60.2007.276
Istanza di ispezione degli atti. erede di denunciante quale istante
3 ottobre 2007Italiano7 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
Fatti
60.2007.276
Data decisione, Autorità:
03.10.2007, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. erede di denunciante quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2007.276
Lugano
3 ottobre
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano
Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 18.7.2007
presentata da
IS 1
tendente a richiedere l’accesso agli atti
di un procedimento penale aperto a seguito di una denuncia penale a suo tempo
formulata da sua madre, nel frattempo deceduta;
richiamate le osservazioni 20.7.2007 del
procuratore pubblico Maria Galliani, con le quali chiede di respingere la
richiesta;
richiamate inoltre le osservazioni
6/7.8.2007 del patrocinatore di PI 2, che chiede di respingere la richiesta;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A
seguito di una denuncia del 20.7.1998 di __________ nei confronti di PI 2, il
Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________),
conclusosi con una decisione di non luogo a procedere del 27.11.1998 (ABB __________).
La successiva istanza di promozione dell’accusa del 10.12.1998 è stata respinta
da questa Camera con sentenza del 29.1.1999 (inc. CRP __________). Il
successivo ricorso al TF è stato respinto con sentenza del 26.3.1999 (inc. __________).
In particolare in quest’ultima sentenza l’Alta Corte ha ricordato “che sia
il procuratore pubblico che la CRP hanno pertanto a ragione ritenuto che la
natura della vertenza sia essenzialmente civile ... che va rilevato al
proposito che non è compito delle autorità penali di sostituirsi al giudice
civile o a “mettere sotto pressione” un protagonista di una lite civile; ... che
nelle concrete circostanze il ricorso alle autorità penali appare abusivo ...”.
Considerandi
2.
Con contestuale
sentenza del 21.1.1999, questa Camera (inc. CRP __________) ha respinto una
richiesta di accesso agli atti della madre dell’istante, denunciante nel
procedimento MP __________. Nella motivazione di quella decisione questa Camera
ha considerato che, in presenza di un non luogo a procedere del procuratore
pubblico, confermato anche in seconda istanza, ci si trova in assenza di reato
e non c’è una vittima o una parte civile. Inoltre si evidenziava come nella
fase delle informazioni preliminari il patrocinatore della denunciante istante
avesse potuto accedere agli atti.
3.
Una
successiva istanza di accesso agli atti è stata presentata in data 9/10.9.2003
dalla Pretura del Distretto di __________ ai fini istruttori per una causa
civile ordinaria pendente (inc. __________). L’incarto penale era stato
richiamato da una parte, che poi vi aveva rinunciato. L’istanza è stata
respinta da questa Camera con sentenza del 2.12.2003 (inc. CRP __________) con
le seguenti considerazioni:
3.
Orbene
alla parte lesa, che si è costituita parte civile - come concretamente nella
fattispecie ha fatto __________, che contro il decreto di non luogo a procedere
27.11.1998
emesso dall'allora procuratore pubblico Edy Meli nei confronti di PI
2.
ha inoltrato istanza di promozione dell'accusa, respinta con decisione
21.1.1999
di questa Camera (inc. __________), giudizio confermato dal Tribunale
federale (sentenza del __________) - il CPP concede uno specifico accesso agli
atti del procedimento penale (art. 79 cpv. 2 CPP), ovviamente limitato a
quelli concernenti il reato che l’ha danneggiata (cfr. M. RUSCA, E. SALMINA, C.
VERDA, Commento del CPP – TI, ad art. 79, n. 7 ss.). In questo contesto, questa
Camera ha già avuto modo di considerare che gli atti di procedimenti penali
conclusi possono essere ispezionati solo nella misura in cui sono integrati in
un procedimento penale ancora aperto nel quale il richiedente figuri quale
parte. Di principio, pertanto, alla parte civile, che ha avuto accesso ad un
incarto penale nell’ambito di un procedimento penale, avendo avuto la
possibilità di acquisire i dati necessari alla formulazione delle sue pretese
civili in tal specifico ambito, non può più essere riconosciuto un interesse
giuridico prevalente sui diritti personali delle altre parti implicate dopo la
conclusione del procedimento penale. La necessità della tutela degli interessi
delle altre parti implicate nel procedimento penale, che queste si possono
attendere con la conclusione del procedimento penale, consistente in
particolare nella tutela della loro sfera personale privata, ma anche nella
cessazione della pubblicità correlata al procedimento e nella maggior
accessibilità agli atti dello stesso, appare preminente rispetto alla perpetuazione
di un diritto di cui non si è fatto tempestivamente debitamente uso (cfr.
sentenza CRP del 2.12.2003 Inc. __________).
4.
Nella
fattispecie, ritenuta la rinuncia al richiamo dell'incarto penale in questione
da parte della parte attrice nella causa civile su cui si fonda l'istanza in
esame (attestata dal pretore nell'ordinanza 9.9.2003 di richiamo atti da
autorità), neppure si pone, indipendentemente dalla circostanza che il richiamo
dell'incarto penale sia divenuto una prova comune delle parti, la questione
dell'interesse legittimo a' sensi dell'art. 27 CPP. La parte convenuta nella
causa civile, del resto, nemmeno ha sostanziato un suo interesse giuridico
legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel procedimento
penale che ha interessato PI 2.
4.
Un’ulteriore
richiesta di accesso agli atti è stata presentata in data 30/31.1.2006, respinta
da questa Camera con sentenza del 4.5.2006 (inc. CRP __________).
5.
Con la
presente domanda, l’istante ripropone una richiesta di accesso agli atti penali
del procedimento aperto a suo tempo a seguito della denuncia presentata dalla
defunta madre. La motivazione indicata è relativa “al puro diritto che ho di
riassestare l’intero asse ereditario”.
6.
Come
esposto in entrata, alla richiesta di accesso agli atti si oppongono sia il procuratore
pubblico, sia PI 2, entrambi richiamando la precedente decisione del 4.5.2006
di questa Camera.
7.
L’art.
27.
CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico
legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel
processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e
dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
8.
Nel
presente caso, l’istante chiede, per dei non precisati motivi ereditari,
l’accesso agli atti del procedimento penale chiuso da anni. Come già indicato
nella precedente decisione di questa Camera: “Premesso che vale quanto già riferito nella precedente
decisione di questa Camera, ovvero che l’allora patrocinatore della madre
dell’istante aveva avuto accesso agli atti, nel merito non si può prescindere
dal carattere particolare del procedimento penale inc. MP __________, di natura
tipicamente civile, come concretamente sanzionato dal TF e come riferito al
punto 1 della presente decisione. L’istante non può neppure essere considerata
parte dell’allora procedimento: non ha un interesse giuridico legittimo
sufficiente ad accedere a degli atti di un procedimento solo formalmente
penale, ma sostanzialmente civile, e che quindi non si giustificava di
riattualizzare. C’è nel presente caso un interesse giuridico prevalente a che
gli interessi delle persone allora coinvolte nel procedimento, poi scagionate,
sia tutelato e sia prevalente rispetto all’interesse fatto valere dall’istante”. Le medesime considerazioni e conclusioni valgono oggi
ancora.
9.
L’istanza
va pertanto respinta. Tassa di giustizia, spese e ripetibili sono poste a carico
della parte che le ha occasionate.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39 lit. f LTG
ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è
respinta.
2. La tassa di
giustizia di CHF 150.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 200.--
(duecento), sono poste a carico di IS 1, __________, che rifonderà a PI 2, __________,
CHF 400.-- (quattrocento) a titolo di ripetibili di questa sede.
3. Rimedio di
diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali
e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art.
78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
terzi
implicati
1. PI
1
2. PI
2
patr. da: PR 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster