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Decisione

60.2007.236

Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali

24 aprile 2008Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

il 5.6.2007 il giudice della Pretura penale ha prosciolto il qui istante

dall’imputazione (inc. __________);

che

con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320

cpv. 1 CPP – IS 1 chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia

condannato a versargli, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al

procedimento penale, l’importo di CHF 1'100.95 per spese di patrocinio;

che

giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla

Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da

ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un'indennità nella forma

della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali

e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ, Traité de

procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, n. 1556 ss.; R.

HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN,

Schweizerisches Strafprozessrecht,

6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.);

che,

nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio da risarcire, questa Camera

verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa

dell'Ordine degli avvocati (TOA) – abrogata dall’1.1.2008, ma ancora

applicabile al caso concreto essendo in vigore al momento dell’attività legale

prestata – applicando i parametri giurisprudenziali seguiti dal Consiglio di

moderazione;

che

per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha quindi diritto di esporre, per

l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari, l'istruttoria

e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in ogni caso

eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA (art. 37 TOA), ossia CHF

5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali,

CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi

davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi

davanti alla Corte delle assise criminali;

che,

entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi

generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore

Considerandi

e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità

dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e

patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;

che

il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della

complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF

200.

-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;

che

nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti

ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando

criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato

la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;

che

in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della

pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità,

dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità

dell'esito del procedimento;

che

in altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un avvocato

sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione

connesso con le particolarità del caso;

che

l’istante postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore

di fiducia, avv. PR 1, di complessivi CHF 1'100.95, di cui CHF 875.-- a titolo

di onorario (3 ½ ore a CHF 250.--/ora), CHF 148.20 di spese

e CHF 77.75 di IVA (doc. 2 annesso all’istanza 14/15.6.2007);

che

la tariffa applicata ed il dispendio orario appaiono conformi ai predetti

principi;

che viene

pertanto riconosciuto l’onorario richiesto;

che

a detta somma vanno aggiunto le spese e l’IVA, ammesse come indicate;

che interessi

di mora non sono pretesi;

che

all’istante va di conseguenza rifuso l’importo di CHF 1'100.95, come postulato;

che

giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti

l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è

fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 cpv. 1 n. 1 LTG e nell’art. 17 LTG;

che

non si prelevano tassa di giustizia e spese, considerato che l’istanza è integralmente

accolta.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni

altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è accolta.

Di

conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione

al giudizio 5.6.2007 del giudice della Pretura penale Damiano Stefani (inc. __________),

rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art.

317 ss. CPP, l’importo di CHF 1'100.95.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale rispettivamente il ricorso in materia di diritto pubblico al

Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82,

85 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli art. 81 e 89 LTF.

4. Intimazione:

-

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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