60.2007.251
Istanza di decadenza della cauzione a favore dello Stato
13 agosto 2007Italiano5 min
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Numero d'incarto:
Fatti
60.2007.251
Data decisione, Autorità:
13.08.2007, CRP
Titolo:
Istanza di decadenza della cauzione a favore dello Stato
DECADENZA OPE LEGIS
ISTANZA PER LA PRONUNCIA DELLA DECADENZA
art. 112 CPP-TI
Incarto n.
60.2007.251
Lugano
13 agosto
2007/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano
Ranzanici
segretaria:
Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 27/28.6.2007
presentata dal
IS 1
chiedente la pronuncia della decadenza
della cauzione di CHF 8'000.-- prestata da __________ __________ (patr. da:
avv. __________, __________);
richiamate le osservazioni 2/3.7.2007 del
procuratore pubblico Giuseppe Muschietti, che comunica di ritenere fondata la
richiesta di decadenza della cauzione;
rilevato che __________ non ha presentato
osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Con
sentenza 9.11.2004 della Corte delle assise correzionali di __________ (inc. TPC
__________2.83), __________ è stato
condannato in contumacia, per titolo di ripetuto abuso di carte chèques o di
credito e frode allo scotto, alla pena di 12 mesi di detenzione, all’espulsione
dal territorio svizzero per 3 anni e al pagamento della tassa di giustizia di
CHF 100.-- e delle spese processuali. La Corte ha pure condannato __________ al
pagamento di CHF 749.-- all’Hotel __________ di __________ (dispositivo punto
5).
Considerandi
2.
Con la
presente istanza, il presidente della Corte chiede la decadenza a favore dello
Stato della cauzione prestata da __________ di
CHF 8'000..--, considerato come nei suoi confronti si sia dovuto procedere
nelle forme contumaciali (sentenza __________, p. 3, inc. TPC __________,).
3.
Il
procuratore pubblico ha dato il proprio consenso alla decadenza a favore dello
Stato, mentre __________ non si è espresso. La parte civile è stata nel
frattempo liquidata con altri fondi, come da comunicazione del servizio
contabilità del Tribunale penale cantonale del __________.
4.
La
cauzione è una misura sostitutiva dell’arresto (art. 96 CPP) e decade a favore
dello Stato dal momento in cui la persona che l’ha prestata non si sottopone ad
un atto di procedura o all’esecuzione della pena. La dottrina tende a non
correlare questa conseguenza con l’esito del procedimento. La decisione che
constata l’assenza colpevole davanti all’autorità giudiziaria o di esecuzione,
già da sola appare sufficiente per far scattare il suo decadimento a favore
dello Stato (cfr. G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, Ginevra/Zurigo/Basilea
2006, n. 871 ss., in particolare n. 874). Secondo l’art. 112 cpv. 1 CPP, la cauzione
decade a favore dello Stato, con gli eventuali interessi non scaduti, allorché
l’accusato rispettivamente il condannato si sottrae al procedimento o
all’espiazione della pena o della misura privativa della libertà. La decadenza
della cauzione interviene quindi “ope legis” quando si verificano le
condizioni elencate da questo capoverso.
5.
La
successiva sentenza di decadenza della cauzione prolata dalla Camera dei ricorsi
penali, secondo l'art. 112 cpv. 3 CPP, ad istanza del presidente della Corte
competente, ha quindi solo valore dichiarativo e non costitutivo, limitandosi a
constatare che la cauzione è decaduta “ex tunc”, al momento in cui se ne
sono verificati i presupposti. Nel caso in cui un accusato si sottrae al procedimento
e viene poi arrestato o si ripresenta, la decadenza della cauzione è già
sostanzialmente intervenuta (cfr. decisione GIAR 26.8.1993 in re K.). In questi
casi, la restituzione della cauzione potrà perciò essere solo parziale, con
trattenuta delle presumibili spese, eventuali multe e indennità di parte civile
(art. 112 cpv. 4 CPP). Il Tribunale federale (cfr. REP. 1978, 258 ss.) chiamato
a determinarsi sulla natura della cauzione codificata dall'art. 42 cpv. 1
vCPP (1941) - sostituito nel 1993 dall'art. 51 e nel 1996 dall'art. 112
cpv. 1 CPP, che ne hanno ripreso sostanzialmente il contenuto - aveva ritenuto
che secondo la procedura ticinese non ogni inosservanza dei doveri processuali
incombenti ad un imputato in libertà provvisoria comportasse la decadenza della
cauzione a favore dello Stato. Aveva argomentato che l'ingiustificata non
comparsa dell'imputato ad una citazione costituiva sì motivo per ricondurlo in
carcere nonostante la prestata cauzione, ma non ancora motivo di decadenza
della cauzione, poiché, ricondotto in carcere l'imputato, la cauzione veniva
liberata (art. 42 cpv. 3 vCPP). Nemmeno potevano essere tratte conclusioni
circa il decadimento o meno della cauzione a favore dello Stato dalla
circostanza che il processo fosse celebrato nelle forme contumaciali.
Determinante doveva essere la valutazione del comportamento dell'imputato circa
la sua intenzione di sottrarsi all'applicazione di mezzi coercitivi, in
particolare al ripristino dell'arresto ai fini istruttori o ad un'eventuale
espiazione della pena.
6.
Nella
fattispecie, l'ingiustificata assenza dal processo, ritenuta tale dalla Corte
(sentenza 9.11.2004, p. 3, inc. TPC __________), costituisce condizione e causa
di decadenza della cauzione a favore dello Stato (M. RUSCA / E. SALMINA / C.
VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 3 ad
art. 112 CPP, p. 449).
7.
L’importo
della cauzione (CHF 8'000.--) è perciò devoluto allo Stato.
8.
Vista
la natura del giudizio ed il tenore dell’art. 112 cpv. 2 CPP, non si prelevano
tassa di giustizia e spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamato l'art. 112 CPP ed ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
1. L'istanza è
accolta.
§ Di conseguenza
la cauzione di CHF 8'000.-- prestata da ____________________, è dichiarata totalmente
decaduta a favore dello Stato.
2. Non si
prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedi di
diritto:
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia penale al Tribunale federale entro
il termine di trenta giorni dalla notificazione.
Qualora non
sia ammissibile il ricorso in materia penale, contro la presente decisione è
ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale
entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.
4. Intimazione:
-
terzi
implicati
1. PI
1
2. PI
2
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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