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Decisione

60.2007.275

Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. torto morale

28 aprile 2008Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi davanti alla Corte

delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti alla Corte

delle assise criminali;

che,

entro tali limiti, l’onorario deve essere stabilito in base ai principi

generali dell’art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l’importanza, il valore

e l’estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità

dell’avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale

delle parti, l’esito conseguito e la sua prevedibilità;

che

il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della

complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF

200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;

che

nel riconoscimento dell’onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti

ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando

criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato

la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;

che

in questo senso si tiene conto della complessità e dell’importanza della

pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità, dell’impegno,

della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità dell’esito

del procedimento;

che in altre parole l’onorario

a tempo va stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel

diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso

con le particolarità del caso;

che

l’istante postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore

di fiducia, avv. PR 1, di complessivi CHF 2'857.--, oltre interessi, di cui CHF

2’500.-- a titolo di onorario (10 ore a CHF 250.--/ora) e CHF 357.-- di spese

(doc. B);

che

la tariffa applicata appare conforme ai suddetti principi;

che

il legale ha assunto il mandato dopo l’emanazione del decreto di accusa: il patrocinio

è quindi sostanzialmente consistito nell’assistenza al qui istante prima e durante

il dibattimento;

che

il caso non era particolarmente complicato e non esigeva specifici approfondimenti

di fatto e/o di diritto: esso ha di conseguenza esatto un impegno relativamente

modesto;

che

il dispendio orario esposto appare pertanto – per un avvocato con le dovute conoscenze

in ambito penale – non giustificato dalle concrete necessità di patrocinio, e

questo pur tenendo conto che il dispendio orario indicato nella scheda

contabile dettagliata, pari a 12 ore e 30 minuti, è stato riportato nella nota

professionale in 10 ore, ovvero decurtato di 2 ore e 30 minuti;

che,

in ragione della sostanziale semplicità del caso, è eccessivo quello inerente gli

scritti, di poche righe [non si comprende inoltre la lettera 18/19.5.2006 alla

Pretura penale (“… in allegato le trasmetto la notifica delle prove …”),

manifestamente superflua in considerazione dello scritto di pari data inerente

la notifica medesima delle prove], rispettivamente quello inerente la lettura

degli atti (di data 12.6.2006) [75 minuti] e la preparazione dell’arringa e la

lettura degli atti (di data 6.11.2006) [180 minuti];

che

determinante è del resto non tanto l’impiego temporale effettivo nel caso concreto,

quanto semmai quello medio che un avvocato diligente avrebbe profuso, secondo

la normale esperienza, nell’esecuzione di un mandato di complessità analoga

(REP. 1998 n. 126);

che

nella trattazione del mandato al legale spetta altresì tenere conto di una

certa proporzionalità;

che

– alla luce delle predette considerazioni – si giustifica dedurre dall’onorario

fatturato, in 600 minuti, 120 minuti;

che

pertanto viene riconosciuto un onorario pari a 480 minuti a CHF 250.--/ora, come

postulato, per complessivi CHF 2'000.--;

che

a questo importo vanno aggiunte le spese, riconosciute – come indicate – in CHF

357.--;

che

a IS 1 va di conseguenza rifusa – a titolo di spese legali – la somma di CHF 2'357.--;

che

non postula la rifusione dell’IVA;

che

per gli interessi moratori sono applicabili le disposizioni generali del CO e

pertanto essi vanno riconosciuti al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla

prima interpellazione agli atti (art. 102 CO), ossia – nel caso concreto –

Considerandi

dall’introduzione in data 16.7.2007 della presente istanza;

che

l’indennità prevista dall'art. 317 ss. CPP si estende, come detto, anche al

danno morale patito dall'accusato prosciolto;

che

la determinazione dell’ammontare dell’indennità è lasciata al potere d’apprezzamento

del giudice ed è stabilita in funzione della gravità della lesione alla

personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K.

HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);

che

l’art. 49 CO prevede che un’indennità è concessa nel caso in cui la gravità

dell’offesa alla personalità lo giustifichi e questa non sia stata riparata in

altro modo;

che

è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare

del pregiudizio recato all’integrità fisica, psichica o alla reputazione

dell’accusato, della gravità dell’accusa, del numero di persone venute a

conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale

dell’accusato (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e

412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);

che l’accusato che durante

l’istruzione formale non è stato oggetto di un provvedimento restrittivo della

libertà personale può ottenere un’indennità per torto morale unicamente se

prova che a seguito dell’esecuzione di “altri atti istruttori” (per esempio

perquisizioni, sequestri, richieste di informazioni, ecc.) o per il semplice

fatto di essere stato oggetto di un procedimento penale ha subito una grave

violazione della sua personalità;

che

l’istante chiede CHF 2'000.--, oltre interessi, a titolo di torto morale, ritenuto

che avrebbe dovuto battersi affinché la sua opposizione al decreto di accusa

venisse considerata tempestiva, che l’apertura del procedimento penale gli

avrebbe cagionato delle lesioni particolarmente gravi della personalità (perché

svolgeva un programma occupazionale, perché capitano dell’esercito con

ambizione di poter frequentare la scuola per gendarmi, perché persona nota nel __________),

che l’inchiesta sarebbe stata condotta con superficialità, che il dibattimento avrebbe

aumentato la pubblicità della vicenda e che – malgrado l’assoluzione – non

sarebbero stati cancellati l’amaro giudizio dei suoi conoscenti e l’ombra del

sospetto sulla sua persona;

che

IS 1 si limita tuttavia a sostenere di avere subito/subire una grave lesione

della sua personalità, senza tentare di provare quanto affermato (per esempio

dimostrando che volesse effettivamente svolgere la scuola per gendarmi);

che

il fatto che il procuratore pubblico abbia emanato a suo carico un decreto di accusa

non implica – evidentemente – che il procedimento penale sia stato condotto con

particolare superficialità;

che

non ha inoltre prodotto alcun certificato attestante una specifica sofferenza

fisica o psichica rispettivamente non ha comprovato in altro modo un asserito

pregiudizio;

che

è peraltro difficile credere che il procedimento penale – conclusosi con

relativa celerità – abbia avuto ripercussioni della portata asserita su di lui,

noto nel __________, e sui suoi famigliari: i reati ipotizzati a suo carico non

erano particolarmente infamanti ed il procedimento penale non ha avuto sproporzionata

pubblicità;

che

nel caso concreto si deve pertanto negare una lesione della sua personalità che abbia oltrepassato gli inevitabili inconvenienti

derivanti dal procedimento penale (pubblico dibattimento, ecc.);

che

lo Stato non è peraltro tenuto al

versamento di un’indennità per torto morale a tutti coloro che hanno subito un

pregiudizio in ragione di un procedimento penale, ma soltanto a coloro che sono

stati gravemente lesi nei loro diritti della personalità (REP. 1998 n. 126 nota

5.

);

che

questa conclusione tiene conto del resto della soddisfazione personale già derivabile

dal riconoscimento che il procedimento penale nei suoi confronti era ingiustificato,

come emerge dal giudizio 7.11.2006 del giudice della Pretura penale e dalla

presente decisione;

che

la pretesa non può quindi essere ammessa;

che

IS 1 quantifica le ripetibili, che protesta, in CHF 1'200.--;

che

– nella commisurazione dell’onorario relativo alla formulazione dell’istanza di

indennità – questa Camera, oltre i parametri elaborati dal Consiglio di

moderazione per la determinazione dell’adeguatezza delle spese di patrocinio

legale, tiene in particolare in considerazione il grado di accoglimento del

gravame;

che

la redazione della domanda non presentava dal profilo giuridico e fattuale difficoltà

particolari;

che

l’onere lavorativo può del resto essere considerato limitato dal momento che il

patrocinatore conosceva la fattispecie;

che

va pertanto ammesso – tenuto conto del solo parziale accoglimento dell’istanza

– un importo di CHF 500.--, comprendente onorario e spese;

che, alla luce delle suddette

considerazioni, al qui istante va rifuso l’importo complessivo di CHF 2’857.--,

di cui CHF 2’357.--, oltre interessi, per spese legali e CHF 500.-- per

ripetibili di questa sede;

che

giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti

l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è

fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 cpv. 1 n. 1 LTG e nell’art. 17 LTG;

che

la tassa di giustizia di CHF 450.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi

CHF 500.--, sono poste a carico del qui istante, parzialmente soccombente, per

la somma di CHF 250.--.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni

altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è parzialmente accolta.

Di

conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione

al giudizio 7.11.2006 del giudice della Pretura penale Damiano Stefani (inc. __________),

rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art.

317 ss. CPP, l’importo di CHF 2'857.--, oltre interessi del 5% su CHF 2'357.--

dal 16.7.2007.

2. La

tassa di giustizia di CHF 450.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF

500.-- (cinquecento), sono poste a carico di IS 1, __________, __________, in ragione

di CHF 250.-- (duecentocinquanta).

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale rispettivamente il ricorso in materia di diritto pubblico al

Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82,

85 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli art. 81 e 89 LTF.

4. Intimazione:

per

conoscenza:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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