60.2007.267
Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. danni materiali. torto morale. regresso
6 maggio 2008Italiano28 min
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Numero d'incarto:
60.2007.267
Data decisione, Autorità:
06.05.2008, CRP
Titolo:
Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. danni materiali. torto morale. regresso
DIRITTO ALL'INDENNITÀ
INDENNITÀ PER INGIUSTO PROCEDIMENTO
PROCEDURA
REGRESSO
art. 317 CPP-TI
art. 322 CPP-TI
Incarto n.
60.2007.267
Lugano
6 maggio 2008/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Rüegg, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 10/12.7.2007
presentata da
IS 1
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere, in relazione
all’esito del procedimento penale sfociato nella sentenza 12.7.2006 della
presidente della Corte delle assise correzionali di __________ Giovanna
Roggero-Will (inc. __________), un’indennità ai sensi degli art. 317 ss. CPP;
richiamato lo scritto 23.7.2007 della
presidente della Corte delle assise correzionali di __________ che comunica di
non avere particolari osservazioni da formulare, rimettendosi nel contempo al
prudente giudizio di questa Camera;
richiamato altresì lo scritto 3/6.8.2007
dell’PI 4 – interpellata da questa Camera con riferimento all’eventuale
regresso previsto dall’art. 322 CPP –, che comunica di declinare ogni
responsabilità, opponendosi a un eventuale regresso da parte dello Stato nei
suoi confronti ai sensi della predetta disposizione;
richiamate infine le osservazioni 7.8.2007
del procuratore pubblico Manuela Minotti Perucchi e 9/10.8.2007 della Divisione
della giustizia, di cui si dirà – nella misura del necessario – in seguito;
ritenuto che con scritto 18/21.4.2008 – su
richiesta 16.4.2008 di questa Camera – l’avv. PR 1 ha comunicato di aver
applicato una tariffa oraria di CHF 350.--/ora e che "(…), come al solito non ho minutorato le mie prestazioni, anche perché
più volte, non le registro tutte, specie quelle minute" (scritto 18/21.4.2008);
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
in data 18.2.2003 l’allora procuratore pubblico Emanuele Stauffer ha posto in
stato di accusa dinanzi alla Corte delle assise correzionali di __________ IS 1
siccome accusato di truffa "per avere, nel dicembre 1997, a scopo
d’indebito profitto proprio e di terzi, nella sua qualità di presidente del
Consiglio di Amministrazione della __________, __________ (…), ingannato astutamente
organi dell’__________ PI 4, __________ (…), inducendoli a pagare un importo complessivo
di CHF 135’000.--, relativo ad un carrello semovente oggetto di appalto,
importo tuttavia non dovuto in quanto riferito a merce mai acquistata, (…)", e meglio come descritto nell’atto di accusa
18.2.2003 (ACC __________);
che
con giudizio 12.7.2006 la suddetta Corte ha assolto il qui istante dall’imputazione
(cfr., nel dettaglio, sentenza (con motivazione) 12.7.2006, inc. TPC __________);
che
con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320
cpv. 1 CPP – IS 1, che protesta le ripetibili, chiede che lo Stato della
Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli, quale risarcimento
del danno sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo di CHF
388'540.60, oltre interessi al 5% dall’1.4.2004, di cui CHF 64'688.-- per
mandati non ricevuti dalla magistratura, CHF 232'780.-- per danni subiti quale
azionista della __________ __________, CHF 20'500.50 per perdita di tempo e
spese, CHF 10'000.-- per torto morale e CHF 33'128.70 per spese di patrocinio e
CHF 27'443.40 di IVA;
che il qui istante postula la
rifusione della nota professionale 10.7.2007 del suo patrocinatore di fiducia,
avv. PR 1, di complessivi CHF 33'128.70 [di cui CHF 29'680.-- a titolo di onorario
(84 ore e 48 minuti a CHF 350.--/ora), CHF 1'128.50 di spese e CHF 136.20 di
IVA al 7.5% su CHF 1'815.70 e CHF 2'184.-- di IVA al 7.6% su CHF 28'736.80]
(nota onorari e spese 10.7.2007, doc. MM allegato all’istanza 10/12.7.2007 e
scritto 18/21.4.2008 dell’avv. PR 1);
che
giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla
Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da
ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un'indennità nella forma
della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali
e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ, Traité de
procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, n. 1556 ss.; R.
HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN,
Schweizerisches Strafprozessrecht,
6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.);
che,
nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio da risarcire, questa Camera
verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa
dell'Ordine degli avvocati (TOA) – abrogata dall’1.1.2008, ma ancora
applicabile al caso concreto essendo in vigore al momento dell’attività legale
prestata – applicando i parametri giurisprudenziali seguiti dal Consiglio di
moderazione;
che
per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha quindi diritto di esporre, per
l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari, l'istruttoria
e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in ogni caso
eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA (art. 37 TOA), ossia CHF
5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali,
CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi
davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi
davanti alla Corte delle assise criminali;
che,
entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi
generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore
e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità
dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e
patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;
che
il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della
complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF
200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;
che
nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti
ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando
criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato
la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che
in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della
pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità,
dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità
dell'esito del procedimento;
che in altre parole
l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un avvocato
sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione
connesso con le particolarità del caso;
che l’avv. PR 1, con
riferimento alla sua nota professionale 10.7.2007, osserva che "(…) la causa appariva per diverso
tempo persa inerosabilmente, al punto che da parte dell’__________ vennero
fatte proposte di rinunciare alla costituzione di parte civile a condizione di
ricevere CHF 300'000.-- a titolo di risarcimento dell’asserito e contestato
danno", che (…) la materia era delicata: vi è da chiedersi
cosa sarebbe capitato a __________ e all’istante se quest’ultimo fosse stato condannato,
per cui accorreva un impegno qualificato del difensore", che "(…)
la documentazione da esaminare e da controllare necessariamente ha dovuto
essere estesa anche all’attività interna dell’__________ (Direzione e Consiglio
di amministrazione), come appare dall’inchiesta interna affidata all’avv. __________
__________ (doc. EE), nonché dal rapporto sulle relazioni dei membri del Consiglio
di amministrazione con l’__________ stessa (doc. FF), documentazione alla quale
il legale sottoscritto ha fatto capo nell’arringa" e che "(…)
l’__________ pretendeva un risarcimento di CHF 300'000.--, ridotto al
dibattimento a CHF 135'000.-- oltre gli interessi (…)" (istanza 10/12.7.2007, p. 12);
che da una lettura
dell’incarto la fattispecie in esame appare, in effetti, delicata e d’acchito
non di facile lettura dal profilo fattuale e ha indubbiamente richiesto un impegno
significativo da parte del patrocinatore;
che occorre però considerare
che l’atto di accusa 18.2.2003 prevedeva un unico capo d’imputazione e che il
pubblico dibattimento si è tenuto dinanzi ad una Corte delle assise
correzionali senza intervento degli assessori giurati, avendovi l’accusato, con
l’annuenza del difensore e del procuratore pubblico, rinunciato;
che viene quindi riconosciuta
una tariffa oraria di CHF 300.--/ora (e non di CHF 350.--/ora come postulato),
e ciò anche per le prestazioni che si riferiscono agli anni 2000 e 2002;
che il dispendio orario esposto
– che non viene precisato in relazione ad ogni singola operazione (cfr. scritto
18/21.4.2008 dell’avv. PR 1) – appare invece oggettivamente eccessivo per un
avvocato con le dovute conoscenze in ambito penale;
che, come emerge
dall’incarto, il caso non presentava difficoltà particolari di diritto (l’atto
di accusa 18.2.2003 prevedeva un unico capo d’imputazione a carico di IS 1);
che determinante è infatti
non tanto l’impiego temporale effettivo nel caso concreto, quanto semmai quello
medio che un avvocato diligente avrebbe profuso, secondo la normale esperienza,
nell’esecuzione di un mandato di complessità analoga (REP. 1998 n. 126);
che, in virtù delle suddette
considerazioni e del fatto che, in assenza del dettaglio della nota
professionale, le spese di patrocinio possono essere rifuse unicamente per
quanto ricostruibili dagli atti (N. SALVIONI, Codice di procedura penale annotato,
Locarno 1999, ad art. 317 CPP, p. 509), viene quindi ammesso un onorario pari a
73 ore e 30 minuti a CHF 300.--/ora, per complessivi CHF 22'050.--, di cui 10 minuti
per ciascun scritto (17 scritti tra cui lettere al Ministero pubblico, al
cliente, al TPC), 5 minuti per ciascuna telefonata (17 telefonate), 720 minuti
per i colloqui con il cliente (24.3.2000 e 25.3.2000 conferenza con cliente e signor
__________; 12.4.2000 conferenza con cliente; 30.4.2002 conferenza con cliente;
26.5.2006 conferenza con cliente; 3.7.2006 conferenza con cliente; 6.7.2006
lunga conferenza con cliente; 10.7.2006 lunga conferenza con cliente; 12.7.2006
conferenza con cliente), 60 minuti per il colloquio con l’addetto __________
del 28.2.2006 ed il colloquio con il PP del 27.6.2006, 60 minuti inerenti l’interrogatorio
(dalle ore 9:55 alle ore 10:55) del cliente del 3.5.2002 (AI 53), 20 minuti
inerenti l’interrogatorio (dalle ore 9:30 alle ore 9:50) di __________ __________
del 4.6.2002 (AI 57), 65 minuti inerenti l’interrogatorio (dalle ore 10:25 alle
ore 11:30) di __________ __________ del 4.6.2002 (AI 58), 45 minuti inerenti
l’interrogatorio (dalle ore 10:30 alle ore 11:15) di __________ __________ del
6.8.2002 (AI 65), 10 minuti inerenti l’interrogatorio (dalle ore 11:20 alle ore
11:30) del cliente del 6.8.2002 (AI 66), 1770 minuti inerenti l’esame degli
atti, 960 minuti per la preparazione del dibattimento, 205 minuti inerenti il
dibattimento (apertosi alle ore 9:30 e conclusosi alle ore 12:55) e 240 minuti
per le quattro trasferte __________ (del 3.5.2002, del 4.6.2002, del 6.8.2002 e
del 28.6.2006), stralciata la prestazione dell’1.6.2006 "Lettera al Tribunale cantonale amministrativo", in quanto non meglio precisata, e quelle del
5.2.2007 "Conferenza
con avv. __________ ", del 28.2.2007 "Telefonato all’__________
__________ __________, conferenza con Dir. __________ " e del 6.3.2007
"Conferenza con Dir. __________ ", non comprendendone la necessità a questo punto della
procedura (dopo il dibattimento);
che a questo importo vanno
aggiunte le spese, riconosciute in CHF 1'122.50, ridotte a CHF 64.-- quella
inerente la trasferta del 28.6.2006 [CHF 1.--/km (art. 3 cpv. 2 lit. c TOA): __________
64 km (secondo “l’indicatore delle distanze chilometriche da __________”
emanato dal Dipartimento delle finanze e dell’economia”)];
che l’IVA ammonta a CHF 1'759.35
[(CHF 133.95 + CHF 1'625.40), ossia 7.5% su CHF 1'785.70 (CHF 85.70 di spese e CHF
1'700.-- di onorario) e 7.6% (dall’1.1.2001) su CHF 21'386.80 (CHF 1'036.80 di
spese e CHF 20'350.-- di onorario];
che a IS 1 va pertanto
rifuso, a titolo di spese legali, l’importo di CHF 24'931.85;
che
per gli interessi moratori sono applicabili le disposizioni generali del CO e
pertanto essi vanno riconosciuti al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla
prima interpellazione agli atti (art. 102 CO), ossia, nel caso concreto,
dall’introduzione in data 10.7.2007 della presente istanza;
che,
con riferimento al risarcimento dei danni materiali, secondo la giurisprudenza
sviluppata da questa Camera nell'interpretazione delle norme precedentemente in
vigore, in merito al concetto dei danni pecuniari da risarcire, era stato
inizialmente affermato che "tali sono e non possono essere altri che
quelli della perdita di guadagno e di occupazione" (REP. 1925 p. 312),
per poi successivamente confermare l'estensione interpretativa del danno
pecuniario al "danno patrimoniale, materiale" e cioè del
lucrum cessans e del damnum emergens in nesso di causa ed effetto (REP. 1985 p.
406 e 1988 p. 422);
che
l'accusato deve dimostrare che il danno subito è la conseguenza diretta dell'accusa
o della detenzione;
che
per la valutazione e l'estensione del danno sono applicabili, quale diritto
suppletivo, gli art. 42 ss. CO
(R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);
che l’istante chiede il risarcimento
della somma complessiva di CHF 317'968.50, di cui CHF 64'688.-- a titolo di
risarcimento per mandati non ricevuti dalla magistratura, CHF 232'780.-- a
titolo di risarcimento per danni subiti quale azionista della __________ __________
e CHF 20'500.50 a titolo di risarcimento per perdita di tempo e spese (istanza 10/12.7.2007, p. 13);
che
per quanto concerne la richiesta di risarcimento pari a CHF 64'688.-- per mandati
non ricevuti dalla magistratura, l’istante sostiene che nel 1993 sarebbe stato "(…)
incluso nell’elenco degli esperti abilitati ad eseguire perizie tecniche per la
Magistratura e, come tale, eseguì diverse importanti perizie a piena soddisfazione
di quest’ultima e delle persone coinvolte", che "a seguito della promozione del procedimento
penale, l’allora PP Bertoli comunicò ai competenti uffici, in particolare al __________
di __________, di non conferirgli mandati (doc. D), ordine che perdura tutt’ora
nonostante la sentenza di assoluzione", adducendo che dal 1993 al 1997
avrebbe ricevuto dei mandati per un ammontare complessivo di CHF 56'602.--,
ossia di CHF 11'320.-- in media all’anno e che tra il 1999 e il 2006 avrebbe
subito un danno di CHF 64'688.-- (cfr., nel dettaglio, istanza 10/12.7.2007,
p. 3 ss.);
che
ha al riguardo prodotto una dichiarazione datata 30.4.2007 e sottoscritta da suo
fratello __________ __________, il quale ha esposto quanto segue:
"(…). Ho
lavorato presso la __________ del Canton Ticino per 35 anni e più precisamente
dal 1971 al 2006, anno in cui sono stato pensionato in qualità di __________
capo. Posso confermare che fino al 1999 mio fratello IS 1 figurava sull’elenco
degli esperti che potevano essere chiamati dai vari organi della __________ a
svolgere lavori in cui occorrono conoscenze tecniche particolari. Su ordine
della magistratura nel 1999 il suo nome venne cancellato, dapprima mediante
tipex, da tale elenco. Nelle edizioni seguenti dell’elenco il suo nome non
apparve più. Per quanto mi risulta il suo nome è tuttora assente da tale elenco" (doc. D
annesso all’istanza 10/12.7.2007);
che
sostiene inoltre di aver assunto – dal 1993 al 1997 – sette mandati, di cui il
13.11.1993 conferitogli dall’allora procuratore pubblico Ducry per un fatturato
di CHF 9'997.-- (doc. E annesso all’istanza 10/12.7.2007), il 21.1.1994 conferitogli dall’allora
procuratore pubblico Simona per un fatturato di CHF 9'647.90 (doc. F annesso all’istanza 10/12.7.2007), il 13.7.1994 conferitogli dall’allora
procuratore pubblico Ducry per un fatturato di CHF 8'849.-- (doc. G annesso all’istanza 10/12.7.2007), il 6.2.1995 conferitogli dall’allora
procuratore pubblico Marazzi di CHF 8'456.-- (ndr: non è stata prodotta la
fattura, non essendone più in possesso, considerato il tempo trascorso), il
15.4.1995 conferitogli dall’allora procuratore generale Mordasini per un
fatturato di CHF 6'750.-- (ndr: non è stata prodotta la fattura, non essendone
più in possesso, considerato il tempo trascorso), il 6.4.1997 conferitogli dal
procuratore pubblico Perugini per un fatturato di CHF 7'582.80 (doc. N annesso
all’istanza 10/12.7.2007) e il 28.5.1997 conferitogli dall’allora procuratore
pubblico Lardelli per un fatturato di CHF 5'321.25 (doc. P annesso all’istanza
10/12.7.2007);
che
va anzitutto osservato che la denuncia penale a carico degli organi e dei responsabili
della __________, __________, - ora __________, __________ -, di cui IS 1 è
presidente con diritto di firma collettiva a due dalla sua iscrizione a registro
di commercio (cfr. estratto del registro di commercio del Cantone __________), è
stata inviata al Ministero pubblico il 3.12.1999 (AI 1) e che IS 1 è stato
interrogato in merito la prima volta l’11.12.1999 dall’allora procuratore
pubblico Marco Bertoli (AI 2);
che
negli anni 1998-1999 – periodo in cui non era stato ancora aperto un procedimento
penale a carico del qui istante – non gli è stato conferito alcun mandato da
parte della magistratura;
che
pertanto non è assodato che le autorità competenti non gli avrebbero più conferito
mandati proprio a causa dell’apertura del procedimento penale a suo carico e
che non è sufficientemente comprovato che l’eventuale danno subito sia effettivamente
la conseguenza diretta dell’apertura del procedimento penale;
che
va altresì rilevato che le fatture inerenti gli ultimi due mandati conferitigli
il 6.4.1997 (doc. N annesso all’istanza 10/12.7.2007) e il 28.5.1997 (doc. P
annesso all’istanza 10/12.7.2007) sono peraltro intestate alla __________ e non
a IS 1 personalmente;
che
pertanto il qui istante è – se del caso – solo indirettamente danneggiato;
che
per questi motivi non si può ritenere che
sia dato un nesso di causalità
naturale ed adeguato (cfr., al proposito, decisione TF 1P.602/2003 del
23.2.2004) tra il procedimento penale promosso nei suoi confronti e questa
pretesa e neppure che l’istante sia direttamente titolare di tale pretesa;
che
l’assunzione delle prove indicate dall’istante giusta l’art. 320a cpv. 3 CPP –
secondo cui sono, di principio, ammesse solo le prove documentali; in via
eccezionale, quando non è possibile dimostrare altrimenti un fatto, possono
essere ammessi l’audizione di testimoni, le perizie e il richiamo di incarti –
appare quindi superflua (istanza 10/12.7.2007, p. 5 e 6);
che
il procuratore pubblico evidenzia del resto che "(…). Negli atti del procedimento, come pure nel
sistema informatico non ho rinvenuto alcuna comunicazione del PP Bertoli al __________
di non attribuire più mandati all’istante. L’istante non aveva comunque alcun
diritto soggettivo all’attribuzione di mandati da parte degli inquirenti, onde
per cui non può far valere alcun risarcimento per tale titolo" (osservazioni PP 7.8.2007, p. 1);
che
la Divisione della giustizia, dal canto suo, osserva che "(…) non
sussiste di per sé un diritto a ottenere simili incarichi peritali, e che, ad
ogni modo, l’istante può semmai far valere una pretesa pari al mancato guadagno
netto originato dalla cessazione dei mandati, e non all’importo complessivo
medio delle relative fatture, che comprendono pure le spese sostenute per
l’esecuzione delle perizie" (osservazioni
9/10.8.2007, p. 1);
che
in siffatte circostanze nulla gli è dovuto a questo titolo;
che
postula altresì CHF 232'780.-- per danni subiti quale azionista della __________
__________;
che
sostiene in particolare che "(…), a partire dal 1993, tra l’__________ e la __________
__________, era nata una proficua collaborazione, la quale venne troncata
puramente e semplicemente a seguito del procedimento oggetto della presente istanza", che "dopo la sentenza di assoluzione,
la collaborazione è ripresa", che "ciò dimostra la serietà e
la competenza della __________ __________ e che, senza il procedimento penale,
la collaborazione sarebbe continuata", fornendo precisazioni in merito
al calcolo effettuato per giungere all’asserito danno subito (cfr., nel
dettaglio, istanza 10/12.7.2007,
p. 6-9);
che
adduce tra l’altro che nel 2003 la __________ __________ ha subito una grave
perdita, che "(…) con rogito __________ del 26 febbraio
2004 del notaio avv. __________ __________ (doc. BB), la __________ ha azzerato
il capitale azionario del valore nominale di CHF 200'000.-- che era stato
acquistato dalla famiglia __________ per CHF 1'400'000.-- nel 1993 (doc. CC) e,
contemporaneamente aumentato il capitale azionario a CHF 750'000.-- mediante
l’emissione di nuove azioni. (…)”, che egli "(…) controlla la __________ __________, al
punto che si potrebbe addirittura far capo al “Durchgriff”. Ma
indipendentemente da detto principio, è evidente che l’attore (recte: istante) ha subito un danno
diretto per la mancata distribuzione dei dividendi o l’aumento delle riserve
palesi o occulte quindi l’aumento del valore delle azioni, che la normale
continuazione dei rapporti con l’__________ avrebbe comportato. È anche
possibile che la continuazione di detti rapporti avrebbe potuto evitare
l’operazione di risanamento della quale si è detto sopra e nella quale (…) ha
perso la bellezza di CHF 1'364'111.60 (…)",
limitando "(…) il danno alla sua quota azionaria
nell’importo annuo di CHF 50'000.-- per il periodo 2000-2006, ossia CHF
232'780.-- [50'000 (perdita
della __________ all’anno) : 750'000 (capitale azionario) x 581'950 (valore
delle azioni dell’istante) x 6 (anni)]"
(istanza 10/12.7.2007, p. 9), presentando diversa
documentazione a suffragio della sua tesi e chiedendo parimenti l’assunzione di
diverse prove;
che
il qui istante è presidente con diritto di firma collettiva a due della __________
– già __________ – sin dalla sua iscrizione avvenuta il 24.12.1986 (cfr.
estratto del registro di commercio del Cantone __________);
che
dalla dichiarazione 28.6.2007 rilasciata da __________ __________, consulente
finanziario, e dalla dichiarazione 2.7.2007 rilasciata da __________ __________
__________, contabile presso la __________ __________, risulta che il capitale
azionario di quest’ultima società ammonta a CHF 750'000.-- e che IS 1 è
azionista nella misura di CHF 581'950.-- (valore nominale) (doc. A1 e doc. B annessi
all’istanza 10/12.7.2007);
che
egli è azionista della società nella misura del 77% circa e non è quindi azionista
unico, rispettivamente proprietario dell’intero pacchetto azionario;
che
il fatto che la __________ __________ abbia subito una grave perdita nel 2003,
e meglio che abbia dovuto azzerare e aumentare il capitale azionario mediante
l’emissione di nuove azioni e l’asserita mancata distribuzione dei dividendi o
l’aumento delle riserve palesi o occulte (istanza 10/12.7.2007, p. 9 e doc. MM
- istromento no. 335 - ivi annesso) sono da considerarsi – se del caso – dei
danni subiti direttamente dalla società;
che
l’asserito nocumento subito dall’istante, in qualità di azionista, pari a CHF
232'780.-- è un danno indiretto;
che
è stata peraltro la stessa __________, per il tramite del suo patrocinatore
avv. __________ __________, a sporgere denuncia penale 3.12.1999 a carico dei responsabili
__________ per titolo di truffa (AI 1), anche a seguito di un’inchiesta interna
richiesta dall’__________ medesima e di cui fu incaricato un legale;
che
è stata una scelta da parte dell’__________ a non conferire più alcun mandato
alla __________ per un determinato periodo;
che
per le suindicate considerazioni nemmeno questa pretesa può essere accolta da
questa Camera, in quanto il danno è casomai riconducibile ad una scelta dell’__________
e non è conseguenza del procedimento penale;
che
postula l’importo di CHF 20'500.50 a titolo di risarcimento per perdita di
tempo e le spese, asserendo che " (…) l’istruttoria è stata lunga, difficile
e spigolosa, ciò che ha comportato (…) una notevole perdita di tempo e spese
non indifferenti",
adducendo di non aver tenuto "(…) la registrazione, per cui la ricostruzione
è avvenuta in base all’incarto e non tiene conto della preparazione degli
interrogatori suoi e dei testi” (istanza 10/12.7.2007, p. 11 e doc. II ivi annesso);
che ha prodotto al riguardo un documento
intitolato “__________Risarcimenti per danni subiti – mandati non ricevuti
dalla magistratura” da cui risulta un importo complessivo di CHF 20'500.50
a titolo di risarcimento, il tempo impiegato per gli interrogatori e per la
trasferta inerenti la sua persona e il personale della __________, il tempo
impiegato da parte sua (compresa la trasferta) per assistere __________ e __________
agli interrogatori, cui va aggiunto un importo forfait di CHF 15'000.-- per le
conferenze con il suo patrocinatore, i suoi dipendenti e soci e la somma di CHF
900.-- per il pubblico dibattimento (cfr., nel dettaglio, doc. II annesso all’istanza 10/12.7.2007);
che un siffatto documento non è
evidentemente idoneo a comprovare un suo possibile mancato guadagno;
che
non comprova – documentando, come gli incombeva [N. SALVIONI, op. cit., ad art.
317 CPP, p. 506: “(…) per le spese di patrocinio ed i danni materiali si
deve invece parlare di rifusione, ossia di risarcimento pieno, stabilito in base
alla documentazione prodotta dall'accusato prosciolto”] – l’esistenza degli
asseriti danni;
che
egli esercita la sua attività lavorativa in seno alla __________ __________ verosimilmente
come dipendente: pertanto avrebbe dovuto e potuto precisare meglio se e per
quale importo ha subito un’effettiva perdita di guadagno a seguito
dell’apertura del procedimento penale nei suoi confronti, mediante, ad esempio,
la presentazione dei certificati di salario attestanti il nocumento subito;
che
non può quindi esigere il risarcimento di un danno materiale solo dichiarato ma
non provato (cfr., in relazione agli elementi necessari per procedere
eventualmente alle stime previste dall’art. 42 cpv. 2 CO, decisione TF
4C.355/1997 dell’8.3.2005);
che
inoltre è verosimile ritenere che la sua attività professionale in seno alla __________
__________ gli avrebbe permesso una certa flessibilità nell’organizzazione del
lavoro e quindi una certa coordinazione con gli impegni dipendenti dal
procedimento penale, in applicazione dell’art. 44 CO, in considerazione del principio
secondo il quale il danneggiato è tenuto a contenere e ridurre il danno;
che
del resto queste pretese risarcitorie, anche qualora dovessero per ipotesi dimostrarsi
fondate, non riguardano esclusivamente i danni che lui stesso ha patito direttamente
a causa del procedimento penale;
che
– in queste circostanze – la sua richiesta di risarcimento di CHF 20'500.50 va
respinta non essendo sufficientemente comprovata;
che l'indennità prevista dall'art. 317 ss.
CPP si estende, come detto, anche al danno morale patito dall'accusato
prosciolto;
che
la determinazione dell'ammontare dell'indennità è lasciata al potere d'apprezzamento
del giudice ed è stabilita in funzione della gravità della lesione alla personalità,
conformemente agli art. 42 ss. CO
(DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109
n. 7);
che
l’art. 49 CO prevede che un'indennità è concessa nel caso in cui la gravità dell'offesa
alla personalità lo giustifichi e questa non sia stata riparata in altro modo;
che
è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare
del pregiudizio recato all'integrità fisica, psichica o alla reputazione
dell'accusato, della gravità dell'accusa, del numero di persone venute a
conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale
dell'accusato (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e
412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);
che l’accusato che durante
l’istruzione formale non è stato oggetto di un provvedimento restrittivo della
libertà personale può ottenere un’indennità per torto morale unicamente se
prova che a seguito dell’esecuzione di “altri atti istruttori” (per es.
perquisizioni, sequestri, richieste di informazioni, ecc.) o per il semplice
fatto di essere stato oggetto di un procedimento penale ha subito una grave
violazione della sua personalità;
che egli sostiene che "(…). Come si è visto, il procedimento penale ha avuto
una risonanza notevole, considerata la posizione sociale e professionale
dell’istante, la natura para-statale dell’__________, l’impressione suscitata
dalla particolarità dei fatti rimproverati ingiustamente all’istante: “il treno
fantomatico fattosi pagare lautamente”, secondo la frase ripetuta, ironicamente
e/o riprovevolmente, nei locali pubblici, a volte buttata in faccia all’istante", che "La vicenda è
giunta persino in Gran Consiglio, con tanto di nome e cognome dell’istante
(doc. LL)", e che
"occorre viverle queste cose per capire fino a che punto feriscono chi
le subisce e i suoi famigliari, mentre fanno gongolare i nemici e concorrenti"
(istanza 10/12.7.2007, p. 11);
che l’istante postula al
proposito la somma di CHF 10'000.-- "(…), tenuto conto dei criteri estremamente restrittivi e
vigenti in questa materia, a differenza di quanto capita in tutti gli Stati vicini"
(istanza 10/12.7.2007, p. 11);
che l’istante non ha
comprovato che l’apertura del procedimento penale a suo carico ha avuto
un’ampia risonanza tra la popolazione locale, considerato che non appare – e
l’istante del resto nemmeno lo sostiene (per es. mediante la presentazione di
un articolo apparso su un giornale) – che la vicenda sia apparsa sui quotidiani
ticinesi;
che l’interpellanza
intitolata "__________ __________ " è stata presentata l’__________ dalla __________ __________ __________, ossia trascorsi oltre tre anni
dall’emanazione dell’atto di accusa 18.2.2003 e due mesi prima del pubblico dibattimento tenutosi a __________
Fatti
il 12.7.2006 (cfr., nel dettaglio, doc. LL annesso all’istanza 10/12.7.2007);
che l’avv. PR 1 ha del resto
dichiarato che "(…). Al dibattimento era presente un
giornalista del “__________”. (…). Pochi giorni dopo la sentenza di assoluzione
il “__________” ha interpellato sia me, sia l’ing. IS 1 in quanto voleva
pubblicare un articolo. Considerata la particolarità del caso, ho lasciato la
decisione all’ing. IS 1 senza consigliarlo né in un senso né in un altro. Egli
ha deciso di rifiutare detta proposta, così come durante l’istruttoria si è sempre
astenuto dal coinvolgere i media" (doc. FF1
annesso all’istanza 10/12.7.2007);
che la presidente della Corte
delle assise correzionali di __________, con riferimento all’esperienza lavorativa
del qui istante ha esposto che "La carriera professionale dell’imputato può
(…) essere riassunta come una lunga e soddisfacente attività in seno a diverse
ditte – alcune da lui fondate – che sotto la sua guida hanno prosperato
offrendo servizi di qualità ai clienti e lavoro a numerosi dipendenti (…). Nel
1993, l’imputato ha acquistato la ditta __________ che diventerà, poi, la __________.
Alle dipendenze di questa ditta – che, al momento dell’acquisto da parte di __________
contava una quindicina di dipendenti – lavorano attualmente 30/35 persone" (sentenza 12.7.2006, p. 4, inc. TPC __________);
che il procedimento penale è
stato aperto a suo carico nel 1999 e si è concluso il 12.7.2006 con la sentenza
di assoluzione della presidente della Corte delle assise correzionali di __________;
che si può ritenere che il
procedimento penale abbia avuto delle ripercussioni sulla sua considerazione
professionale e personale, ciò che emerge anche dal tenore dell’interpellanza
8.5.2006 (doc. LL annesso all’istanza 10/12.7.2007);
che
il procedimento è stato anche lungo e non proprio secondo i canoni del
principio di celerità;
che questa Camera ritiene che debba essere
assegnato all’istante un importo di CHF 3’000.-- per torto morale;
che
questo importo tiene conto del disagio causatogli in ambito professionale e personale,
e della soddisfazione personale già derivabile dal riconoscimento che il
Considerandi
procedimento penale era ingiustificato, come avvalorato dalla decisione
12.7.2006
della presidente della Corte delle assise correzionali di __________
e da questo stesso giudizio, e della contenuta sofferenza per l’istante, che
non ha prodotto alcuna prova attestante una specifica sofferenza fisica o
psichica da parte sua, rispettivamente da parte dei suoi famigliari
(presentando, ad esempio, un certificato medico);
che sul totale riconosciuto vanno inoltre versati
gli interessi al 5% dall’introduzione in data 10.7.2007 della presente istanza;
che l’istante protesta infine
le ripetibili di questa sede;
che la stesura dell’istanza
in esame non presentava dal profilo giuridico e fattuale difficoltà particolari,
eccetto che per quanto concerne la raccolta della documentazione annessa
all’istanza;
che l’onere lavorativo può
del resto essere considerato limitato dal momento che il patrocinatore
conosceva la fattispecie;
che va quindi riconosciuto,
tenuto conto del parziale accoglimento dell’istanza, un importo di CHF 300.--,
comprendente onorario, spese e IVA;
che
giusta l'art. 322 CPP il denunciante, il querelante, la parte civile ed il
coaccusato possono essere condannati a rimborsare in tutto o in parte
l'indennità allo Stato, se il procedimento è stato cagionato da loro dolo o
negligenza grave;
che
nella fattispecie non sono dati i citati presupposti, il procedimento penale,
come si evince dagli atti, non apparendo del tutto ingiustificato;
che
pertanto si prescinde dall'applicazione di detta disposizione;
che, visto quanto sopra
esposto, a IS 1 va pertanto rifusa la somma complessiva di CHF 28'231.85, di
cui CHF 24'931.85 oltre interessi al 5% dal 10.7.2007 per spese di patrocinio,
CHF 3'000.-- oltre interessi al 5% dal 10.7.2007 per torto morale e CHF 300.--
per ripetibili di questa sede;
che
giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti
l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è
fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 cpv. 1 n. 1 LTG e nell’art. 17 LTG;
che
la tassa di giustizia di CHF 3'000.-- e le spese di CHF 100.--, per complessivi
CHF 3’100.--, sono poste a carico del qui istante, parzialmente soccombente in
ragione di circa 9/10, per la somma di CHF 2'790.--.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli artt. 317 ss. CPP ed ogni
altra norma applicabile,
1. L’istanza è parzialmente accolta.
§ Di
conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, __________, in
relazione alla sentenza 12.7.2006 della presidente della Corte delle assise correzionali
di __________ Giovanna Roggero-Will (inc. __________), rifonderà a IS 1, __________,
__________, a titolo di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF
28'231.85, oltre interessi al 5% su CHF 27'931.85 dal 10.7.2007.
2. La
tassa di giustizia di CHF 3'000.-- e le spese di CHF 100.--, per complessivi
CHF 3'100.-- (tremilacento), sono poste a carico di IS 1, __________, __________,
in ragione di CHF 2'790.-- (duemilasettecentonovanta).
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale rispettivamente il ricorso in materia di diritto pubblico al
Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82,
85 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli art. 81 e 89 LTF.
4. Intimazione:
__________
per
conoscenza:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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