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Decisione

60.2007.234

Istanza di indennità per ingiusto procedimento. danni materiali. torto morale

24 aprile 2008Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

705.-- non può essere accolta, considerato inoltre che viene lasciato a carico

del patrocinato la parte riconducibile a una specifica scelta del patrocinatore;

che

per quanto concerne le spese di trasferta e i pasti inerenti la necessaria

presenza del qui istante in occasione del pubblico dibattimento tenutosi, di

pomeriggio, il 12.6.2006, si giustifica ammettere l’importo complessivo di CHF

162.--, di cui CHF 18.-- per il pranzo, e CHF 144.-- (prezzo attuale), pari al

costo del biglietto ferroviario di seconda classe per la tratta __________ e

ritorno (cfr., al proposito, istanza 12/13.6.2007, p. 3), in applicazione del

principio secondo cui il danneggiato è tenuto a ridurre il danno (art. 44 CO)

[art. 5 del regolamento concernente le indennità ai dipendenti dello Stato e

agli altri rappresentanti in organi cantonali, applicabile per analogia];

che

non può neppure essere accolta la sua richiesta di risarcimento delle "spese

di comunicazione" di un importo minimo di CHF 130.--, di cui CHF 50.--

inerenti "telefonate, incl. da cellulari e dall’estero", CHF

30.-- inerenti "lettere, tra cui almeno tre raccomandate" e

CHF 50.-- "fotocopie a non finire" (istanza, p. 3), non avendo

comprovato – documentando, come gli incombeva [N. SALVIONI, op. cit., ad art.

317 CPP, p. 506: “(…) per le spese di patrocinio ed i danni materiali si

deve invece parlare di rifusione, ossia di risarcimento pieno, stabilito in

base alla documentazione prodotta dall'accusato prosciolto”] – l’esistenza

degli asseriti danni, mediante giustificativi;

che

l’importo di CHF 19.-- concernente l’acquisto della LDDS (in tedesco: ANAG) va

risarcito, apparendo giustificato;

che

all’istante va quindi rifusa la somma complessiva di CHF 181.-- per danni materiali;

che

l'indennità prevista dall'art. 317 CPP si estende anche al danno morale patito

dall'accusato prosciolto;

che

la determinazione dell'ammontare dell'indennità è lasciata al potere d'apprezzamento

del giudice (cfr. rapporto della Commissione speciale per l'esame del CPP

dell'8.11.1994, p. 96 ad art. 317 nel quale si parla di "equa indennità";

note riassuntive della seduta del 9.7.1993 della Commissione speciale per la

revisione del CPP, p. 15 ss.) ed è stabilita in funzione della gravità della

lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E.

SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);

che l’art. 49 CO prevede che un'indennità è

concessa nel caso in cui la gravità dell'offesa alla personalità lo giustifichi

e questa non sia stata riparata in altro modo;

che

è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare

del pregiudizio recato all'integrità fisica, psichica o alla reputazione

dell'accusato, della gravità dell'accusa, del numero di persone venute a

conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale

dell'accusato (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e

412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);

che

la privazione della libertà, in quanto tale, costituisce una grave lesione

della personalità dell'accusato ed il Tribunale federale riconosce un diritto

all'indennità per torto morale anche per arresti di breve durata (DTF 113 Ia

177 e 113 Ib 155; REP. 1973, p. 229);

che

secondo dottrina e giurisprudenza, in caso di detenzione ingiustificata, il

torto morale dev'essere fissato secondo il cosiddetto “metodo bifasico”

(HÜTTE / DUCKSCH / GROSS, Le tort moral, Zurigo 1996, I/105 ss.; P. MÜNCH,

Bemessung der Genugtuung für ungerechtfertigten Freiheitsentzug; in: ZBJV 1998,

p. 237 s.; REP. 1998 n. 126 nota 5);

che

nella prima fase occorre stabilire un importo base in funzione, soprattutto,

della durata della detenzione;

che

questa Camera ha adottato, quale criterio orientativo, di riconoscere in genere

un importo forfetario di CHF 100.-- per ogni giornata di detenzione (REP. 1998

n. 126 nota 5.1 con numerosi riferimenti); tale regola è stata confermata dal

Tribunale federale, che l'ha ritenuta conforme ai dettami costituzionali

(decisione TF 1P.589/1999 del 31.10.2000);

che

l’allora Camera d'accusa del Tribunale federale considerava di regola adeguato

riconoscere un'indennità giornaliera anche superiore, per periodi comunque di

privazione della libertà più brevi e nella misura in cui non sussistevano

particolari motivi che ne giustificavano un aumento o una diminuzione

(decisioni TF 8G.19/1997 del 5.5.1997 e 8G.59/2000 del 7.12.2000): giurisprudenza

alla quale anche questa Camera si è adeguata (decisione 25.4.2002 in re S.R.,

inc. __________);

che

nella seconda fase l'importo base ottenuto può essere corretto verso il basso o

verso l'alto, alla luce delle circostanze del singolo caso, vale a dire dei

vari fattori ricordati in precedenza, e in particolare delle eventuali

conseguenze fisiche o psichiche per l'accusato;

che

benché il denaro possa apparire inadeguato a compensare le frustrazioni inevitabilmente

legate alla carcerazione, l’indennità per torto morale non deve neppure essere

puramente simbolica;

che al proposito il qui

istante postula la rifusione della somma complessiva di CHF 6'000.--, di cui

CHF 1'000.-- per "torto morale diretto" e CHF 5'000.-- per

"torto psychico-traumatico" (istanza 12/13.6.2007, p. 4);

che per quanto concerne il "torto

morale diretto" evidenzia che "(…). In seguito alla vicenda

vissuta, diverse persone che conosco da tempo si sono comportate in modo strano

a mio riguardo (insinuazioni; “non farti più vedere” ecc.), pur senza spiegare

il modo del loro comportamento insolito – e questo benché io non ne abbia

parlato con nessuno, tranne con persone legate dal segreto professionale.

Quindi l’importo richiesto è un minimo assoluto, tanto più che ho pure

Considerandi

constatato diminuzione di offerte, di cui vivo in parte. C’era forse

pubblicazione in una qualche rivista, un elenco o foglio ufficiale o “fughe” da

altri canali?" (istanza 12/13.6.2007, p. 4);

che per quanto attiene al

"torto psychico-traumatico" da lui asseritamente subito, richiama

il rapporto d’arresto 8.6.2005, a p. 2, sostenendo in particolare di aver subito

un tentativo di "stupro" in violazione dell’art. 3 CEDU,

producendo parimenti un articolo apparso il 13.1.2005 sul quotidiano Blick,

di aver tuttora incubi durante la notte e che "(…). Il montante

richiesto è quindi da considerarsi piuttosto simbolico, di fatto dovrebbe

essere almeno 10 o anche 100 volte di più, poiché esperienze di questo genere

sono inguaribili – non solo per donne e bambini (chi ne ha fatto l’esperienza

lo può testimoniare), ma anche per maschi" (istanza 12/13.6.2007, p. 4

e copia dell’articolo 13.1.2005);

che IS 1, durante un

controllo della polizia comunale, è stato fermato a __________, in Via __________,

l’8.6.2005, è poi stato arrestato, come da disposizione del sostituto

procuratore pubblico e associato alle carceri pretoriali di __________ alle ore

05:30 (rapporto d’arresto 8.6.2005, AI 1);

che è stato scarcerato il

medesimo giorno su ordine del sostituto procuratore pubblico (ordine di scarcerazione

8.6

, AI 4);

che applicando al caso concreto la propria prassi in materia, questa

Camera ritiene che – per il giorno di detenzione subito – all’istante debba

essere riconosciuto un importo di CHF 250.-- (cfr. decisione 7.4.2004, inc. __________);

che

occorre ora verificare se nel caso di specie sussistono gli estremi per ammettere

una lesione della personalità a tal punto grave da giustificare un aumento di

questa somma;

che l’istante non dimostra anzitutto concretamente che il procedimento

penale a suo carico abbia effettivamente influenzato la sua attività di "missionario" e del

resto egli nemmeno quantifica l’entità dell’asserita diminuzione delle offerte

a suo favore, in parte necessarie per il suo sostentamento;

che

gli agenti di polizia, nel rapporto d’arresto 8.6.2005, hanno osservato che IS

1.

"(…) in un primo

momento si rifiutava di effettuare la perquisizione personale perché è contro

l’etica Cristiana, non rispetta gli accordi internazionali che la Svizzera ha

firmato e perché per lui rappresenterebbe uno shock terribile. In un secondo

momento si riusciva ad effettuare una perquisizione parziale, il rubricato non

ha voluto togliere completamente i pantaloni e le mutande" (rapporto d’arresto 8.6.2005, p. 2, AI 1; così IS 1: "Mi rifiuto di effettuare la

perquisizione personale, perché è contro l’etica Cristiana, non rispetta gli

accordi internazionali che la Svizzera ha firmato e per me rappresenterebbe uno

shock terribile" (verbale d’interrogatorio 8.6.2005 annesso al rapporto

d’arresto 8.6.2005, AI 1);

che

durante il successivo interrogatorio dinanzi al sostituto procuratore pubblico

– in occasione del quale è stato anche dato lettura del suo verbale di polizia

– non ha riferito nulla in merito ad un possibile maltrattamento da parte degli

agenti della polizia e nemmeno di un possibile tentativo di "stupro", come egli sostiene in questa sede (verbale

d’interrogatorio PP 8.6.2005, AI 3);

che

dalla documentazione agli atti nemmeno il suo allora patrocinatore avv. __________

__________ ha segnalato alle autorità un tale agire da parte degli agenti di

polizia nei confronti del suo assistito;

che

l’istante non ha del resto prodotto alcun certificato attestante una specifica

sofferenza fisica o psichica rispettivamente non ha dimostrato in altro modo un

asserito pregiudizio;

che

pertanto non appare che gli agenti della polizia abbiano violato l’art. 3 CEDU

secondo cui nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamento inumani

o degradanti;

che

l’articolo apparso sul quotidiano Blick non è evidentemente idoneo a

sostanziare la sua tesi secondo cui gli agenti di polizia la notte del suo

arresto avrebbero tentato di commettere un reato contro l’integrità sessuale a

suo carico, trattandosi di una mera asserzione di parte priva di alcun

riscontro probatorio oggettivo;

che

la Divisione della giustizia – a ragione – ha tra l’altro osservato che "(…),

come si desume dal rapporto d’arresto dell’8 giugno 2005, l’istante fonda la

sua richiesta sulla perquisizione personale cui egli è stato sottoposto da

parte degli agenti di polizia. Certo, si può comprendere il disagio provato in

quest’occasione dal signor IS 1, il quale può aver percepito ciò come una lesione

del suo senso del pudore, ma, d’altro lato, occorre considerare, dal profilo

giuridico, che una simile prassi, del tutto usuale, poggia su una chiara base

legale", richiamando l’art. 9 cpv. 1 della Legge sulla polizia –

secondo cui gli agenti perquisiscono in modo adeguato alle circostanze le

persone arrestate o da incarcerare; se indiziate di detenere il provento o gli

strumenti di reato; se necessario per accertarne l’identità –,

contestando recisamente che "(…) gli agenti di polizia abbiano tentato

di commettere una violenza o una coazione sessuale a danno dell’istante"

(osservazioni 25/26.6.2007, p. 1 e 2);

che

nel caso concreto si deve pertanto negare una lesione della sua personalità che abbia oltrepassato gli inevitabili inconvenienti

derivanti dal procedimento penale;

che

lo Stato non è peraltro tenuto al

versamento di un’indennità per torto morale a tutti coloro che hanno subito un

pregiudizio in ragione di un procedimento penale, ma soltanto a coloro che sono

stati gravemente lesi nei loro diritti della personalità (REP. 1998 n. 126 nota

5.

);

che

questa conclusione tiene conto del resto della soddisfazione personale già derivabile

dal riconoscimento che il procedimento penale nei suoi confronti era ingiustificato,

come emerge dal giudizio 12.6.2006 del presidente della Pretura penale e dalla

presente decisione;

che

non sembrerebbe avere patito pregiudizi fisici/psichici superiori a quelli normalmente

legati alla privazione della libertà;

che nella

fattispecie non vi sono quindi elementi che giustificano un aumento (o una

diminuzione) della somma indicata, in particolare con riferimento ai criteri

menzionati in precedenza;

che a

titolo morale gli viene pertanto rifuso l’importo di CHF 250.--;

che interessi di mora non sono pretesi;

che

non vengono assegnati ripetibili per la stesura della presente istanza (istanza

12/13.6.2007, p. 2), considerato che il qui istante non è stato assistito da un

avvocato;

che, alla luce delle suddette

considerazioni, al qui istante va rifuso l’importo complessivo di CHF 431.--,

di cui CHF 181.-- per danni materiali e CHF 250.-- per torto morale;

che

la tassa di giustizia – ridotte al minimo vista la particolarità della

fattispecie –, di CHF 50.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF 80.--,

sono poste a carico del qui istante, parzialmente soccombente in ragione di

circa 19/20, per la somma di CHF 76.--.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni

altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è parzialmente accolta.

Di

conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione

al giudizio 12.6.2006 del giudice della Pretura penale (inc. __________), rifonderà

a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art. 317 ss.

CPP, l’importo di CHF 431.--.

2. La

tassa di giustizia di CHF 50.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF 80.--

(ottanta), sono poste a carico di IS 1, __________, __________, in ragione di

CHF 76.--(settantasei).

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale rispettivamente il ricorso in materia di diritto pubblico al

Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82,

85 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli art. 81 e 89 LTF.

4. Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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