Lexipedia

Decisione

60.2007.232

Ricorso contro la decisione del giudice dell'applicazione della pena in materia di congedo

11 luglio 2007Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

a. Con

giudizio 19.7.2006 la Corte delle assise criminali ha riconosciuto RI 1 autore

colpevole di infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti per avere,

senza essere autorizzato, nel periodo 2002 – aprile 2004, in alcune località

del Cantone Ticino, singolarmente e congiuntamente con terzi, venduto almeno

2500 grammi di cocaina ed offerto almeno 5 grammi di cocaina sapendo, o dovendo

presumere, che tali quantitativi potevano mettere in pericolo la salute di

diverse persone; RI 1 è stato condannato alla pena di quattro anni e sei mesi

di reclusione, parzialmente aggiuntiva ad una precedente pena detentiva di cinque

giorni, ed all’espulsione dal territorio svizzero per un periodo di dodici anni

(inc. TPC __________).

La predetta

sentenza è stata confermata dalla Corte di cassazione e di revisione penale il

9.10.2006 (inc. CCRP __________) e dal Tribunale federale il 2.5.2007 (inc. TF __________).

b. RI 1 è

stato arrestato a __________ il 2.3.2005; è quindi stato estradato in Svizzera,

dove il 18.8.2005 è stato posto in detenzione preventiva. Il 20.10.2005 è stato

trasferito al PCT “La Stampa”.

La Sezione

dell’esecuzione delle pene e delle misure ha fissato per l’1.9.2009 la fine

della pena (1/3 per l’1.9.2006, 1/2 per il 2.6.2007, 7/12 per il 2.10.2007 e

2/3 per il 2.3.2008).

c. Il

15.5.2007 il qui ricorrente ha chiesto di potere beneficiare di un primo

congedo di dodici ore (ore 08.00 – ore 20.00) per il giorno 16.6.2007 per

trascorrere la giornata con la suocera __________, domiciliata a __________.

Il Servizio

sociale del penitenziario ha preavvisato positivamente la domanda; la Direzione

dell’istituto carcerario e la Sezione dell’esecuzione delle pene e delle misure

si sono opposte alla richiesta.

d. Con

decisione 29.5.2007 il giudice dell’applicazione della pena ha respinto

l’istanza di congedo, ritenuto che la suocera – avendo visitato il qui ricorrente

in carcere unicamente due volte – non può costituire un serio aggancio con la

Svizzera, che le agevolazioni non rappresentano per il condannato un diritto

assoluto e che, essendo RI 1 un condannato che dovrà lasciare il territorio

svizzero, l’esame di un avvio di regime progressivo è previsto al

raggiungimento dei 7/12 dell’espiazione, ossia il 02.10.2007 nel caso concreto,

per cui la domanda è prematura.

e. Con

gravame 8/11.6.2007 RI 1 postula l’annullamento del predetto giudizio. Il ricorrente,

indicando di comprendere il motivo addotto relativo alle sentenze penali che lo

riguardano, rende “(…) comunque attenti sul forte legame affettivo che mi

lega a mia suocera che seppur non mi abbia reso visita in più di qualche

occasione, rappresenta per me un solido punto di riferimento”, aggiungendo

infine che “(…) la mia personalità e la mia disciplina sono stati

positivamente plasmati dall’esperienza carceraria al punto da rassicurarvi sui

miei comportamenti futuri”.

f. Delle

osservazioni del procuratore pubblico, della Sezione dell’esecuzione delle pene

e delle misure e del giudice dell’applicazione della pena si dirà, se

necessario, in corso di motivazione.

Considerandi

1.

Giusta l’art. 339 cpv. 1 lit. h CPP, in

vigore dall’1.1.2007, il giudice dell’applicazione della pena è competente a

concedere il primo congedo, sentita l’autorità di esecuzione della pena; la sua

decisione è impugnabile a questa Camera nel termine di dieci giorni dalla

conoscenza del provvedimento (art. 341 cpv. 1 lit. b / cpv. 2 CPP).

Il ricorso 8/11.6.2007

– tempestivo – è ricevibile in ordine.

2.

2.1.

Prima

dell’1.1.2007 la concessione o il diniego di un congedo non erano disciplinati

dal diritto federale, come ricordato dal Tribunale federale (decisione TF

1P.35/1995 del 14.9.1995, cons. 1a). Sono i concordati conclusi tra i Cantoni

relativi all’esecuzione delle pene che prevedevano delle regole sui congedi,

come si dirà.

2.2

Con la revisione della parte generale

del CP, sono state introdotte alcune disposizioni pertinenti la materia qui

trattata.

Ai sensi

dell’art. 75 cpv. 3 CP, il regolamento penitenziario deve prevedere

l’allestimento di un piano di esecuzione con il detenuto. Il piano contiene,

tra le altre cose, indicazioni sulle relazioni con il mondo esterno del

detenuto. Questo piano è ripreso dagli art. 19 cpv. 2 e 35 del regolamento

sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti del 6.3.2007. In

generale, non risulta che il regolamento del penitenziario di Stato del Canton

Ticino (RCPT) sia stato modificato rispetto alla versione del 3.12.1998 entrata

in vigore l’1.1.1999.

2.3

L’art. 84 CP

disciplina le relazioni con il mondo esterno del detenuto. Il suo capoverso 6

recita: “Al detenuto vanno concessi adeguati congedi per la cura delle relazioni

con il mondo esterno, per la preparazione del ritorno alla vita libera o per ragioni

particolari, sempreché il suo comportamento durante l’esecuzione della pena non

vi si opponga e purché non vi sia il rischio che si dia alla fuga o non vi sia

da attendersi che commetta nuovi reati”.

Come

chiaramente indicato dal messaggio del Consiglio federale (FF 1999 p. 1800)

questa norma viene a colmare una lacuna del precedente diritto. La nuova norma

fa riferimento alla prassi introdotta dai concordati intercantonali

d’esecuzione penale (FF 1999 p. 1799); come chiarito con riferimento ai timori

espressi durante la procedura di consultazione dell’avamprogetto (con riferimento

all’art. 84 cpv. 6 AP), non riconosce un diritto alla concessione di congedi

senza una restrizione corrispondente (FF 1999 p. 1800), in particolare con

riferimento al pericolo di fuga e al pericolo di recidiva.

2.4

Giusta l’art.

45.

del regolamento sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti del

6.3.2007

“il carcerato di buona condotta e meritevole può ottenere un

congedo, il quale ha per scopo di permettere al detenuto di mantenere o

ristabilire relazioni normali con la società; esso non deve né togliere alla

pena il suo carattere di prevenzione, né nuocere alla sicurezza o all’ordine pubblico”.

In Ticino,

l’esecuzione delle pene è disciplinata inoltre dal concordato sull’esecuzione

delle pene e delle misure concernenti gli adulti ed i giovani adulti nei

cantoni romandi e nel Ticino (Concordato romando) del 22.10.1984 e dal regolamento

del penitenziario di Stato del Cantone Ticino (RCPT, versione

3.12

/1.1.1999).

Con

riferimento al concordato, la Conferenza romanda delle autorità cantonali competenti

in materia penitenziaria ha emanato delle raccomandazioni in data 27.10.2006

relative alla concessione di congedi. L’art. 3 cpv. 1 lit. a prevede che

un’autorizzazione di uscita può essere concessa se il richiedente ha scontato almeno

un terzo della pena.

L’art. 78

RCPT stabilisce che “Il congedo non è un diritto del carcerato”. L’art.

80.

RCPT, sotto la nota marginale “Congedo ordinario”, stabilisce al

capoverso 1 che “Il carcerato di buona condotta e degno di fiducia che ha

raggiunto un terzo della pena e scontato almeno tre mesi, la cui sentenza di

condanna è cresciuta in giudicato, può beneficiare del primo congedo ordinario.”

Quale prassi

d’applicazione, il Consiglio di vigilanza (CdV) aveva stabilito in data

14.6.2002

(verbale CdV) che, per determinati detenuti (ad esempio stranieri

espulsi con o senza agganci al territorio), la soglia oggettiva minima per il

regime progressivo è posticipata a metà pena, rispettivamente ai 13/24 o ai

7/12 della pena.

2.5

Premesso che

il RCPT dovrà essere modificato per essere adattato al nuovo diritto, occorre

chiedersi se gli artt. 78 e 80 cpv. 1 RCPT, così come formulati, siano compatibili

con l’art. 84 cpv. 6 CP.

Quesito

sciolto affermativamente per l’art. 78 RCPT, considerato come il Messaggio (FF

1999.

p. 1800) abbia chiarito che il congedo non assurga a diritto.

Quesito più

problematico per l’art. 80 cpv. 1 RCPT, che dovrà necessariamente essere

adeguato all’art. 84 cpv. 6 CP, introducendo i criteri del pericolo di fuga e

recidiva.

La soglia

oggettiva minima del terzo della pena, posta dall’art. 3 cpv. 1 lit. a delle raccomandazioni

e dall’art. 80 cpv. 1 RCPT, appare comunque ragionevole, conforme ad un regime

progressivo della pena, conforme soprattutto al principio della proporzionalità.

Anche il prolungamento di questa soglia oggettiva, in determinate situazioni,

può essere giustificato.

In ogni caso,

per la concessione di congedi, l’art. 84 cpv. 6 CP richiede una valutazione

individualizzata e concretizzata alla situazione del richiedente: occorre formulare

una prognosi, una valutazione della situazione specifica del singolo

richiedente il congedo, in particolare con riferimento al comportamento tenuto,

ma anche relativamente ai criteri indicati dal legislatore federale, ovvero il

pericolo di fuga e quello di recidiva.

Fino

all’emanazione di un nuovo ed aggiornato RCPT (adattato alla nuova parte generale),

l’art. 80 cpv. 1 RCPT va interpretato in modo conforme all’art. 84 cpv. 6 CP.

Il giudice

dell’applicazione della pena dovrà quindi analizzare, caso per caso, se: il

richiedente il congedo abbia raggiunto la soglia oggettiva minima; se abbia

tenuto un buon comportamento e sia degno di fiducia (soglia soggettiva); se non

sia dato in concreto un pericolo di recidiva o un pericolo di fuga (prognosi).

3.

RI 1, con giudizio 19.7.2006 della Corte delle

assise criminali, è stato condannato alla pena di quattro anni e sei mesi di

reclusione, parzialmente aggiuntiva ad una precedente pena detentiva di cinque

giorni, ed all’espulsione dalla Svizzera per un periodo di dodici anni (inc.

TPC __________). In queste circostanze, sebbene con l’abrogazione – l’1.1.2007

– dell’art. 55 CP la pena accessoria dell’espulsione non possa più essere

eseguita, si deve in ogni caso ritenere che, con grande verosimiglianza, la

competente autorità colpirà il qui ricorrente con un divieto di entrata amministrativo.

Egli è quindi da considerarsi cittadino straniero senza diritto di risiedere su

suolo elvetico: applicando la prassi esistente, l’avvio del regime progressivo

potrà pertanto avvenire solo quando saranno stati scontati i 7/12 della pena,

ossia – come fissato dalla Sezione dell’esecuzione delle pene e delle misure –

il 2.10.2007. Il giudice dell’applicazione della pena ha quindi ritenuto, a

giusta ragione, che l’istanza di congedo fosse prematura.

La domanda è

peraltro infondata. RI 1 ha infatti chiesto di visitare __________, domiciliata

a __________, in ragione – come sottolinea in questa sede – del “forte legame

affettivo” (ricorso 8/11.6.2007) che lo legherebbe alla suocera.

Quest’ultima, come si evince dal preavviso 24.5.2007 della Sezione

dell’esecuzione delle pene e delle misure al giudice dell’applicazione della

pena in merito alla domanda (p. 1), è nondimeno andata a trovare il genero

soltanto in due occasioni, circostanza che il ricorrente del resto riconosce

(ricorso 8/11.6.2007). Mal si vede quindi come RI 1 possa invocare un forte

legame affettivo con la suocera, affetto certamente non manifestatosi con i

fatti. In difetto di un serio aggancio con il territorio svizzero (cfr. anche

decisione 19.7.2006 della Corte delle assise criminali, p. 48 s., in capo alla

motivazione inerente all’espulsione, inc. TPC __________), il postulato congedo

non può pertanto essergli concesso anche se – come esposto dalla Sezione

dell’esecuzione delle pene e delle misure nel predetto preavviso 24.5.2007 (p.

1) – il suo comportamento in espiazione di pena è (stato) corretto. Nella

valutazione di un’istanza di congedo devono inoltre essere considerati anche la

personalità del condannato, i suoi antecedenti e la natura del reato commesso: RI

1.

– incensurato – è stato condannato per titolo di infrazione aggravata alla

legge federale sugli stupefacenti, reato di “(…) estrema gravità (…)”

(decisione 19.7.2006 della Corte delle assise criminali, p. 46, inc. TPC __________).

La Corte di merito ha reputato il suo comportamento “(…) particolarmente

riprovevole” (decisione 19.7.2006 della Corte delle assise criminali, p.

46, inc. TPC __________) ed ha evidenziato come, una volta arrestato, “(…)

non ha prestato collaborazione alcuna con gli inquirenti, rifiutando sino

all’ultimo di ammettere le proprie colpe” (decisione 19.7.2006 della Corte

delle assise criminali, p. 47, inc. TPC __________). Il ricorrente è stato

peraltro arrestato negli __________, dove si era rifugiato [“Egli non ha

cessato i traffici nemmeno dopo la partenza (o probabilmente la fuga, perché

l’aria si era fatta pesante) avendo cura di vendere a posteriori e a distanza

anche le giacenze rimaste in magazzino” (decisione 19.7.2006 della Corte

delle assise criminali, p. 47, inc. TPC __________)]. L’insieme delle circostanze

– che rendono (molto) verosimile un pericolo di fuga – giustifica quindi di non

accogliere l’istanza di congedo e, di riflesso, il ricorso in esame.

4.

Il gravame

è respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico del ricorrente,

soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 75 cpv. 3 e 84 cpv. 6

CP, 339 e 341 CPP, 78 e 80 RCPT ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. Il ricorso è

respinto.

2. La tassa di

giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.--

(centocinquanta), sono poste a carico di RI 1, __________.

3. Rimedio di

diritto

Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia penale al Tribunale federale di

Losanna entro 30 giorni dall’intimazione (art. 78 cpv. 2 lit. b LTF).

4. Intimazione:

terzi

implicati

1. PI

1

2. PI

2

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster