60.2007.236
Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali
24 aprile 2008Italiano7 min
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Numero d'incarto:
60.2007.236
Data decisione, Autorità:
24.04.2008, CRP
Titolo:
Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali
DIRITTO ALL'INDENNITÀ
INDENNITÀ PER INGIUSTO PROCEDIMENTO
PROCEDURA
art. 317 CPP-TI
Incarto n.
60.2007.236
Lugano
24 aprile
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele
Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Rüegg, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 14/15.6.2007
presentata da
IS 1 ,
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere, in relazione all’esito del
procedimento penale sfociato nella sentenza 5.6.2007 del giudice della
Pretura penale Damiano Stefani (inc. __________), un’indennità a’ sensi degli
art. 317 ss. CPP;
richiamato lo scritto 18/19.6.2007 del procuratore
pubblico Antonio Perugini, che comunica di non avere osservazioni da formulare,
non avendo a disposizione la documentazione presentata dall’istante a sostegno
della sua pretesa, rimettendosi parimenti al giudizio di questa Camera;
richiamato altresì lo scritto 19/21.6.2007 della
Pretura penale, che segnala di non avere osservazioni da formulare e si rimette
al prudente giudizio di questa Camera;
richiamato infine lo scritto 21/25.6.2007 della
Divisione della giustizia, che si rimette alle osservazioni che presenterà il
magistrato inquirente;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
con decreto 18.9.2006 il procuratore pubblico ha posto in stato di accusa dinanzi
alla Pretura penale IS 1 siccome ritenuto colpevole di trascuranza degli
obblighi di mantenimento "(…) per aver omesso, benché ne avesse i
mezzi, di prestare al figlio e per esso all’Ufficio del sostegno sociale e
dell’inserimento che li anticipa alla beneficiaria, gli alimenti fissati con
sentenza di divorzio 28 settembre 1994 del Pretore del distretto di __________,
così da essere in arretrato (già tenuto conto degli acconti versati) di complessivi
fr. 48'451.90 per il periodo 01.04.2000-30.04.2005", fatti avvenuti a __________;
che
ha proposto la sua condanna alla pena di novanta giorni di detenzione sospesa
condizionalmente per un periodo di prova di cinque anni, al versamento alla parte
civile Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento, servizio ricuperi,
dell’importo di CHF 48'451.90 a titolo di risarcimento, alla revoca del
beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di settantacinque
giorni di detenzione e quarantacinque giorni di detenzione inflittagli dal
Ministero pubblico il 24.1.2000 e il 13.6.2000 e al pagamento della tassa di
giustizia e delle spese giudiziarie (DA __________ __________);
che
con scritto 10/11.10.2006 IS 1, per il tramite del suo patrocinatore avv. PR 1,
ha interposto formale opposizione al predetto decreto di accusa;
che
Fatti
il 5.6.2007 il giudice della Pretura penale ha prosciolto il qui istante
dall’imputazione (inc. __________);
che
con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320
cpv. 1 CPP – IS 1 chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia
condannato a versargli, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al
procedimento penale, l’importo di CHF 1'100.95 per spese di patrocinio;
che
giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla
Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da
ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un'indennità nella forma
della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali
e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ, Traité de
procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, n. 1556 ss.; R.
HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN,
Schweizerisches Strafprozessrecht,
6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.);
che,
nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio da risarcire, questa Camera
verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa
dell'Ordine degli avvocati (TOA) – abrogata dall’1.1.2008, ma ancora
applicabile al caso concreto essendo in vigore al momento dell’attività legale
prestata – applicando i parametri giurisprudenziali seguiti dal Consiglio di
moderazione;
che
per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha quindi diritto di esporre, per
l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari, l'istruttoria
e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in ogni caso
eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA (art. 37 TOA), ossia CHF
5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali,
CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi
davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi
davanti alla Corte delle assise criminali;
che,
entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi
generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore
Considerandi
e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità
dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e
patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;
che
il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della
complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF
200.
-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;
che
nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti
ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando
criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato
la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che
in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della
pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità,
dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità
dell'esito del procedimento;
che
in altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un avvocato
sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione
connesso con le particolarità del caso;
che
l’istante postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore
di fiducia, avv. PR 1, di complessivi CHF 1'100.95, di cui CHF 875.-- a titolo
di onorario (3 ½ ore a CHF 250.--/ora), CHF 148.20 di spese
e CHF 77.75 di IVA (doc. 2 annesso all’istanza 14/15.6.2007);
che
la tariffa applicata ed il dispendio orario appaiono conformi ai predetti
principi;
che viene
pertanto riconosciuto l’onorario richiesto;
che
a detta somma vanno aggiunto le spese e l’IVA, ammesse come indicate;
che interessi
di mora non sono pretesi;
che
all’istante va di conseguenza rifuso l’importo di CHF 1'100.95, come postulato;
che
giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti
l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è
fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 cpv. 1 n. 1 LTG e nell’art. 17 LTG;
che
non si prelevano tassa di giustizia e spese, considerato che l’istanza è integralmente
accolta.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni
altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta.
Di
conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione
al giudizio 5.6.2007 del giudice della Pretura penale Damiano Stefani (inc. __________),
rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art.
317 ss. CPP, l’importo di CHF 1'100.95.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale rispettivamente il ricorso in materia di diritto pubblico al
Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82,
85 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli art. 81 e 89 LTF.
4. Intimazione:
-
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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