60.2007.266
Istanza di ispezione degli atti. parte al procedimento quale istante
13 agosto 2007Italiano4 min
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Numero d'incarto:
60.2007.266
Data decisione, Autorità:
13.08.2007, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. parte al procedimento quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2007.266
Lugano
13 agosto
2007/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano
Ranzanici
segretaria:
Claudia Malaguerra Bernasconi,
vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 22.6/11.7.2007
presentata da
IS 1
IS 2
tutti patr. da: PR 1
tendente ad ottenere l’accesso agli atti
del procedimento penale aperto contro ignoti a seguito di loro querela;
premesso che la richiesta è stata inviata
direttamente al Ministero pubblico, che l’ha trasmesso a questa Camera per
evasione in data 9/11.7.2007, preavvisandola favorevolmente;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A
seguito della querela __________ contro ignoti per violazione di domicilio, il
Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________)
conclusosi con decreto di non luogo a procedere __________ (NLP __________),
non essendo dati, secondo il procuratore pubblico, gli estremi del reato e trattandosi
inoltre di chiara fattispecie civile.
2. Con la
presente istanza, il patrocinatore dei coniugi querelanti chiede di poter avere
accesso agli atti dell’incarto penale sopraccitato (inc. MP __________). Il
procuratore pubblico PI 1 ha preavvisato favorevolmente la richiesta.
3. L’art.
27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico
legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel
processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e
dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4. Nel
presente caso, pur essendo stati gli istanti parti (quali querelanti) al
procedimento nel frattempo chiuso, essi devono ricorrere alla procedura
prevista dall’art. 27 CPP e dimostrare un interesse giuridico legittimo. Come
ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste
di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato
(Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10): per le ex parti, dopo la
conclusione del procedimento, l’interesse giuridico legittimo è presunto
(Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19).
5. Nel
presente caso, negativamente non ci sono motivi per rovesciare la presunzione
di interesse giuridico legittimo legata al ruolo di ex parte; positivamente, occorre
considerare che la decisione di non luogo a procedere non è stata preceduta da
un deposito atti, di modo che è dato un interesse giuridico legittimo.
6. L’istanza
è accolta. Una fotocopia del rapporto di inchiesta __________ (unico atto
rilevante dell’inchiesta) viene allegata alla copia della presente decisione
destinata agli istanti.
7. La
tassa di giustizia e le spese sono poste a carico di chi le ha provocate.
Per questi motivi,
visto l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39
lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta
ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. La tassa di
giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.--
(centocinquanta), sono poste a carico di IS 1eIS 2, __________.
3. Rimedi di
diritto:
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia penale al Tribunale federale entro
il termine di trenta giorni dalla notificazione.
Qualora non
sia ammissibile il ricorso in materia penale, contro la presente decisione è
ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale
Considerandi
entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.
4.
Intimazione:
-
terzi
implicati
PI 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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