60.2007.231
Istanza di ispezione degli atti. istituto bancario quale istante
13 agosto 2007Italiano4 min
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Numero d'incarto:
Fatti
60.2007.231
Data decisione, Autorità:
13.08.2007, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. istituto bancario quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2007.231
Lugano
13 agosto
2007/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano
Ranzanici
segretaria:
Claudia Malaguerra Bernasconi,
vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 5/8.6.2007
presentata dalla
IS 1
tendente a conoscere l’esito di un
procedimento penale;
richiamato lo scritto 15/18.6.2007 del
procuratore pubblico Mario Branda, con il quale comunica di non presentare
osservazioni;
richiamate le osservazioni 4/6.7.2007 del
patrocinatore di PI 2, con cui si oppone all’accoglimento della richiesta
dell’istituto bancario istante;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. In
relazione ad un ordine di perquisizione e sequestro, la banca istante è venuta
a conoscenza dell’esistenza di un procedimento penale (inc. __________):
nell’ordine ricevuto dalla banca figurava anche il nominativo di PI 2, quale
titolare di una carta di credito.
Considerandi
2.
Con la
presente istanza, la banca chiede di conoscere l’esito del procedimento penale
per quanto riguarda PI 2. Il procuratore pubblico ha comunicato di non presentare
osservazioni, mentre l’interessato si è opposto, evidenziando come non sia dato
per la banca un interesse giuridico legittimo.
3.
L’art.
27.
CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico
legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel
processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e
dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4.
Nel
presente caso, non è dato un interesse giuridico legittimo a favore della banca
istante. Questa non è e non era parte al procedimento. Il fatto di aver
ricevuto un ordine di perquisizione e di sequestro quale destinataria non
concorre a creare un simile interesse. L’esistenza di una relazione
contrattuale di carta di credito crea dei diritti e degli obblighi tra le parti
contrattuali, ma non legittima la banca autonomamente ad ottenere informazioni
del genere di quelle richieste. Neppure le norme di diligenza bancaria sono
tali da attribuire alla banca un diritto a conoscere autonomamente simili
informazioni. Diversa è la situazione nella misura in cui una banca si trovi
danneggiata a seguito della sottrazione di una carta di credito al titolare ed
al suo successivo uso abusivo. In tali casi la banca ha diritto di conoscere i
passi intrapresi dal titolare in relazione al reato subito.
5.
L’istanza
è pertanto respinta. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico di
chi le ha generate.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è
respinta.
2. La tassa di
giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta)
sono poste a carico della IS 1, __________.
3. Rimedi di
diritto:
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia penale al Tribunale federale entro
il termine di trenta giorni dalla notificazione.
Qualora non
sia ammissibile il ricorso in materia penale, contro la presente decisione è
ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale
entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.
3. Intimazione:
-;
-
(con l’inc. di ritorno);
- (per sé e per).
terzi
implicati
1. PI
1
2. PI
2
patr. da: PR 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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