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Decisione

60.2007.267

Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. danni materiali. torto morale. regresso

6 maggio 2008Italiano28 min

Source ti.ch

Fatti

il 12.7.2006 (cfr., nel dettaglio, doc. LL annesso all’istanza 10/12.7.2007);

che l’avv. PR 1 ha del resto

dichiarato che "(…). Al dibattimento era presente un

giornalista del “__________”. (…). Pochi giorni dopo la sentenza di assoluzione

il “__________” ha interpellato sia me, sia l’ing. IS 1 in quanto voleva

pubblicare un articolo. Considerata la particolarità del caso, ho lasciato la

decisione all’ing. IS 1 senza consigliarlo né in un senso né in un altro. Egli

ha deciso di rifiutare detta proposta, così come durante l’istruttoria si è sempre

astenuto dal coinvolgere i media" (doc. FF1

annesso all’istanza 10/12.7.2007);

che la presidente della Corte

delle assise correzionali di __________, con riferimento all’esperienza lavorativa

del qui istante ha esposto che "La carriera professionale dell’imputato può

(…) essere riassunta come una lunga e soddisfacente attività in seno a diverse

ditte – alcune da lui fondate – che sotto la sua guida hanno prosperato

offrendo servizi di qualità ai clienti e lavoro a numerosi dipendenti (…). Nel

1993, l’imputato ha acquistato la ditta __________ che diventerà, poi, la __________.

Alle dipendenze di questa ditta – che, al momento dell’acquisto da parte di __________

contava una quindicina di dipendenti – lavorano attualmente 30/35 persone" (sentenza 12.7.2006, p. 4, inc. TPC __________);

che il procedimento penale è

stato aperto a suo carico nel 1999 e si è concluso il 12.7.2006 con la sentenza

di assoluzione della presidente della Corte delle assise correzionali di __________;

che si può ritenere che il

procedimento penale abbia avuto delle ripercussioni sulla sua considerazione

professionale e personale, ciò che emerge anche dal tenore dell’interpellanza

8.5.2006 (doc. LL annesso all’istanza 10/12.7.2007);

che

il procedimento è stato anche lungo e non proprio secondo i canoni del

principio di celerità;

che questa Camera ritiene che debba essere

assegnato all’istante un importo di CHF 3’000.-- per torto morale;

che

questo importo tiene conto del disagio causatogli in ambito professionale e personale,

e della soddisfazione personale già derivabile dal riconoscimento che il

Considerandi

procedimento penale era ingiustificato, come avvalorato dalla decisione

12.7.2006

della presidente della Corte delle assise correzionali di __________

e da questo stesso giudizio, e della contenuta sofferenza per l’istante, che

non ha prodotto alcuna prova attestante una specifica sofferenza fisica o

psichica da parte sua, rispettivamente da parte dei suoi famigliari

(presentando, ad esempio, un certificato medico);

che sul totale riconosciuto vanno inoltre versati

gli interessi al 5% dall’introduzione in data 10.7.2007 della presente istanza;

che l’istante protesta infine

le ripetibili di questa sede;

che la stesura dell’istanza

in esame non presentava dal profilo giuridico e fattuale difficoltà particolari,

eccetto che per quanto concerne la raccolta della documentazione annessa

all’istanza;

che l’onere lavorativo può

del resto essere considerato limitato dal momento che il patrocinatore

conosceva la fattispecie;

che va quindi riconosciuto,

tenuto conto del parziale accoglimento dell’istanza, un importo di CHF 300.--,

comprendente onorario, spese e IVA;

che

giusta l'art. 322 CPP il denunciante, il querelante, la parte civile ed il

coaccusato possono essere condannati a rimborsare in tutto o in parte

l'indennità allo Stato, se il procedimento è stato cagionato da loro dolo o

negligenza grave;

che

nella fattispecie non sono dati i citati presupposti, il procedimento penale,

come si evince dagli atti, non apparendo del tutto ingiustificato;

che

pertanto si prescinde dall'applicazione di detta disposizione;

che, visto quanto sopra

esposto, a IS 1 va pertanto rifusa la somma complessiva di CHF 28'231.85, di

cui CHF 24'931.85 oltre interessi al 5% dal 10.7.2007 per spese di patrocinio,

CHF 3'000.-- oltre interessi al 5% dal 10.7.2007 per torto morale e CHF 300.--

per ripetibili di questa sede;

che

giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti

l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è

fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 cpv. 1 n. 1 LTG e nell’art. 17 LTG;

che

la tassa di giustizia di CHF 3'000.-- e le spese di CHF 100.--, per complessivi

CHF 3’100.--, sono poste a carico del qui istante, parzialmente soccombente in

ragione di circa 9/10, per la somma di CHF 2'790.--.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli artt. 317 ss. CPP ed ogni

altra norma applicabile,

1. L’istanza è parzialmente accolta.

§ Di

conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, __________, in

relazione alla sentenza 12.7.2006 della presidente della Corte delle assise correzionali

di __________ Giovanna Roggero-Will (inc. __________), rifonderà a IS 1, __________,

__________, a titolo di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF

28'231.85, oltre interessi al 5% su CHF 27'931.85 dal 10.7.2007.

2. La

tassa di giustizia di CHF 3'000.-- e le spese di CHF 100.--, per complessivi

CHF 3'100.-- (tremilacento), sono poste a carico di IS 1, __________, __________,

in ragione di CHF 2'790.-- (duemilasettecentonovanta).

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale rispettivamente il ricorso in materia di diritto pubblico al

Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82,

85 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli art. 81 e 89 LTF.

4. Intimazione:

__________

per

conoscenza:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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