60.2007.24
Assistenza internazionale in materia penale. ricorso contro la decisione di chiusura. legittimazione. principio della proporzionalità
30 maggio 2007Italiano11 min
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Numero d'incarto:
60.2007.24
Data decisione, Autorità:
30.05.2007, CRP
Titolo:
Assistenza internazionale in materia penale. ricorso contro la decisione di chiusura. legittimazione. principio della proporzionalità
ASSISTENZA PER UN PROCEDIMENTO PENALE ALL'ESTERO
LEGITTIMAZIONE
LEGITTIMAZIONE DEL TITOLARE DI UN CONTO
PRINCIPIO DELLA PROPORZIONALITÀ
art. 63 AIMP
art. 80h let. b AIMP
Incarto n.
60.2007.24
Lugano
30 maggio
2007/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Rocco Filippini, vicecancelliere
sedente per statuire sul ricorso 18.1.2007
presentato da
RI
1
RI
2
entrambi
patr. da: avv. PR 1, ,
Contro
la decisione di chiusura parziale
19.12.2006 emanata dal procuratore pubblico Giovan Maria Tattarletti nell’ambito
del procedimento di assistenza giudiziaria internazionale dipendente da
commissione rogatoria 11.10.2006, e relativo complemento 28.11.2006, della __________
__________ (inc. Rog. __________);
richiamate le osservazioni 12.2.2007 del
procuratore pubblico, concludenti per la reiezione del gravame, fatta salva la
trasmissione della documentazione bancaria riferita ad un periodo successivo al
31.12.2005;
richiamate le osservazioni 8/9.2.2007
dell’Ufficio federale di giustizia, che postula la reiezione del gravame in
relazione al dispositivo 2.3. impugnato da RI 1 e contesta per il resto la
legittimazione dei ricorrenti;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
Fatti
a. Con
commissione rogatoria 11.10.2006, completata il 28.11.2006 ed il 1.12.2006, la __________
ha inoltrato alle autorità svizzere domanda di assistenza internazionale
nell’ambito del procedimento penale a carico di __________ ed altri per titolo
di corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 CPI). A dire
dell’Autorità rogante, il reato sarebbe stato commesso tra il 2003 ed il 2005,
in relazione ad una gara d’appalto per l’assegnazione del servizio di gestione
e valorizzazione del patrimonio immobiliare della Fondazione __________ (__________),
segnatamente in relazione alla promessa di pagamento di almeno EUR 50 milioni
ed al versamento quale acconto di EUR 3 milioni, destinati a remunerare __________
(ed altri intermediari, tra cui RI 2) per atti contrari ai doveri d’ufficio
volti a favorire la __________ (riconducibile a __________) ed il __________,
al quale la stessa aderiva.
Più in
particolare, l’autorità rogante ha richiesto alle autorità svizzere
l’acquisizione della documentazione bancaria inerente il bonifico di EUR 3
milioni dal conto n. __________ __________ aperto presso __________ al conto n.
__________ aperto presso __________ (già __________). Ha inoltre richiesto la
perquisizione degli uffici della __________ (e/o di società collegate al gruppo
__________), l’identificazione di __________ e l’acquisizione di informazioni
in merito alla restituzione dell’acconto di EUR 3 milioni, nonché – con
complemento 28.11.2006 – l’individuazione e la perquisizione presso __________
e __________ delle relazioni riconducibili agli indagati.
b. Con
distinte decisioni di entrata in materia e esecuzione 24.11.2006 (in materia di
perquisizione bancaria), 30.11.2006 (in sostituzione della corrispondente
decisione 24.11.2006 in materia di perquisizione ed audizione testimoniale) e
30.11.2006 (in sostituzione della corrispondente decisione 29.11.2006 in materia
di perquisizione bancaria), il procuratore pubblico ha ritenuto soddisfatti i
requisiti di forma e di sostanza, il principio della proporzionalità ed il
Considerandi
principio della doppia punibilità. Ha quindi ammesso l’entrata in materia ed
ordinato, fra l’altro, l’audizione testimoniale di __________, fiduciario
presso __________, e l’individuazione/perquisizione presso __________ e __________
delle relazioni riconducibili agli indagati, con riferimento al periodo dall’1.1.2003
(o dall’apertura) al 31.12.2005 (o alla chiusura).
c. Il
teste __________, interrogato il 30.11.2006, ha in particolare affermato di
avere assistito, nel corso del mese di novembre 2005, alla consegna
dell’importo di EUR 3 milioni, prelevato in contanti dal conto n. __________
aperto presso __________, intestato alla società RI 1 e di cui RI 2 (suo
cliente) risulta unico avente diritto economico. Ha quindi prodotto agli atti
tutta la documentazione bancaria in suo possesso.
Con successiva
decisione di entrata in materia e esecuzione 4.12.2006, il procuratore pubblico
ha conseguentemente ordinato all’istituto bancario l’individuazione e la
perquisizione della suddetta relazione, sempre con riferimento al periodo dall’1.1.2003
al 31.12.2005.
d. Per
quanto qui di interesse, con scritto 15.12.2006 __________ ha trasmesso al
Ministero pubblico la documentazione inerente la relazione n. __________, che risulta
essere stata aperta il 25.2.2005.
e. Con
decisione di chiusura parziale 19.12.2006, il procuratore pubblico ha accolto
la richiesta di assistenza e disposto, fra l’altro, la trasmissione del verbale
di interrogatorio 30.11.2006 (e relativi allegati) e della documentazione
bancaria acquisita presso __________, osservando in particolare che “quanto
raccolto non è manifestamente estraneo alla rogatoria ed appare utile
all’autorità rogante, trattandosi della documentazione bancaria
specificatamente richiesta dall’Autorità rogante, rispettivamente delle
risultanze dell’audizione testimoniale richiesta nonché della documentazione
prodotta dal teste in sostituzione dell’atto di perquisizione e sequestro
previsto”.
f. Con
tempestivo gravame, RI 1 e RI 2 chiedono, in relazione al dispositivo 2.3., di
trasmettere all’autorità rogante unicamente l’estratto conto al 31.12.2005 della
relazione n. __________ (previa intersecazione di tutte le operazioni ad
eccezione del prelievo di EUR 3 milioni di data 14.11.2005) e, in relazione al
Dispositivo
dispositivo 2.4., di inviare il verbale di interrogatorio intersecato in più
punti e privo di allegati.
I ricorrenti
– riassunti i fatti ed evidenziato l’arco temporale dei fatti oggetto della
commissione rogatoria – sono dell’avviso che la trasmissione di tutta la
documentazione bancaria e dell’integralità del verbale di interrogatorio
costituirebbe un’esecuzione ultra petita e sproporzionata della domanda
di assistenza, sconfinando in un caso di c.d. fishing expedition.
g. Con
osservazioni 8/9.2.2007, l’Ufficio federale di giustizia sottolinea la carente legittimazione
a ricorrere di RI 2 e della società RI 1, perlomeno in relazione al punto 2.4.
del dispositivo. Con riferimento al punto 2.3., evidenzia invece che vi è una
relazione diretta tra il conto bancario ed i fatti per i quali le autorità __________
indagano, concludendo per la reiezione del gravame.
h. Con
osservazioni 12.2.2007, il procuratore pubblico considera senz’altro pertinente
e proporzionata la trasmissione della documentazione bancaria concernente il periodo
dall’apertura al 31.12.2005 (senza quindi quanto concerne il 2006). Ritiene invece
inutili e pretestuose le numerose richieste di intersecazione del verbale di
interrogatorio.
1. 1.1.
Nell’ambito
dell’assistenza giudiziaria la legittimazione è riconosciuta solo alle persone
o società direttamente sottoposte ad una misura coercitiva (perquisizione, sequestro
o interrogatorio) e che hanno un interesse degno di protezione all’annullamento
o alla modifica della stessa (art. 80h lit. b AIMP).
La
giurisprudenza riconosce quindi la legittimazione a ricorrere al titolare di un
conto bancario di cui sono sequestrati i documenti, ma la nega all’avente
diritto economico (DTF 130 II 162), come pure all’autore di documenti
sequestrati presso terzi (DTF 116 Ib 106) e ciò anche se la trasmissione delle
informazioni richieste comporta la rivelazione della sua identità (DTF 130 II
162; R. ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale,
2. ed., Berna 2004, n. 309, p. 356).
Con riferimento alla documentazione
trasmessa al Ministero pubblico da __________, la legittimazione a ricorrere di
RI 1, titolare del conto n. __________, appare pertanto pacifica. Deve per
contro essere negata a RI 2, avente diritto economico della relazione bancaria.
1.2.
La
legittimazione ad impugnare la trasmissione di verbali di interrogatorio
spetta, di massima, unicamente al teste sottoposto direttamente alla misura
coercitiva e solo nella misura in cui è chiamato a fornire informazioni che lo
concernono personalmente o che si prevale del suo diritto di non testimoniare
(DTF 122 II 130; R. ZIMMERMANN, op. cit., n. 308 e 310). Un terzo, per contro,
non è legittimato a contestare la consegna di un verbale allo Stato richiedente
neppure quando le informazioni contenutevi lo tocchino personalmente. È ammessa
un’eccezione a questa prassi solo per il titolare del conto oggetto della
domanda di assistenza e solo in quanto le informazioni contenute nel verbale
possano essere equiparate ad una trasmissione di documenti concernenti la
relazione e il titolare sarebbe stato, in tal caso, legittimato a impugnarne la
trasmissione (DTF 124 II 180).
In concreto, RI 2 non è legittimato nemmeno
in relazione alla trasmissione del verbale di interrogatorio di __________ e
dei relativi allegati. A tal proposito, come osservato dall’Ufficio federale di
giustizia, poco importa che il teste abbia riferito informazioni che concernono
la sua attività professionale e, più in generale, la sua persona.
Per contro RI 1, quale titolare del conto
n. __________, è legittimata a ricorrere contro la trasmissione della
documentazione bancaria allegata al verbale di interrogatorio, che peraltro si
confonde (perlomeno in parte) con quella acquisita presso __________.
2. Dalla commissione rogatoria 11.10.2006
emerge in particolare che __________, per assicurarsi una gara d’appalto con oggetto
l’assegnazione del servizio di gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare
della Fondazione __________, avrebbe promesso il pagamento di almeno EUR 50
milioni e versato un acconto di EUR 3 milioni, poi restituitogli nel corso del
mese di novembre 2005, in seguito all’annullamento dell’appalto.
Venendo al
caso in esame, esperito l’interrogatorio del teste __________, ed appurato che
un importo di EUR 3 milioni era stato prelevato per contanti dal conto n. __________,
si giustificava pertanto acquisire formalmente la relativa documentazione
bancaria. A tal proposito, non si può certo parlare di fishing expedition,
con cui si intende una ricerca
di prove generale e indeterminata, volta a sanzionare un’ipotesi di reato che
non trova conforto in ulteriori e sufficienti indizi, in particolare se gli
indizi di reato sono così vaghi che l'inchiesta non mira a raccogliere elementi
probatori per concretizzare giustificati sospetti, ma ad una ricerca
indiscriminata di prove (REP. 1992 p. 334; DTF 127 II 142).
3. 3.1.
La ricorrente
vorrebbe limitare la trasmissione della documentazione bancaria all’estratto
conto del 31.12.2005, previa intersecazione di tutte le operazioni, fatto salvo
il prelievo di EUR 3 milioni di data 14.11.2005.
3.2.
Ora, per le
informazioni su conti bancari occorrono, di regola, tutti i documenti; ciò allo
scopo di poter individuare il titolare giuridico ed economico del conto e
sapere a quali persone o entità giuridiche sia pervenuto l’eventuale provento
del reato (DTF 124 II 180). Peraltro, la commissione rogatoria ha per oggetto
l’acquisizione di informazioni non solo in relazione alle modalità di
restituzione dell’importo di EUR 3 milioni, ma, più in generale, ai conti o
rapporti riconducibili agli indagati ed aperti presso __________ e __________, potenzialmente alimentati da operazioni connesse all’asserito
reato di corruzione.
Allo stadio
attuale del procedimento estero, l’utilità e la rilevanza potenziale della
documentazione bancaria riferita all’arco temporale oggetto di indagini da
parte degli inquirenti esteri (2003-2005) non può manifestamente essere esclusa
(R. ZIMMERMANN, op. cit., n.
478). La questione a sapere se tali informazioni siano necessarie o utili deve
essere lasciata, di massima, all’autorità rogante. L’autorità rogata non
dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull’opportunità di assumere o meno
determinate prove e non può sostituire il proprio potere di apprezzamento a
quello dell’autorità estera che conduce le indagini. La richiesta di assunzione
delle prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzionalità sia
manifestamente disatteso o se la domanda appaia abusiva, le informazioni
richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini. La giurisprudenza
permette anzi un’interpretazione estensiva delle rogatorie, allo scopo di
prevenire la presentazione di ulteriori complementi (DTF 121 II 241).
Di principio,
la trasmissione della documentazione bancaria riferita al periodo dal 25.2.2005
(data di apertura del conto) al 31.12.2005 appare pertanto pertinente,
trattandosi di quanto richiesto dall’autorità rogante. Infondate risultano per
contro le obiezioni sollevate dalla ricorrente, già nella misura in cui pretende
che la richiesta di informazioni nei suoi confronti si limiterebbe alle
operazioni di restituzione dell’acconto di EUR 3 milioni (ricorso 18.1.2007, p.
9).
In
particolare la ricorrente legittimata non indica specificatamente per quali
motivi non dovrebbe essere inviata la documentazione bancaria, se non per
motivi temporali. Ora, la movimentazione del conto anche prima del prelievo di
EUR 3 milioni può essere utile agli inquirenti per ricostruire gli spostamenti
dei fondi.
3.3.
Come ammesso dallo
stesso procuratore pubblico nelle proprie osservazioni, dalla trasmissione devono
invece essere esclusi i documenti inerenti l’anno 2006 (osservazioni 12.2.2007,
p. 2).
Medesimo
discorso vale evidentemente anche per la documentazione relativa al 2006 allegata
al verbale di interrogatorio di __________, che peraltro si confonde in parte
con quanto acquisito da __________.
4. Il
ricorso presentato da RI 2 è irricevibile.
Il ricorso
presentato da RI 1 è parzialmente accolto.
Visto l’esito
del gravame, non si prelevano tassa di giustizia e spese; lo Stato della
Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà a RI 1 – che ha fatto capo ai servizi
di un legale – ripetibili ridotte.
Per questi motivi,
richiamati gli articoli di legge applicabili,
pronuncia
1. Il ricorso
presentato da RI 2, __________, è irricevibile.
2. Il ricorso
presentato da RI 1, __________, è parzialmente accolto.
§ La decisione
di chiusura parziale 19.12.2006 è parzialmente annullata ai sensi dei considerandi.
§§ Dalla documentazione bancaria inviata al
Ministero pubblico da __________ e da quella allegata al verbale di
interrogatorio 30.11.2006 di __________ vengono esclusi i documenti inerenti
l’anno 2006.
3. Non si
prelevano tassa di giustizia e spese; lo Stato della Repubblica e del Cantone
Ticino rifonderà a RI 1, __________, CHF 300.-- (trecento) a titolo di ripetibili.
4. Rimedio di
diritto
Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale di Losanna entro 30 giorni dall’intimazione (art. 84 LTF).
5. Intimazione:
terzi
implicati
PI 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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