60.2007.254
Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali
24 aprile 2008Italiano11 min
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Numero d'incarto:
Fatti
60.2007.254
Data decisione, Autorità:
24.04.2008, CRP
Titolo:
Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali
DIRITTO ALL'INDENNITÀ
INDENNITÀ PER INGIUSTO PROCEDIMENTO
PROCEDURA
art. 317 CPP-TI
Incarto n.
60.2007.254
Lugano
24 aprile
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Rüegg, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 28.6/2.7.2007
presentata da
IS 1
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere, in relazione
all’esito del procedimento penale sfociato nella sentenza (con motivazione)
27.4.2007 del giudice della Pretura penale Siro Quadri (inc. __________),
un’indennità a’ sensi degli art. 317 ss. CPP;
richiamate le osservazioni 3/4.7.2007 del
giudice Siro Quadri e 5.7.2007 del sostituto procuratore pubblico Andrea Pagani,
di cui si dirà in corso di motivazione;
richiamato altresì lo scritto 5/10.7.2007
della Divisione della giustizia, che si rimette alle osservazioni che
presenterà il Ministero pubblico;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
con decreto 9.10.2006 il sostituto procuratore pubblico ha posto in stato di accusa
dinanzi alla Pretura penale IS 1 siccome ritenuto colpevole di vie di fatto "per avere, a __________ in data 21.04.2006, dopo
essere giunto con l’apposito macchinario su un prato che intendeva concimare,
dirigendo il getto di colaticcio (anche) in loro direzione e imbrattandoli
intenzionalmente di liquame maleodorante, commesso vie di fatto nei confronti
di __________ __________ e di __________ __________ ";
che
ha proposto la sua condanna alla multa di CHF 200.--, al pagamento della tassa
di giustizia e delle spese giudiziarie, rinviando le parti civili al competente
foro civile per le loro eventuali pretese (DA __________);
che
con ulteriore decreto di medesima data il sostituto procuratore pubblico ha posto
in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale __________ __________ siccome
ritenuto colpevole di minaccia "per avere, a __________ in data 21.04.2006,
dopo averlo avvicinato, incusso timore o spavento a IS 1, proferendo in
dialetto nei suoi confronti la frase “at rompia ra testa” (ti rompo la testa),
alzando in aria un rastrello che teneva in mano";
che
ha proposto la sua condanna alla
multa di CHF 200.--, al pagamento della tassa di giustizia e delle spese
giudiziarie, rinviando la parte civile al competente foro civile per ogni eventuale
pretesa (__________);
che
con scritto 17/18.10.2006 IS 1, per il tramite del suo patrocinatore avv. PR 1,
e con scritto 19/23.10.2006 le parti civili __________ e __________ __________,
per il tramite del loro patrocinatore avv. ____________________ __________,
hanno interposto formale opposizione al decreto di accusa 9.10.2006 (DA __________);
che
con ulteriore scritto 19/23.10.2006 __________ __________, per il tramite del
suo patrocinatore avv. __________ __________, ha interposto formale opposizione
al decreto di accusa 9.10.2006 (DA __________);
che
con decreto 2.3.2007 il giudice della Pretura penale – richiamati gli art. 35 e
36 CPP – ha deciso la riunione di entrambi i procedimenti penali (AI 9, inc. __________
e __________);
che
con sentenza (con motivazione) 27.4.2007 il giudice della Pretura penale ha tra
l’altro assolto il qui istante dall’imputazione (inc. __________);
che
con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320
cpv. 1 CPP – IS 1 chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia
condannato a versargli, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al
procedimento penale, l’importo di CHF 3'631.90, oltre interessi, per spese di
patrocinio;
che
giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla
Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da
ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un'indennità nella forma
della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali
e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ, Traité de
procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, n. 1556 ss.; R.
HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN,
Schweizerisches Strafprozessrecht,
6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.);
che,
nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio da risarcire, questa Camera
verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa dell'Ordine
degli avvocati (TOA) – abrogata dall’1.1.2008, ma ancora applicabile al caso concreto
essendo in vigore al momento dell’attività legale prestata – applicando i parametri
giurisprudenziali seguiti dal Consiglio di moderazione;
che
per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha quindi diritto di esporre, per
l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari, l'istruttoria
Considerandi
e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in ogni caso
eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA (art. 37 TOA), ossia CHF
5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali,
CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi
davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi
davanti alla Corte delle assise criminali;
che,
entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi
generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore
e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità
dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e
patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;
che
il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della
complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF
200.
-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;
che
nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti
ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando
criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato
la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che
in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della
pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità,
dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità
dell'esito del procedimento;
che
in altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un avvocato
sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione
connesso con le particolarità del caso;
che
l’istante postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore
di fiducia, avv. PR 1, di complessivi CHF 3'631.90 [di cui CHF 2'958.35 a
titolo di onorario (11 ore e 50 minuti a CHF 250.--/ora), CHF 417.-- di spese e
CHF 256.55 di IVA (doc. B annesso all’istanza 28.6/2.7.2007)];
che
la tariffa applicata, pari a CHF 250.--/ora, è conforme ai principi suesposti;
che
il dispendio orario, pari a 11 ore e 50 minuti (ndr: nel dettaglio della nota
d’onorario datata 28.6.2007, sommando le singole poste, risulta nondimeno uno dispendio
orario di complessivi 865 minuti, pari a 14 ore e 25 minuti), appare invece –
per un avvocato con le dovute conoscenze in ambito penale – oggettivamente sproporzionato
alla fattispecie e non giustificato dalle concrete necessità di difesa;
che
il legale ha assunto il mandato dopo l’emanazione del decreto di accusa: il patrocinio
è sostanzialmente consistito nell’assistenza al qui istante prima e durante il
dibattimento;
che
il caso non presentava particolari difficoltà di fatto e di diritto;
che
determinante è del resto non tanto l'impiego temporale effettivo nel caso concreto,
quanto semmai quello medio che un avvocato diligente avrebbe profuso, secondo
la normale esperienza, nell'esecuzione di un mandato di complessità analoga
(REP. 1998 n. 126);
che
l’avv. PR 1 osserva al riguardo che "(…). Il dispendio
orario è senz’altro commisurato alla fattispecie, a maggior ragione se si
considera il fatto che, come emerge dalla stessa sentenza, la valutazione in
loco della configurazione dei luoghi è risultata determinante. E a questo
proposito si segnala che il sottoscritto patrocinatore ha dovuto recarsi a due
riprese ad __________; la prima trasferta si è infatti rivelata inutile a
motivo del repentino calo di una fitta nebbia" (osservazioni 28.6/2.7.2007, p. 3);
che dalla decisione 27.4.2007 emerge, in
effetti, che "(…), al dibattimento, sono state prodotte
delle fotografie ed una planimetria della zona, documenti atti a far sorgere un
ragionevole dubbio sull’effettiva volontà di IS 1 di compiere “mit wissen und
willen”, il reato in questione (ndr: vie di fatto)"
(sentenza con motivazione 27.4.2007, p. 6, inc. __________);
che
il giudice della Pretura penale non ha nulla da eccepire riguardo alla
congruità della nota d’onorario (osservazioni 3/4.7.2007);
che
il sostituto procuratore pubblico, dal canto suo, ritiene che "(…)
sarebbero state sufficienti concretamente (al massimo) 5 ore e 30 minuti di
lavoro”, motivando nel dettaglio la sua asserzione (cfr., al proposito,
osservazioni 5.7.2007);
che
viene ammesso un onorario pari 7 ore e 40 minuti a CHF 250.--/ora, come postulato,
per complessivi CHF 1'916.65, di cui 25 minuti inerenti i colloqui con
l’istante (telefonico/personale; come esposto), 100 minuti inerenti i due sopralluoghi
e colloqui con cliente (come esposto), 95 minuti inerenti gli scritti (come esposto),
90.
minuti inerenti l’esame degli atti (limitatamente all’inc. __________
relativo a questo procedimento penale) e la preparazione del dibattimento e 150
minuti (compresa la trasferta) inerenti il dibattimento (apertosi alle ore
14:10 e riapertosi, per la motivazione del giudizio e la lettura dei dispositivi,
alle ore 16:05);
che
a questa somma vanno aggiunte le spese, riconosciute in CHF 406.--, ammesse
come esposto, eccetto che per quanto concerne le trasferte a __________ del 28.11.2006
e del 24.4.2007 [CHF 1.--/km (art. 3 cpv. 2 lit. c TOA): 44.52 km per la tratta
__________ (secondo www.ch.map24.com)] per
le quali viene ammesso un importo di CHF 89.--;
che
l’IVA ammonta a CHF 176.50 (7.6% di CHF 2'322.65);
che
a IS 1 va di conseguenza rifusa – a titolo di spese legali – la somma di CHF
2'499.15;
che
per gli interessi moratori sono applicabili le disposizioni generali del CO e
pertanto essi vanno riconosciuti al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla
prima interpellazione agli atti (art. 102 CO), ossia – nel caso concreto –
dall’introduzione in data 28.6.2007 della presente istanza, come postulato;
che
protesta le ripetibili;
che – nella commisurazione dell’onorario
relativo alla formulazione dell’istanza di indennità – questa Camera, oltre i
parametri elaborati dal Consiglio di moderazione per la determinazione
dell’adeguatezza delle spese di patrocinio legale, tiene in particolare in
considerazione il grado di accoglimento del gravame;
che
la stesura dell’istanza non presentava dal profilo giuridico e fattuale
difficoltà particolari;
che
l’onere lavorativo può del resto essere considerato limitato dal momento che il
patrocinatore conosceva la fattispecie;
che
va pertanto ammesso – tenuto conto del solo parziale accoglimento della domanda
– un importo di CHF 175.--, comprendente onorario, spese ed IVA;
che,
alla luce delle suddette considerazioni, al qui istante va rifuso l’importo complessivo
di CHF 2'674.15, di cui CHF 2'499.15, oltre interessi, per spese legali e CHF
175.
-- per ripetibili di questa sede;
che
giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti
l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è
fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 cpv. 1 n. 1 LTG e nell’art. 17 LTG;
che
la tassa di giustizia di CHF 250.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi
CHF 300.--, sono poste a carico del qui istante, parzialmente soccombente in
ragione di circa 1/4, per la somma di CHF 75.--.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni
altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è parzialmente accolta.
Di
conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione
al giudizio 27.4.2007 del giudice della Pretura penale Siro Quadri (inc. __________),
rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art.
317 ss. CPP, l’importo di CHF 2'674.15, oltre interessi al 5% su CHF 2'499.15 dal
28.6.2007.
2. La
tassa di giustizia di CHF 250.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF
300.-- (trecento), sono poste a carico di IS 1, __________, __________, in ragione
di CHF 75.--(settantacinque).
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale rispettivamente il ricorso in materia di diritto pubblico al
Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82,
85 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli art. 81 e 89 LTF.
4. Intimazione:
per
conoscenza:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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