60.2007.270
Istanza di ispezione degli atti
13 agosto 2007Italiano5 min
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Numero d'incarto:
60.2007.270
Data decisione, Autorità:
13.08.2007, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2007.270
Lugano
13 agosto
2007/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano
Ranzanici
segretaria:
Claudia Malaguerra Bernasconi
sedente per statuire sull’istanza 11/12.7.2007
presentata dall’
IS 1
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere l’accesso agli atti
del procedimento penale a carico del dr. med. PI 3, suo dipendente, al fine
di valutare eventuali provvedimenti nei confronti del medesimo;
premesso che la richiesta è stata inviata
direttamente al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa per competenza a questa
Camera in data 12.7.2007, con scritto accompagnatorio del sostituto procuratore
pubblico Andrea Pagani, con il quale chiede di ammettere l’accesso agli atti
alla sua presenza, e senza possibilità di estrarre fotocopie;
richiamate le osservazioni 26/27.7.2007 del
patrocinatore di PI 3, mediante le quali comunica di consentire l’accesso agli atti
(ad esclusione di dati medici relativi a PI 3 e/o a dati pertinenti la sua
sfera intima e privata), ma solo in presenza del procuratore pubblico e senza
possibilità di estrarre copie;
richiamate le osservazioni 30/31.7.2007 del
patrocinatore del dr. med. PI 3, con le quali comunica di rimettersi al
prudente giudizio di questa autorità;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A
seguito di un esposto del 4.5.2007 di una paziente, il Ministero pubblico ha
aperto un procedimento penale a carico del dr. med. PI 3 (inc. MP __________).
L’inchiesta è tuttora in corso ed è condotta dal sostituto procuratore pubblico
Andrea Pagani.
2. Con la
presente istanza, il patrocinatore dell’ente datore di lavoro dell’inchiestato
chiede di poter esaminare gli atti per valutare la possibilità di eventualmente
adottare dei provvedimenti nei confronti del proprio dipendente. Il procuratore
pubblico e il patrocinatore di PI 3 hanno aderito di principio alla richiesta,
proponendo però delle limitazioni all’accesso agli atti. Il difensore del dr.
med. PI 3 si è rimesso al prudente giudizio di questa Camera.
3. Giusta
l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente
codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di
un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico
legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel
processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e
dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4. Nel
presente caso, è dato un interesse giuridico legittimo. L’ente istante è un
ente pubblico, che chiede di conoscere gli atti di un procedimento penale onde
eventualmente adottare misure nei confronti del medico inchiestato.
Fatti
I lavori preparatori, in particolare il
Rapporto della Commissione speciale del Gran Consiglio, nel rapporto
dell’8.11.1994 (p. 19) precisa che “Lo Stato, in caso di apertura di un
procedimento contro un suo dipendente, ha un interesse legittimo ad esaminare
gli atti anche prima del processo per poter decidere, in casi gravi, se
adottare dei provvedimenti di sospensione, di sua competenza, previsti dalla
LORD”.
C’è un
evidente parallelismo tra dipendente dello Stato e dipendente dell’__________,
di modo che di principio l’accesso agli atti va ammesso.
5. Circa
Considerandi
la modalità ed i tempi dell’accesso agli atti valgono le seguenti limitazioni.
L’accesso
agli atti potrà avvenire solo in presenza del sostituto procuratore pubblico,
come da lui auspicato, e non si potranno estrarre copie degli atti.
L’accesso va
limitato unicamente agli atti necessari affinché il patrocinatore dell’__________
possa prendere conoscenza dei fatti essenziali, ad esclusione di atti medici
pertinenti __________.
L’accesso
agli atti potrà avvenire unicamente dopo o contestualmente alla concessione del
medesimo diritto all’accusato.
6.
L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi. Considerata la natura pubblica dell’ente
istante, non si prelevano tassa di giustizia e spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma
applicabili,
pronuncia
1. L’istanza è
accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si
prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedi di
diritto:
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia penale al Tribunale federale entro
il termine di trenta giorni dalla notificazione.
Qualora non
sia ammissibile il ricorso in materia penale, contro la presente decisione è
ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale
entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.
4. Intimazione:
-
terzi
implicati
1. PI
1
1 patr. da: PR 2
2. PI
2
3. PI
3
patr. da: PR 3
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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