Lexipedia

Decisione

60.2007.233

Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali

8 aprile 2008Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

60.2007.233

Data decisione, Autorità:

08.04.2008, CRP

Titolo:

Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali

DIRITTO ALL'INDENNITÀ

INDENNITÀ PER INGIUSTO PROCEDIMENTO

art. 317 CPP-TI

Incarto n.

60.2007.233

Lugano

8 aprile 2008/dp

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera dei ricorsi penali del

Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 12/13.6.2007

presentata da

IS 1, ,

patr. da: PR 1

tendente ad ottenere, in relazione

all’esito del procedimento penale sfociato nel giudizio 3.5.2007 del giudice

della Pretura penale Damiano Stefani (inc. __________), un’indennità a’ sensi

degli art. 317 ss. CPP;

richiamati gli scritti 14/15.6.2007 del

procuratore pubblico Antonio Perugini, 18/20.6.2007 della Divisione della

giustizia e 19/21.6.2007 della Pretura penale, che si rimettono – tutti – al

giudizio di questa Camera;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

che

con decreto 18.9.2006 il magistrato inquirente ha posto in stato di accusa davanti

alla Pretura penale IS 1 siccome ritenuto colpevole di trascuranza degli obblighi

di mantenimento giusta l’art. 217 CP “per aver omesso, benché ne avesse i

mezzi, di prestare al figlio e per esso all’Ufficio del sostegno sociale e

dell’inserimento che li anticipa alla beneficiaria, gli alimenti fissati con

contratto d’obbligo di mantenimento di minori 17 dicembre 2002 della

Delegazione tutoria regionale di __________, così da essere in arretrato di

complessivi fr. 25'545.00 per il periodo 01.04.2003-30.04.2006”;

che

ha proposto la sua condanna, a valere quale pena parzialmente aggiuntiva a

quella inflittagli il 10.1.2005, alla pena di quarantacinque giorni di

detenzione, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di tre anni, al

versamento alla parte civile Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento,

servizio ricuperi, dell’importo di CHF 25'545.-- a titolo di risarcimento ed al

pagamento della tassa di giustizia e delle spese rispettivamente la non revoca

del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di quindici

giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico il

10.1.2005, prolungando nondimeno di un anno il periodo di prova (DA __________);

che

con scritto 2/3.10.2006 IS 1 ha interposto opposizione al predetto decreto di

accusa;

che

con giudizio 3.5.2007 il giudice della Pretura penale ha prosciolto l’accusato

dall’imputazione [“(…) non è stato dimostrato che (…) abbia potuto disporre

di un’eccedenza rispetto al suo minimo vitale” (verbale di dibattimento

3.5.2007, p. 3, inc. __________)];

che

con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320

cpv. 1 CPP – IS 1 chiede, protestando le ripetibili, che lo Stato della

Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli, quale risarcimento

del danno sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo di CHF

2’517.85, oltre interessi, per spese legali;

che

giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla

Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da

ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un'indennità nella forma

della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali

e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ, Traité de

procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, n. 1556 ss.; R.

HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN,

Schweizerisches Strafprozessrecht,

6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.);

che,

nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio da risarcire, questa Camera

verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa dell'Ordine

degli avvocati (TOA) – abrogata dall’1.1.2008, ma ancora applicabile al caso concreto

essendo in vigore al momento dell’attività legale prestata – applicando i parametri

giurisprudenziali seguiti dal Consiglio di moderazione;

che

per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha quindi diritto di esporre, per

l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari, l'istruttoria

e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in ogni caso

Considerandi

eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA (art. 37 TOA), ossia CHF

5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali,

CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi

davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi

davanti alla Corte delle assise criminali;

che,

entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi

generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore

e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità

dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e

patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;

che

il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della

complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF

200.

-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;

che

nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti

ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando

criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato

la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;

che

in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della

pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità,

dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità

dell'esito del procedimento;

che in altre parole

l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un avvocato

sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione

connesso con le particolarità del caso;

che

l’istante postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore di

fiducia, avv. PR 1, di complessivi CHF 2'517.85, di cui CHF 2'000.-- a titolo

di onorario (8 ore a CHF 250.--/ora), CHF 340.-- di spese e CHF 177.85 di IVA

(doc. B);

che

la tariffa applicata appare conforme ai suddetti principi;

che

il legale ha assunto il mandato dopo l’emanazione del decreto di accusa: il patrocinio

è quindi sostanzialmente consistito nell’assistenza al qui istante prima e durante

il dibattimento;

che

il caso – che non era peraltro particolarmente complicato e non esigeva specifici

approfondimenti di fatto e/o di diritto, circostanza che difatti IS 1 non

sostiene – ha di conseguenza esatto un impegno relativamente modesto;

che

il dispendio orario esposto appare pertanto – per un avvocato con le dovute conoscenze

in ambito penale – non giustificato dalle concrete necessità di patrocinio: in

ragione della sostanziale semplicità del caso è eccessivo quello inerente i colloqui

con il cliente (100 minuti) rispettivamente quello inerente l’esame

dell’incarto e la preparazione del dibattimento (150 minuti);

che

determinante è del resto non tanto l'impiego temporale effettivo nel caso concreto,

quanto semmai quello medio che un avvocato diligente avrebbe profuso, secondo

la normale esperienza, nell'esecuzione di un mandato di complessità analoga

(REP. 1998 n. 126);

che

nella trattazione del mandato al legale spetta altresì tenere conto di una

certa proporzionalità;

che

– tutto ciò premesso – dall’onorario indicato in 480 minuti vengono dedotti 40

minuti inerenti i colloqui con il cliente, 60 minuti inerenti l’esame

dell’incarto e la preparazione del dibattimento e 35 minuti inerenti le

prestazioni riferite alla domanda di ammissione al beneficio del gratuito

patrocinio [ovvero: “Lettera al Municipio di __________” di data

24.10

, “Lettera all’Ufficio dei giudici dell’istruzione e dell’arresto

+ Certificato municipale e documentazione” di data 21.11.2006 e “Lettera

a cliente” di data 28.11.2006], prestazioni – queste ultime – stralciate

siccome l’istanza non poteva avere esito positivo (cfr. decisione 27.11.2006

del giudice dell'istruzione e dell'arresto Ursula Züblin, inc. GIAR __________);

che

pertanto viene riconosciuto un onorario pari a 345 minuti a CHF 250.--/ora, come

postulato, per complessivi CHF 1'437.50;

che

a questo importo vanno aggiunte le spese, ammesse in CHF 309.-- [CHF 340.--

dedotte le spese riferite alla domanda di ammissione al beneficio del gratuito

patrocinio (CHF 5.-- + 10.-- + 8.-- + 5.-- + 3.--)], e l’IVA di CHF 132.75;

che

a IS 1 va di conseguenza rifusa – a titolo di spese legali – la somma di CHF 1'879.25;

che

per gli interessi moratori sono applicabili le disposizioni generali del CO e

pertanto essi vanno riconosciuti al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla

prima interpellazione agli atti (art. 102 CO), ossia – nel caso concreto –

dall’introduzione in data 12.6.2007 della presente istanza;

che

protesta le ripetibili;

che – nella commisurazione dell’onorario relativo alla

formulazione dell’istanza di indennità – questa Camera, oltre i parametri

elaborati dal Consiglio di moderazione per la determinazione dell’adeguatezza

delle spese di patrocinio legale, tiene in particolare in considerazione il grado

di accoglimento del gravame;

che

la stesura dell’istanza non presentava dal profilo giuridico e fattuale

difficoltà particolari;

che

l’onere lavorativo può del resto essere considerato limitato dal momento che il

patrocinatore conosceva la fattispecie;

che

va pertanto ammesso – tenuto conto del solo parziale accoglimento della domanda

– un importo di CHF 250.--, comprendente onorario, spese ed IVA;

che,

alla luce delle suddette considerazioni, al qui istante va rifuso l’importo complessivo

di CHF 2'129.25, di cui CHF 1'879.25, oltre interessi, per spese legali e CHF

250.

-- per ripetibili di questa sede;

che

giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti

l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è

fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 cpv. 1 n. 1 LTG e nell’art. 17 LTG;

che

la tassa di giustizia di CHF 250.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi

CHF 300.--, sono poste a carico del qui istante, parzialmente soccombente in

ragione di circa 1/4, per la somma di CHF 75.--.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni

altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è parzialmente accolta.

Di

conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione

al giudizio 3.5.2007 del giudice della Pretura penale Damiano Stefani (inc. __________),

rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art.

317 ss. CPP, l’importo di CHF 2'129.25, oltre interessi del 5% su CHF 1'879.25 dal

12.6.2007.

2. La

tassa di giustizia di CHF 250.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF

300.-- (trecento), sono poste a carico di IS 1, __________, __________, in ragione

di CHF 75.--(settantacinque).

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale rispettivamente il ricorso in materia di diritto pubblico al

Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82,

85 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli art. 81 e 89 LTF.

4. Intimazione:

-

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster