60.2007.265
Istanza di ispezione degli atti. parte civile quale istante
13 agosto 2007Italiano4 min
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Numero d'incarto:
60.2007.265
Data decisione, Autorità:
13.08.2007, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. parte civile quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2007.265
Lugano
13 agosto
2007/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano
Ranzanici
segretaria:
Claudia Malaguerra Bernasconi,
vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 6/10.7.2007
presentata dall’
IS 1
tendente ad ottenere l’accesso agli atti
di un incarto penale in cui era querelante;
premesso che l’istanza del 6.6.2007 è stata
spedita direttamente al Ministero pubblico, che l’ha girata a questa Camera con
scritto 9/10.7.2007;
ritenuto che l’istanza 6.6.2007 non
specificava l’interesse giuridico legittimo, questa Camera ha chiesto con
scritto 10.7.2007 di ulteriormente chiarire i motivi della richiesta;
preso atto dello scritto 12/13.7.2007
dell’istante, con il relativo allegato;
ritenuto che non si giustifica di
interpellare altre parti, anche perché il procedimento penale è stato sospeso
nella sua fase iniziale;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A
seguito della querela 4.2.1993 presentata dall’istante e da un altro legale,
nel frattempo deceduto, il Ministero pubblico aveva aperto un procedimento
penale (inc. MP __________) per reati contro l’onore in relazione ad un
articolo apparso su di un periodico. Tra i collaboratori di detto periodico
figurava anche il presidente dell’autorità di prima istanza della __________
del Distretto di Lugano. Dopo alcuni accertamenti, il procedimento è stato
sospeso.
2. In
relazione ad un’istanza di ricusa e di ricorso alla Commissione cantonale di
ricorso in materia __________, il qui istante chiede di poter accedere agli
atti del procedimento, in quanto le copie di cui disponeva sono andate
distrutte a seguito dell’allagamento di un archivio.
3. L’art.
27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico
legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel
processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e
dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4. Nel
presente caso, pur essendo stato l’istante parte (quale querelante e parte
civile) al procedimento nel frattempo chiuso, egli deve ricorrere alla
procedura prevista dall’art. 27 CPP e dimostrare un interesse giuridico
legittimo. Come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche
alle richieste di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è
terminato (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10): per le ex parti,
dopo la conclusione del procedimento, l’interesse giuridico legittimo è
presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19).
5. Nel
presente caso, negativamente non ci sono motivi per rovesciare la presunzione
di interesse giuridico legittimo legata al ruolo di ex parte; positivamente,
con lo scritto 12/13.7.2007 ed il relativo allegato, l’istante ha dimostrato l’esistenza
di tale interesse.
6. L’istanza
è accolta. Gli atti del procedimento potranno essere esaminati presso la
cancelleria di questa Camera, con la possibilità di estrarre copie.
7. La
tassa di giustizia e le spese sono poste a carico di chi le ha provocate.
Per questi motivi,
visto l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39
lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è
accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. La tassa di
giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.--
(centocinquanta), sono poste a carico dell’avv. dr. IS 1, __________.
3. Rimedi di
diritto:
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia penale al Tribunale federale entro
il termine di trenta giorni dalla notificazione.
Qualora non
sia ammissibile il ricorso in materia penale, contro la presente decisione è
ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale
entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.
4. Intimazione:
.
terzi
implicati
1. PI
1
Considerandi
2.
PI
2.
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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