60.2007.235
Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali
24 aprile 2008Italiano13 min
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Numero d'incarto:
60.2007.235
Data decisione, Autorità:
24.04.2008, CRP
Titolo:
Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali
DIRITTO ALL'INDENNITÀ
INDENNITÀ PER INGIUSTO PROCEDIMENTO
PROCEDURA
art. 317 CPP-TI
Incarto n.
60.2007.235
Lugano
24 aprile
2008/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Rüegg, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 13/14.6.2007
presentata da
IS 1
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere, in relazione
all’esito del procedimento penale sfociato nel giudizio (con motivazione)
25.4.2007 del presidente della Pretura penale Marco Kraushaar (inc. __________),
un’indennità a’ sensi degli art. 317 ss. CPP;
richiamate le osservazioni 18/19.6.2007 del
procuratore pubblico Arturo Garzoni che, per quanto concerne la richiesta di
risarcimento presentata dalla qui istante, si rimette al ponderato giudizio di
questa Camera, non essendo a conoscenza del contenuto della nota d’onorario e
spese presentata dal suo patrocinatore, rinviando parimenti alla documentazione
agli atti riguardo all’apertura del procedimento penale a suo carico e osservando
che, in base alla vigente legislazione, il diritto a un’indennità in caso di proscioglimento
appare incontestabile;
richiamato altresì lo scritto 18/20.6.2007
del presidente della Pretura penale, mediante il quale segnala di non avere
osservazioni da formulare, rimettendosi contestualmente al prudente giudizio di
questa Camera;
richiamato infine lo scritto 21/25.6.2007
della Divisione della giustizia, che comunica di rimettersi alle osservazioni
che presenterà il Ministero pubblico;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
in data 9.11.2006 il procuratore pubblico ha posto in stato di accusa dinanzi
alla Pretura penale IS 1 siccome ritenuta colpevole di ripetuta complicità in
truffa "per avere, a __________, __________ e __________
__________, nel periodo compreso tra maggio __________ e novembre __________,
nella sua qualità di segretaria amministrativa della __________ __________ “__________”,
ma anche “__________” e “__________”, tutte strutture facenti capo al __________,
proprietario e __________ delle citate strutture __________, nell’intento in
particolare di procacciare a quest’ultimo un indebito profitto, ripetutamente assecondato
il __________ e le strutture __________ a lui facenti capo nell’ingannare con
astuzia gli __________ __________ e in particolare i funzionari delle __________
__________ preposti al pagamento delle fatture, così da indurli a compiere atti
pregiudizievoli del patrimonio di terzi consistenti in particolare nel pagamento
di fatture per prestazioni __________ __________ totalmente o parzialmente
fittizie, (…)”, e per
ripetuta falsità in documenti "per avere, nel periodo tra il maggio __________
e il gennaio __________, nella sua qualità di segretaria amministrativa presso
le __________ “__________” in __________, “__________” in __________ e “__________”
in __________, a scopo d’indebito profitto altrui, in particolare per
assecondare le malversazioni di cui al punto 1. del presente decreto d’accusa,
ripetutamente formato in un imprecisato numero di occasioni, ma in almeno 27
(ventisette) occasioni, documenti falsi (…) attestanti, contrariamente alla
verità, fatti di importanza giuridica, (…)”, e meglio come descritto nel decreto di accusa
Fatti
9.11.2006 (DA __________);
che
ha proposto la sua condanna alla pena di trenta giorni di detenzione, sospesa
condizionalmente per un periodo di prova di due anni e al pagamento della tassa
di giustizia e delle spese giudiziarie (DA __________);
che
con scritto 15/16.11.2006 IS 1, per il tramite del suo patrocinatore avv. PR 1,
ha interposto formale opposizione al predetto decreto di accusa (AI 27);
che
con giudizio (con motivazione) 25.4.2007 il presidente della Pretura penale ha
prosciolto IS 1 da entrambe le imputazioni ["(…). Non essendoci agli atti elementi certi e chiari tali da confermare
la consapevolezza dell’accusata, occorre, nel dubbio, giungere alla conclusione
che IS 1 non ha commesso i reati dal punto di vista soggettivo; di conseguenza,
ribadito che la sua posizione va considerata alla stregua di un caso
particolare per rapporto ad altri sia per la funzione da lei ricoperta che per
le risultanze che emergono dal suo incarto, va prosciolta dalle accuse di
ripetuta complicità in truffa e ripetuta falsità in documenti" (sentenza con motivazione 25.4.2007, p. 18, AI 12, inc.
__________)];
che
con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320
cpv. 1 CPP – IS 1 chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia
condannato a versare direttamente al suo patrocinatore, avv. PR 1, quale
risarcimento del danno sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo di
CHF 8'087.60, per spese di patrocinio e ripetibili;
che
giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla
Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da
ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un'indennità nella forma
della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali
e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ, Traité de
procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, n. 1556 ss.; R.
HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN,
Schweizerisches Strafprozessrecht,
6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.);
che,
nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio da risarcire, questa Camera
verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa
dell'Ordine degli avvocati (TOA) – abrogata dall’1.1.2008, ma ancora
applicabile al caso concreto essendo in vigore al momento dell’attività legale
prestata – applicando i parametri giurisprudenziali seguiti dal Consiglio di
moderazione;
che
per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha quindi diritto di esporre, per
l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari, l'istruttoria
e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in ogni caso
eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA (art. 37 TOA), ossia CHF
5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali,
CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi
davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi
davanti alla Corte delle assise criminali;
che,
entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi
generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore
e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità
dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e
patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;
che
il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della
complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF
200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;
che
nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti
ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando
criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato
la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che
in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della
pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità,
dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità
dell'esito del procedimento;
che
in altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un avvocato
sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione
connesso con le particolarità del caso;
che
l’istante postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore
di fiducia, avv. PR 1, di complessivi CHF 8'087.60 [di cui CHF 6'936.40 a
titolo di onorario (CHF 6’686.40 per onorario a tempo, 26 ore e 32 minuti, e
CHF 250.-- per onorario a prestazione, a CHF 250.--/ora), CHF 580.-- (recte:
CHF 580.50) di spese e CHF 571.20 di IVA (doc. 1.a annesso all’istanza
13/14.6.2007)];
che
la tariffa applicata appare conforme ai suddetti principi;
che
dalla documentazione agli atti risulta che il 7.1.1999 IS 1 (____________________)
è stata interrogata in qualità d’indiziata dalla polizia nell’ambito dell’inchiesta,
denominata __________, aperta nei confronti del personale delle __________
gestite dal __________ (AI 1), che in data 24.4.2004 l’allora procuratore pubblico
Emanuele Stauffer le ha notificato che nei suoi confronti è stato aperto un
procedimento penale per titolo di complicità in truffa e falsità in documenti riguardo
Considerandi
ai fatti accaduti tra il mese di ottobre 1994 e il mese di dicembre 1998 (AI 3)
e che dal mese di marzo 2004 (AI 4) fino al mese di mese di ottobre 2006 il suo
patrocinatore era l’avv. __________ __________ (AI 21);
che
l’avv. PR 1 ha assunto il patrocinio di IS 1 il 13.10.2006 (cfr. nota
d’onorario 13.6.2007, doc. 1.a annesso all’istanza 13/14.6.2007; cfr. anche
scritto PP 20.10.2006, AI 22);
che
il patrocinio è sostanzialmente consistito nell’assistenza alla qui istante
(poco) prima dell’emanazione del decreto di accusa 9.11.2006, in particolare
durante l’interrogatorio tenutosi il 20.10.2006 dinanzi al procuratore pubblico
(AI 24), nell’opposizione al decreto di accusa (AI 25), prima e durante il
pubblico dibattimento (inc. __________) e nella stesura della presente istanza;
che
il caso non appare particolarmente complicato dal profilo fattuale e giuridico
– circostanza che la qui istante del resto nemmeno sostiene –, considerato che
durante il pubblico dibattimento occorreva stabilire il suo ruolo assunto in
seno alle __________ facenti capo al __________ __________ __________ (ove ha
esercitato la sua attività lavorativa fino alla fine del __________), in
particolare stabilire se – dal profilo soggettivo – ha assunto un comportamento
penalmente rilevante ai sensi degli art. 146 e 251 CP come esatto dal decreto
di accusa 9.11.2006;
che
per motivare il suo giudizio 25.4.2007 (decisione 25.4.2007, p. 6 ss., inc. __________),
il presidente della Pretura penale si è basato sulla sentenza di condanna
emanata il 13.5.2005 dalla Corte delle assise a carico del __________ __________
__________ e sugli atti istruttori (tre classificatori arancioni contenenti
atti istruttori e verbali dei coindagati e un classificatore blu contenente
fatture, inc. __________);
che
all’istante va riconosciuto un onorario pari a CHF 5'270.85 a CHF 250.--/ora,
come postulato, per complessivi 21 ore e 5 minuti, di cui 315 minuti inerenti i
colloqui (di persona/telefonici) con la cliente (come esposto); 310 minuti (compresa
la trasferta, come esposto) inerenti l’interrogatorio 20.10.2006 (ore 14:00 –
ore 18:10, AI 24); 15 minuti inerenti i colloqui telefonici con il procuratore
pubblico e con la Pretura penale (come esposto); 20 minuti inerenti la
prestazione del 24.10.2006 (AI 25; come esposto); 5 minuti per lo scritto alla
cliente (come esposto); 5 minuti inerenti l’opposizione al decreto di accusa
(AI 27), 25 minuti inerenti lo scritto 4.12.2006 alla Pretura (notifica prove e
opposizione alle risultanze dibattimentali, AI 3) (come esposto); 5 minuti
inerenti lo scritto 26.2.2007 inviato alla cliente; 10 minuti inerenti lo
scritto 16.2.2007 trasmesso alla Pretura penale (AI 7, come esposto); 5 minuti
inerenti lo scritto 23.4.2007 trasmesso alla Pretura penale (AI 9); 60 minuti
inerenti l’esame degli atti ricevuti (AI 26: 5 minuti - AI 2: 5 minuti - AI 4:
10.
minuti - AI 5: 5 minuti - AI 8: 5 minuti - AI 12: 30 minuti, come esposto); 240
minuti inerenti la preparazione del dibattimento (come esposto); 190 minuti
inerenti il pubblico dibattimento [dalle ore 9:00 (apertura) alle ore 11: 55 (sospensione
per camera di consiglio); riapertura alle ore 15:30 per breve motivazione del giudizio
e lettura del dispositivo, verbale del dibattimento, AI 11)]; 60 minuti
inerenti la trasferta (__________);
viene,
per contro, stralciato l’onorario di complessivi CHF 40.-- inerenti le
prestazioni del 27.3.2007 “invio documenti alla Pretura penale” e del
10.4.2007
“invio documenti al GIAR per assistenza giudiziaria“, essendo
una mansione da svolgere dalla cancelleria/segretaria, nonché l’onorario a
prestazione indicato, poiché l’onorario viene calcolato a tempo;
che
a detti importi vanno aggiunte le spese, riconosciute in CHF 472.15, ridotte a
CHF 7.65 quelle inerenti i colloqui telefonici su rete fissa [CHF 0.15/minuto
(cfr. decisione 10.12.2004 del Consiglio di moderazione in re avv. B. C., inc. __________)],
stralciato l’invio della cpc del decreto di accusa alla cliente, essendole stato
inviato personalmente (AI 26) di CHF 18.75 (CHF 21.-- - CHF 2.25 di colloquio
telefonico riconosciuto); ridotte a CHF 10.-- per l’opposizione al decreto di accusa
(AI 27; CHF 5.-- per ogni pagina originale, compresa la copia dell’incarto,
art. 3 lit. b TOA e CHF 5.-- per invio per raccomandata); ridotte a CHF 15.--
per lo scritto 4.12.2006 inviato alla Pretura penale (AI 3; 2 pagine in originale,
compresa la copia dell’incarto; art. 3 lit b. TOA + invio per raccomandata);
ridotte a CHF 8.-- per lo scritto 16.2.2006 (AI 7; CHF 2.-- invio fax, CHF 1.--
invio posta A e CHF 5.-- pagina originale, compresa la copia per l’incarto,
art. 3 lit. b TOA);
che
l’IVA ammonta a CHF 436.45 (7.6% di CHF 5'743.--);
che
a IS 1 va di conseguenza rifusa – a titolo di spese legali – la somma di CHF
6'179.45;
che
protesta le ripetibili [90 minuti, e meglio CHF 378.-- (recte: CHF 375.--) a
titolo di onorario e CHF 72.-- per spese (doc. 1.a annesso all’istanza 13/14.6.2007)];
che – nella commisurazione dell’onorario
relativo alla formulazione dell’istanza di indennità – questa Camera, oltre i
parametri elaborati dal Consiglio di moderazione per la determinazione
dell’adeguatezza delle spese di patrocinio legale, tiene in particolare in
considerazione il grado di accoglimento del gravame;
che
la stesura dell’istanza (di 2 pagine) non presentava dal profilo giuridico e
fattuale difficoltà particolari;
che
l’onere lavorativo può del resto essere considerato limitato dal momento che il
patrocinatore conosceva la fattispecie;
che
va pertanto ammesso – tenuto conto del solo parziale accoglimento della domanda
– un importo di CHF 225.--, comprendente onorario, spese ed IVA;
che,
alla luce delle suddette considerazioni, al qui istante va rifuso l’importo complessivo
di CHF 6'404.45, di cui CHF 6'179.45 per spese legali e CHF 225.-- per ripetibili
di questa sede;
che interessi di mora non sono pretesi;
che
giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti l’indennità
dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è fissata nei
limiti stabiliti nell’art. 14 cpv. 1 n. 1 LTG e nell’art. 17 LTG;
che
la tassa di giustizia di CHF 450.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi
CHF 500.--, sono poste a carico del qui istante, parzialmente soccombente in
ragione di circa 1/4, per la somma di CHF 125.--;
che la richiesta di IS 1 di versare
l’importo di sua spettanza direttamente al suo patrocinatore avv. PR 1 non può
essere accolta, avendo l’accusato prosciolto personalmente diritto a
un’indennità ai sensi degli art. 317 ss. CPP (e non il suo patrocinatore) e non
essendo del resto prassi di questa Camera di procedere in tal senso.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni altra
norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è parzialmente accolta.
Di
conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione
al giudizio 25.4.2007 del presidente della Pretura penale Marco Kraushaar (inc.
__________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità
giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 6'404.45.
2. La
tassa di giustizia di CHF 450.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF
500.-- (cinquecento), sono poste a carico di IS 1, __________, __________, in ragione
di CHF 125.-- (centoventicinque).
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale rispettivamente il ricorso in materia di diritto pubblico al
Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82,
85 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli art. 81 e 89 LTF.
].
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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