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Decisione

60.2007.251

Istanza di decadenza della cauzione a favore dello Stato

13 agosto 2007Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

60.2007.251

Data decisione, Autorità:

13.08.2007, CRP

Titolo:

Istanza di decadenza della cauzione a favore dello Stato

DECADENZA OPE LEGIS

ISTANZA PER LA PRONUNCIA DELLA DECADENZA

art. 112 CPP-TI

Incarto n.

60.2007.251

Lugano

13 agosto

2007/dp

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera dei ricorsi penali del

Tribunale d'appello

composta dai

giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano

Ranzanici

segretaria:

Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 27/28.6.2007

presentata dal

IS 1

chiedente la pronuncia della decadenza

della cauzione di CHF 8'000.-- prestata da __________ __________ (patr. da:

avv. __________, __________);

richiamate le osservazioni 2/3.7.2007 del

procuratore pubblico Giuseppe Muschietti, che comunica di ritenere fondata la

richiesta di decadenza della cauzione;

rilevato che __________ non ha presentato

osservazioni;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

1. Con

sentenza 9.11.2004 della Corte delle assise correzionali di __________ (inc. TPC

__________2.83), __________ è stato

condannato in contumacia, per titolo di ripetuto abuso di carte chèques o di

credito e frode allo scotto, alla pena di 12 mesi di detenzione, all’espulsione

dal territorio svizzero per 3 anni e al pagamento della tassa di giustizia di

CHF 100.-- e delle spese processuali. La Corte ha pure condannato __________ al

pagamento di CHF 749.-- all’Hotel __________ di __________ (dispositivo punto

5).

Considerandi

2.

Con la

presente istanza, il presidente della Corte chiede la decadenza a favore dello

Stato della cauzione prestata da __________ di

CHF 8'000..--, considerato come nei suoi confronti si sia dovuto procedere

nelle forme contumaciali (sentenza __________, p. 3, inc. TPC __________,).

3.

Il

procuratore pubblico ha dato il proprio consenso alla decadenza a favore dello

Stato, mentre __________ non si è espresso. La parte civile è stata nel

frattempo liquidata con altri fondi, come da comunicazione del servizio

contabilità del Tribunale penale cantonale del __________.

4.

La

cauzione è una misura sostitutiva dell’arresto (art. 96 CPP) e decade a favore

dello Stato dal momento in cui la persona che l’ha prestata non si sottopone ad

un atto di procedura o all’esecuzione della pena. La dottrina tende a non

correlare questa conseguenza con l’esito del procedimento. La decisione che

constata l’assenza colpevole davanti all’autorità giudiziaria o di esecuzione,

già da sola appare sufficiente per far scattare il suo decadimento a favore

dello Stato (cfr. G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, Ginevra/Zurigo/Basilea

2006, n. 871 ss., in particolare n. 874). Secondo l’art. 112 cpv. 1 CPP, la cauzione

decade a favore dello Stato, con gli eventuali interessi non scaduti, allorché

l’accusato rispettivamente il condannato si sottrae al procedimento o

all’espiazione della pena o della misura privativa della libertà. La decadenza

della cauzione interviene quindi “ope legis” quando si verificano le

condizioni elencate da questo capoverso.

5.

La

successiva sentenza di decadenza della cauzione prolata dalla Camera dei ricorsi

penali, secondo l'art. 112 cpv. 3 CPP, ad istanza del presidente della Corte

competente, ha quindi solo valore dichiarativo e non costitutivo, limitandosi a

constatare che la cauzione è decaduta “ex tunc”, al momento in cui se ne

sono verificati i presupposti. Nel caso in cui un accusato si sottrae al procedimento

e viene poi arrestato o si ripresenta, la decadenza della cauzione è già

sostanzialmente intervenuta (cfr. decisione GIAR 26.8.1993 in re K.). In questi

casi, la restituzione della cauzione potrà perciò essere solo parziale, con

trattenuta delle presumibili spese, eventuali multe e indennità di parte civile

(art. 112 cpv. 4 CPP). Il Tribunale federale (cfr. REP. 1978, 258 ss.) chiamato

a determinarsi sulla natura della cauzione codificata dall'art. 42 cpv. 1

vCPP (1941) - sostituito nel 1993 dall'art. 51 e nel 1996 dall'art. 112

cpv. 1 CPP, che ne hanno ripreso sostanzialmente il contenuto - aveva ritenuto

che secondo la procedura ticinese non ogni inosservanza dei doveri processuali

incombenti ad un imputato in libertà provvisoria comportasse la decadenza della

cauzione a favore dello Stato. Aveva argomentato che l'ingiustificata non

comparsa dell'imputato ad una citazione costituiva sì motivo per ricondurlo in

carcere nonostante la prestata cauzione, ma non ancora motivo di decadenza

della cauzione, poiché, ricondotto in carcere l'imputato, la cauzione veniva

liberata (art. 42 cpv. 3 vCPP). Nemmeno potevano essere tratte conclusioni

circa il decadimento o meno della cauzione a favore dello Stato dalla

circostanza che il processo fosse celebrato nelle forme contumaciali.

Determinante doveva essere la valutazione del comportamento dell'imputato circa

la sua intenzione di sottrarsi all'applicazione di mezzi coercitivi, in

particolare al ripristino dell'arresto ai fini istruttori o ad un'eventuale

espiazione della pena.

6.

Nella

fattispecie, l'ingiustificata assenza dal processo, ritenuta tale dalla Corte

(sentenza 9.11.2004, p. 3, inc. TPC __________), costituisce condizione e causa

di decadenza della cauzione a favore dello Stato (M. RUSCA / E. SALMINA / C.

VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 3 ad

art. 112 CPP, p. 449).

7.

L’importo

della cauzione (CHF 8'000.--) è perciò devoluto allo Stato.

8.

Vista

la natura del giudizio ed il tenore dell’art. 112 cpv. 2 CPP, non si prelevano

tassa di giustizia e spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamato l'art. 112 CPP ed ogni altra norma

applicabile,

pronuncia

1. L'istanza è

accolta.

§ Di conseguenza

la cauzione di CHF 8'000.-- prestata da ____________________, è dichiarata totalmente

decaduta a favore dello Stato.

2. Non si

prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Rimedi di

diritto:

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia penale al Tribunale federale entro

il termine di trenta giorni dalla notificazione.

Qualora non

sia ammissibile il ricorso in materia penale, contro la presente decisione è

ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale

entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.

4. Intimazione:

-

terzi

implicati

1. PI

1

2. PI

2

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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