60.2007.268
Istanza di ispezione degli atti
13 agosto 2007Italiano4 min
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Numero d'incarto:
60.2007.268
Data decisione, Autorità:
13.08.2007, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2007.268
Lugano
13 agosto
2007/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano
Ranzanici
segretaria:
Claudia Malaguerra Bernasconi,
vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 6/12.7.2007
presentata dalla
IS 1
tendente ad ottenere l'accesso agli atti
sequestrati nell’ambito dell’esecuzione di una rogatoria internazionale;
premesso che la richiesta di accesso agli
atti è stata inviata direttamente al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa a
questa Camera in data 12.7.2007 comunicando al contempo il proprio nulla osta
all’accoglimento della medesima;
richiamate le osservazioni 27/30.7.2007 del
patrocinatore di PI 2, con le quale preavvisa favorevolmente la richiesta;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A
seguito di una domanda di assistenza internazionale in materia penale (inc. MP __________),
il Ministero pubblico ha proceduto a delle perquisizioni e sequestri ed ha raccolto
numerosa documentazione.
2. L’ufficio
delle procedure speciali è stato contattato da PI 2 per regolarizzare la propria
posizione fiscale. Per il corretto accertamento della fattispecie fiscale ed
eventuali richieste di garanzie, l’Ufficio istante chiede di poter accedere
agli atti sequestrati nell’ambito della rogatoria. Sia il procuratore pubblico
Giovan Maria Tattarletti, sia l’interessato, hanno preavvisato favorevolmente
la richiesta.
3. Giusta
l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente
codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di
un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico
legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel
processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e
dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
L’art. 27 CPP
istituisce una procedura specifica (per l’ispezione atti) applicabile a titolo
sussidiario, come emerge chiaramente dall’inizio del testo della disposizione:
“Oltre i casi previsti dal presente codice, (…)”. Occorre chiedersi se
altre norme del CPP siano applicabili in tema di ispezione degli atti. Il CPP
contiene delle norme relative all’accesso agli atti ad opera delle parti ad un
procedimento aperto (ad esempio, art. 58 cpv. 1, 59 cpv. 1 e 79 cpv. 2 CPP). Al
contrario non prevede invece una specifica norma per l’accesso agli atti da
parte di terzi: a questi, come del resto alle parti dopo la chiusura del
procedimento, si applica la procedura dell’art. 27 CPP. Questo appare anche dai
lavori legislativi, che hanno esteso il campo di applicazione dell’art. 27 CPP,
come risulta in particolare dalla modifica della nota marginale (inizialmente “Ispezione
degli atti dopo il processo”, modificato in “Ispezione degli atti”;
cfr. Rapporto 8.11.1994 della Commissione speciale del Gran Consiglio, p. 19).
4. Non
essendo di regola l’autorità fiscale parte ad un procedimento penale (tranne
nei casi di frode fiscale), ma sostanzialmente terzo, la decisione relativa ad
una sua richiesta di informazioni riguardo ad un incarto penale compete a questa
Camera in virtù dell’art. 27 cpv. 1 CPP (decisione CRP del 4.7.2006, inc. __________).
Questa Camera non solo decide l’ammissibilità o meno della richiesta, ma è
competente pure per fissare le modalità di ispezione degli atti (art. 27 cpv. 2
CPP).
5. Nel
presente caso ci si trova di fronte ad una situazione pacifica, in cui il
contribuente stesso si è rivolto all’Ufficio delle procedure speciali e quindi
la richiesta di accesso agli atti è una logica conseguenza di quanto intrapreso
dal contribuente.
6. L’istanza
è accolta. L’autorità istante potrà esaminare gli atti sequestrati nell’ambito
della rogatoria inc. MP Rog. __________ riguardanti la posizione di PI 2.
7. Considerato
l’art. 185 LT, si prescinde dal prelievo di tassa di giustizia e spese.
Per questi motivi,
visti gli artt. 27 CPP, 185 LT ed ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è
accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. Non si
prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedi di
diritto:
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia penale al Tribunale federale entro
il termine di trenta giorni dalla notificazione.
Qualora non
sia ammissibile il ricorso in materia penale, contro la presente decisione è
ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale
entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.
4. Intimazione:
-
terzi
implicati
1. PI
1
Considerandi
2.
PI
2.
patr. da: PR 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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