60.2007.271
Istanza di ispezione degli atti
13 agosto 2007Italiano6 min
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Numero d'incarto:
60.2007.271
Data decisione, Autorità:
13.08.2007, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2007.271
Lugano
13 agosto
2007/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano
Ranzanici
segretaria:
Claudia Malaguerra Bernasconi,
vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza11/12.7.2007
presentata dal
IS 1
tendente ad ottenere l’accesso agli atti
del procedimento penale a carico del dr. med. PI 1, al fine di valutare
eventuali provvedimenti nei suoi confronti;
premesso che la richiesta è stata inviata
direttamente al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa a questa Camera per
evasione in data 12.7.2007, preavvisandola favorevolmente, con dei limiti;
richiamate le osservazioni 26/27.7.2007 del
patrocinatore di PI 3, con le quali preavvisa favorevolmente la richiesta, ma
con delle limitazioni;
richiamate le osservazioni 30/31.7.2007 del
patrocinatore del dr. med. PI 1, con le quali si rimette al prudente giudizio
di questa Camera;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A
seguito di un esposto 4.5.2007 di una paziente, il Ministero pubblico ha aperto
un procedimento penale a carico del dr. med. PI 1 (inc. __________).
L’inchiesta è tuttora in corso ed è condotta dal sostituto procuratore pubblico
Andrea Pagani.
2. Con la
presente istanza, a seguito della segnalazione operata dal Ministero pubblico,
il __________ chiede di poter esaminare gli atti del procedimento per valutare
la possibilità di eventualmente adottare dei provvedimenti nei confronti del
medico indagato. Il procuratore pubblico e il patrocinatore di PI 3 __________
hanno aderito di principio alla richiesta, proponendo però delle limitazioni
all’accesso agli atti. Il difensore del dr. med. PI 1 si è rimesso al prudente
giudizio di questa Camera.
3. Giusta
l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente
codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di
un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico
legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel
processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e
dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4. Questa
Camera, ritenuta la sempre maggior frequenza di istanze di ispezione di atti di
procedimenti penali, con riferimento alla sua sentenza del 6.2.2003 (inc. __________),
ha ritenuto di rilasciare il 20.2.2003 un'autorizzazione di massima sulla base
segnatamente delle seguenti argomentazioni:
"Al
Consiglio di Stato (art. 22 Lsan), al DSS (art. 23 Lsan), alla Commissione di
vigilanza (art. 24 Lsan) o ai servizi e uffici legittimati ad agire in loro
vece, sulla base delle pertinenti disposizioni della legge sanitaria (Lsan),
incombono infatti specifici doveri di vigilanza sull'esercizio delle attività
sanitarie. Di regola, pertanto, non vi può essere dubbio sull'esistenza a
favore di queste autorità o servizi di un interesse giuridico legittimo ai
sensi dell'art. 27 CPP. In questi casi, questa Camera ritiene che ai servizi
competenti possa essere dato accesso all'incarto penale senza richiedere ogni
volta una specifica autorizzazione. Rimane riservata, se del caso, a tutela
degli interessi personali di altre persone implicate nel procedimento, una
scernita della documentazione di cui permettere la compulsazione o la trasmissione
in copia da operare direttamente dall'autorità penale richiesta, cosiccome il
rinvio della richiesta di ispezione a questa Camera in casi particolari o di
dubbio.
Ciò
premesso, riteniamo che in due casi debba essere rivolta una particolare attenzione
nella valutazione delle necessità di formalizzare davanti alla CRP la richiesta
di ispezione di atti penali. Nel primo caso, quando il DSS nell'ambito delle
competenze specificamente attribuite (art. 23 e, in virtù del regolamento sulle
deleghe di competenze decisionali, 59 Lsan) è chiamato a valutare l'opportunità
di adozione nei confronti di un operatore sanitario di provvedimenti cautelari,
anche se ciò ovviamente presuppone la conoscenza completa e attualizzata degli
atti di un procedimento penale eventualmente aperto. In questi casi questa
esigenza può scontrarsi con eventuali bisogni attinenti specificamente al
procedimento penale o con gli interessi o i diritti di difesa delle parti e
delle persone in esso coinvolte. A queste parti o persone la formalizzazione
dell'istanza a mente dell'art. 27 CPP davanti alla CRP assicura il diritto di
essere sentiti già in questa sede. Nel secondo caso, quando la valutazione da
compiere da parte del magistrato inquirente sulla base dell'art. 68 cpv. 3 Lsan
ponga difficoltà".
5. Nel
presente caso, il __________, nell'ambito delle competenze specificamente attribuite
dall’art. 59 LSan, è chiamato a decidere riguardo ad un eventuale procedimento
disciplinare, di modo che è stato necessario formalizzare la richiesta con la
procedura dell’art. 27 CPP, a tutela dei diritti dell’operatore sanitario.
6. Nel
merito, l’istanza va di principio accolta. Circa la modalità ed i tempi
dell’accesso agli atti valgono le seguenti limitazioni.
L’accesso
agli atti potrà avvenire solo in presenza del sostituto procuratore pubblico,
come da lui auspicato, e non si potranno estrarre copie degli atti.
L’accesso va
limitato unicamente agli atti necessari affinché il rappresentante designato
dal __________ possa prendere conoscenza dei fatti essenziali, ad esclusione di
atti medici riguardanti __________.
L’accesso
agli atti potrà avvenire unicamente dopo o contestualmente alla concessione del
medesimo diritto all’accusato.
Fatti
7. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi. Considerata la natura pubblica dell’ente
istante, non si prelevano tassa di giustizia e spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è
accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si
prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedi di
diritto:
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia penale al Tribunale federale entro
il termine di trenta giorni dalla notificazione.
Qualora non
sia ammissibile il ricorso in materia penale, contro la presente decisione è
ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale
entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.
4. Intimazione:
terzi
implicati
1. PI
1
1 patr. da: PR 2
2. PI
2
3. PI
3
patr. da: PR 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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