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Decisione

60.2007.254

Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali

24 aprile 2008Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

60.2007.254

Data decisione, Autorità:

24.04.2008, CRP

Titolo:

Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali

DIRITTO ALL'INDENNITÀ

INDENNITÀ PER INGIUSTO PROCEDIMENTO

PROCEDURA

art. 317 CPP-TI

Incarto n.

60.2007.254

Lugano

24 aprile

2008

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera dei ricorsi penali del

Tribunale d'appello

composta dai

giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Daniela Rüegg, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 28.6/2.7.2007

presentata da

IS 1

patr. da: PR 1

tendente ad ottenere, in relazione

all’esito del procedimento penale sfociato nella sentenza (con motivazione)

27.4.2007 del giudice della Pretura penale Siro Quadri (inc. __________),

un’indennità a’ sensi degli art. 317 ss. CPP;

richiamate le osservazioni 3/4.7.2007 del

giudice Siro Quadri e 5.7.2007 del sostituto procuratore pubblico Andrea Pagani,

di cui si dirà in corso di motivazione;

richiamato altresì lo scritto 5/10.7.2007

della Divisione della giustizia, che si rimette alle osservazioni che

presenterà il Ministero pubblico;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

che

con decreto 9.10.2006 il sostituto procuratore pubblico ha posto in stato di accusa

dinanzi alla Pretura penale IS 1 siccome ritenuto colpevole di vie di fatto "per avere, a __________ in data 21.04.2006, dopo

essere giunto con l’apposito macchinario su un prato che intendeva concimare,

dirigendo il getto di colaticcio (anche) in loro direzione e imbrattandoli

intenzionalmente di liquame maleodorante, commesso vie di fatto nei confronti

di __________ __________ e di __________ __________ ";

che

ha proposto la sua condanna alla multa di CHF 200.--, al pagamento della tassa

di giustizia e delle spese giudiziarie, rinviando le parti civili al competente

foro civile per le loro eventuali pretese (DA __________);

che

con ulteriore decreto di medesima data il sostituto procuratore pubblico ha posto

in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale __________ __________ siccome

ritenuto colpevole di minaccia "per avere, a __________ in data 21.04.2006,

dopo averlo avvicinato, incusso timore o spavento a IS 1, proferendo in

dialetto nei suoi confronti la frase “at rompia ra testa” (ti rompo la testa),

alzando in aria un rastrello che teneva in mano";

che

ha proposto la sua condanna alla

multa di CHF 200.--, al pagamento della tassa di giustizia e delle spese

giudiziarie, rinviando la parte civile al competente foro civile per ogni eventuale

pretesa (__________);

che

con scritto 17/18.10.2006 IS 1, per il tramite del suo patrocinatore avv. PR 1,

e con scritto 19/23.10.2006 le parti civili __________ e __________ __________,

per il tramite del loro patrocinatore avv. ____________________ __________,

hanno interposto formale opposizione al decreto di accusa 9.10.2006 (DA __________);

che

con ulteriore scritto 19/23.10.2006 __________ __________, per il tramite del

suo patrocinatore avv. __________ __________, ha interposto formale opposizione

al decreto di accusa 9.10.2006 (DA __________);

che

con decreto 2.3.2007 il giudice della Pretura penale – richiamati gli art. 35 e

36 CPP – ha deciso la riunione di entrambi i procedimenti penali (AI 9, inc. __________

e __________);

che

con sentenza (con motivazione) 27.4.2007 il giudice della Pretura penale ha tra

l’altro assolto il qui istante dall’imputazione (inc. __________);

che

con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320

cpv. 1 CPP – IS 1 chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia

condannato a versargli, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al

procedimento penale, l’importo di CHF 3'631.90, oltre interessi, per spese di

patrocinio;

che

giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla

Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da

ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un'indennità nella forma

della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali

e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ, Traité de

procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, n. 1556 ss.; R.

HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN,

Schweizerisches Strafprozessrecht,

6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.);

che,

nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio da risarcire, questa Camera

verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa dell'Ordine

degli avvocati (TOA) – abrogata dall’1.1.2008, ma ancora applicabile al caso concreto

essendo in vigore al momento dell’attività legale prestata – applicando i parametri

giurisprudenziali seguiti dal Consiglio di moderazione;

che

per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha quindi diritto di esporre, per

l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari, l'istruttoria

Considerandi

e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in ogni caso

eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA (art. 37 TOA), ossia CHF

5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali,

CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi

davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi

davanti alla Corte delle assise criminali;

che,

entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi

generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore

e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità

dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e

patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;

che

il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della

complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF

200.

-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;

che

nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti

ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando

criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato

la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;

che

in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della

pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità,

dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità

dell'esito del procedimento;

che

in altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un avvocato

sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione

connesso con le particolarità del caso;

che

l’istante postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore

di fiducia, avv. PR 1, di complessivi CHF 3'631.90 [di cui CHF 2'958.35 a

titolo di onorario (11 ore e 50 minuti a CHF 250.--/ora), CHF 417.-- di spese e

CHF 256.55 di IVA (doc. B annesso all’istanza 28.6/2.7.2007)];

che

la tariffa applicata, pari a CHF 250.--/ora, è conforme ai principi suesposti;

che

il dispendio orario, pari a 11 ore e 50 minuti (ndr: nel dettaglio della nota

d’onorario datata 28.6.2007, sommando le singole poste, risulta nondimeno uno dispendio

orario di complessivi 865 minuti, pari a 14 ore e 25 minuti), appare invece –

per un avvocato con le dovute conoscenze in ambito penale – oggettivamente sproporzionato

alla fattispecie e non giustificato dalle concrete necessità di difesa;

che

il legale ha assunto il mandato dopo l’emanazione del decreto di accusa: il patrocinio

è sostanzialmente consistito nell’assistenza al qui istante prima e durante il

dibattimento;

che

il caso non presentava particolari difficoltà di fatto e di diritto;

che

determinante è del resto non tanto l'impiego temporale effettivo nel caso concreto,

quanto semmai quello medio che un avvocato diligente avrebbe profuso, secondo

la normale esperienza, nell'esecuzione di un mandato di complessità analoga

(REP. 1998 n. 126);

che

l’avv. PR 1 osserva al riguardo che "(…). Il dispendio

orario è senz’altro commisurato alla fattispecie, a maggior ragione se si

considera il fatto che, come emerge dalla stessa sentenza, la valutazione in

loco della configurazione dei luoghi è risultata determinante. E a questo

proposito si segnala che il sottoscritto patrocinatore ha dovuto recarsi a due

riprese ad __________; la prima trasferta si è infatti rivelata inutile a

motivo del repentino calo di una fitta nebbia" (osservazioni 28.6/2.7.2007, p. 3);

che dalla decisione 27.4.2007 emerge, in

effetti, che "(…), al dibattimento, sono state prodotte

delle fotografie ed una planimetria della zona, documenti atti a far sorgere un

ragionevole dubbio sull’effettiva volontà di IS 1 di compiere “mit wissen und

willen”, il reato in questione (ndr: vie di fatto)"

(sentenza con motivazione 27.4.2007, p. 6, inc. __________);

che

il giudice della Pretura penale non ha nulla da eccepire riguardo alla

congruità della nota d’onorario (osservazioni 3/4.7.2007);

che

il sostituto procuratore pubblico, dal canto suo, ritiene che "(…)

sarebbero state sufficienti concretamente (al massimo) 5 ore e 30 minuti di

lavoro”, motivando nel dettaglio la sua asserzione (cfr., al proposito,

osservazioni 5.7.2007);

che

viene ammesso un onorario pari 7 ore e 40 minuti a CHF 250.--/ora, come postulato,

per complessivi CHF 1'916.65, di cui 25 minuti inerenti i colloqui con

l’istante (telefonico/personale; come esposto), 100 minuti inerenti i due sopralluoghi

e colloqui con cliente (come esposto), 95 minuti inerenti gli scritti (come esposto),

90.

minuti inerenti l’esame degli atti (limitatamente all’inc. __________

relativo a questo procedimento penale) e la preparazione del dibattimento e 150

minuti (compresa la trasferta) inerenti il dibattimento (apertosi alle ore

14:10 e riapertosi, per la motivazione del giudizio e la lettura dei dispositivi,

alle ore 16:05);

che

a questa somma vanno aggiunte le spese, riconosciute in CHF 406.--, ammesse

come esposto, eccetto che per quanto concerne le trasferte a __________ del 28.11.2006

e del 24.4.2007 [CHF 1.--/km (art. 3 cpv. 2 lit. c TOA): 44.52 km per la tratta

__________ (secondo www.ch.map24.com)] per

le quali viene ammesso un importo di CHF 89.--;

che

l’IVA ammonta a CHF 176.50 (7.6% di CHF 2'322.65);

che

a IS 1 va di conseguenza rifusa – a titolo di spese legali – la somma di CHF

2'499.15;

che

per gli interessi moratori sono applicabili le disposizioni generali del CO e

pertanto essi vanno riconosciuti al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla

prima interpellazione agli atti (art. 102 CO), ossia – nel caso concreto –

dall’introduzione in data 28.6.2007 della presente istanza, come postulato;

che

protesta le ripetibili;

che – nella commisurazione dell’onorario

relativo alla formulazione dell’istanza di indennità – questa Camera, oltre i

parametri elaborati dal Consiglio di moderazione per la determinazione

dell’adeguatezza delle spese di patrocinio legale, tiene in particolare in

considerazione il grado di accoglimento del gravame;

che

la stesura dell’istanza non presentava dal profilo giuridico e fattuale

difficoltà particolari;

che

l’onere lavorativo può del resto essere considerato limitato dal momento che il

patrocinatore conosceva la fattispecie;

che

va pertanto ammesso – tenuto conto del solo parziale accoglimento della domanda

– un importo di CHF 175.--, comprendente onorario, spese ed IVA;

che,

alla luce delle suddette considerazioni, al qui istante va rifuso l’importo complessivo

di CHF 2'674.15, di cui CHF 2'499.15, oltre interessi, per spese legali e CHF

175.

-- per ripetibili di questa sede;

che

giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti

l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è

fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 cpv. 1 n. 1 LTG e nell’art. 17 LTG;

che

la tassa di giustizia di CHF 250.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi

CHF 300.--, sono poste a carico del qui istante, parzialmente soccombente in

ragione di circa 1/4, per la somma di CHF 75.--.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni

altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è parzialmente accolta.

Di

conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione

al giudizio 27.4.2007 del giudice della Pretura penale Siro Quadri (inc. __________),

rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art.

317 ss. CPP, l’importo di CHF 2'674.15, oltre interessi al 5% su CHF 2'499.15 dal

28.6.2007.

2. La

tassa di giustizia di CHF 250.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF

300.-- (trecento), sono poste a carico di IS 1, __________, __________, in ragione

di CHF 75.--(settantacinque).

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale rispettivamente il ricorso in materia di diritto pubblico al

Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82,

85 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli art. 81 e 89 LTF.

4. Intimazione:

per

conoscenza:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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