sia che intervengano quali assicuratori sociali,
sia quali assicuratori privati.
6. Occorre riconoscere, di principio, alle
compagnie di assicurazioni chiamate ad intervenire in relazione a fatti oggetto
Fatti
di un procedimento penale, un interesse giuridico legittimo a conoscere l’esito
del procedimento, e ad accedere agli atti, senza dover ricorrere di volta in
volta alla procedura dell’art. 27 CPP.
Anzitutto per un motivo giuridico, dovendo intervenire in quanto tenute a
risarcire, sia su base legale, sia su base contrattuale.
Inoltre per un motivo sostanziale, per agevolare un risarcimento adeguato e
tempestivo del danno subito dalle parti lese.
Infine anche per un motivo procedurale. Gli assicuratori che intervengono a
coprire il danno, diventano cessionari o subrogati delle/nelle pretese
precedentemente della parte lesa, eventualmente parte civile: in quanto
cessionari o subrogati, non possono costituirsi parte civile nel procedimento,
poiché non danneggiati personalmente (M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA,
Commentario del Codice di procedura penale, Lugano 1997, ad art. 69 n. 4, p.
218; L. MARAZZI, Il Giar l’arbitro nel processo penale, Lugano 2001, p. 38) e
quindi non possono usufruire dei diritti di accesso agli atti della parte
civile.
7. Questa decisione di principio vale per
richieste delle assicurazioni legate ad incidenti stradali, a lesioni o vie di
fatto, ad incendi, o anche a furti e altri reati patrimoniali. In altre
situazioni, in caso di dubbio, si può fare istanza a questa Camera.
8. L’ accesso agli atti non può essere
indiscriminato, ma è soggetto ad alcune condizioni:
-
anzitutto la richiesta
dei documenti deve essere fatta alla Polizia cantonale. Nei casi in cui è
aperto un procedimento penale, potrà trasmettere gli atti richiesti solo previo
Considerandi
consenso del magistrato incaricato del procedimento. Ciò anzitutto in quanto
spetta a quest’ultimo determinare l’accesso agli atti. Ciò inoltre per evitare
che compagnie di assicurazioni possano ricevere copia di atti prima ancora o
contestualmente al procuratore pubblico incaricato dell’inchiesta o prima delle
parti medesime. Nei casi in cui per un evento (quale ad esempio un incidente
stradale) c’è stato un intervento della Polizia ma non ne è scaturito un procedimento
penale presso il Ministero pubblico (ma del caso si occupa l’Ufficio della circolazione),
incombe alla Polizia procedere direttamente all’evasione della richiesta;
-
inoltre la compagnia
istante deve indicare in quale veste interviene, per conto di chi, dimostrando
l’esistenza di una connessione tra i suoi doveri legali o contrattuali ed i
fatti oggetto del procedimento penale;
-
infine, se il procedimento
riguarda differenti parti civili, l’accesso agli atti è condizionato, per le
compagnie, al rispetto di un dovere di discrezione per i fatti relativi a danneggiati
non assicurati dalla compagnia istante.
9.
Quanto esposto vale sia per richieste
formulate in corso di procedimento penale, sia per richieste formulate dopo la
conclusione dello stesso.
10.
L’accesso agli atti è di principio gratuito quando la
compagnia interviene come assicurazione sociale giusta l’art. 32 LPGA: in ogni
caso deve essere coperto almeno il costo della prestazione effettuata. In
alcuni casi, in particolare quando nel procedimento è stata fatta allestire una
perizia costosa, il Ministero pubblico può chiedere una quota parte dei costi
di allestimento alla compagnia che ne faccia richiesta, se l’esito del referto
è di utilità alla pratica assicurativa.
11.
Per questi motivi, la richiesta della compagnia qui istante
può essere evasa dalla Polizia cantonale, alla quale il Ministero pubblico – a
cui è retrocesso l’incarto – trasmetterà la domanda.
12.
Trattandosi di una decisione di principio, si rinuncia
a caricare la tassa di giustizia e le spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto l’art. 27 CPP ed ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è evasa
ai sensi dei considerandi.
2. Non si
prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
terzi
implicati
1. PI
1
2. PI
2
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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