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Decisione

60.2007.235

Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali

24 aprile 2008Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

9.11.2006 (DA __________);

che

ha proposto la sua condanna alla pena di trenta giorni di detenzione, sospesa

condizionalmente per un periodo di prova di due anni e al pagamento della tassa

di giustizia e delle spese giudiziarie (DA __________);

che

con scritto 15/16.11.2006 IS 1, per il tramite del suo patrocinatore avv. PR 1,

ha interposto formale opposizione al predetto decreto di accusa (AI 27);

che

con giudizio (con motivazione) 25.4.2007 il presidente della Pretura penale ha

prosciolto IS 1 da entrambe le imputazioni ["(…). Non essendoci agli atti elementi certi e chiari tali da confermare

la consapevolezza dell’accusata, occorre, nel dubbio, giungere alla conclusione

che IS 1 non ha commesso i reati dal punto di vista soggettivo; di conseguenza,

ribadito che la sua posizione va considerata alla stregua di un caso

particolare per rapporto ad altri sia per la funzione da lei ricoperta che per

le risultanze che emergono dal suo incarto, va prosciolta dalle accuse di

ripetuta complicità in truffa e ripetuta falsità in documenti" (sentenza con motivazione 25.4.2007, p. 18, AI 12, inc.

__________)];

che

con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320

cpv. 1 CPP – IS 1 chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia

condannato a versare direttamente al suo patrocinatore, avv. PR 1, quale

risarcimento del danno sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo di

CHF 8'087.60, per spese di patrocinio e ripetibili;

che

giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla

Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da

ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un'indennità nella forma

della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali

e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ, Traité de

procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, n. 1556 ss.; R.

HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN,

Schweizerisches Strafprozessrecht,

6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.);

che,

nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio da risarcire, questa Camera

verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa

dell'Ordine degli avvocati (TOA) – abrogata dall’1.1.2008, ma ancora

applicabile al caso concreto essendo in vigore al momento dell’attività legale

prestata – applicando i parametri giurisprudenziali seguiti dal Consiglio di

moderazione;

che

per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha quindi diritto di esporre, per

l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari, l'istruttoria

e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in ogni caso

eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA (art. 37 TOA), ossia CHF

5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali,

CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi

davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi

davanti alla Corte delle assise criminali;

che,

entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi

generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore

e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità

dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e

patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;

che

il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della

complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF

200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;

che

nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti

ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando

criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato

la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;

che

in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della

pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità,

dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità

dell'esito del procedimento;

che

in altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un avvocato

sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione

connesso con le particolarità del caso;

che

l’istante postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore

di fiducia, avv. PR 1, di complessivi CHF 8'087.60 [di cui CHF 6'936.40 a

titolo di onorario (CHF 6’686.40 per onorario a tempo, 26 ore e 32 minuti, e

CHF 250.-- per onorario a prestazione, a CHF 250.--/ora), CHF 580.-- (recte:

CHF 580.50) di spese e CHF 571.20 di IVA (doc. 1.a annesso all’istanza

13/14.6.2007)];

che

la tariffa applicata appare conforme ai suddetti principi;

che

dalla documentazione agli atti risulta che il 7.1.1999 IS 1 (____________________)

è stata interrogata in qualità d’indiziata dalla polizia nell’ambito dell’inchiesta,

denominata __________, aperta nei confronti del personale delle __________

gestite dal __________ (AI 1), che in data 24.4.2004 l’allora procuratore pubblico

Emanuele Stauffer le ha notificato che nei suoi confronti è stato aperto un

procedimento penale per titolo di complicità in truffa e falsità in documenti riguardo

Considerandi

ai fatti accaduti tra il mese di ottobre 1994 e il mese di dicembre 1998 (AI 3)

e che dal mese di marzo 2004 (AI 4) fino al mese di mese di ottobre 2006 il suo

patrocinatore era l’avv. __________ __________ (AI 21);

che

l’avv. PR 1 ha assunto il patrocinio di IS 1 il 13.10.2006 (cfr. nota

d’onorario 13.6.2007, doc. 1.a annesso all’istanza 13/14.6.2007; cfr. anche

scritto PP 20.10.2006, AI 22);

che

il patrocinio è sostanzialmente consistito nell’assistenza alla qui istante

(poco) prima dell’emanazione del decreto di accusa 9.11.2006, in particolare

durante l’interrogatorio tenutosi il 20.10.2006 dinanzi al procuratore pubblico

(AI 24), nell’opposizione al decreto di accusa (AI 25), prima e durante il

pubblico dibattimento (inc. __________) e nella stesura della presente istanza;

che

il caso non appare particolarmente complicato dal profilo fattuale e giuridico

– circostanza che la qui istante del resto nemmeno sostiene –, considerato che

durante il pubblico dibattimento occorreva stabilire il suo ruolo assunto in

seno alle __________ facenti capo al __________ __________ __________ (ove ha

esercitato la sua attività lavorativa fino alla fine del __________), in

particolare stabilire se – dal profilo soggettivo – ha assunto un comportamento

penalmente rilevante ai sensi degli art. 146 e 251 CP come esatto dal decreto

di accusa 9.11.2006;

che

per motivare il suo giudizio 25.4.2007 (decisione 25.4.2007, p. 6 ss., inc. __________),

il presidente della Pretura penale si è basato sulla sentenza di condanna

emanata il 13.5.2005 dalla Corte delle assise a carico del __________ __________

__________ e sugli atti istruttori (tre classificatori arancioni contenenti

atti istruttori e verbali dei coindagati e un classificatore blu contenente

fatture, inc. __________);

che

all’istante va riconosciuto un onorario pari a CHF 5'270.85 a CHF 250.--/ora,

come postulato, per complessivi 21 ore e 5 minuti, di cui 315 minuti inerenti i

colloqui (di persona/telefonici) con la cliente (come esposto); 310 minuti (compresa

la trasferta, come esposto) inerenti l’interrogatorio 20.10.2006 (ore 14:00 –

ore 18:10, AI 24); 15 minuti inerenti i colloqui telefonici con il procuratore

pubblico e con la Pretura penale (come esposto); 20 minuti inerenti la

prestazione del 24.10.2006 (AI 25; come esposto); 5 minuti per lo scritto alla

cliente (come esposto); 5 minuti inerenti l’opposizione al decreto di accusa

(AI 27), 25 minuti inerenti lo scritto 4.12.2006 alla Pretura (notifica prove e

opposizione alle risultanze dibattimentali, AI 3) (come esposto); 5 minuti

inerenti lo scritto 26.2.2007 inviato alla cliente; 10 minuti inerenti lo

scritto 16.2.2007 trasmesso alla Pretura penale (AI 7, come esposto); 5 minuti

inerenti lo scritto 23.4.2007 trasmesso alla Pretura penale (AI 9); 60 minuti

inerenti l’esame degli atti ricevuti (AI 26: 5 minuti - AI 2: 5 minuti - AI 4:

10.

minuti - AI 5: 5 minuti - AI 8: 5 minuti - AI 12: 30 minuti, come esposto); 240

minuti inerenti la preparazione del dibattimento (come esposto); 190 minuti

inerenti il pubblico dibattimento [dalle ore 9:00 (apertura) alle ore 11: 55 (sospensione

per camera di consiglio); riapertura alle ore 15:30 per breve motivazione del giudizio

e lettura del dispositivo, verbale del dibattimento, AI 11)]; 60 minuti

inerenti la trasferta (__________);

viene,

per contro, stralciato l’onorario di complessivi CHF 40.-- inerenti le

prestazioni del 27.3.2007 “invio documenti alla Pretura penale” e del

10.4.2007

“invio documenti al GIAR per assistenza giudiziaria“, essendo

una mansione da svolgere dalla cancelleria/segretaria, nonché l’onorario a

prestazione indicato, poiché l’onorario viene calcolato a tempo;

che

a detti importi vanno aggiunte le spese, riconosciute in CHF 472.15, ridotte a

CHF 7.65 quelle inerenti i colloqui telefonici su rete fissa [CHF 0.15/minuto

(cfr. decisione 10.12.2004 del Consiglio di moderazione in re avv. B. C., inc. __________)],

stralciato l’invio della cpc del decreto di accusa alla cliente, essendole stato

inviato personalmente (AI 26) di CHF 18.75 (CHF 21.-- - CHF 2.25 di colloquio

telefonico riconosciuto); ridotte a CHF 10.-- per l’opposizione al decreto di accusa

(AI 27; CHF 5.-- per ogni pagina originale, compresa la copia dell’incarto,

art. 3 lit. b TOA e CHF 5.-- per invio per raccomandata); ridotte a CHF 15.--

per lo scritto 4.12.2006 inviato alla Pretura penale (AI 3; 2 pagine in originale,

compresa la copia dell’incarto; art. 3 lit b. TOA + invio per raccomandata);

ridotte a CHF 8.-- per lo scritto 16.2.2006 (AI 7; CHF 2.-- invio fax, CHF 1.--

invio posta A e CHF 5.-- pagina originale, compresa la copia per l’incarto,

art. 3 lit. b TOA);

che

l’IVA ammonta a CHF 436.45 (7.6% di CHF 5'743.--);

che

a IS 1 va di conseguenza rifusa – a titolo di spese legali – la somma di CHF

6'179.45;

che

protesta le ripetibili [90 minuti, e meglio CHF 378.-- (recte: CHF 375.--) a

titolo di onorario e CHF 72.-- per spese (doc. 1.a annesso all’istanza 13/14.6.2007)];

che – nella commisurazione dell’onorario

relativo alla formulazione dell’istanza di indennità – questa Camera, oltre i

parametri elaborati dal Consiglio di moderazione per la determinazione

dell’adeguatezza delle spese di patrocinio legale, tiene in particolare in

considerazione il grado di accoglimento del gravame;

che

la stesura dell’istanza (di 2 pagine) non presentava dal profilo giuridico e

fattuale difficoltà particolari;

che

l’onere lavorativo può del resto essere considerato limitato dal momento che il

patrocinatore conosceva la fattispecie;

che

va pertanto ammesso – tenuto conto del solo parziale accoglimento della domanda

– un importo di CHF 225.--, comprendente onorario, spese ed IVA;

che,

alla luce delle suddette considerazioni, al qui istante va rifuso l’importo complessivo

di CHF 6'404.45, di cui CHF 6'179.45 per spese legali e CHF 225.-- per ripetibili

di questa sede;

che interessi di mora non sono pretesi;

che

giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti l’indennità

dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è fissata nei

limiti stabiliti nell’art. 14 cpv. 1 n. 1 LTG e nell’art. 17 LTG;

che

la tassa di giustizia di CHF 450.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi

CHF 500.--, sono poste a carico del qui istante, parzialmente soccombente in

ragione di circa 1/4, per la somma di CHF 125.--;

che la richiesta di IS 1 di versare

l’importo di sua spettanza direttamente al suo patrocinatore avv. PR 1 non può

essere accolta, avendo l’accusato prosciolto personalmente diritto a

un’indennità ai sensi degli art. 317 ss. CPP (e non il suo patrocinatore) e non

essendo del resto prassi di questa Camera di procedere in tal senso.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni altra

norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è parzialmente accolta.

Di

conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione

al giudizio 25.4.2007 del presidente della Pretura penale Marco Kraushaar (inc.

__________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità

giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 6'404.45.

2. La

tassa di giustizia di CHF 450.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF

500.-- (cinquecento), sono poste a carico di IS 1, __________, __________, in ragione

di CHF 125.-- (centoventicinque).

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale rispettivamente il ricorso in materia di diritto pubblico al

Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82,

85 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli art. 81 e 89 LTF.

].

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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