60.2007.275
Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. torto morale
28 aprile 2008Italiano13 min
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Numero d'incarto:
60.2007.275
Data decisione, Autorità:
28.04.2008, CRP
Titolo:
Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. torto morale
DIRITTO ALL'INDENNITÀ
INDENNITÀ PER INGIUSTO PROCEDIMENTO
PROCEDURA
art. 317 CPP-TI
Incarto n.
60.2007.275
Lugano
28 aprile
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 16/17.7.2007
presentata da
IS 1, ,
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere, in relazione
all’esito del procedimento penale sfociato nel giudizio 7.11.2006 del giudice
della Pretura penale Damiano Stefani (inc. __________), un’indennità a’ sensi
degli art. 317 ss. CPP;
richiamati gli scritti 24/25.7.2007 del
procuratore pubblico Arturo Garzoni – che si rimette al giudizio di questa
Camera –, 24/25.7.2007 del giudice Damiano Stefani – che ritiene eccessiva la
domanda – e 26/30.7.2007 della Divisione della giustizia – che contesta la
pretesa per torto morale e reputa esagerata la somma postulata per ripetibili
–;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
con decreto 8.2.2006 il magistrato inquirente ha posto in stato di accusa
davanti alla Pretura penale IS 1 siccome ritenuto colpevole di ripetuta falsità
in documenti giusta l’art. 251 cifra 1 CP “per avere, agendo su istigazione
di __________, titolare della “__________” con sede in __________ [anch’egli
deferito davanti alla predetta Pretura, per gli stessi fatti, per titolo di istigazione
e complicità in usurpazione di funzioni ed in falsità in documenti (DA __________)],
al fine di nuocere ad altrui diritti, ripetutamente abusato dell’altrui firma
e/o segno a mano autentico per attestare un fatto d’importanza giuridica, nella
fattispecie per avere, poiché privo della necessaria abilitazione ottenibile
mediante un corso di formazione obbligatorio per ausiliari di polizia, a mano
di un blocchetto ufficiale per l’elevazione delle contravvenzioni del traffico
stazionario affidatogli dalla __________ di __________, formato almeno 4
(quattro) avvisi di contravvenzione apponendo il numero di riferimento “__________”,
corrispondente all’agente formato __________ e falsificando la firma e/o il segno
a mano di quest’ultimo”, fatti avvenuti a __________ ed a __________ tra il
9.5.2005 ed il 13.5.2005;
che
ha proposto la sua condanna alla pena di tre giorni di detenzione, sospesa condizionalmente
per un periodo di prova di due anni, ed al pagamento della tassa di giustizia e
delle spese (DA __________);
che
con scritto 7/8.3.2006 IS 1 ha interposto opposizione al predetto decreto di accusa;
che
con decisione 7.11.2006 il giudice Damiano Stefani – che il 6.7.2006 aveva decretato
la riunione dei procedimenti penali promossi a carico del qui istante e di __________
– ha dichiarato quest’ultimo autore colpevole di istigazione e complicità in usurpazione
di funzioni ed in falsità in documenti condannandolo alla multa di CHF 1'000.--
rispettivamente ha prosciolto IS 1 dalle accuse di ripetuta falsità in documenti
e di ripetuta usurpazione di funzioni giusta l’art. 287 CP (reato,
quest’ultimo, prospettato al dibattimento a’ sensi dell’art. 250 CPP) [“L’istruttoria
dibattimentale ha permesso di accertare come il signor IS 1 abbia agito in
buona fede, commettendo una leggerezza che può al massimo essere caratterizzata
come negligenza” (decisione 7.11.2006, p. 8, inc. __________)];
che
la predetta sentenza è cresciuta in giudicato nei confronti del qui istante
(cfr., per quanto concerne il ricorso per cassazione introdotto da __________,
l’inc. CCRP __________, ancora pendente);
che
con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320
cpv. 1 CPP – IS 1 chiede, protestando le ripetibili, che lo Stato della
Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli, quale risarcimento
del danno sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo di CHF 6'057.--,
oltre interessi, di cui CHF 2'857.-- per spese legali, CHF 2'000.-- per torto
morale e CHF 1'200.-- per l’istanza di indennità;
che
giusta l’art. 317 CPP l’accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla
Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da
ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un’indennità nella forma
della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali
e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ, Traité de
procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, n. 1556 ss.; R.
HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN,
Schweizerisches Strafprozessrecht,
6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.);
che,
nello stabilire l’importo delle spese di patrocinio da risarcire, questa Camera
verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa dell’Ordine
degli avvocati (TOA) – abrogata dall’1.1.2008, ma ancora applicabile al caso concreto
essendo in vigore al momento dell’attività legale prestata – applicando i parametri
giurisprudenziali seguiti dal Consiglio di moderazione;
che
per tutti i procedimenti penali l’avvocato ha quindi diritto di esporre, per l’assistenza
al patrocinato durante le informazioni preliminari, l’istruttoria e la preparazione
al dibattimento, un supplemento che non deve in ogni caso eccedere quello
massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA (art. 37 TOA), ossia CHF 5'000.-- per i
procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali, CHF 3'000.-- per
Fatti
i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi davanti alla Corte
delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti alla Corte
delle assise criminali;
che,
entro tali limiti, l’onorario deve essere stabilito in base ai principi
generali dell’art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l’importanza, il valore
e l’estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità
dell’avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale
delle parti, l’esito conseguito e la sua prevedibilità;
che
il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della
complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF
200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;
che
nel riconoscimento dell’onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti
ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando
criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato
la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che
in questo senso si tiene conto della complessità e dell’importanza della
pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità, dell’impegno,
della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità dell’esito
del procedimento;
che in altre parole l’onorario
a tempo va stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel
diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso
con le particolarità del caso;
che
l’istante postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore
di fiducia, avv. PR 1, di complessivi CHF 2'857.--, oltre interessi, di cui CHF
2’500.-- a titolo di onorario (10 ore a CHF 250.--/ora) e CHF 357.-- di spese
(doc. B);
che
la tariffa applicata appare conforme ai suddetti principi;
che
il legale ha assunto il mandato dopo l’emanazione del decreto di accusa: il patrocinio
è quindi sostanzialmente consistito nell’assistenza al qui istante prima e durante
il dibattimento;
che
il caso non era particolarmente complicato e non esigeva specifici approfondimenti
di fatto e/o di diritto: esso ha di conseguenza esatto un impegno relativamente
modesto;
che
il dispendio orario esposto appare pertanto – per un avvocato con le dovute conoscenze
in ambito penale – non giustificato dalle concrete necessità di patrocinio, e
questo pur tenendo conto che il dispendio orario indicato nella scheda
contabile dettagliata, pari a 12 ore e 30 minuti, è stato riportato nella nota
professionale in 10 ore, ovvero decurtato di 2 ore e 30 minuti;
che,
in ragione della sostanziale semplicità del caso, è eccessivo quello inerente gli
scritti, di poche righe [non si comprende inoltre la lettera 18/19.5.2006 alla
Pretura penale (“… in allegato le trasmetto la notifica delle prove …”),
manifestamente superflua in considerazione dello scritto di pari data inerente
la notifica medesima delle prove], rispettivamente quello inerente la lettura
degli atti (di data 12.6.2006) [75 minuti] e la preparazione dell’arringa e la
lettura degli atti (di data 6.11.2006) [180 minuti];
che
determinante è del resto non tanto l’impiego temporale effettivo nel caso concreto,
quanto semmai quello medio che un avvocato diligente avrebbe profuso, secondo
la normale esperienza, nell’esecuzione di un mandato di complessità analoga
(REP. 1998 n. 126);
che
nella trattazione del mandato al legale spetta altresì tenere conto di una
certa proporzionalità;
che
– alla luce delle predette considerazioni – si giustifica dedurre dall’onorario
fatturato, in 600 minuti, 120 minuti;
che
pertanto viene riconosciuto un onorario pari a 480 minuti a CHF 250.--/ora, come
postulato, per complessivi CHF 2'000.--;
che
a questo importo vanno aggiunte le spese, riconosciute – come indicate – in CHF
357.--;
che
a IS 1 va di conseguenza rifusa – a titolo di spese legali – la somma di CHF 2'357.--;
che
non postula la rifusione dell’IVA;
che
per gli interessi moratori sono applicabili le disposizioni generali del CO e
pertanto essi vanno riconosciuti al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla
prima interpellazione agli atti (art. 102 CO), ossia – nel caso concreto –
Considerandi
dall’introduzione in data 16.7.2007 della presente istanza;
che
l’indennità prevista dall'art. 317 ss. CPP si estende, come detto, anche al
danno morale patito dall'accusato prosciolto;
che
la determinazione dell’ammontare dell’indennità è lasciata al potere d’apprezzamento
del giudice ed è stabilita in funzione della gravità della lesione alla
personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K.
HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);
che
l’art. 49 CO prevede che un’indennità è concessa nel caso in cui la gravità
dell’offesa alla personalità lo giustifichi e questa non sia stata riparata in
altro modo;
che
è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare
del pregiudizio recato all’integrità fisica, psichica o alla reputazione
dell’accusato, della gravità dell’accusa, del numero di persone venute a
conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale
dell’accusato (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e
412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);
che l’accusato che durante
l’istruzione formale non è stato oggetto di un provvedimento restrittivo della
libertà personale può ottenere un’indennità per torto morale unicamente se
prova che a seguito dell’esecuzione di “altri atti istruttori” (per esempio
perquisizioni, sequestri, richieste di informazioni, ecc.) o per il semplice
fatto di essere stato oggetto di un procedimento penale ha subito una grave
violazione della sua personalità;
che
l’istante chiede CHF 2'000.--, oltre interessi, a titolo di torto morale, ritenuto
che avrebbe dovuto battersi affinché la sua opposizione al decreto di accusa
venisse considerata tempestiva, che l’apertura del procedimento penale gli
avrebbe cagionato delle lesioni particolarmente gravi della personalità (perché
svolgeva un programma occupazionale, perché capitano dell’esercito con
ambizione di poter frequentare la scuola per gendarmi, perché persona nota nel __________),
che l’inchiesta sarebbe stata condotta con superficialità, che il dibattimento avrebbe
aumentato la pubblicità della vicenda e che – malgrado l’assoluzione – non
sarebbero stati cancellati l’amaro giudizio dei suoi conoscenti e l’ombra del
sospetto sulla sua persona;
che
IS 1 si limita tuttavia a sostenere di avere subito/subire una grave lesione
della sua personalità, senza tentare di provare quanto affermato (per esempio
dimostrando che volesse effettivamente svolgere la scuola per gendarmi);
che
il fatto che il procuratore pubblico abbia emanato a suo carico un decreto di accusa
non implica – evidentemente – che il procedimento penale sia stato condotto con
particolare superficialità;
che
non ha inoltre prodotto alcun certificato attestante una specifica sofferenza
fisica o psichica rispettivamente non ha comprovato in altro modo un asserito
pregiudizio;
che
è peraltro difficile credere che il procedimento penale – conclusosi con
relativa celerità – abbia avuto ripercussioni della portata asserita su di lui,
noto nel __________, e sui suoi famigliari: i reati ipotizzati a suo carico non
erano particolarmente infamanti ed il procedimento penale non ha avuto sproporzionata
pubblicità;
che
nel caso concreto si deve pertanto negare una lesione della sua personalità che abbia oltrepassato gli inevitabili inconvenienti
derivanti dal procedimento penale (pubblico dibattimento, ecc.);
che
lo Stato non è peraltro tenuto al
versamento di un’indennità per torto morale a tutti coloro che hanno subito un
pregiudizio in ragione di un procedimento penale, ma soltanto a coloro che sono
stati gravemente lesi nei loro diritti della personalità (REP. 1998 n. 126 nota
5.
);
che
questa conclusione tiene conto del resto della soddisfazione personale già derivabile
dal riconoscimento che il procedimento penale nei suoi confronti era ingiustificato,
come emerge dal giudizio 7.11.2006 del giudice della Pretura penale e dalla
presente decisione;
che
la pretesa non può quindi essere ammessa;
che
IS 1 quantifica le ripetibili, che protesta, in CHF 1'200.--;
che
– nella commisurazione dell’onorario relativo alla formulazione dell’istanza di
indennità – questa Camera, oltre i parametri elaborati dal Consiglio di
moderazione per la determinazione dell’adeguatezza delle spese di patrocinio
legale, tiene in particolare in considerazione il grado di accoglimento del
gravame;
che
la redazione della domanda non presentava dal profilo giuridico e fattuale difficoltà
particolari;
che
l’onere lavorativo può del resto essere considerato limitato dal momento che il
patrocinatore conosceva la fattispecie;
che
va pertanto ammesso – tenuto conto del solo parziale accoglimento dell’istanza
– un importo di CHF 500.--, comprendente onorario e spese;
che, alla luce delle suddette
considerazioni, al qui istante va rifuso l’importo complessivo di CHF 2’857.--,
di cui CHF 2’357.--, oltre interessi, per spese legali e CHF 500.-- per
ripetibili di questa sede;
che
giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti
l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è
fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 cpv. 1 n. 1 LTG e nell’art. 17 LTG;
che
la tassa di giustizia di CHF 450.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi
CHF 500.--, sono poste a carico del qui istante, parzialmente soccombente, per
la somma di CHF 250.--.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni
altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è parzialmente accolta.
Di
conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione
al giudizio 7.11.2006 del giudice della Pretura penale Damiano Stefani (inc. __________),
rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art.
317 ss. CPP, l’importo di CHF 2'857.--, oltre interessi del 5% su CHF 2'357.--
dal 16.7.2007.
2. La
tassa di giustizia di CHF 450.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF
500.-- (cinquecento), sono poste a carico di IS 1, __________, __________, in ragione
di CHF 250.-- (duecentocinquanta).
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale rispettivamente il ricorso in materia di diritto pubblico al
Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82,
85 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli art. 81 e 89 LTF.
4. Intimazione:
per
conoscenza:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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