Lexipedia

Decisione

60.2007.231

Istanza di ispezione degli atti. istituto bancario quale istante

13 agosto 2007Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

60.2007.231

Data decisione, Autorità:

13.08.2007, CRP

Titolo:

Istanza di ispezione degli atti. istituto bancario quale istante

SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO

art. 27 CPP-TI

Incarto n.

60.2007.231

Lugano

13 agosto

2007/dp

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera dei ricorsi penali del

Tribunale d'appello

composta dai

giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano

Ranzanici

segretaria:

Claudia Malaguerra Bernasconi,

vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 5/8.6.2007

presentata dalla

IS 1

tendente a conoscere l’esito di un

procedimento penale;

richiamato lo scritto 15/18.6.2007 del

procuratore pubblico Mario Branda, con il quale comunica di non presentare

osservazioni;

richiamate le osservazioni 4/6.7.2007 del

patrocinatore di PI 2, con cui si oppone all’accoglimento della richiesta

dell’istituto bancario istante;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

1. In

relazione ad un ordine di perquisizione e sequestro, la banca istante è venuta

a conoscenza dell’esistenza di un procedimento penale (inc. __________):

nell’ordine ricevuto dalla banca figurava anche il nominativo di PI 2, quale

titolare di una carta di credito.

Considerandi

2.

Con la

presente istanza, la banca chiede di conoscere l’esito del procedimento penale

per quanto riguarda PI 2. Il procuratore pubblico ha comunicato di non presentare

osservazioni, mentre l’interessato si è opposto, evidenziando come non sia dato

per la banca un interesse giuridico legittimo.

3.

L’art.

27.

CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente

art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale

(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal

presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli

atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico

legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel

processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e

dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

4.

Nel

presente caso, non è dato un interesse giuridico legittimo a favore della banca

istante. Questa non è e non era parte al procedimento. Il fatto di aver

ricevuto un ordine di perquisizione e di sequestro quale destinataria non

concorre a creare un simile interesse. L’esistenza di una relazione

contrattuale di carta di credito crea dei diritti e degli obblighi tra le parti

contrattuali, ma non legittima la banca autonomamente ad ottenere informazioni

del genere di quelle richieste. Neppure le norme di diligenza bancaria sono

tali da attribuire alla banca un diritto a conoscere autonomamente simili

informazioni. Diversa è la situazione nella misura in cui una banca si trovi

danneggiata a seguito della sottrazione di una carta di credito al titolare ed

al suo successivo uso abusivo. In tali casi la banca ha diritto di conoscere i

passi intrapresi dal titolare in relazione al reato subito.

5.

L’istanza

è pertanto respinta. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico di

chi le ha generate.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza è

respinta.

2. La tassa di

giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta)

sono poste a carico della IS 1, __________.

3. Rimedi di

diritto:

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia penale al Tribunale federale entro

il termine di trenta giorni dalla notificazione.

Qualora non

sia ammissibile il ricorso in materia penale, contro la presente decisione è

ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale

entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.

3. Intimazione:

-;

-

(con l’inc. di ritorno);

- (per sé e per).

terzi

implicati

1. PI

1

2. PI

2

patr. da: PR 1

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster