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Decisione

60.2007.261

Istanza di ispezione degli atti. parte nel procedimento civile quale istante

16 agosto 2007Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

3. L’art.

27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente

art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale

(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal

presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli

atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico

legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel

processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e

dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

4. Come

ricordato dalla decisione di principio del __________ di questa Camera (inc. __________),

in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie per ottenere documenti di

un incarto penale, la giurisprudenza ammette la domanda se:

- si

riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente;

- è

compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento;

-

è formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente.

Inoltre deve

essere dato un legame di pertinenza dell’incarto richiamato con quello

richiamante.

Considerandi

5.

Nel

presente caso, appare più che probabile che una richiesta di richiamo

dell’incarto penale in sede civile verrebbe ammessa, essendo realizzate le condizioni

surriferite. In particolare c’è un’evidente connessione tra i fatti oggetto dell’inchiesta

penale e quelli posti a fondamento dell’azione civile.

Nel caso

concreto però la richiesta è anticipata, e formulata da una parte al processo

civile, in vista della redazione di un ulteriore allegato.

Se di

principio una simile richiesta appare prematura, in concreto occorre considerare

come nel testo della replica il patrocinatore degli attori citi ampiamente

stralci di verbali e richiami con insistenza l’incarto penale, sia dal Ministero

pubblico, sia dal Tribunale penale cantonale.

6.

Per

questo motivo, si deve ritenere che l’istante abbia eccezionalmente un

interesse giuridico ad esaminare gli atti dell’incarto penale prima ancora che

gli stessi vengano richiamati in sede civile.

Con alcune limitazioni:

l’istante, e per esso eventualmente il suo patrocinatore, potrà esaminare gli

atti del procedimento penale presso il Tribunale penale cantonale (inc. __________),

senza però estrarre copie degli stessi, ma prendendone conoscenza, di modo da

poter redigere l’allegato di duplica, limitandosi a quanto strettamente

connesso ai fatti oggetto della causa civile, ad esclusione di terzi non

coinvolti. Il richiamo degli atti penali in sede civile potrà poi essere

richiesto dal tribunale, ed in quella sede si potrà ulteriormente porre dei

limiti al richiamo.

7.

L’istanza

è parzialmente accolta. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico di

chi le ha occasionate.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto l’art. 27 CPP ed ogni altra norma

applicabile,

pronuncia

1. L’istanza è

parzialmente accolta, ai sensi dei considerandi.

2. La tassa di

giustizia di CHF 150.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 200.--

(duecento), sono poste a carico di IS 1, __________.

3. Rimedi di

diritto:

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia penale al Tribunale federale entro

il termine di trenta giorni dalla notificazione.

Qualora non

sia ammissibile il ricorso in materia penale, contro la presente decisione è

ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale

entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.

4. Intimazione:

-

terzi

implicati

1. PI

1

2. PI

2

patr. da: PR 2

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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