Lexipedia

Decisione

60.2007.23

Istanza di ispezione degli atti. assicuratore quale istante

14 febbraio 2007Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

di un procedimento penale, un interesse giuridico legittimo a conoscere l’esito

del procedimento, e ad accedere agli atti, senza dover ricorrere di volta in

volta alla procedura dell’art. 27 CPP.

Anzitutto per un motivo giuridico, dovendo intervenire in quanto tenute a

risarcire, sia su base legale, sia su base contrattuale.

Inoltre per un motivo sostanziale, per agevolare un risarcimento adeguato e

tempestivo del danno subito dalle parti lese.

Infine anche per un motivo procedurale. Gli assicuratori che intervengono a

coprire il danno, diventano cessionari o subrogati delle/nelle pretese

precedentemente della parte lesa, eventualmente parte civile: in quanto

cessionari o subrogati, non possono costituirsi parte civile nel procedimento,

poiché non danneggiati personalmente (M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA,

Commentario del Codice di procedura penale, Lugano 1997, ad art. 69 n. 4, p.

218; L. MARAZZI, Il Giar l’arbitro nel processo penale, Lugano 2001, p. 38) e

quindi non possono usufruire dei diritti di accesso agli atti della parte

civile.

7. Questa decisione di principio vale per

richieste delle assicurazioni legate ad incidenti stradali, a lesioni o vie di

fatto, ad incendi, o anche a furti e altri reati patrimoniali. In altre

situazioni, in caso di dubbio, si può fare istanza a questa Camera.

8. L’ accesso agli atti non può essere

indiscriminato, ma è soggetto ad alcune condizioni:

-

anzitutto la richiesta

dei documenti deve essere fatta alla Polizia cantonale. Nei casi in cui è

aperto un procedimento penale, potrà trasmettere gli atti richiesti solo previo

Considerandi

consenso del magistrato incaricato del procedimento. Ciò anzitutto in quanto

spetta a quest’ultimo determinare l’accesso agli atti. Ciò inoltre per evitare

che compagnie di assicurazioni possano ricevere copia di atti prima ancora o

contestualmente al procuratore pubblico incaricato dell’inchiesta o prima delle

parti medesime. Nei casi in cui per un evento (quale ad esempio un incidente

stradale) c’è stato un intervento della Polizia ma non ne è scaturito un procedimento

penale presso il Ministero pubblico (ma del caso si occupa l’Ufficio della circolazione),

incombe alla Polizia procedere direttamente all’evasione della richiesta;

-

inoltre la compagnia

istante deve indicare in quale veste interviene, per conto di chi, dimostrando

l’esistenza di una connessione tra i suoi doveri legali o contrattuali ed i

fatti oggetto del procedimento penale;

-

infine, se il procedimento

riguarda differenti parti civili, l’accesso agli atti è condizionato, per le

compagnie, al rispetto di un dovere di discrezione per i fatti relativi a danneggiati

non assicurati dalla compagnia istante.

9.

Quanto esposto vale sia per richieste

formulate in corso di procedimento penale, sia per richieste formulate dopo la

conclusione dello stesso.

10.

L’accesso agli atti è di principio gratuito quando la

compagnia interviene come assicurazione sociale giusta l’art. 32 LPGA: in ogni

caso deve essere coperto almeno il costo della prestazione effettuata. In

alcuni casi, in particolare quando nel procedimento è stata fatta allestire una

perizia costosa, il Ministero pubblico può chiedere una quota parte dei costi

di allestimento alla compagnia che ne faccia richiesta, se l’esito del referto

è di utilità alla pratica assicurativa.

11.

Per questi motivi, la richiesta della compagnia qui istante

può essere evasa dalla Polizia cantonale, alla quale il Ministero pubblico – a

cui è retrocesso l’incarto – trasmetterà la domanda.

12.

Trattandosi di una decisione di principio, si rinuncia

a caricare la tassa di giustizia e le spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto l’art. 27 CPP ed ogni altra norma

applicabile,

pronuncia

1. L’istanza è evasa

ai sensi dei considerandi.

2. Non si

prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Intimazione:

terzi

implicati

1. PI

1

2. PI

2

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster