60.2007.277
Istanza ispezione degli atti
17 marzo 2008Italiano5 min
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Numero d'incarto:
60.2007.277
Data decisione, Autorità:
17.03.2008, CRP
Titolo:
Istanza ispezione degli atti
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2007.277
Lugano
17 marzo 2008/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano
Ranzanici
segretaria:
Valentina Item, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza
manoscritta 18.7.2007 presentata da
IS 1
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere copia delle
decisioni giudiziarie relative ad una procedura di confisca e di
dissequestro;
premesso che la richiesta è stata
presentata direttamente a questa Camera per quanto attiene alla decisione
24.4.1996 della Corte di cassazione e di revisione penale (CCRP), al Tribunale
penale cantonale (TPC) per quanto riguarda la decisione di merito del 26.2.1996
e l’ordinanza del 30.4.1996 (istanza trasmessa dal TPC a questa Camera per
evasione);
considerato che alle due richieste (alla CCRP
ed al TPC) è allegata una delega dell’istante a favore dell’avvocato PR 1,
relativa però ad un provvedimento dell’Ufficio federale di Polizia (UFP) del
24.7.1996;
ritenuto che con scritto 19.7.2007 questa
Camera chiedeva al patrocinatore di produrre una procura (in originale, con
autentica di firma ed apostilla) specifica a quanto richiesto, nonché invitava
l’istante a documentare l’interesse giuridico a fondamento della richiesta;
ritenuto che in data 21.9.2007 questa
Camera ha sollecitato l’evasione dello scritto precedente del 19.7.2007;
ritenuto che con fax dell’8.10.2007 il
patrocinatore dell’istante ha inviato una procura speciale (non datata, ma con
un’autentica di firma del 14.3.2006), a favore dell’avv. PR 1 e dell’avv. __________
(procura congiunta e/o disgiunta) perché a nome e per conto dell’istante
interpellassero una banca __________ riguardo a dei fondi a suo tempo sequestrati
dalle autorità penali, e poi oggetto della decisione di cui è richiesta copia;
considerato che in data 8/12.10.2007 è
pervenuta la procura in originale;
ritenuto che questa Camera non ha proceduto
a scambi di allegati;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Dopo il
decesso nel 1982 di __________ la successiva dichiarazione d’insolvenza del __________,
in relazione ai procedimenti penali avviati, sono stati disposti dei sequestri
di ingenti fondi nel nostro paese. Ciò ha portato ad una procedura di confisca
presso il TPC, a seguito di istanza presentata il 31.3.1988 dalla Procura pubblica
sottocenerina. La procedura è sfociata con il giudizio del presidente del TPC
datato __________ (inc. TPC __________). Il successivo ricorso per cassazione del
18.3.1996 presentato dal qui istante è poi stato ritirato dal medesimo con
dichiarazione del 10.4.1996 e stralciato dai ruoli in data 24.4.1996 (inc. CCRP
__________). In data 30.4.1996, in esecuzione delle surriferite sentenze, il
presidente del TPC ha ordinato la restituzione dei fondi sequestrati alle parti
civili.
2. Con le
due istanze manoscritte del 18.7.2007, il patrocinatore del qui istante ha
chiesto di ottenere copia del dispositivo della sentenza del 26.2.1996, copia
dell’ordine del 30.4.1996 e copia della decisione del 24.4.1996.
3. L’art.
27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico
legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel
processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e
dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4. Nel
presente caso, pur essendo stato l’istante parte alla procedura di confisca e
dissequestro, nel frattempo terminata, deve seguire la procedura prevista
dall’art. 27 CPP e dimostrare un interesse giuridico legittimo.
Come
ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste
di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato
(Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10): per loro, l’interesse
giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione speciale
dell’8.11.1994, p. 19).
5. Nel presente
caso la richiesta di accesso agli atti appare giustificata, limitata a decisioni
già prolate, e non vi sono elementi per rovesciare la presunzione di interesse
giuridico legittimo della ex parte.
6. L’istanza
è accolta. Copia del dispositivo della decisione del presidente del TPC del
26.2.1996 (inc. TPC __________), copia dell’ordine di restituzione del
30.4.1996, nonché copia della decisione della CCRP del 24.4.1996 (inc. CCRP __________)
potranno essere ritirate presso la cancelleria di questa Camera.
7. La
tassa di giustizia e le spese sono a carico dell’istante.
Per questi motivi,
visto l’art. 27 CPP ed ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è
accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. La tassa di
giustizia di CHF 200.-- e le spese di CHF 100.--, per complessivi CHF 300.--
(trecento), sono poste a carico di IS 1, __________.
3. Rimedio di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
Considerandi
materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98
LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81
LTF.
4.
Intimazione:
-
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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