60.2007.26
Istanza di ispezione degli atti. assicuratore quale istante
22 marzo 2007Italiano5 min
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Numero d'incarto:
60.2007.26
Data decisione, Autorità:
22.03.2007, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. assicuratore quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2007.26/dp
Lugano
22 marzo 2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano
Ranzanici
segretario:
Rocco Filippini, vicecancelliere
sedente per statuire sull’istanza 27.4.2006/19.1.2007
presentata dalla
IS 1
tendente ad ottenere l’accesso agli atti dell’incarto
penale aperto in relazione al decesso di PI 1, già in __________;
premesso che la richiesta è stata inviata
direttamente al Ministero pubblico in data 27/28.4.2006, che a sua volta l’ha
trasmessa a questa Camera per evasione il 17/19.1.2007, segnalando al contempo
di non avere particolari osservazioni da formulare;
ritenuto che la PI 1, interpellata, non ha
presentato osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. In
relazione al decesso di PI 1, avvenuto il __________, il Ministero pubblico ha aperto
un procedimento penale (inc. __________), conclusosi con un decreto di non
luogo a procedere del 20.6.2005 (NLP __________).
2. Con la
presente istanza, la IS 1 chiede di poter accedere agli atti del procedimento
penale. Il sostituto procuratore pubblico ha comunicato di non avere
osservazioni particolari da formulare, mentre la PI 1, interpellata, non ha
presentato osservazioni.
3. L’art.
27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr.
DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico
legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel
processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e
dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione.”
4. Con
decisione di principio del 14.2.2007 (inc. __________) questa Camera ha stabilito
che occorre riconoscere, di principio, alle compagnie di assicurazioni chiamate
ad intervenire in relazione a fatti oggetto di un procedimento penale, un
interesse giuridico legittimo a conoscere l’esito del procedimento, e ad
accedere agli atti, senza dover ricorrere di volta in volta alla procedura
dell’art. 27 CPP. Anzitutto per un motivo giuridico, dovendo intervenire in
quanto tenute a risarcire, sia su base legale, sia su base contrattuale.
Inoltre per un motivo sostanziale, per agevolare un risarcimento adeguato e
tempestivo del danno subito dalle parti lese. Infine anche per un motivo
procedurale. Gli assicuratori che intervengono a coprire il danno, diventano
cessionari o subrogati delle/nelle pretese precedentemente della parte lesa, eventualmente
parte civile: in quanto cessionari o subrogati, non possono costituirsi parte
civile nel procedimento, poiché non danneggiati personalmente (M. RUSCA / E.
SALMINA / C. VERDA, Commentario del Codice di procedura penale, Lugano 1997, ad
art. 69 n. 4, p. 218; L. MARAZZI, Il Giar l’arbitro nel processo penale, Lugano
2001, p. 38), e quindi non possono usufruire dei diritti di accesso agli atti
della parte civile. La decisione di principio vale per richieste delle assicurazioni
legate ad incidenti stradali, a lesioni o vie di fatto, ad incendi, o anche a
furti e altri reati patrimoniali. In altre situazioni, in caso di dubbio, il
magistrato d’accusa rispettivamente la Polizia cantonale trasmetterà l’istanza
alla CRP per il suo giudizio alla luce dell’art. 27 CPP.
Fatti
5. L’
accesso agli atti non può essere indiscriminato, ma è soggetto ad alcune condizioni:
-
anzitutto la richiesta
dei documenti deve essere fatta alla Polizia cantonale. Nei casi in cui è
aperto un procedimento penale, potrà trasmettere gli atti richiesti solo previo
consenso del magistrato incaricato del procedimento. Ciò anzitutto in quanto
spetta a quest’ultimo determinare l’accesso agli atti. Ciò inoltre per evitare
che compagnie di assicurazioni possano ricevere copia di atti prima ancora o
contestualmente al procuratore pubblico incaricato dell’inchiesta o prima delle
parti medesime. Nei casi in cui per un evento (quale ad esempio un incidente
stradale) c’è stato un intervento della Polizia ma non ne è scaturito un procedimento
penale presso il Ministero pubblico (ma del caso si occupa l’Ufficio della circolazione),
Considerandi
incombe alla Polizia procedere direttamente all’evasione della richiesta;
-
inoltre la compagnia
istante deve indicare in quale veste interviene, per conto di chi, dimostrando
l’esistenza di una connessione tra i suoi doveri legali o contrattuali ed i
fatti oggetto del procedimento penale;
-
infine, se il procedimento
riguarda differenti parti civili, l’accesso agli atti è condizionato, per le
compagnie, al rispetto di un dovere di discrezione per i fatti relativi a
danneggiati non assicurati dalla compagnia istante.
6.
La
richiesta adempie questi requisiti, e pertanto può essere evasa ad opera del Ministero
pubblico, al quale l’incarto è ritornato.
7.
Considerata
l’intervenuta decisione di principio, si rinuncia al carico di tassa di giustizia
e spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto l’art. 27 CPP ed ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è evasa
ai sensi dei considerandi.
2. Non si
prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
terzi
implicati
1. PI
1
1 patr. da: PR 1
2. PI
2
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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