60.2007.234
Istanza di indennità per ingiusto procedimento. danni materiali. torto morale
24 aprile 2008Italiano23 min
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Numero d'incarto:
60.2007.234
Data decisione, Autorità:
24.04.2008, CRP
Titolo:
Istanza di indennità per ingiusto procedimento. danni materiali. torto morale
DIRITTO ALL'INDENNITÀ
INDENNITÀ PER INGIUSTO PROCEDIMENTO
PROCEDURA
art. 317 CPP-TI
Incarto n.
60.2007.234
Lugano
24 aprile
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Rüegg, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 12/13.6.2007
presentata da
IS 1 ,
tendente ad ottenere, in relazione
all’esito del procedimento penale sfociato nel giudizio 12.6.2006 del
presidente della Pretura penale Marco Kraushaar (inc. __________),
un’indennità a’ sensi degli art. 317 ss. CPP;
richiamato lo scritto 18/19.6.2007 della
Pretura penale, che segnala di non avere osservazioni da formulare,
rimettendosi parimenti al prudente giudizio di questa Camera;
richiamato altresì lo scritto 25/26.6.2007
della Divisione della giustizia che, in generale, si rimette alle osservazioni
che presenterà il Ministero pubblico, fornendo alcune considerazioni sulle
pretese di perdita di guadagno e per torto morale formulate dall’istante, di cui
si dirà in corso di motivazione;
richiamato infine lo scritto 4.7.2007 del
sostituto procuratore pubblico Chiara Borelli, che comunica di non avere
particolari osservazioni da formulare;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
con decreto 8.6.2005 il sostituto procuratore pubblico ha posto in stato di accusa
dinanzi alla Pretura penale IS 1 – detenuto l’8.6.2005 – siccome ritenuto
colpevole d’infrazione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio
degli stranieri giusta l’art. 23 cpv. 1 LDDS [ndr: abrogata e sostituita dalla
Legge federale del 16.12.2005 sugli stranieri (LStr), RS 142.20, in vigore dall’1.1.2008]
"per essere, in data 15 maggio 2005, entrato
illegalmente in Svizzera dal valico doganale di __________, soggiornando in
Svizzera interna venendo infine fermato a __________ l’8.06.2005, poiché
sprovvisto di validi documenti di legittimazione";
che
ha proposto la sua condanna alla pena di tre giorni di detenzione sospesa condizionalmente
per un periodo di prova di due anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto,
senza prelevare tassa di giustizia e spese giudiziarie (DA __________);
che
con scritto 22/23.6.2005 il qui istante ha interposto formale opposizione al predetto
decreto di accusa;
che
il 12.6.2006 il presidente della Pretura penale ha prosciolto il qui istante
dall’imputazione (inc. __________);
che
con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320
cpv. 1 CPP – chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia
condannato a versargli, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al
procedimento penale, l’importo minimo di CHF 9'130.--, di cui CHF 2'025.-- per
perdita di guadagno, CHF 956.-- per spese di viaggio, almeno CHF 130.-- per
spese di comunicazione, CHF 19.-- per spese varie e CHF 6'000.-- per torto
morale, precisando parimenti che le spese di patrocinio pari a CHF 2'320.50, "(…) essendo state risarcite da
terzi, si possono detrarre" (istanza 12/13.6.2007, p. 5) e conseguentemente non vengono
considerate;
che
giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla
Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da
ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un'indennità nella forma
della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali
e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ, Traité de
procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, n. 1556 ss.; R. HAUSER
/ E. SCHWERI / K. HARTMANN,
Schweizerisches Strafprozessrecht,
6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.);
che,
con riferimento al risarcimento dei danni materiali, secondo la giurisprudenza
sviluppata da questa Camera nell'interpretazione delle norme precedentemente in
vigore, in merito al concetto dei danni pecuniari da risarcire, era stato
inizialmente affermato che “tali sono e non possono essere altri che quelli
della perdita di guadagno e di occupazione” (cfr. REP. 1925 p. 312), per
poi successivamente confermare l'estensione interpretativa del danno pecuniario
al “danno patrimoniale, materiale” e cioè del lucrum cessans e del
damnum emergens in nesso di causa ed effetto (cfr. REP. 1985 p. 406 e 1988 p.
422);
che
l'accusato deve dimostrare che il danno subito è la conseguenza diretta dell'accusa
o della detenzione;
che
per la valutazione e l'estensione del danno sono applicabili, quale diritto
suppletivo, gli art. 42 ss. CO
(cfr. R. HAUSER / E. SCHWERI, K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);
che al proposito l'istante chiede il
risarcimento dell’importo di CHF 2'025.-- per perdita di guadagno, asserendo
che "(…). Lavorando per conto mio, gli introiti
variano fortemente. Perciò prendo in considerazione come base di calcolo/stima
il minimo vitale comunemente riconosciuto, che in Svizzera, a mia conoscenza,
gira intorno ai 3'000.-- franchi al mese (__________, se non erro) con limitate
variazioni da una regione e da un Cantone all’altro. Calcolato su una media di
20 giorni lavorativi per mese tenendo conto dei vari giorni festivi nel corso
dell’anno (come Pentecoste, 1. maggio ecc., ecc.), ma non delle ferie (2 a 4 settimane
all’anno per la maggioranza di chi lavora), si arriva a circa 150 fr. al
giorno. Ricordo che tra i professionisti, gli avvocati p. es. richiedono 250
fr. per ora…"
(istanza 12/13.6.2007, p. 2);
che
postula la somma di CHF 2'025.-- – 13,5 giorni a CHF 150.-- il giorno –, di cui
un giorno riguardante il suo arresto avvenuto l’8.6.2005 ["(…) perso per intero in seguito allo choc subito nonché
alla nottata più o meno insonne]; cinque giorni per l’allestimento dello scritto di opposizione al
decreto di accusa [(…). Non essendo giurista e non disponendo del computer,
ho necessitato ca. 5 giorni tra l’11 ed il 22 giugno 2005 per la brutta e la
bella copia, trovare informazioni preliminari, accertarne altre, ecc."]; un giorno e mezzo per
l’allestimento di "(…) molte lettere a istituzioni specializzate,
all’avvocato, alle autorità competenti, come per es. gli scritti dell’22.6. e
23.07.06 domandando un difensore d’ufficio, richiesta respinta… 1½ giorni, in
realtà molto di più"]; due giorni per la "(…) ricerca di
informazioni supplementari e di conferme in vista del dibattito (recte:
dibattimento) orale del 12.6.06: visita ad agenzie specializzate tra cui “__________”
a __________, AI a __________, il sindacato __________ (?) a __________ ed
altri, e trovare un avvocato competente in materia: 2 giorni, in realtà molto,
molto di più"]; due giorni riguardanti gli "(…) incontri con
l’avv. __________ a __________ il 26.01.06 ed il 1.6.06, incluso viaggio andata
e ritorno oltre __________ /__________ "]; un giorno che si riferisce
al dibattimento pubblico tenutosi il 12.6.2006 presso la Pretura penale di __________,
rinviando a quanto esposto al punto precedente ["(…) dito (come
sopra) il 12.06.2006 __________ "] e infine un giorno per "(…)
ricerche, calcoli e stesura della presente, rivedere la documentazione,
classificare le carte ecc.” (istanza 12/13.6.2007, p. 2);
che
la Divisione della giustizia contesta la suddetta pretesa, asserendo che il qui
istante "(…),
missionario senza fissa dimora, non ha suffragato con prove precise e concrete
questa sua richiesta di risarcimento del danno, e non ha segnatamente specificato
quali introiti egli non abbia potuto percepire a causa dell’arresto e del
procedimento penale" (osservazioni 25/26.6.2007, p. 1);
che
dal rapporto d’arresto 8.6.2008 (AI 1) e dal suo verbale d’interrogatorio PP
8.6.2005 (AI 3) risulta, in effetti, che IS 1 è un missionario itinerante,
senza fissa dimora;
egli,
in sede di polizia, ha al riguardo dichiarato che "(…). Dal 15 maggio
2005 soggiorno in Svizzera, prima ero in __________. Sono entrato in Svizzera
passando dal valico doganale di __________, non mi è stato cercato nessun documento.
Ho sempre dormito in auto, non ho nessun luogo di soggiorno. Durante la mia
permanenza in Svizzera ho effettuato opere missionarie, ho aiutato diverse
persone in difficoltà in Svizzera interna, in questo modo ho avuto modo di
avere del denaro per vivere" (verbale d’interrogatorio 8.6.2005, p. 2,
annesso al rapporto d’arresto 8.6.2005, AI 1);
dinanzi
al sostituto procuratore pubblico ha inoltre asserito di aver "(…) richiesto il rilascio di un
altro passaporto all’autorità __________ ma non mi è stato rilasciato in quanto
non ho un domicilio fisso generale, in nessun paese. E non posso senza un passaporto
avere un domicilio fisso", che "(…) io sono nato in __________
e quando avevo cinque (anni) i miei genitori si sono trasferiti in
Svizzera, ho fatto le scuole obbligatorie a __________ e __________, ho
frequentato il liceo a __________, ho frequentato l’Università di economia a __________
__________ dove mi sono laureato. Dopo di che ho iniziato la mia attività di
missionario in Svizzera e poi ho iniziato per l’Europa cosa che faccio
tutt’oggi. (…)" (verbale d’interrogatorio SPP 8.6.2005, p. 2, AI 3);
che
nel suo scritto 22/23.6.2005 – mediante il quale ha interposto formale opposizione
al decreto di accusa 8.6.2005 – con riferimento alla sua attività lavorativa ha
esposto che "(…) la
designazione professionale “missionario” è tecnicamente errata. Più giusto
sarebbe “ministerio d’apostolato”, “evangelista” o anche altri termini, termini
però che in pratica quasi nessuno conosce e quindi non capisce; perciò è detto
correntemente “missionario”, parola più comprensibile anche se sbagliata. In
francese un termine generico è “serviteur de Dieu”, ma anche questo non è conosciuto
da tutti" (scritto 22/23.6.2005, p. 9. doc. A, inc. DA __________);
che
dalla Revokationsbestätigung della polizia cantonale del Canton __________
datata 3.6.2005 e annessa allo scritto 1/6.6.2006 dell’avv. __________ __________
inviato alla Pretura penale (AI 17, inc. __________) risulta che il suo
recapito – corrispondente a quello notificato a questa Camera – è Casella
postale __________, __________, presso la __________ __________ __________ __________,
una fondazione che è stata iscritta a registro di commercio il 2.11.1977, il
cui scopo è la "Verkündigung des Evangeliums Jesu Christi
als dem alleinigen Heil der Menschen im Sinne des biblischen Missions-auftrages
nach Matthäus 28, 19/20, insbesondere für die Gebiete der Bibelländer des
mittleren Ostens. Gemäss
dem Prinzip der Nächstenliebe fördert und unterstützt die Stiftung soziale
Hilfeleistungen wie Flüchtlingshilfe, Waisenarbeit, Altersfürsorge,
Krankenbetreuung, Unterstützung von Lehranstalten und ähnlichen Hilfeleistungen", di cui IS 1, cittadino __________,
in __________ __________ __________ (__________), è presidente del Consiglio di
fondazione con diritto di firma individuale dal 1994 (cfr. registro di
commercio del Cantone __________);
che, oltre a quanto sopra esposto, non
risulta nulla sul reddito percepito dal qui istante riguardo alla sua attività
di "missionario";
che
IS 1 non comprova – documentando, come gli incombeva [N. SALVIONI, Codice di
procedura penale annotato, Locarno 1999, ad art. 317 CPP, ad art. 317 CPP, p.
506: “(…) per le spese di patrocinio ed i danni materiali si deve invece
parlare di rifusione, ossia di risarcimento pieno, stabilito in base alla
documentazione prodotta dall'accusato prosciolto”] – l’esistenza degli asseriti
danni, dichiarando vagamente di lavorare per conto suo e che le sue entrate
varierebbero fortemente;
che
invero egli avrebbe dovuto e potuto perlomeno precisare quale attività svolgerebbe,
presentando inoltre per esempio i relativi giustificativi, rispettivamente le
relative dichiarazioni attestanti il suo reddito mensile nel periodo
antecedente al suo arresto e la sua perdita di guadagno a seguito dell’apertura
del procedimento penale nei suoi confronti;
che
non può quindi esigere il risarcimento di un danno materiale solo dichiarato ma
non provato (cfr., in relazione agli elementi necessari per procedere
eventualmente alle stime previste dall’art. 42 cpv. 2 CO, decisione TF 4C.355/1997
dell’8.3.2005);
che
del resto è verosimile ritenere che la sua attività professionale di
missionario probabilmente anche in seno alla suddetta fondazione gli avrebbe
permesso una certa flessibilità nell’organizzazione del lavoro e quindi una
certa coordinazione con gli impegni dipendenti dal procedimento penale, in
applicazione dell’art. 44 CO, in considerazione del principio secondo il quale
il danneggiato è tenuto a contenere e ridurre il danno;
che
– in queste circostanze – la sua richiesta di risarcimento di CHF 2'025.-- per
perdite di guadagno va respinta non essendo minimamente comprovata;
che
postula altresì il risarcimento di complessivi CHF 956.-- per spese di viaggio,
e meglio CHF 650.-- per le trasferte, in autovettura (1'300 km a CHF/km 0.50)
nonché CHF 55.-- per cibo, bevande e parcheggio, inerenti gli incontri del
26.1.2006 e dell’1.6.2006 con l’avv. __________ __________, a __________, "(…) in provenienza dalla __________
e ritorno in __________ (o viceversa) via __________ __________, rispettivamente
__________ __________ (__________. Chiuso per frane)”; CHF 251.-- per la
trasferta effettuata il 12.6.2006 a __________ per il pubblico dibattimento
(con i mezzi pubblici e l’autovettura, comprensivo del consumo di pasti),
allegando contestualmente copia di diversi giustificativi (istanza 12/13.6.2007, p. 3 e "elenco spese con spiegazioni" ivi annesso);
che vi è evidentemente un nesso di
causalità adeguato (cfr., al proposito, decisione TF 23.2.2004 in re F. B.,
inc.1P.602/2003) tra il procedimento penale promosso nei suoi confronti e le
citate pretese;
che
per quanto attiene agli incontri tenutisi il 26.1.2006 e l’1.6.2006 presso lo
studio legale dell’avv. __________ __________ a __________, della durata di 60
minuti ciascuno (cfr., al proposito, il dettaglio della nota d’onorario
4.7.2006 annessa all’istanza 12/13.6.2007), va rilevato che la fattispecie in
esame non era di una difficoltà fattuale e giuridica tale – essendo alla
presenza di un cosiddetto "Bagatelldelikt"
(cfr., al proposito, anche la decisione 8.7.2005 del giudice dell’istruzione e
dell’arresto Edy Meli mediante la quale ha respinto la duplice istanza di
nomina di un difensore d’ufficio e concessione del gratuito patrocinio presentata
da IS 1, inc. Giar __________ e __________) – da necessitare due incontri personali con il cliente.
Il chiarimento della fattispecie (in sostanza comprovare che egli, con
riferimento ai fatti descritti nel decreto di accusa 8.6.2005, aveva validi
documenti di legittimazione) poteva essere risolto anche mediante colloqui
telefonici e corrispondenza epistolare, come emerge dall’incarto di facile
lettura che non presentava particolari difficoltà di fatto e/o di diritto né ha
comportato nel suo insieme un impegno rilevante, come del resto comprovato
dallo scritto 1.6.2006 dell’avv. __________ __________, mediante il quale
quest’ultima ha trasmesso alla Pretura penale copia della denuncia di furto del
passaporto, copia del certificato di nascita e copia del passaporto rubato (AI
17, inc. __________);
che
in siffatte circostanze la sua richiesta di risarcimento di complessivi CHF
Fatti
705.-- non può essere accolta, considerato inoltre che viene lasciato a carico
del patrocinato la parte riconducibile a una specifica scelta del patrocinatore;
che
per quanto concerne le spese di trasferta e i pasti inerenti la necessaria
presenza del qui istante in occasione del pubblico dibattimento tenutosi, di
pomeriggio, il 12.6.2006, si giustifica ammettere l’importo complessivo di CHF
162.--, di cui CHF 18.-- per il pranzo, e CHF 144.-- (prezzo attuale), pari al
costo del biglietto ferroviario di seconda classe per la tratta __________ e
ritorno (cfr., al proposito, istanza 12/13.6.2007, p. 3), in applicazione del
principio secondo cui il danneggiato è tenuto a ridurre il danno (art. 44 CO)
[art. 5 del regolamento concernente le indennità ai dipendenti dello Stato e
agli altri rappresentanti in organi cantonali, applicabile per analogia];
che
non può neppure essere accolta la sua richiesta di risarcimento delle "spese
di comunicazione" di un importo minimo di CHF 130.--, di cui CHF 50.--
inerenti "telefonate, incl. da cellulari e dall’estero", CHF
30.-- inerenti "lettere, tra cui almeno tre raccomandate" e
CHF 50.-- "fotocopie a non finire" (istanza, p. 3), non avendo
comprovato – documentando, come gli incombeva [N. SALVIONI, op. cit., ad art.
317 CPP, p. 506: “(…) per le spese di patrocinio ed i danni materiali si
deve invece parlare di rifusione, ossia di risarcimento pieno, stabilito in
base alla documentazione prodotta dall'accusato prosciolto”] – l’esistenza
degli asseriti danni, mediante giustificativi;
che
l’importo di CHF 19.-- concernente l’acquisto della LDDS (in tedesco: ANAG) va
risarcito, apparendo giustificato;
che
all’istante va quindi rifusa la somma complessiva di CHF 181.-- per danni materiali;
che
l'indennità prevista dall'art. 317 CPP si estende anche al danno morale patito
dall'accusato prosciolto;
che
la determinazione dell'ammontare dell'indennità è lasciata al potere d'apprezzamento
del giudice (cfr. rapporto della Commissione speciale per l'esame del CPP
dell'8.11.1994, p. 96 ad art. 317 nel quale si parla di "equa indennità";
note riassuntive della seduta del 9.7.1993 della Commissione speciale per la
revisione del CPP, p. 15 ss.) ed è stabilita in funzione della gravità della
lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E.
SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);
che l’art. 49 CO prevede che un'indennità è
concessa nel caso in cui la gravità dell'offesa alla personalità lo giustifichi
e questa non sia stata riparata in altro modo;
che
è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare
del pregiudizio recato all'integrità fisica, psichica o alla reputazione
dell'accusato, della gravità dell'accusa, del numero di persone venute a
conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale
dell'accusato (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e
412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);
che
la privazione della libertà, in quanto tale, costituisce una grave lesione
della personalità dell'accusato ed il Tribunale federale riconosce un diritto
all'indennità per torto morale anche per arresti di breve durata (DTF 113 Ia
177 e 113 Ib 155; REP. 1973, p. 229);
che
secondo dottrina e giurisprudenza, in caso di detenzione ingiustificata, il
torto morale dev'essere fissato secondo il cosiddetto “metodo bifasico”
(HÜTTE / DUCKSCH / GROSS, Le tort moral, Zurigo 1996, I/105 ss.; P. MÜNCH,
Bemessung der Genugtuung für ungerechtfertigten Freiheitsentzug; in: ZBJV 1998,
p. 237 s.; REP. 1998 n. 126 nota 5);
che
nella prima fase occorre stabilire un importo base in funzione, soprattutto,
della durata della detenzione;
che
questa Camera ha adottato, quale criterio orientativo, di riconoscere in genere
un importo forfetario di CHF 100.-- per ogni giornata di detenzione (REP. 1998
n. 126 nota 5.1 con numerosi riferimenti); tale regola è stata confermata dal
Tribunale federale, che l'ha ritenuta conforme ai dettami costituzionali
(decisione TF 1P.589/1999 del 31.10.2000);
che
l’allora Camera d'accusa del Tribunale federale considerava di regola adeguato
riconoscere un'indennità giornaliera anche superiore, per periodi comunque di
privazione della libertà più brevi e nella misura in cui non sussistevano
particolari motivi che ne giustificavano un aumento o una diminuzione
(decisioni TF 8G.19/1997 del 5.5.1997 e 8G.59/2000 del 7.12.2000): giurisprudenza
alla quale anche questa Camera si è adeguata (decisione 25.4.2002 in re S.R.,
inc. __________);
che
nella seconda fase l'importo base ottenuto può essere corretto verso il basso o
verso l'alto, alla luce delle circostanze del singolo caso, vale a dire dei
vari fattori ricordati in precedenza, e in particolare delle eventuali
conseguenze fisiche o psichiche per l'accusato;
che
benché il denaro possa apparire inadeguato a compensare le frustrazioni inevitabilmente
legate alla carcerazione, l’indennità per torto morale non deve neppure essere
puramente simbolica;
che al proposito il qui
istante postula la rifusione della somma complessiva di CHF 6'000.--, di cui
CHF 1'000.-- per "torto morale diretto" e CHF 5'000.-- per
"torto psychico-traumatico" (istanza 12/13.6.2007, p. 4);
che per quanto concerne il "torto
morale diretto" evidenzia che "(…). In seguito alla vicenda
vissuta, diverse persone che conosco da tempo si sono comportate in modo strano
a mio riguardo (insinuazioni; “non farti più vedere” ecc.), pur senza spiegare
il modo del loro comportamento insolito – e questo benché io non ne abbia
parlato con nessuno, tranne con persone legate dal segreto professionale.
Quindi l’importo richiesto è un minimo assoluto, tanto più che ho pure
Considerandi
constatato diminuzione di offerte, di cui vivo in parte. C’era forse
pubblicazione in una qualche rivista, un elenco o foglio ufficiale o “fughe” da
altri canali?" (istanza 12/13.6.2007, p. 4);
che per quanto attiene al
"torto psychico-traumatico" da lui asseritamente subito, richiama
il rapporto d’arresto 8.6.2005, a p. 2, sostenendo in particolare di aver subito
un tentativo di "stupro" in violazione dell’art. 3 CEDU,
producendo parimenti un articolo apparso il 13.1.2005 sul quotidiano Blick,
di aver tuttora incubi durante la notte e che "(…). Il montante
richiesto è quindi da considerarsi piuttosto simbolico, di fatto dovrebbe
essere almeno 10 o anche 100 volte di più, poiché esperienze di questo genere
sono inguaribili – non solo per donne e bambini (chi ne ha fatto l’esperienza
lo può testimoniare), ma anche per maschi" (istanza 12/13.6.2007, p. 4
e copia dell’articolo 13.1.2005);
che IS 1, durante un
controllo della polizia comunale, è stato fermato a __________, in Via __________,
l’8.6.2005, è poi stato arrestato, come da disposizione del sostituto
procuratore pubblico e associato alle carceri pretoriali di __________ alle ore
05:30 (rapporto d’arresto 8.6.2005, AI 1);
che è stato scarcerato il
medesimo giorno su ordine del sostituto procuratore pubblico (ordine di scarcerazione
8.6
, AI 4);
che applicando al caso concreto la propria prassi in materia, questa
Camera ritiene che – per il giorno di detenzione subito – all’istante debba
essere riconosciuto un importo di CHF 250.-- (cfr. decisione 7.4.2004, inc. __________);
che
occorre ora verificare se nel caso di specie sussistono gli estremi per ammettere
una lesione della personalità a tal punto grave da giustificare un aumento di
questa somma;
che l’istante non dimostra anzitutto concretamente che il procedimento
penale a suo carico abbia effettivamente influenzato la sua attività di "missionario" e del
resto egli nemmeno quantifica l’entità dell’asserita diminuzione delle offerte
a suo favore, in parte necessarie per il suo sostentamento;
che
gli agenti di polizia, nel rapporto d’arresto 8.6.2005, hanno osservato che IS
1.
"(…) in un primo
momento si rifiutava di effettuare la perquisizione personale perché è contro
l’etica Cristiana, non rispetta gli accordi internazionali che la Svizzera ha
firmato e perché per lui rappresenterebbe uno shock terribile. In un secondo
momento si riusciva ad effettuare una perquisizione parziale, il rubricato non
ha voluto togliere completamente i pantaloni e le mutande" (rapporto d’arresto 8.6.2005, p. 2, AI 1; così IS 1: "Mi rifiuto di effettuare la
perquisizione personale, perché è contro l’etica Cristiana, non rispetta gli
accordi internazionali che la Svizzera ha firmato e per me rappresenterebbe uno
shock terribile" (verbale d’interrogatorio 8.6.2005 annesso al rapporto
d’arresto 8.6.2005, AI 1);
che
durante il successivo interrogatorio dinanzi al sostituto procuratore pubblico
– in occasione del quale è stato anche dato lettura del suo verbale di polizia
– non ha riferito nulla in merito ad un possibile maltrattamento da parte degli
agenti della polizia e nemmeno di un possibile tentativo di "stupro", come egli sostiene in questa sede (verbale
d’interrogatorio PP 8.6.2005, AI 3);
che
dalla documentazione agli atti nemmeno il suo allora patrocinatore avv. __________
__________ ha segnalato alle autorità un tale agire da parte degli agenti di
polizia nei confronti del suo assistito;
che
l’istante non ha del resto prodotto alcun certificato attestante una specifica
sofferenza fisica o psichica rispettivamente non ha dimostrato in altro modo un
asserito pregiudizio;
che
pertanto non appare che gli agenti della polizia abbiano violato l’art. 3 CEDU
secondo cui nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamento inumani
o degradanti;
che
l’articolo apparso sul quotidiano Blick non è evidentemente idoneo a
sostanziare la sua tesi secondo cui gli agenti di polizia la notte del suo
arresto avrebbero tentato di commettere un reato contro l’integrità sessuale a
suo carico, trattandosi di una mera asserzione di parte priva di alcun
riscontro probatorio oggettivo;
che
la Divisione della giustizia – a ragione – ha tra l’altro osservato che "(…),
come si desume dal rapporto d’arresto dell’8 giugno 2005, l’istante fonda la
sua richiesta sulla perquisizione personale cui egli è stato sottoposto da
parte degli agenti di polizia. Certo, si può comprendere il disagio provato in
quest’occasione dal signor IS 1, il quale può aver percepito ciò come una lesione
del suo senso del pudore, ma, d’altro lato, occorre considerare, dal profilo
giuridico, che una simile prassi, del tutto usuale, poggia su una chiara base
legale", richiamando l’art. 9 cpv. 1 della Legge sulla polizia –
secondo cui gli agenti perquisiscono in modo adeguato alle circostanze le
persone arrestate o da incarcerare; se indiziate di detenere il provento o gli
strumenti di reato; se necessario per accertarne l’identità –,
contestando recisamente che "(…) gli agenti di polizia abbiano tentato
di commettere una violenza o una coazione sessuale a danno dell’istante"
(osservazioni 25/26.6.2007, p. 1 e 2);
che
nel caso concreto si deve pertanto negare una lesione della sua personalità che abbia oltrepassato gli inevitabili inconvenienti
derivanti dal procedimento penale;
che
lo Stato non è peraltro tenuto al
versamento di un’indennità per torto morale a tutti coloro che hanno subito un
pregiudizio in ragione di un procedimento penale, ma soltanto a coloro che sono
stati gravemente lesi nei loro diritti della personalità (REP. 1998 n. 126 nota
5.
);
che
questa conclusione tiene conto del resto della soddisfazione personale già derivabile
dal riconoscimento che il procedimento penale nei suoi confronti era ingiustificato,
come emerge dal giudizio 12.6.2006 del presidente della Pretura penale e dalla
presente decisione;
che
non sembrerebbe avere patito pregiudizi fisici/psichici superiori a quelli normalmente
legati alla privazione della libertà;
che nella
fattispecie non vi sono quindi elementi che giustificano un aumento (o una
diminuzione) della somma indicata, in particolare con riferimento ai criteri
menzionati in precedenza;
che a
titolo morale gli viene pertanto rifuso l’importo di CHF 250.--;
che interessi di mora non sono pretesi;
che
non vengono assegnati ripetibili per la stesura della presente istanza (istanza
12/13.6.2007, p. 2), considerato che il qui istante non è stato assistito da un
avvocato;
che, alla luce delle suddette
considerazioni, al qui istante va rifuso l’importo complessivo di CHF 431.--,
di cui CHF 181.-- per danni materiali e CHF 250.-- per torto morale;
che
la tassa di giustizia – ridotte al minimo vista la particolarità della
fattispecie –, di CHF 50.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF 80.--,
sono poste a carico del qui istante, parzialmente soccombente in ragione di
circa 19/20, per la somma di CHF 76.--.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni
altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è parzialmente accolta.
Di
conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione
al giudizio 12.6.2006 del giudice della Pretura penale (inc. __________), rifonderà
a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art. 317 ss.
CPP, l’importo di CHF 431.--.
2. La
tassa di giustizia di CHF 50.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF 80.--
(ottanta), sono poste a carico di IS 1, __________, __________, in ragione di
CHF 76.--(settantasei).
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale rispettivamente il ricorso in materia di diritto pubblico al
Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82,
85 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli art. 81 e 89 LTF.
4. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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