60.2007.232
Ricorso contro la decisione del giudice dell'applicazione della pena in materia di congedo
11 luglio 2007Italiano12 min
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AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
60.2007.232
Data decisione, Autorità:
11.07.2007, CRP
Titolo:
Ricorso contro la decisione del giudice dell'applicazione della pena in materia di congedo
ESECUZIONE DELLE PENE
RICORSO ALLA CAMERA DEI RICORSI PENALI
art. 339 cpv. 1 let. h CPP-TI
art. 341 cpv. 1 let. b CPP-TI
art. 75 cpv. 3 CPS
art. 84 let. 6 CPS
Incarto n.
60.2007.232
Lugano
11 luglio
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Ivano
Ranzanici, Andrea Pedroli (in
sostituzione di Raffaele Guffi, assente)
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso 8/11.6.2007
presentato da
RI 1, ,
contro
la decisione 29.5.2007 del giudice
dell’applicazione della pena Gianfranco Franscini in materia di congedo (inc.
GIAP __________);
richiamate le osservazioni 14/15.6.2007 del
procuratore pubblico Nicola Respini, 15/18.6.2007 della Sezione dell’esecuzione
delle pene e delle misure e 19/20.6.2007 del giudice dell’applicazione della
pena, tutte concludenti per la reiezione del gravame;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
Fatti
a. Con
giudizio 19.7.2006 la Corte delle assise criminali ha riconosciuto RI 1 autore
colpevole di infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti per avere,
senza essere autorizzato, nel periodo 2002 – aprile 2004, in alcune località
del Cantone Ticino, singolarmente e congiuntamente con terzi, venduto almeno
2500 grammi di cocaina ed offerto almeno 5 grammi di cocaina sapendo, o dovendo
presumere, che tali quantitativi potevano mettere in pericolo la salute di
diverse persone; RI 1 è stato condannato alla pena di quattro anni e sei mesi
di reclusione, parzialmente aggiuntiva ad una precedente pena detentiva di cinque
giorni, ed all’espulsione dal territorio svizzero per un periodo di dodici anni
(inc. TPC __________).
La predetta
sentenza è stata confermata dalla Corte di cassazione e di revisione penale il
9.10.2006 (inc. CCRP __________) e dal Tribunale federale il 2.5.2007 (inc. TF __________).
b. RI 1 è
stato arrestato a __________ il 2.3.2005; è quindi stato estradato in Svizzera,
dove il 18.8.2005 è stato posto in detenzione preventiva. Il 20.10.2005 è stato
trasferito al PCT “La Stampa”.
La Sezione
dell’esecuzione delle pene e delle misure ha fissato per l’1.9.2009 la fine
della pena (1/3 per l’1.9.2006, 1/2 per il 2.6.2007, 7/12 per il 2.10.2007 e
2/3 per il 2.3.2008).
c. Il
15.5.2007 il qui ricorrente ha chiesto di potere beneficiare di un primo
congedo di dodici ore (ore 08.00 – ore 20.00) per il giorno 16.6.2007 per
trascorrere la giornata con la suocera __________, domiciliata a __________.
Il Servizio
sociale del penitenziario ha preavvisato positivamente la domanda; la Direzione
dell’istituto carcerario e la Sezione dell’esecuzione delle pene e delle misure
si sono opposte alla richiesta.
d. Con
decisione 29.5.2007 il giudice dell’applicazione della pena ha respinto
l’istanza di congedo, ritenuto che la suocera – avendo visitato il qui ricorrente
in carcere unicamente due volte – non può costituire un serio aggancio con la
Svizzera, che le agevolazioni non rappresentano per il condannato un diritto
assoluto e che, essendo RI 1 un condannato che dovrà lasciare il territorio
svizzero, l’esame di un avvio di regime progressivo è previsto al
raggiungimento dei 7/12 dell’espiazione, ossia il 02.10.2007 nel caso concreto,
per cui la domanda è prematura.
e. Con
gravame 8/11.6.2007 RI 1 postula l’annullamento del predetto giudizio. Il ricorrente,
indicando di comprendere il motivo addotto relativo alle sentenze penali che lo
riguardano, rende “(…) comunque attenti sul forte legame affettivo che mi
lega a mia suocera che seppur non mi abbia reso visita in più di qualche
occasione, rappresenta per me un solido punto di riferimento”, aggiungendo
infine che “(…) la mia personalità e la mia disciplina sono stati
positivamente plasmati dall’esperienza carceraria al punto da rassicurarvi sui
miei comportamenti futuri”.
f. Delle
osservazioni del procuratore pubblico, della Sezione dell’esecuzione delle pene
e delle misure e del giudice dell’applicazione della pena si dirà, se
necessario, in corso di motivazione.
Considerandi
1.
Giusta l’art. 339 cpv. 1 lit. h CPP, in
vigore dall’1.1.2007, il giudice dell’applicazione della pena è competente a
concedere il primo congedo, sentita l’autorità di esecuzione della pena; la sua
decisione è impugnabile a questa Camera nel termine di dieci giorni dalla
conoscenza del provvedimento (art. 341 cpv. 1 lit. b / cpv. 2 CPP).
Il ricorso 8/11.6.2007
– tempestivo – è ricevibile in ordine.
2.
2.1.
Prima
dell’1.1.2007 la concessione o il diniego di un congedo non erano disciplinati
dal diritto federale, come ricordato dal Tribunale federale (decisione TF
1P.35/1995 del 14.9.1995, cons. 1a). Sono i concordati conclusi tra i Cantoni
relativi all’esecuzione delle pene che prevedevano delle regole sui congedi,
come si dirà.
2.2
Con la revisione della parte generale
del CP, sono state introdotte alcune disposizioni pertinenti la materia qui
trattata.
Ai sensi
dell’art. 75 cpv. 3 CP, il regolamento penitenziario deve prevedere
l’allestimento di un piano di esecuzione con il detenuto. Il piano contiene,
tra le altre cose, indicazioni sulle relazioni con il mondo esterno del
detenuto. Questo piano è ripreso dagli art. 19 cpv. 2 e 35 del regolamento
sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti del 6.3.2007. In
generale, non risulta che il regolamento del penitenziario di Stato del Canton
Ticino (RCPT) sia stato modificato rispetto alla versione del 3.12.1998 entrata
in vigore l’1.1.1999.
2.3
L’art. 84 CP
disciplina le relazioni con il mondo esterno del detenuto. Il suo capoverso 6
recita: “Al detenuto vanno concessi adeguati congedi per la cura delle relazioni
con il mondo esterno, per la preparazione del ritorno alla vita libera o per ragioni
particolari, sempreché il suo comportamento durante l’esecuzione della pena non
vi si opponga e purché non vi sia il rischio che si dia alla fuga o non vi sia
da attendersi che commetta nuovi reati”.
Come
chiaramente indicato dal messaggio del Consiglio federale (FF 1999 p. 1800)
questa norma viene a colmare una lacuna del precedente diritto. La nuova norma
fa riferimento alla prassi introdotta dai concordati intercantonali
d’esecuzione penale (FF 1999 p. 1799); come chiarito con riferimento ai timori
espressi durante la procedura di consultazione dell’avamprogetto (con riferimento
all’art. 84 cpv. 6 AP), non riconosce un diritto alla concessione di congedi
senza una restrizione corrispondente (FF 1999 p. 1800), in particolare con
riferimento al pericolo di fuga e al pericolo di recidiva.
2.4
Giusta l’art.
45.
del regolamento sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti del
6.3.2007
“il carcerato di buona condotta e meritevole può ottenere un
congedo, il quale ha per scopo di permettere al detenuto di mantenere o
ristabilire relazioni normali con la società; esso non deve né togliere alla
pena il suo carattere di prevenzione, né nuocere alla sicurezza o all’ordine pubblico”.
In Ticino,
l’esecuzione delle pene è disciplinata inoltre dal concordato sull’esecuzione
delle pene e delle misure concernenti gli adulti ed i giovani adulti nei
cantoni romandi e nel Ticino (Concordato romando) del 22.10.1984 e dal regolamento
del penitenziario di Stato del Cantone Ticino (RCPT, versione
3.12
/1.1.1999).
Con
riferimento al concordato, la Conferenza romanda delle autorità cantonali competenti
in materia penitenziaria ha emanato delle raccomandazioni in data 27.10.2006
relative alla concessione di congedi. L’art. 3 cpv. 1 lit. a prevede che
un’autorizzazione di uscita può essere concessa se il richiedente ha scontato almeno
un terzo della pena.
L’art. 78
RCPT stabilisce che “Il congedo non è un diritto del carcerato”. L’art.
80.
RCPT, sotto la nota marginale “Congedo ordinario”, stabilisce al
capoverso 1 che “Il carcerato di buona condotta e degno di fiducia che ha
raggiunto un terzo della pena e scontato almeno tre mesi, la cui sentenza di
condanna è cresciuta in giudicato, può beneficiare del primo congedo ordinario.”
Quale prassi
d’applicazione, il Consiglio di vigilanza (CdV) aveva stabilito in data
14.6.2002
(verbale CdV) che, per determinati detenuti (ad esempio stranieri
espulsi con o senza agganci al territorio), la soglia oggettiva minima per il
regime progressivo è posticipata a metà pena, rispettivamente ai 13/24 o ai
7/12 della pena.
2.5
Premesso che
il RCPT dovrà essere modificato per essere adattato al nuovo diritto, occorre
chiedersi se gli artt. 78 e 80 cpv. 1 RCPT, così come formulati, siano compatibili
con l’art. 84 cpv. 6 CP.
Quesito
sciolto affermativamente per l’art. 78 RCPT, considerato come il Messaggio (FF
1999.
p. 1800) abbia chiarito che il congedo non assurga a diritto.
Quesito più
problematico per l’art. 80 cpv. 1 RCPT, che dovrà necessariamente essere
adeguato all’art. 84 cpv. 6 CP, introducendo i criteri del pericolo di fuga e
recidiva.
La soglia
oggettiva minima del terzo della pena, posta dall’art. 3 cpv. 1 lit. a delle raccomandazioni
e dall’art. 80 cpv. 1 RCPT, appare comunque ragionevole, conforme ad un regime
progressivo della pena, conforme soprattutto al principio della proporzionalità.
Anche il prolungamento di questa soglia oggettiva, in determinate situazioni,
può essere giustificato.
In ogni caso,
per la concessione di congedi, l’art. 84 cpv. 6 CP richiede una valutazione
individualizzata e concretizzata alla situazione del richiedente: occorre formulare
una prognosi, una valutazione della situazione specifica del singolo
richiedente il congedo, in particolare con riferimento al comportamento tenuto,
ma anche relativamente ai criteri indicati dal legislatore federale, ovvero il
pericolo di fuga e quello di recidiva.
Fino
all’emanazione di un nuovo ed aggiornato RCPT (adattato alla nuova parte generale),
l’art. 80 cpv. 1 RCPT va interpretato in modo conforme all’art. 84 cpv. 6 CP.
Il giudice
dell’applicazione della pena dovrà quindi analizzare, caso per caso, se: il
richiedente il congedo abbia raggiunto la soglia oggettiva minima; se abbia
tenuto un buon comportamento e sia degno di fiducia (soglia soggettiva); se non
sia dato in concreto un pericolo di recidiva o un pericolo di fuga (prognosi).
3.
RI 1, con giudizio 19.7.2006 della Corte delle
assise criminali, è stato condannato alla pena di quattro anni e sei mesi di
reclusione, parzialmente aggiuntiva ad una precedente pena detentiva di cinque
giorni, ed all’espulsione dalla Svizzera per un periodo di dodici anni (inc.
TPC __________). In queste circostanze, sebbene con l’abrogazione – l’1.1.2007
– dell’art. 55 CP la pena accessoria dell’espulsione non possa più essere
eseguita, si deve in ogni caso ritenere che, con grande verosimiglianza, la
competente autorità colpirà il qui ricorrente con un divieto di entrata amministrativo.
Egli è quindi da considerarsi cittadino straniero senza diritto di risiedere su
suolo elvetico: applicando la prassi esistente, l’avvio del regime progressivo
potrà pertanto avvenire solo quando saranno stati scontati i 7/12 della pena,
ossia – come fissato dalla Sezione dell’esecuzione delle pene e delle misure –
il 2.10.2007. Il giudice dell’applicazione della pena ha quindi ritenuto, a
giusta ragione, che l’istanza di congedo fosse prematura.
La domanda è
peraltro infondata. RI 1 ha infatti chiesto di visitare __________, domiciliata
a __________, in ragione – come sottolinea in questa sede – del “forte legame
affettivo” (ricorso 8/11.6.2007) che lo legherebbe alla suocera.
Quest’ultima, come si evince dal preavviso 24.5.2007 della Sezione
dell’esecuzione delle pene e delle misure al giudice dell’applicazione della
pena in merito alla domanda (p. 1), è nondimeno andata a trovare il genero
soltanto in due occasioni, circostanza che il ricorrente del resto riconosce
(ricorso 8/11.6.2007). Mal si vede quindi come RI 1 possa invocare un forte
legame affettivo con la suocera, affetto certamente non manifestatosi con i
fatti. In difetto di un serio aggancio con il territorio svizzero (cfr. anche
decisione 19.7.2006 della Corte delle assise criminali, p. 48 s., in capo alla
motivazione inerente all’espulsione, inc. TPC __________), il postulato congedo
non può pertanto essergli concesso anche se – come esposto dalla Sezione
dell’esecuzione delle pene e delle misure nel predetto preavviso 24.5.2007 (p.
1) – il suo comportamento in espiazione di pena è (stato) corretto. Nella
valutazione di un’istanza di congedo devono inoltre essere considerati anche la
personalità del condannato, i suoi antecedenti e la natura del reato commesso: RI
1.
– incensurato – è stato condannato per titolo di infrazione aggravata alla
legge federale sugli stupefacenti, reato di “(…) estrema gravità (…)”
(decisione 19.7.2006 della Corte delle assise criminali, p. 46, inc. TPC __________).
La Corte di merito ha reputato il suo comportamento “(…) particolarmente
riprovevole” (decisione 19.7.2006 della Corte delle assise criminali, p.
46, inc. TPC __________) ed ha evidenziato come, una volta arrestato, “(…)
non ha prestato collaborazione alcuna con gli inquirenti, rifiutando sino
all’ultimo di ammettere le proprie colpe” (decisione 19.7.2006 della Corte
delle assise criminali, p. 47, inc. TPC __________). Il ricorrente è stato
peraltro arrestato negli __________, dove si era rifugiato [“Egli non ha
cessato i traffici nemmeno dopo la partenza (o probabilmente la fuga, perché
l’aria si era fatta pesante) avendo cura di vendere a posteriori e a distanza
anche le giacenze rimaste in magazzino” (decisione 19.7.2006 della Corte
delle assise criminali, p. 47, inc. TPC __________)]. L’insieme delle circostanze
– che rendono (molto) verosimile un pericolo di fuga – giustifica quindi di non
accogliere l’istanza di congedo e, di riflesso, il ricorso in esame.
4.
Il gravame
è respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico del ricorrente,
soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 75 cpv. 3 e 84 cpv. 6
CP, 339 e 341 CPP, 78 e 80 RCPT ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. Il ricorso è
respinto.
2. La tassa di
giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.--
(centocinquanta), sono poste a carico di RI 1, __________.
3. Rimedio di
diritto
Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia penale al Tribunale federale di
Losanna entro 30 giorni dall’intimazione (art. 78 cpv. 2 lit. b LTF).
4. Intimazione:
terzi
implicati
1. PI
1
2. PI
2
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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