60.2007.248
Istanza di ispezione degli atti
16 agosto 2007Italiano4 min
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Numero d'incarto:
60.2007.248
Data decisione, Autorità:
16.08.2007, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2007.248
Lugano
16 agosto
2007/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano
Ranzanici
segretaria:
Claudia Malaguerra Bernasconi,
vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza19/22.6.2007
presentata dall’
IS 1
tendente ad ottenere informazioni circa
l’esito di un procedimento penale pendente a carico di una persona che ha
chiesto di essere naturalizzato;
premesso che la richiesta è stata inviata
direttamente al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa per competenza a questa
Camera con scritto 22.6.2007, preavvisandola favorevolmente;
richiamate le osservazioni 4/6.7.2007 di PI
1, con le quali comunica il proprio accordo all’accoglimento della richiesta;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Il
Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico di PI 1 (inc. MP__________)
conclusosi con decreto d’accusa 12.3.2007 (DA __________).
2. In
relazione ad una richiesta di naturalizzazione, la polizia ha comunicato
all’Ufficio istante l’esistenza di una pratica sospesa presso il Ministero
pubblico. Donde la presente richiesta, alla quale hanno aderito sia il
Ministero pubblico, sia l’interessato.
3. L’art.
27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico
legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel
processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e
dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4. Questa
Camera ha già ammesso (inc. __________) l’esistenza di un legittimo interesse
da parte del Municipio di un Comune che, nell’ambito dell’esame di una domanda
di naturalizzazione, aveva saputo, dall’indagine esperita presso il Comando di
polizia cantonale, che nei confronti del postulante era stato aperto un
procedimento penale. L’istanza era stata ammessa con riferimento alle ragioni
addotte, alla facoltà dell’autorità chiamata a decidere nella specifica
questione (cfr. art. 15, risp. 26 LCCit), allo scopo e alle facoltà d’indagine
ad essa attribuite (art. 49 b LCit, art. 16 LCCit. risp. 14 lett. c o 26 cpv. 1
lett. b LCit), al suo vincolo al segreto d’ufficio, ed in fine, all’art. 17
LCCit, che prevede segnatamente la facoltà delle autorità comunali e cantonali
di chiedere informazioni alla polizia cantonale e a ogni altro ufficio pubblico,
fra i quali rientrano pure le autorità giudiziarie.
5. In
un’altra decisione, un’istanza era stata respinta (inc. CRP __________) in
quanto erano richieste informazioni su procedimenti e decisioni che non
figuravano più, perché cancellate, dall’estratto del casellario giudiziale, in
relazione all’art. 80 vCP ed alle specifiche norme dell’Ordinanza sul
casellario giudiziale (RS 331). Questa Camera aveva ritenuto che la
documentazione che il richiedente la naturalizzazione doveva presentare al Municipio
(in virtù dell’art. 1 del Regolamento RLCCit. del 10.10.1995), ed in
particolare l’estratto del casellario giudiziale (art. 1 cpv. 2 lett. c
OLCCit.), fosse certamente sufficiente per verificare se il richiedente si fosse
conformato all’ordine giuridico svizzero (art. 14 lett. c LCit., Messaggio del
26.8.1987 p. 305 nella versione tedesca).
6. Nel
presente caso, è dato certamente un interesse giuridico legittimo a favore
dell’Ufficio istante, in quanto si tratta di informazioni relative ad un procedimento
non ancora concluso al momento della richiesta di naturalizzazione, di modo che
le informazioni richieste non risultano dal casellario. Occorre anche
considerare l’accordo della persona interessata.
7. L'istanza
è accolta. Il testo del decreto d’accusa sarà trasmesso in allegato alla copia
della presente decisione indirizzata all’Ufficio istante.
8. Considerati
Fatti
i motivi e la natura dell’Ufficio istante, si prescinde dalla tassa di giustizia
e dalle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamato l’art. 27 CPP,
pronuncia
1. L’istanza è
accolta.
2. Non si prelevano
tassa di giustizia e spese.
3. Rimedi di
diritto:
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia penale al Tribunale federale entro
il termine di trenta giorni dalla notificazione.
Qualora non
sia ammissibile il ricorso in materia penale, contro la presente decisione è
ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale
entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.
4. Intimazione:
terzi
implicati
1. PI
1
2. PI
2
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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