60.2007.249
Istanza di ispezione degli atti. istituto delle assicurazioni sociali quale istante
3 ottobre 2007Italiano4 min
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Numero d'incarto:
60.2007.249
Data decisione, Autorità:
03.10.2007, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. istituto delle assicurazioni sociali quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2007.249
Lugano
3 ottobre
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano
Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza
23.5/22.6.2007 presentata dall’
IS 1
tendente ad ottenere informazioni
riguardo ad eventuali pene e procedimenti aperti a carico di un assicurato in
relazione ad una richiesta di prestazioni AI;
premesso che la richiesta è stata inviata
direttamente al Ministero pubblico, che l’ha inviata per competenza a questa
Camera con scritto 22.6.2007, rimettendosi alla decisione di questa Camera;
ritenuto che questa Camera, con scritto
26.6.2007, ha chiesto all’istituto istante di precisare i motivi della
richiesta;
preso atto dello scritto 24/26.7.2007 di
evasione della surriferita richiesta;
ritenuto che PI 2, interpellato, non ha
presentato osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. In
relazione ad una richiesta di prestazioni AI, ed in particolare di una rendita,
l’istituto istante chiede di sapere se PI 2 abbia o meno subito un periodo di
detenzione o di eventuale semi libertà, per determinarsi su un’eventuale
sospensione (per il rispettivo periodo) della prestazione eventualmente erogata.
2. Nel
proprio scritto il Ministero pubblico ha trasmesso tre incarti, relativi a tre
decreti d’accusa, nessuno dei quali sanzionati con una pena da espiare, ma solo
con pene di breve durata (nell’ordine dei giorni) o una multa. Nel proprio
scritto il Ministero pubblico non menziona nessun altro procedimento penale.
3. Giusta
l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente
codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di
un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico
legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel
processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e
dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
. 4. Nel
presente caso, visti i motivi addotti e la decisione che è chiamato a prendere
in relazione all’erogazione di prestazioni AI, è certamente dato per l’istituto
istante un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 27 CPP, come già
ammesso in precedenti casi (decisione 15.12.2005, inc. __________).
5. L’istanza
è accolta. Considerato quanto riferito al punto due della presente decisione,
la richiesta è da considerarsi evasa senza ulteriori atti.
6. Non si
prelevano tassa di giustizia e spese, con riferimento all’art. 32 LPGA.
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è
accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. Non si
prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio di
diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art.
78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
terzi
implicati
1. PI
1
Considerandi
2.
PI
2.
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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