60.2007.240
Istanza di ispezione degli atti. giudice istruttore militare quale istante
21 agosto 2007Italiano4 min
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Numero d'incarto:
60.2007.240
Data decisione, Autorità:
21.08.2007, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. giudice istruttore militare quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2007.240
Lugano
21 agosto
2007/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano
Ranzanici
segretario:
Rocco Filippini, vicecancelliere
sedente per statuire sull’istanza 12/15.6.2007
presentata dal
,
tendente ad ottenere l’accesso agli atti
di un procedimento penale a carico di PI 3;
richiamate le osservazioni 26/27.6.2007 del
procuratore generale Bruno Balestra, con le quali preavvisa favorevolmente la
richiesta;
ritenuto che PI 3, interpellato, non ha
presentato osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. PI 3 è
stato condannato in data __________, unitamente ad altre due persone, dalla Corte
delle assise correzionali di __________ alla pena di otto mesi di detenzione, per
diversi reati (inc. __________).
2. Nell’ambito
di un’inchiesta penale militare, l’avv. __________, nella sua veste di giudice
istruttore del __________, chiede di accedere agli atti del procedimento. Come
esposto in entrata, PI 3, interpellato, non ha preso posizione, mentre il Ministero
pubblico ha comunicato il proprio nulla osta all’accoglimento dell’istanza.
3. L’art.
27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico
legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel
processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e
dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4. Il
diritto penale militare rispetto a quello civile ha valenza autonoma, seppure
fonda sugli stessi principi e da esso poco si differenzia, in particolare per
quanto riguarda la parte generale. E’ applicato dalla giustizia militare sulla
base di una specifica procedura (PPM), che prevede segnatamente un obbligo di
reciproca assistenza fra i tribunali militari e le autorità civili giudiziarie
e amministrative della Confederazione e dei Cantoni (art. 18 PPM). Anche se vi
è parallelismo fra il diritto penale ordinario e quello militare (art. 8 CPM),
in particolare nella commisurazione della pena da infliggere ad un milite (art.
41 CPM), le condizioni personali vanno considerate in un senso più lato che si estende
anche al comportamento tenuto nella vita civile. L’istanza appare pertanto
oltre che legittima anche giustificata e merita pertanto accoglimento.
5. In
precedenti decisioni (l’ultima volta con decisione __________, inc. CRP __________)
questa Camera si era chiesta se per lo scambio di informazioni giusta l’art. 18
PPM non si sarebbe dovuto addirittura prescindere dalla procedura di cui
all’art. 27 CPP. Con la presente decisione di principio, questa Camera ritiene
che, in caso di apertura di un procedimento penale militare, le autorità di
perseguimento e di giudizio militare abbiano accesso agli incarti penali “civili”
(o parte di essi, ad esempio una sentenza) pertinenti l’inchiesta che
conducono, richiamandoli direttamente, senza dover ricorrere alla procedura dell’art.
27 CPP. Al Ministero pubblico l’onere di eventualmente limitare la trasmissione
di parte degli atti qualora ci fossero delle vittime da tutelare.
6. L’istanza
è accolta. Gli atti del procedimento penale sono esaminabili presso la
cancelleria di questa Camera.
7. Si
giustifica di prescindere dal prelievo di tassa di giustizia e spese.
Per questi motivi,
visto l’art. 27 CPP ed ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è
accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. Non si
prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedi di
diritto:
Contro la presente decisione
è dato ricorso in materia penale al Tribunale federale entro il termine di
trenta giorni dalla notificazione.
Qualora non sia ammissibile
il ricorso in materia penale, contro la presente decisione è ammesso il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale entro il termine di
trenta giorni dalla notificazione.
4. Intimazione:
-
terzi
implicati
1. PI
1
Considerandi
2.
PI
2.
3.
PI
3.
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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