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Decisione

60.2007.276

Istanza di ispezione degli atti. erede di denunciante quale istante

3 ottobre 2007Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

60.2007.276

Data decisione, Autorità:

03.10.2007, CRP

Titolo:

Istanza di ispezione degli atti. erede di denunciante quale istante

SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO

art. 27 CPP-TI

Incarto n.

60.2007.276

Lugano

3 ottobre

2007

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera dei ricorsi penali del

Tribunale d'appello

composta dai

giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano

Ranzanici

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 18.7.2007

presentata da

IS 1

tendente a richiedere l’accesso agli atti

di un procedimento penale aperto a seguito di una denuncia penale a suo tempo

formulata da sua madre, nel frattempo deceduta;

richiamate le osservazioni 20.7.2007 del

procuratore pubblico Maria Galliani, con le quali chiede di respingere la

richiesta;

richiamate inoltre le osservazioni

6/7.8.2007 del patrocinatore di PI 2, che chiede di respingere la richiesta;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

1. A

seguito di una denuncia del 20.7.1998 di __________ nei confronti di PI 2, il

Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________),

conclusosi con una decisione di non luogo a procedere del 27.11.1998 (ABB __________).

La successiva istanza di promozione dell’accusa del 10.12.1998 è stata respinta

da questa Camera con sentenza del 29.1.1999 (inc. CRP __________). Il

successivo ricorso al TF è stato respinto con sentenza del 26.3.1999 (inc. __________).

In particolare in quest’ultima sentenza l’Alta Corte ha ricordato “che sia

il procuratore pubblico che la CRP hanno pertanto a ragione ritenuto che la

natura della vertenza sia essenzialmente civile ... che va rilevato al

proposito che non è compito delle autorità penali di sostituirsi al giudice

civile o a “mettere sotto pressione” un protagonista di una lite civile; ... che

nelle concrete circostanze il ricorso alle autorità penali appare abusivo ...”.

Considerandi

2.

Con contestuale

sentenza del 21.1.1999, questa Camera (inc. CRP __________) ha respinto una

richiesta di accesso agli atti della madre dell’istante, denunciante nel

procedimento MP __________. Nella motivazione di quella decisione questa Camera

ha considerato che, in presenza di un non luogo a procedere del procuratore

pubblico, confermato anche in seconda istanza, ci si trova in assenza di reato

e non c’è una vittima o una parte civile. Inoltre si evidenziava come nella

fase delle informazioni preliminari il patrocinatore della denunciante istante

avesse potuto accedere agli atti.

3.

Una

successiva istanza di accesso agli atti è stata presentata in data 9/10.9.2003

dalla Pretura del Distretto di __________ ai fini istruttori per una causa

civile ordinaria pendente (inc. __________). L’incarto penale era stato

richiamato da una parte, che poi vi aveva rinunciato. L’istanza è stata

respinta da questa Camera con sentenza del 2.12.2003 (inc. CRP __________) con

le seguenti considerazioni:

3.

Orbene

alla parte lesa, che si è costituita parte civile - come concretamente nella

fattispecie ha fatto __________, che contro il decreto di non luogo a procedere

27.11.1998

emesso dall'allora procuratore pubblico Edy Meli nei confronti di PI

2.

ha inoltrato istanza di promozione dell'accusa, respinta con decisione

21.1.1999

di questa Camera (inc. __________), giudizio confermato dal Tribunale

federale (sentenza del __________) - il CPP concede uno specifico accesso agli

atti del procedimento penale (art. 79 cpv. 2 CPP), ovviamente limitato a

quelli concernenti il reato che l’ha danneggiata (cfr. M. RUSCA, E. SALMINA, C.

VERDA, Commento del CPP – TI, ad art. 79, n. 7 ss.). In questo contesto, questa

Camera ha già avuto modo di considerare che gli atti di procedimenti penali

conclusi possono essere ispezionati solo nella misura in cui sono integrati in

un procedimento penale ancora aperto nel quale il richiedente figuri quale

parte. Di principio, pertanto, alla parte civile, che ha avuto accesso ad un

incarto penale nell’ambito di un procedimento penale, avendo avuto la

possibilità di acquisire i dati necessari alla formulazione delle sue pretese

civili in tal specifico ambito, non può più essere riconosciuto un interesse

giuridico prevalente sui diritti personali delle altre parti implicate dopo la

conclusione del procedimento penale. La necessità della tutela degli interessi

delle altre parti implicate nel procedimento penale, che queste si possono

attendere con la conclusione del procedimento penale, consistente in

particolare nella tutela della loro sfera personale privata, ma anche nella

cessazione della pubblicità correlata al procedimento e nella maggior

accessibilità agli atti dello stesso, appare preminente rispetto alla perpetuazione

di un diritto di cui non si è fatto tempestivamente debitamente uso (cfr.

sentenza CRP del 2.12.2003 Inc. __________).

4.

Nella

fattispecie, ritenuta la rinuncia al richiamo dell'incarto penale in questione

da parte della parte attrice nella causa civile su cui si fonda l'istanza in

esame (attestata dal pretore nell'ordinanza 9.9.2003 di richiamo atti da

autorità), neppure si pone, indipendentemente dalla circostanza che il richiamo

dell'incarto penale sia divenuto una prova comune delle parti, la questione

dell'interesse legittimo a' sensi dell'art. 27 CPP. La parte convenuta nella

causa civile, del resto, nemmeno ha sostanziato un suo interesse giuridico

legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel procedimento

penale che ha interessato PI 2.

4.

Un’ulteriore

richiesta di accesso agli atti è stata presentata in data 30/31.1.2006, respinta

da questa Camera con sentenza del 4.5.2006 (inc. CRP __________).

5.

Con la

presente domanda, l’istante ripropone una richiesta di accesso agli atti penali

del procedimento aperto a suo tempo a seguito della denuncia presentata dalla

defunta madre. La motivazione indicata è relativa “al puro diritto che ho di

riassestare l’intero asse ereditario”.

6.

Come

esposto in entrata, alla richiesta di accesso agli atti si oppongono sia il procuratore

pubblico, sia PI 2, entrambi richiamando la precedente decisione del 4.5.2006

di questa Camera.

7.

L’art.

27.

CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente

art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale

(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal

presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli

atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico

legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel

processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e

dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

8.

Nel

presente caso, l’istante chiede, per dei non precisati motivi ereditari,

l’accesso agli atti del procedimento penale chiuso da anni. Come già indicato

nella precedente decisione di questa Camera: “Premesso che vale quanto già riferito nella precedente

decisione di questa Camera, ovvero che l’allora patrocinatore della madre

dell’istante aveva avuto accesso agli atti, nel merito non si può prescindere

dal carattere particolare del procedimento penale inc. MP __________, di natura

tipicamente civile, come concretamente sanzionato dal TF e come riferito al

punto 1 della presente decisione. L’istante non può neppure essere considerata

parte dell’allora procedimento: non ha un interesse giuridico legittimo

sufficiente ad accedere a degli atti di un procedimento solo formalmente

penale, ma sostanzialmente civile, e che quindi non si giustificava di

riattualizzare. C’è nel presente caso un interesse giuridico prevalente a che

gli interessi delle persone allora coinvolte nel procedimento, poi scagionate,

sia tutelato e sia prevalente rispetto all’interesse fatto valere dall’istante”. Le medesime considerazioni e conclusioni valgono oggi

ancora.

9.

L’istanza

va pertanto respinta. Tassa di giustizia, spese e ripetibili sono poste a carico

della parte che le ha occasionate.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39 lit. f LTG

ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza è

respinta.

2. La tassa di

giustizia di CHF 150.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 200.--

(duecento), sono poste a carico di IS 1, __________, che rifonderà a PI 2, __________,

CHF 400.-- (quattrocento) a titolo di ripetibili di questa sede.

3. Rimedio di

diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali

e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art.

78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

terzi

implicati

1. PI

1

2. PI

2

patr. da: PR 1

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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