60.2007.261
Istanza di ispezione degli atti. parte nel procedimento civile quale istante
16 agosto 2007Italiano5 min
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Numero d'incarto:
60.2007.261
Data decisione, Autorità:
16.08.2007, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. parte nel procedimento civile quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2007.261
Lugano
16 agosto
2007/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Stefano Bernasconi (in
sostituzione di Ivano Ranzanici, esclusosi)
segretaria:
Claudia Malaguerra Bernasconi,
vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 5/6.7.2007
presentata da
IS 1
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere l’accesso agli atti
di un procedimento penale in relazione ad una vertenza civile;
richiamate le osservazioni 12.7.2007 del
procuratore pubblico Maria Galliani, con le quali comunica di non opporsi alla
richiesta;
richiamate le osservazioni 13/16.7.2007 del
patrocinatore di PI 2, che chiede di respingere, in quanto prematura, la
richiesta, o di ammetterla limitatamente;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Nel
1995 il Ministero pubblico aveva aperto un procedimento penale (inc. MP __________),
sfociato in un atto d’accusa (ACC. __________) ed in un successivo processo di
merito (inc. TPC __________) in relazione a dei reati patrimoniali operati
nell’ambito della __________), nel frattempo fallita.
2. Avanti
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello è pendente dall’__________
un’azione civile (inc. __________) nella quale il qui istante è convenuto: al
giudice civile viene chiesta la sua condanna a risarcire determinati importi in
relazione a fatti risalenti alla __________. Nell'allegato di replica del 6.6.2007
(allegato all’istanza), il patrocinatore degli attori fa ampiamente riferimento
a stralci di verbali del procedimento penale, oltre a richiamare sia l’incarto
del Ministero pubblico, sia quello del Tribunale penale cantonale. Per
l’allestimento dell’allegato di duplica, l’istante chiede di ottenere l’accesso
agli atti. Il procuratore pubblico si è detto favorevole, evidenziando come
l’incarto riguardi comunque anche terzi che non sono parti al procedimento
civile. All’istanza si è opposto PI 2, ritenendola prematura, o comunque
eccessiva.
Fatti
3. L’art.
27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico
legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel
processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e
dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4. Come
ricordato dalla decisione di principio del __________ di questa Camera (inc. __________),
in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie per ottenere documenti di
un incarto penale, la giurisprudenza ammette la domanda se:
- si
riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente;
- è
compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento;
-
è formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente.
Inoltre deve
essere dato un legame di pertinenza dell’incarto richiamato con quello
richiamante.
Considerandi
5.
Nel
presente caso, appare più che probabile che una richiesta di richiamo
dell’incarto penale in sede civile verrebbe ammessa, essendo realizzate le condizioni
surriferite. In particolare c’è un’evidente connessione tra i fatti oggetto dell’inchiesta
penale e quelli posti a fondamento dell’azione civile.
Nel caso
concreto però la richiesta è anticipata, e formulata da una parte al processo
civile, in vista della redazione di un ulteriore allegato.
Se di
principio una simile richiesta appare prematura, in concreto occorre considerare
come nel testo della replica il patrocinatore degli attori citi ampiamente
stralci di verbali e richiami con insistenza l’incarto penale, sia dal Ministero
pubblico, sia dal Tribunale penale cantonale.
6.
Per
questo motivo, si deve ritenere che l’istante abbia eccezionalmente un
interesse giuridico ad esaminare gli atti dell’incarto penale prima ancora che
gli stessi vengano richiamati in sede civile.
Con alcune limitazioni:
l’istante, e per esso eventualmente il suo patrocinatore, potrà esaminare gli
atti del procedimento penale presso il Tribunale penale cantonale (inc. __________),
senza però estrarre copie degli stessi, ma prendendone conoscenza, di modo da
poter redigere l’allegato di duplica, limitandosi a quanto strettamente
connesso ai fatti oggetto della causa civile, ad esclusione di terzi non
coinvolti. Il richiamo degli atti penali in sede civile potrà poi essere
richiesto dal tribunale, ed in quella sede si potrà ulteriormente porre dei
limiti al richiamo.
7.
L’istanza
è parzialmente accolta. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico di
chi le ha occasionate.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto l’art. 27 CPP ed ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è
parzialmente accolta, ai sensi dei considerandi.
2. La tassa di
giustizia di CHF 150.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 200.--
(duecento), sono poste a carico di IS 1, __________.
3. Rimedi di
diritto:
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia penale al Tribunale federale entro
il termine di trenta giorni dalla notificazione.
Qualora non
sia ammissibile il ricorso in materia penale, contro la presente decisione è
ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale
entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.
4. Intimazione:
-
terzi
implicati
1. PI
1
2. PI
2
patr. da: PR 2
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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