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Decisione

60.2007.245

Ricorso contro l'atto di accusa. estradizione

6 luglio 2007Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

a. Il

12.4.2006 il procuratore pubblico ha emesso un ordine di arresto internazionale

nei confronti di RI 1 per i titoli di ripetuta rapina aggravata, ripetuto furto

aggravato, consumato e tentato, ripetuto danneggiamento, ripetuta violazione di

domicilio, infrazione alla legge federale sulle armi, gli accessori di armi e

le munizioni e ripetuta infrazione alla legge federale concernente la dimora e

il domicilio degli stranieri per fatti avvenuti nel periodo tra il 6.3.2006 ed

il 15.3.2006 a __________, __________ e __________ (AI 25).

b. RI 1 è

stato arrestato a __________ il 5.5.2006; il magistrato inquirente, per il tramite

dell’Ufficio federale di giustizia, ha presentato la relativa domanda di

estradizione per i suddetti reati (Al 31), completandola il 15.5.2006 (AI 36).

Il qui

ricorrente è stato estradato in Svizzera il 30.6.2006 (Al 43); il giorno

successivo il giudice dell'istruzione e dell'arresto Edy Meli ha confermato il

provvedimento di privazione della libertà (AI 46).

c. Al

termine del verbale di interrogatorio 10.4.2007 il magistrato inquirente ha

formalmente promosso l’accusa nei confronti di RI 1 per i reati di ripetuto

furto aggravato, consumato e tentato, ripetuto danneggiamento, ripetuta

violazione di domicilio, ripetuto furto d’uso ed infrazione alla legge federale

concernente la dimora e il domicilio degli stranieri per dei fatti avvenuti nel

corso del mese di novembre 2002 ad __________, __________, __________, __________,

__________, __________ e __________ (Al 107).

d. Con “istanza

di estensione a precedente domanda di estradizione” 13.4.2007 il procuratore

pubblico ha chiesto, per il tramite dell’Ufficio federale di giustizia, “(…)

di ottenere dalla competente autorità __________ la formale estensione della

già concessa estradizione di RI 1 anche per i reati da lui commessi nel Canton

Ticino nel periodo 10.11./13.11.2002 (…)” (Al 109, p. 7). Il 17.4.2007 il magistrato

inquirente ha emesso un ulteriore ordine d’arresto nei confronti del ricorrente

per i fatti relativi al 2002 in relazione alla domanda di estensione

dell’estradizione (AI 111).

Durante il

verbale di interrogatorio 23.4.2007 il procuratore pubblico ha informato RI 1 di

avere inoltrato l’istanza di estensione alla precedente domanda di estradizione

in relazione ai fatti del novembre 2002 (Al 116); il qui ricorrente si è

opposto e ha dichiarato di non essere d’accordo all’estensione (Al 116, p. 3).

e. Con tempestivo

ricorso 20/23.4.2007 RI 1 – ritenuto che non avrebbe acconsentito ad essere

estradato con la possibilità di essere perseguito per i reati del 2002 e che lo

Stato __________ non avrebbe dato il suo assenso in merito – ha postulato l’annullamento

della decisione di promozione dell’accusa 10.4.2007 (AI 116a).

Il 21.5.2007 la

Camera dei ricorsi penali ha respinto il gravame reputando la promozione

dell’accusa rispettosa della legge federale sull’assistenza internazionale in

materia penale e della convenzione europea di estradizione data la funzione

prevalentemente di garanzia della promozione dell’accusa (inc. __________, AI

124).

f. Chiusa

l’istruzione formale il 25.5.2007 (AI 131), con atto di accusa 8.6.2007 il magistrato

inquirente ha posto in stato di accusa davanti alla Corte delle assise criminali

di __________, tra gli altri, RI 1 siccome accusato – singolarmente o congiuntamente

con __________ e __________ – di ripetuta rapina aggravata, di ripetuto furto

aggravato, consumato e tentato, di ripetuto danneggiamento, di ripetuta violazione

di domicilio, di infrazione alla legge federale sulle armi, gli accessori di

armi e le munizioni, di ripetuto furto d’uso e di infrazione alla legge

federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri per i fatti del

novembre 2002 e del marzo 2006 (ACC __________).

g. Con

tempestivo gravame RI 1 chiede di annullare e stralciare dall’atto di accusa i

punti 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14, tutti relativi ai fatti del novembre

2002, non compresi nelle decisioni di estradizione.

Il

ricorrente, riassunti i passi procedurali che hanno portato all’emanazione

dell’atto di accusa, invoca l’art. 14 della convenzione europea di estradizione

ritenendo che – in difetto di decisione dello Stato __________ inerente

l’estensione dell’estradizione – non possa essere posto in stato di accusa per

i fatti oggetto della richiesta.

h. Delle

osservazioni del procuratore pubblico e del presidente della competente Corte

si dirà, se necessario, in corso di motivazione.

Considerandi

1.

1.1.

L'art. 201

cpv. 1 CPP riserva all'accusato e alla parte civile la facoltà di impugnare dinanzi

alla Camera dei ricorsi penali, nel termine di dieci giorni dalla sua intimazione,

l'atto di accusa per opporre la sua nullità per vizio di forma (lit. a), oppure

l'incompetenza delle assise indicatevi (lit. b), oppure ancora le eccezioni che

sospendono od escludono la persecuzione del reato (lit. c).

1.2

Giusta l'art.

205.

CPP il giudizio di questa Camera che decide la reiezione del ricorso non è

definitivo e può quindi essere riveduto al dibattimento dinanzi al giudice del

merito. Quando non ritiene fondato il ricorso perché non ravvisa vizi di forma

tali da concludere per la nullità dell'atto di accusa o perché ritiene competente

la Corte di assise indicata o perché esclude esservi eccezioni che sospendono

od escludono la persecuzione o il carattere del reato incriminato, pronuncia

con decreto non motivato. Questa norma trova fondamento – specie per quanto

concerne un ricorso che oppone eccezioni tali da sospendere o escludere la persecuzione

del reato – nella necessità di non pregiudicare, anche in via indiretta, le

competenze delle Corti delle assise e meglio i diritti della difesa al pubblico

dibattimento. E' tuttavia doveroso ed opportuno esporre le considerazioni che

sorreggono il giudizio di questa Camera, ove queste non attengono a questioni

di merito, le sole che possono soggiacere alla limitazione imposta dall'art.

205.

CPP (decisione 3.2.1993 in re E.F., A.P. e E.P.).

1.3

Secondo

costante giurisprudenza di questa Camera relativa al previgente art. 161 cpv. 1

n. 3 vCPP, che mantiene immutata validità anche per l'attuale art. 201 cpv. 1

lit. c CPP, le uniche censure esaminabili da questa Camera, nella fase predibattimentale,

concernono solo presupposti di perseguibilità non direttamente attinenti alla

prova dell'esistenza del reato, quali ad esempio la competenza territoriale, la

decorrenza della prescrizione, la validità di una querela, alla sola condizione

che il fondamento di tali eccezioni appaia già di primo acchito certo e

liquido, così da far ritenere inutile il pubblico dibattimento; per contro, se

la situazione sul fondamento delle eccezioni è controversa, il relativo giudizio

sfugge alla cognizione dell'autorità ricorsuale e dovrà essere sottoposto alla

Corte giudicante per non pregiudicarne la competenza di merito (decisione 3.2.1993

in re E.F., A.P. e E.P. e rif.).

2.

2.1.

Questa Camera,

con giudizio 21.5.2007 inerente il ricorso 20/23.4.2007 contro la promozione

dell’accusa, ha ritenuto – con riferimento alle norme legali applicabili alla

fattispecie – che:

“5.2.

L’estradizione fra __________

e Svizzera è regolata dalla Convenzione europea di estradizione (CEEstr) e dal

secondo Protocollo addizionale. Il diritto interno, cioè la Legge federale

sull’assistenza internazionale in materia penale (AIMP) e la sua ordinanza

d’esecuzione sono applicabili alle questioni che la prevalente Convenzione

internazionale non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il

diritto nazionale sia più favorevole all’estradizione di quello convenzionale

(DTF 123 II 595; DTF 122 II 373 consid. 1a p. 375; sentenza del 27.7.2006 TF

1A.148/2006).

5.3

In base al

principio della specialità (art. 14 CEEstr / art. 39 AIMP) la decisione

d’estradizione è valida soltanto per i fatti menzionati nella domanda e per i

quali è stata concessa l’estradizione. La persona estradata non può quindi, di

principio, essere né perseguita per un altro reato passibile di pena, commesso

prima della sua consegna, né posta in detenzione o estradata ad uno Stato

terzo, finché lo Stato richiesto non abbia consentito al perseguimento di nuovi

fatti in base a una domanda supplementare. Tale principio è riconosciuto dal

diritto pubblico internazionale e costituisce sia una garanzia in favore

dell’estradando, sia una tutela della sovranità dello Stato richiesto,

limitando quella dello Stato richiedente, vietando così ogni condanna per un

atto per il quale l’estradizione non è stata concessa (DTF 110 Ib 187). Il

principio della specialità tutela essenzialmente gli interessi dello Stato richiesto,

ponendo un limite al potere punitivo dello Stato richiedente, proteggendo solo

indirettamente il ricercato (DTF 123 IV 42).

5.4

In base all’art.

14.

cpv. 1 CEEstr (art. 39 AIMP) una persona può essere dunque perseguita e

giudicata per dei fatti diversi da quelli aventi motivato l’estradizione solo

se lo Stato che ha consegnato l’individuo vi acconsente a seguito di una

domanda di estensione. Tale domanda deve in principio soddisfare le stesse

condizioni di forma e di fondo di una domanda ordinaria di estradizione: deve

in particolare essere accompagnata dai documenti previsti dall’art. 12 CEEstr

(tra i quali figura il mandato d’arresto) e di un processo verbale giudiziario

contenente le dichiarazioni dell’estradato (art. 14 cpv. 1 lit. a CEEstr)” (p. 4 s., inc. __________, AI

124).

2.2

Questa

Camera – posto come il procuratore pubblico avesse svolto tutti i passi necessari

per l’estensione della domanda di estradizione postulati dalla legge e dalla

convenzione – ha di seguito reputato che il magistrato inquirente potesse comunque

promuovere l’accusa prima della domanda di estensione rispettivamente prima

dell’accordo dello Stato estradante. In particolare ha considerato che:

“Giusta l’art. 184 cpv. 1 CPP il procuratore

pubblico, se, esaminata la denuncia e gli atti delle informazioni preliminari,

trova motivi sufficienti per promuovere l’accusa, vi provvede sollecitamente

con comunicazione formale all’accusato e avviso alle parti, procedendo poi

all’istruzione del processo. Questa comunicazione formale da parte del

procuratore pubblico fa dell’indiziato un accusato in senso stretto, al quale

solo sono riconosciuti determinati diritti di difesa (cfr. L. MARAZZI, Il GIAR:

l’arbitro nel processo penale, Bellinzona 2001, p. 11). La promozione

dell’accusa ha dunque una funzione di garanzia, in particolare nel presente

caso.

Ciò a maggior

ragione in considerazione del testo dell’art. 184 cpv. 3 CPP, in particolare

quando enuncia che con l’intimazione dell’ordine d’arresto è dato alle parti

l’avviso della promozione dell’accusa.

La soluzione

scelta dal procuratore pubblico permette anche di armonizzare le esigenze del

CPP con quelle della CEEstr e della AIMP.

C’è quindi una

logica coerenza tra promozione dell’accusa ed emanazione di un nuovo ordine

d’arresto in relazione ad una domanda di estensione dell’estradizione. Diverso

invece è il discorso riguardo ad eventuali atti di inchiesta o istruttori,

possibili solo a seguito dell’accordo dello Stato estradante; ma simili censure,

riguardanti concreti atti istruttori, esorbitano però dalla competenza di

questa Camera” (p. 6, inc. __________,

AI 124).

2.3

RI 1 impugna

l’atto di accusa 8.6.2007 emanato (anche) a suo carico.

Giusta l’art. 199 CPP l’atto di accusa

formalizza il deferimento dell’accusato al Tribunale di merito competente: esso

è quindi un provvedimento finalizzato al diretto perseguimento di un individuo,

che sarà giudicato in base all’atto medesimo. L’atto di accusa non ha pertanto –

diversamente dalla promozione dell’accusa – unicamente una funzione di garanzia

dei diritti dell’accusato [in applicazione del principio accusatorio (art. 32

cpv. 2 Cost. e 6 cifra 3 lit. a CEDU), che garantisce i diritti di difesa

dell'accusato e concretizza in tal modo il diritto di essere sentito (art. 29

cpv. 2 Cost.)], ma incide direttamente nella sua posizione processuale in

quanto chiamato a difendersi in un pubblico dibattimento [ciò che implica il

rispetto del principio del contraddittorio, principio che non può essere

ossequiato in caso di mancato adempimento dei presupposti di cui all’art. 14

CEEstr (DTF 109 Ib 317)].

L’atto di accusa

può intervenire unicamente dopo che è stata conclusa l’istruzione formale e,

più in generale, la fase dell’inchiesta. Il deferimento dell’accusato è pertanto

manifestamente un atto di perseguimento giusta l’art. 14 CEEstr. In queste circostanze,

qualora lo Stato estradante non abbia (ancora) dato il suo assenso in merito a

determinati reati, l’emanazione di un atto di accusa concernente anche detti

reati viola il principio di specialità, che tutela la sovranità dello Stato

estradante (sovranità che evidentemente le autorità elvetiche non possono eludere).

Il testo dell’art.

14.

CEEstr è peraltro inequivocabile nell’asserire, tra l’altro, che “l’individuo

che sarà stato consegnato non sarà né perseguitato né giudicato né (…)”: il

legislatore ha quindi voluto espressamente vietare, oltre al giudizio, il perseguimento

di una persona in assenza di accordo dello Stato estradante. Il fatto che, a dire

del procuratore pubblico, “(…) la questione sollevata potrà essere risolta

solo dal giudice di merito, il giorno del pubblico dibattimento, a dipendenza

della già intervenuta o meno evasione della mia istanza del 13.04.2007 (AI 109)

alla già concessa estradizione” (osservazioni 27.6.2007, p. 2) è, alla luce

dell’art. 14 CEEstr medesimo, irrilevante stante la natura dell’atto di accusa che

deve ossequiare (anche) i presupposti di cui all’art. 14 CEEstr al momento in

cui viene emanato, siccome – come detto – provvedimento inteso al perseguimento

dell’accusato.

Scopo della

norma è del resto quello di tutelare l’estradando rispettivamente la sovranità dello Stato

richiesto, per cui tale fine può essere raggiunto unicamente proteggendo

effettivamente l’estradando da tutti gli atti di istruzione e non – solo – dal

giudizio di merito. L’interpretazione

teleologica della disposizione, oltre a quella letterale già esaminata, impone perciò

di ritenere la decisione qui impugnata un atto di perseguimento inammissibile

in assenza delle condizioni di cui all’art. 14 CEEstr.

Il presidente

della Corte delle assise criminali di __________ – con riferimento al parere

27.8.2004

della Sezione estradizioni dell’Ufficio federale di giustizia

indicato nella decisione 4.5.2005 della Corte di cassazione e di revisione

penale in re __________ (p. 18 s., inc. __________) – chiede a questa Camera di

pronunciarsi sulla questione a sapere se sia possibile svolgere il dibattimento

subordinando l’esecuzione della pena, in caso di condanna, alla successiva concessione

dell’estradizione. Nel caso citato – riportato nella predetta decisione – la

Sezione estradizioni aveva reputato conforme all’economia di giudizio procedere

in tal senso, modus operandi – sempre secondo detta Sezione – che

sarebbe stato rispettoso anche della sentenza del Tribunale federale pubblicata

in DTF 117 IV 222. La massima di questa sentenza precisava che il principio

della specialità si oppone alla revoca della sospensione condizionale

dell’esecuzione di pene privative della libertà personale, dove lo Stato che ha

accordato l’estradizione non abbia espressamente consentito la loro esecuzione;

tale consenso è un presupposto della procedura di revoca. Premesso che

questa Camera non deve riesaminare il precedente menzionato, e che comunque

troverebbe difficile, per logica e per diritto, ritenere le posizioni allora

espresse dall’Ufficio federale di giustizia compatibili con la sentenza del

Tribunale federale, il caso concreto non è tuttavia assimilabile alla predetta

fattispecie: RI 1, a seguito dell’atto di accusa impugnato, è infatti chiamato

a comparire davanti alla Corte di merito per rispondere di fatti per i quali lo

Stato estradante non ha (ancora) dato il suo accordo: situazione che

manifestamente differisce dalla revoca della sospensione condizionale di una

precedente sentenza, che non presuppone un’istruttoria. Istruttoria che impone

un contraddittorio, escluso in assenza dei presupposti giusta l’art. 14 CEEstr

(DTF 109 Ib 317). Nel caso menzionato la sentenza di revoca sarebbe inoltre

stata necessaria per ottenere un’estensione dell’estradizione giusta l’art. 14

cpv. 1 lit. a CEEstr (cfr. decisione 4.5.2005 in re __________, p. 18, inc. __________),

necessità che non si presenta nella fattispecie.

Non

sussistono pertanto ragioni per derogare al chiaro e logico disposto di cui

all’art. 14 CEEstr.

4.3

In difetto

del predetto presupposto di perseguibilità – ossia in assenza di accordo da

parte dello Stato estradante in capo a determinati reati oggetto dell’atto di

accusa qui impugnato – si impone di annullare i punti 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,

13.

e 14, che non possono essere oggetto di giudizio da parte della competente

Corte.

5.

Il gravame è accolto. Non si prelevano

tassa di giustizia e spese; lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino

rifonderà al qui ricorrente ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 199 ss. CPP, la CEEstr, la AIMP ed

ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1.Il ricorso è accolto.

§ L’atto di

accusa 8.6.2007 emanato dal procuratore pubblico Marco Villa nei confronti, tra

gli altri, di RI 1, __________, è annullato limitatamente ai punti 6, 7, 8, 9,

10, 11, 12, 13 e 14 (ACC __________).

2. Non si

prelevano tassa di giustizia e spese; lo Stato della Repubblica e del Cantone

Ticino rifonderà a RI 1, __________, CHF 300.-- (trecento) a titolo di

ripetibili.

3. Intimazione:

terzi

implicati

PI 1

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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