60.2007.245
Ricorso contro l'atto di accusa. estradizione
6 luglio 2007Italiano15 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
60.2007.245
Data decisione, Autorità:
06.07.2007, CRP
Titolo:
Ricorso contro l'atto di accusa. estradizione
ATTO D'ACCUSA
NULLITÀ DELL'ATTO DI ACCUSA
RICORSO
RICORSO ALLA CAMERA DEI RICORSI PENALI
RICORSO CONTRO L'ATTO DI ACCUSA
art. 14 CEESTR
art. 201 CPP-TI
art. 205 CPP-TI
art. 284 cpv. 1 let. b CPP-TI
Incarto n.
60.2007.245
Lugano
6 luglio 2007/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso 22/25.6.2007
presentato da
RI 1, ,
patr. da: PR 1 ,
contro
l’atto di accusa 8.6.2007 emanato dal
procuratore pubblico Marco Villa nei confronti suoi, di __________, __________
(patr. da: avv. __________, __________), e di __________, __________ (patr.
da: avv. __________, __________) [ACC __________];
richiamate le osservazioni 27.6.2007 del
magistrato inquirente – che postula la reiezione del gravame – e 27/28.6.2007 del
presidente della Corte delle assise criminali di __________, giudice Mauro
Ermani, – che si rimette al giudizio di questa Camera –;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
Fatti
a. Il
12.4.2006 il procuratore pubblico ha emesso un ordine di arresto internazionale
nei confronti di RI 1 per i titoli di ripetuta rapina aggravata, ripetuto furto
aggravato, consumato e tentato, ripetuto danneggiamento, ripetuta violazione di
domicilio, infrazione alla legge federale sulle armi, gli accessori di armi e
le munizioni e ripetuta infrazione alla legge federale concernente la dimora e
il domicilio degli stranieri per fatti avvenuti nel periodo tra il 6.3.2006 ed
il 15.3.2006 a __________, __________ e __________ (AI 25).
b. RI 1 è
stato arrestato a __________ il 5.5.2006; il magistrato inquirente, per il tramite
dell’Ufficio federale di giustizia, ha presentato la relativa domanda di
estradizione per i suddetti reati (Al 31), completandola il 15.5.2006 (AI 36).
Il qui
ricorrente è stato estradato in Svizzera il 30.6.2006 (Al 43); il giorno
successivo il giudice dell'istruzione e dell'arresto Edy Meli ha confermato il
provvedimento di privazione della libertà (AI 46).
c. Al
termine del verbale di interrogatorio 10.4.2007 il magistrato inquirente ha
formalmente promosso l’accusa nei confronti di RI 1 per i reati di ripetuto
furto aggravato, consumato e tentato, ripetuto danneggiamento, ripetuta
violazione di domicilio, ripetuto furto d’uso ed infrazione alla legge federale
concernente la dimora e il domicilio degli stranieri per dei fatti avvenuti nel
corso del mese di novembre 2002 ad __________, __________, __________, __________,
__________, __________ e __________ (Al 107).
d. Con “istanza
di estensione a precedente domanda di estradizione” 13.4.2007 il procuratore
pubblico ha chiesto, per il tramite dell’Ufficio federale di giustizia, “(…)
di ottenere dalla competente autorità __________ la formale estensione della
già concessa estradizione di RI 1 anche per i reati da lui commessi nel Canton
Ticino nel periodo 10.11./13.11.2002 (…)” (Al 109, p. 7). Il 17.4.2007 il magistrato
inquirente ha emesso un ulteriore ordine d’arresto nei confronti del ricorrente
per i fatti relativi al 2002 in relazione alla domanda di estensione
dell’estradizione (AI 111).
Durante il
verbale di interrogatorio 23.4.2007 il procuratore pubblico ha informato RI 1 di
avere inoltrato l’istanza di estensione alla precedente domanda di estradizione
in relazione ai fatti del novembre 2002 (Al 116); il qui ricorrente si è
opposto e ha dichiarato di non essere d’accordo all’estensione (Al 116, p. 3).
e. Con tempestivo
ricorso 20/23.4.2007 RI 1 – ritenuto che non avrebbe acconsentito ad essere
estradato con la possibilità di essere perseguito per i reati del 2002 e che lo
Stato __________ non avrebbe dato il suo assenso in merito – ha postulato l’annullamento
della decisione di promozione dell’accusa 10.4.2007 (AI 116a).
Il 21.5.2007 la
Camera dei ricorsi penali ha respinto il gravame reputando la promozione
dell’accusa rispettosa della legge federale sull’assistenza internazionale in
materia penale e della convenzione europea di estradizione data la funzione
prevalentemente di garanzia della promozione dell’accusa (inc. __________, AI
124).
f. Chiusa
l’istruzione formale il 25.5.2007 (AI 131), con atto di accusa 8.6.2007 il magistrato
inquirente ha posto in stato di accusa davanti alla Corte delle assise criminali
di __________, tra gli altri, RI 1 siccome accusato – singolarmente o congiuntamente
con __________ e __________ – di ripetuta rapina aggravata, di ripetuto furto
aggravato, consumato e tentato, di ripetuto danneggiamento, di ripetuta violazione
di domicilio, di infrazione alla legge federale sulle armi, gli accessori di
armi e le munizioni, di ripetuto furto d’uso e di infrazione alla legge
federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri per i fatti del
novembre 2002 e del marzo 2006 (ACC __________).
g. Con
tempestivo gravame RI 1 chiede di annullare e stralciare dall’atto di accusa i
punti 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14, tutti relativi ai fatti del novembre
2002, non compresi nelle decisioni di estradizione.
Il
ricorrente, riassunti i passi procedurali che hanno portato all’emanazione
dell’atto di accusa, invoca l’art. 14 della convenzione europea di estradizione
ritenendo che – in difetto di decisione dello Stato __________ inerente
l’estensione dell’estradizione – non possa essere posto in stato di accusa per
i fatti oggetto della richiesta.
h. Delle
osservazioni del procuratore pubblico e del presidente della competente Corte
si dirà, se necessario, in corso di motivazione.
Considerandi
1.
1.1.
L'art. 201
cpv. 1 CPP riserva all'accusato e alla parte civile la facoltà di impugnare dinanzi
alla Camera dei ricorsi penali, nel termine di dieci giorni dalla sua intimazione,
l'atto di accusa per opporre la sua nullità per vizio di forma (lit. a), oppure
l'incompetenza delle assise indicatevi (lit. b), oppure ancora le eccezioni che
sospendono od escludono la persecuzione del reato (lit. c).
1.2
Giusta l'art.
205.
CPP il giudizio di questa Camera che decide la reiezione del ricorso non è
definitivo e può quindi essere riveduto al dibattimento dinanzi al giudice del
merito. Quando non ritiene fondato il ricorso perché non ravvisa vizi di forma
tali da concludere per la nullità dell'atto di accusa o perché ritiene competente
la Corte di assise indicata o perché esclude esservi eccezioni che sospendono
od escludono la persecuzione o il carattere del reato incriminato, pronuncia
con decreto non motivato. Questa norma trova fondamento – specie per quanto
concerne un ricorso che oppone eccezioni tali da sospendere o escludere la persecuzione
del reato – nella necessità di non pregiudicare, anche in via indiretta, le
competenze delle Corti delle assise e meglio i diritti della difesa al pubblico
dibattimento. E' tuttavia doveroso ed opportuno esporre le considerazioni che
sorreggono il giudizio di questa Camera, ove queste non attengono a questioni
di merito, le sole che possono soggiacere alla limitazione imposta dall'art.
205.
CPP (decisione 3.2.1993 in re E.F., A.P. e E.P.).
1.3
Secondo
costante giurisprudenza di questa Camera relativa al previgente art. 161 cpv. 1
n. 3 vCPP, che mantiene immutata validità anche per l'attuale art. 201 cpv. 1
lit. c CPP, le uniche censure esaminabili da questa Camera, nella fase predibattimentale,
concernono solo presupposti di perseguibilità non direttamente attinenti alla
prova dell'esistenza del reato, quali ad esempio la competenza territoriale, la
decorrenza della prescrizione, la validità di una querela, alla sola condizione
che il fondamento di tali eccezioni appaia già di primo acchito certo e
liquido, così da far ritenere inutile il pubblico dibattimento; per contro, se
la situazione sul fondamento delle eccezioni è controversa, il relativo giudizio
sfugge alla cognizione dell'autorità ricorsuale e dovrà essere sottoposto alla
Corte giudicante per non pregiudicarne la competenza di merito (decisione 3.2.1993
in re E.F., A.P. e E.P. e rif.).
2.
2.1.
Questa Camera,
con giudizio 21.5.2007 inerente il ricorso 20/23.4.2007 contro la promozione
dell’accusa, ha ritenuto – con riferimento alle norme legali applicabili alla
fattispecie – che:
“5.2.
L’estradizione fra __________
e Svizzera è regolata dalla Convenzione europea di estradizione (CEEstr) e dal
secondo Protocollo addizionale. Il diritto interno, cioè la Legge federale
sull’assistenza internazionale in materia penale (AIMP) e la sua ordinanza
d’esecuzione sono applicabili alle questioni che la prevalente Convenzione
internazionale non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il
diritto nazionale sia più favorevole all’estradizione di quello convenzionale
(DTF 123 II 595; DTF 122 II 373 consid. 1a p. 375; sentenza del 27.7.2006 TF
1A.148/2006).
5.3
In base al
principio della specialità (art. 14 CEEstr / art. 39 AIMP) la decisione
d’estradizione è valida soltanto per i fatti menzionati nella domanda e per i
quali è stata concessa l’estradizione. La persona estradata non può quindi, di
principio, essere né perseguita per un altro reato passibile di pena, commesso
prima della sua consegna, né posta in detenzione o estradata ad uno Stato
terzo, finché lo Stato richiesto non abbia consentito al perseguimento di nuovi
fatti in base a una domanda supplementare. Tale principio è riconosciuto dal
diritto pubblico internazionale e costituisce sia una garanzia in favore
dell’estradando, sia una tutela della sovranità dello Stato richiesto,
limitando quella dello Stato richiedente, vietando così ogni condanna per un
atto per il quale l’estradizione non è stata concessa (DTF 110 Ib 187). Il
principio della specialità tutela essenzialmente gli interessi dello Stato richiesto,
ponendo un limite al potere punitivo dello Stato richiedente, proteggendo solo
indirettamente il ricercato (DTF 123 IV 42).
5.4
In base all’art.
14.
cpv. 1 CEEstr (art. 39 AIMP) una persona può essere dunque perseguita e
giudicata per dei fatti diversi da quelli aventi motivato l’estradizione solo
se lo Stato che ha consegnato l’individuo vi acconsente a seguito di una
domanda di estensione. Tale domanda deve in principio soddisfare le stesse
condizioni di forma e di fondo di una domanda ordinaria di estradizione: deve
in particolare essere accompagnata dai documenti previsti dall’art. 12 CEEstr
(tra i quali figura il mandato d’arresto) e di un processo verbale giudiziario
contenente le dichiarazioni dell’estradato (art. 14 cpv. 1 lit. a CEEstr)” (p. 4 s., inc. __________, AI
124).
2.2
Questa
Camera – posto come il procuratore pubblico avesse svolto tutti i passi necessari
per l’estensione della domanda di estradizione postulati dalla legge e dalla
convenzione – ha di seguito reputato che il magistrato inquirente potesse comunque
promuovere l’accusa prima della domanda di estensione rispettivamente prima
dell’accordo dello Stato estradante. In particolare ha considerato che:
“Giusta l’art. 184 cpv. 1 CPP il procuratore
pubblico, se, esaminata la denuncia e gli atti delle informazioni preliminari,
trova motivi sufficienti per promuovere l’accusa, vi provvede sollecitamente
con comunicazione formale all’accusato e avviso alle parti, procedendo poi
all’istruzione del processo. Questa comunicazione formale da parte del
procuratore pubblico fa dell’indiziato un accusato in senso stretto, al quale
solo sono riconosciuti determinati diritti di difesa (cfr. L. MARAZZI, Il GIAR:
l’arbitro nel processo penale, Bellinzona 2001, p. 11). La promozione
dell’accusa ha dunque una funzione di garanzia, in particolare nel presente
caso.
Ciò a maggior
ragione in considerazione del testo dell’art. 184 cpv. 3 CPP, in particolare
quando enuncia che con l’intimazione dell’ordine d’arresto è dato alle parti
l’avviso della promozione dell’accusa.
La soluzione
scelta dal procuratore pubblico permette anche di armonizzare le esigenze del
CPP con quelle della CEEstr e della AIMP.
C’è quindi una
logica coerenza tra promozione dell’accusa ed emanazione di un nuovo ordine
d’arresto in relazione ad una domanda di estensione dell’estradizione. Diverso
invece è il discorso riguardo ad eventuali atti di inchiesta o istruttori,
possibili solo a seguito dell’accordo dello Stato estradante; ma simili censure,
riguardanti concreti atti istruttori, esorbitano però dalla competenza di
questa Camera” (p. 6, inc. __________,
AI 124).
2.3
RI 1 impugna
l’atto di accusa 8.6.2007 emanato (anche) a suo carico.
Giusta l’art. 199 CPP l’atto di accusa
formalizza il deferimento dell’accusato al Tribunale di merito competente: esso
è quindi un provvedimento finalizzato al diretto perseguimento di un individuo,
che sarà giudicato in base all’atto medesimo. L’atto di accusa non ha pertanto –
diversamente dalla promozione dell’accusa – unicamente una funzione di garanzia
dei diritti dell’accusato [in applicazione del principio accusatorio (art. 32
cpv. 2 Cost. e 6 cifra 3 lit. a CEDU), che garantisce i diritti di difesa
dell'accusato e concretizza in tal modo il diritto di essere sentito (art. 29
cpv. 2 Cost.)], ma incide direttamente nella sua posizione processuale in
quanto chiamato a difendersi in un pubblico dibattimento [ciò che implica il
rispetto del principio del contraddittorio, principio che non può essere
ossequiato in caso di mancato adempimento dei presupposti di cui all’art. 14
CEEstr (DTF 109 Ib 317)].
L’atto di accusa
può intervenire unicamente dopo che è stata conclusa l’istruzione formale e,
più in generale, la fase dell’inchiesta. Il deferimento dell’accusato è pertanto
manifestamente un atto di perseguimento giusta l’art. 14 CEEstr. In queste circostanze,
qualora lo Stato estradante non abbia (ancora) dato il suo assenso in merito a
determinati reati, l’emanazione di un atto di accusa concernente anche detti
reati viola il principio di specialità, che tutela la sovranità dello Stato
estradante (sovranità che evidentemente le autorità elvetiche non possono eludere).
Il testo dell’art.
14.
CEEstr è peraltro inequivocabile nell’asserire, tra l’altro, che “l’individuo
che sarà stato consegnato non sarà né perseguitato né giudicato né (…)”: il
legislatore ha quindi voluto espressamente vietare, oltre al giudizio, il perseguimento
di una persona in assenza di accordo dello Stato estradante. Il fatto che, a dire
del procuratore pubblico, “(…) la questione sollevata potrà essere risolta
solo dal giudice di merito, il giorno del pubblico dibattimento, a dipendenza
della già intervenuta o meno evasione della mia istanza del 13.04.2007 (AI 109)
alla già concessa estradizione” (osservazioni 27.6.2007, p. 2) è, alla luce
dell’art. 14 CEEstr medesimo, irrilevante stante la natura dell’atto di accusa che
deve ossequiare (anche) i presupposti di cui all’art. 14 CEEstr al momento in
cui viene emanato, siccome – come detto – provvedimento inteso al perseguimento
dell’accusato.
Scopo della
norma è del resto quello di tutelare l’estradando rispettivamente la sovranità dello Stato
richiesto, per cui tale fine può essere raggiunto unicamente proteggendo
effettivamente l’estradando da tutti gli atti di istruzione e non – solo – dal
giudizio di merito. L’interpretazione
teleologica della disposizione, oltre a quella letterale già esaminata, impone perciò
di ritenere la decisione qui impugnata un atto di perseguimento inammissibile
in assenza delle condizioni di cui all’art. 14 CEEstr.
Il presidente
della Corte delle assise criminali di __________ – con riferimento al parere
27.8.2004
della Sezione estradizioni dell’Ufficio federale di giustizia
indicato nella decisione 4.5.2005 della Corte di cassazione e di revisione
penale in re __________ (p. 18 s., inc. __________) – chiede a questa Camera di
pronunciarsi sulla questione a sapere se sia possibile svolgere il dibattimento
subordinando l’esecuzione della pena, in caso di condanna, alla successiva concessione
dell’estradizione. Nel caso citato – riportato nella predetta decisione – la
Sezione estradizioni aveva reputato conforme all’economia di giudizio procedere
in tal senso, modus operandi – sempre secondo detta Sezione – che
sarebbe stato rispettoso anche della sentenza del Tribunale federale pubblicata
in DTF 117 IV 222. La massima di questa sentenza precisava che il principio
della specialità si oppone alla revoca della sospensione condizionale
dell’esecuzione di pene privative della libertà personale, dove lo Stato che ha
accordato l’estradizione non abbia espressamente consentito la loro esecuzione;
tale consenso è un presupposto della procedura di revoca. Premesso che
questa Camera non deve riesaminare il precedente menzionato, e che comunque
troverebbe difficile, per logica e per diritto, ritenere le posizioni allora
espresse dall’Ufficio federale di giustizia compatibili con la sentenza del
Tribunale federale, il caso concreto non è tuttavia assimilabile alla predetta
fattispecie: RI 1, a seguito dell’atto di accusa impugnato, è infatti chiamato
a comparire davanti alla Corte di merito per rispondere di fatti per i quali lo
Stato estradante non ha (ancora) dato il suo accordo: situazione che
manifestamente differisce dalla revoca della sospensione condizionale di una
precedente sentenza, che non presuppone un’istruttoria. Istruttoria che impone
un contraddittorio, escluso in assenza dei presupposti giusta l’art. 14 CEEstr
(DTF 109 Ib 317). Nel caso menzionato la sentenza di revoca sarebbe inoltre
stata necessaria per ottenere un’estensione dell’estradizione giusta l’art. 14
cpv. 1 lit. a CEEstr (cfr. decisione 4.5.2005 in re __________, p. 18, inc. __________),
necessità che non si presenta nella fattispecie.
Non
sussistono pertanto ragioni per derogare al chiaro e logico disposto di cui
all’art. 14 CEEstr.
4.3
In difetto
del predetto presupposto di perseguibilità – ossia in assenza di accordo da
parte dello Stato estradante in capo a determinati reati oggetto dell’atto di
accusa qui impugnato – si impone di annullare i punti 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13.
e 14, che non possono essere oggetto di giudizio da parte della competente
Corte.
5.
Il gravame è accolto. Non si prelevano
tassa di giustizia e spese; lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino
rifonderà al qui ricorrente ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 199 ss. CPP, la CEEstr, la AIMP ed
ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1.Il ricorso è accolto.
§ L’atto di
accusa 8.6.2007 emanato dal procuratore pubblico Marco Villa nei confronti, tra
gli altri, di RI 1, __________, è annullato limitatamente ai punti 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13 e 14 (ACC __________).
2. Non si
prelevano tassa di giustizia e spese; lo Stato della Repubblica e del Cantone
Ticino rifonderà a RI 1, __________, CHF 300.-- (trecento) a titolo di
ripetibili.
3. Intimazione:
terzi
implicati
PI 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster