60.2007.239
Istanza di ispezione degli atti
13 agosto 2007Italiano3 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
60.2007.239
Data decisione, Autorità:
13.08.2007, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2007.239
Lugano
13 agosto
2007/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano
Ranzanici
segretaria:
Claudia Malaguerra Bernasconi,
vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 22.5/19.6.2007
presentata dall’
IS 1
tendente ad ottenere informazioni circa
l’esito di un procedimento penale nonché le relative decisioni;
premesso che la richiesta è stata inviata
direttamente al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa per evasione a questa
Camera con scritto 19.6.2007, preavvisandola favorevolmente;
richiamate le osservazioni 27.6/2.7.2007 di
PI 2, con le quali comunica il proprio accordo alla trasmissione degli atti;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A
carico di PI 2 sono state emanate diverse decisioni di carattere penale: una sentenza
della Pretura del Distretto di __________ del __________), un decreto d’accusa
del __________ (DAP __________), un decreto d’accusa del __________) ed un decreto
d’accusa del __________).
2. In relazione
a controlli di sicurezza relativi a persone per fini militari, l’Ufficio
istante ha chiesto di conoscere gli esiti dei procedimenti aperti a carico di PI
2. Il Ministero pubblico ha dato preavviso favorevole all’accoglimento della
richiesta.
3. L’art.
27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico
legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel
processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e
dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
. 4. Nel
presente caso è dato certamente un interesse giuridico legittimo da parte
dell’Ufficio istante in relazione all’art. 20 della Legge federale sulle misure
per la salvaguardia della sicurezza interna e all’art. 17 cpv. 2 dell’Ordinanza
sui controlli di sicurezza relativi alle persone. A ciò si aggiunge il
preavviso favorevole espresso dalle parti interpellate.
5. L’istanza
è accolta. Le quattro decisioni elencate al punto 1. della presente istanza
sono inviate in allegato alla copia della presente decisione indirizzata
all’Ufficio istante.
6. Considerata
la natura dell’Ufficio istante, non si prelevano tassa di giustizia e spese.
Per questi motivi,
visto l’art. 27 CPP e le norme citate
pronuncia
1. L’istanza è
accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. Non si
prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedi di
diritto:
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia penale al Tribunale federale entro
il termine di trenta giorni dalla notificazione.
Qualora non
sia ammissibile il ricorso in materia penale, contro la presente decisione è
ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale
entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.
4. Intimazione:
-
terzi
implicati
1. PI
1
Considerandi
2.
PI
2.
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster