60.2007.233
Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali
8 aprile 2008Italiano9 min
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Numero d'incarto:
Fatti
60.2007.233
Data decisione, Autorità:
08.04.2008, CRP
Titolo:
Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali
DIRITTO ALL'INDENNITÀ
INDENNITÀ PER INGIUSTO PROCEDIMENTO
art. 317 CPP-TI
Incarto n.
60.2007.233
Lugano
8 aprile 2008/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 12/13.6.2007
presentata da
IS 1, ,
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere, in relazione
all’esito del procedimento penale sfociato nel giudizio 3.5.2007 del giudice
della Pretura penale Damiano Stefani (inc. __________), un’indennità a’ sensi
degli art. 317 ss. CPP;
richiamati gli scritti 14/15.6.2007 del
procuratore pubblico Antonio Perugini, 18/20.6.2007 della Divisione della
giustizia e 19/21.6.2007 della Pretura penale, che si rimettono – tutti – al
giudizio di questa Camera;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
con decreto 18.9.2006 il magistrato inquirente ha posto in stato di accusa davanti
alla Pretura penale IS 1 siccome ritenuto colpevole di trascuranza degli obblighi
di mantenimento giusta l’art. 217 CP “per aver omesso, benché ne avesse i
mezzi, di prestare al figlio e per esso all’Ufficio del sostegno sociale e
dell’inserimento che li anticipa alla beneficiaria, gli alimenti fissati con
contratto d’obbligo di mantenimento di minori 17 dicembre 2002 della
Delegazione tutoria regionale di __________, così da essere in arretrato di
complessivi fr. 25'545.00 per il periodo 01.04.2003-30.04.2006”;
che
ha proposto la sua condanna, a valere quale pena parzialmente aggiuntiva a
quella inflittagli il 10.1.2005, alla pena di quarantacinque giorni di
detenzione, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di tre anni, al
versamento alla parte civile Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento,
servizio ricuperi, dell’importo di CHF 25'545.-- a titolo di risarcimento ed al
pagamento della tassa di giustizia e delle spese rispettivamente la non revoca
del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di quindici
giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico il
10.1.2005, prolungando nondimeno di un anno il periodo di prova (DA __________);
che
con scritto 2/3.10.2006 IS 1 ha interposto opposizione al predetto decreto di
accusa;
che
con giudizio 3.5.2007 il giudice della Pretura penale ha prosciolto l’accusato
dall’imputazione [“(…) non è stato dimostrato che (…) abbia potuto disporre
di un’eccedenza rispetto al suo minimo vitale” (verbale di dibattimento
3.5.2007, p. 3, inc. __________)];
che
con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320
cpv. 1 CPP – IS 1 chiede, protestando le ripetibili, che lo Stato della
Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli, quale risarcimento
del danno sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo di CHF
2’517.85, oltre interessi, per spese legali;
che
giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla
Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da
ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un'indennità nella forma
della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali
e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ, Traité de
procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, n. 1556 ss.; R.
HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN,
Schweizerisches Strafprozessrecht,
6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.);
che,
nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio da risarcire, questa Camera
verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa dell'Ordine
degli avvocati (TOA) – abrogata dall’1.1.2008, ma ancora applicabile al caso concreto
essendo in vigore al momento dell’attività legale prestata – applicando i parametri
giurisprudenziali seguiti dal Consiglio di moderazione;
che
per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha quindi diritto di esporre, per
l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari, l'istruttoria
e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in ogni caso
Considerandi
eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA (art. 37 TOA), ossia CHF
5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali,
CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi
davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi
davanti alla Corte delle assise criminali;
che,
entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi
generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore
e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità
dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e
patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;
che
il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della
complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF
200.
-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;
che
nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti
ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando
criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato
la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che
in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della
pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità,
dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità
dell'esito del procedimento;
che in altre parole
l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un avvocato
sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione
connesso con le particolarità del caso;
che
l’istante postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore di
fiducia, avv. PR 1, di complessivi CHF 2'517.85, di cui CHF 2'000.-- a titolo
di onorario (8 ore a CHF 250.--/ora), CHF 340.-- di spese e CHF 177.85 di IVA
(doc. B);
che
la tariffa applicata appare conforme ai suddetti principi;
che
il legale ha assunto il mandato dopo l’emanazione del decreto di accusa: il patrocinio
è quindi sostanzialmente consistito nell’assistenza al qui istante prima e durante
il dibattimento;
che
il caso – che non era peraltro particolarmente complicato e non esigeva specifici
approfondimenti di fatto e/o di diritto, circostanza che difatti IS 1 non
sostiene – ha di conseguenza esatto un impegno relativamente modesto;
che
il dispendio orario esposto appare pertanto – per un avvocato con le dovute conoscenze
in ambito penale – non giustificato dalle concrete necessità di patrocinio: in
ragione della sostanziale semplicità del caso è eccessivo quello inerente i colloqui
con il cliente (100 minuti) rispettivamente quello inerente l’esame
dell’incarto e la preparazione del dibattimento (150 minuti);
che
determinante è del resto non tanto l'impiego temporale effettivo nel caso concreto,
quanto semmai quello medio che un avvocato diligente avrebbe profuso, secondo
la normale esperienza, nell'esecuzione di un mandato di complessità analoga
(REP. 1998 n. 126);
che
nella trattazione del mandato al legale spetta altresì tenere conto di una
certa proporzionalità;
che
– tutto ciò premesso – dall’onorario indicato in 480 minuti vengono dedotti 40
minuti inerenti i colloqui con il cliente, 60 minuti inerenti l’esame
dell’incarto e la preparazione del dibattimento e 35 minuti inerenti le
prestazioni riferite alla domanda di ammissione al beneficio del gratuito
patrocinio [ovvero: “Lettera al Municipio di __________” di data
24.10
, “Lettera all’Ufficio dei giudici dell’istruzione e dell’arresto
+ Certificato municipale e documentazione” di data 21.11.2006 e “Lettera
a cliente” di data 28.11.2006], prestazioni – queste ultime – stralciate
siccome l’istanza non poteva avere esito positivo (cfr. decisione 27.11.2006
del giudice dell'istruzione e dell'arresto Ursula Züblin, inc. GIAR __________);
che
pertanto viene riconosciuto un onorario pari a 345 minuti a CHF 250.--/ora, come
postulato, per complessivi CHF 1'437.50;
che
a questo importo vanno aggiunte le spese, ammesse in CHF 309.-- [CHF 340.--
dedotte le spese riferite alla domanda di ammissione al beneficio del gratuito
patrocinio (CHF 5.-- + 10.-- + 8.-- + 5.-- + 3.--)], e l’IVA di CHF 132.75;
che
a IS 1 va di conseguenza rifusa – a titolo di spese legali – la somma di CHF 1'879.25;
che
per gli interessi moratori sono applicabili le disposizioni generali del CO e
pertanto essi vanno riconosciuti al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla
prima interpellazione agli atti (art. 102 CO), ossia – nel caso concreto –
dall’introduzione in data 12.6.2007 della presente istanza;
che
protesta le ripetibili;
che – nella commisurazione dell’onorario relativo alla
formulazione dell’istanza di indennità – questa Camera, oltre i parametri
elaborati dal Consiglio di moderazione per la determinazione dell’adeguatezza
delle spese di patrocinio legale, tiene in particolare in considerazione il grado
di accoglimento del gravame;
che
la stesura dell’istanza non presentava dal profilo giuridico e fattuale
difficoltà particolari;
che
l’onere lavorativo può del resto essere considerato limitato dal momento che il
patrocinatore conosceva la fattispecie;
che
va pertanto ammesso – tenuto conto del solo parziale accoglimento della domanda
– un importo di CHF 250.--, comprendente onorario, spese ed IVA;
che,
alla luce delle suddette considerazioni, al qui istante va rifuso l’importo complessivo
di CHF 2'129.25, di cui CHF 1'879.25, oltre interessi, per spese legali e CHF
250.
-- per ripetibili di questa sede;
che
giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti
l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è
fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 cpv. 1 n. 1 LTG e nell’art. 17 LTG;
che
la tassa di giustizia di CHF 250.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi
CHF 300.--, sono poste a carico del qui istante, parzialmente soccombente in
ragione di circa 1/4, per la somma di CHF 75.--.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni
altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è parzialmente accolta.
Di
conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione
al giudizio 3.5.2007 del giudice della Pretura penale Damiano Stefani (inc. __________),
rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art.
317 ss. CPP, l’importo di CHF 2'129.25, oltre interessi del 5% su CHF 1'879.25 dal
12.6.2007.
2. La
tassa di giustizia di CHF 250.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF
300.-- (trecento), sono poste a carico di IS 1, __________, __________, in ragione
di CHF 75.--(settantacinque).
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale rispettivamente il ricorso in materia di diritto pubblico al
Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82,
85 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli art. 81 e 89 LTF.
4. Intimazione:
-
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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