60.2007.25
Istanza di ispezione degli atti. indagato quale istante
28 febbraio 2007Italiano4 min
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Numero d'incarto:
60.2007.25
Data decisione, Autorità:
28.02.2007, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. indagato quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2007.25
Lugano
28 febbraio
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano
Ranzanici
segretaria:
Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 16/18.1.2007
presentata da
IS 1
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere l’accesso agli atti
del procedimento penale inc. MP __________;
ritenuto che la richiesta è stata trasmessa
a questa Camera dal Ministero pubblico con scritto 18/19.1.2007 mediante il
quale il procuratore pubblico ha comunicato di non opporsi all’accesso agli
atti, chiedendo di escludere però la facoltà di estrarre copie dall’incarto;
richiamate le osservazioni 1/2.2.2007
dell’istante, con le quali ribadisce la richiesta di accesso totale agli atti,
compreso il diritto di estrarre copie, tranne che per i documenti relativi al
funzionamento della casa da gioco;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Il Ministero pubblico ha aperto un
procedimento penale (inc. MP __________) contro diverse persone, tra le quali
il qui istante, che si è concluso con una decreto di non luogo a procedere NLP __________.
2. Nel corso della procedura il qui istante,
quale indagato nel quadro di informazioni preliminari, aveva chiesto l’accesso
agli atti. Richiesta che ha ribadito, tramite il proprio patrocinatore, ancora
con scritto 16.1.2007, che il procuratore pubblico Giuseppe Muschietti ha trasmesso
quale istanza ex art. 27 CPP a questa Camera, chiedendo di limitare l’accesso
agli atti, escludendo in particolare la facoltà di estrarre copie degli atti.
Il patrocinatore dell’istante, nelle osservazioni del 1.2.2007, ha ribadito la
propria richiesta di accesso integrale agli atti, con la facoltà di estrarre
copie, riservandosi di non fotocopiare gli atti relativi al funzionamento della
casa da gioco, se non di interesse.
3. L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che
ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla
giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108),
stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei
ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e
l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che
prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo,
segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei
periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione.”
4. Nel presente caso, pur essendo stato
l’istante parte (quale indagato allo stadio delle informazioni preliminari) al
procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista
dall’art. 27 CPP e dimostrare un interesse giuridico legittimo.
Come
ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste
di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato
(Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10).
Come
ricordano i successivi lavori preparatori, per le ex parti, dopo la conclusione
del procedimento, l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione
speciale dell’8.11.1994 p. 19). Ovvio che nel presente caso, un deposito atti o
una tempestiva concessione dei diritti di parte avrebbe evitato la presente
procedura.
5. Nel presente caso, se il principio dell’accesso
agli atti non è in discussione, e peraltro difficilmente lo potrebbe essere, contestata
è la modalità della sua attuazione: il procuratore pubblico vuole escludere la
possibilità di estrarre copie degli atti con informazioni delicate sul
funzionamento delle case da gioco e con risultanze raccolte all’estero, mentre
che l’istante indica che non fotocopierà le informazioni sul funzionamento
della casa da gioco nel caso in cui non siano di interesse per la sua posizione.
6. Per risolvere pragmaticamente la
situazione, questa Camera ritiene che al patrocinatore (e non all’istante) sia
dato accesso agli atti con la possibilità di estrarre copie. Per gli atti relativi
al funzionamento della casa da gioco o relativi a risultanze estere, gli stessi
potranno solo essere visionati (con la possibilità di prendere delle
annotazioni) ma non fotocopiati. Se proprio la copia di uno di questi atti
fosse ritenuta non solo interessante, ma assolutamente indispensabile, si potrà
far capo nuovamente alla procedura dell’art. 27 CPP.
7. Considerata la particolarità del caso, non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
Per questi motivi,
visto l’art. 27 CPP ed ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è
accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. Non si
prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
terzi
implicati
PI 1
Considerandi
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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