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Decisione

60.2007.28

Istanza di ispezione degli atti. curatore del fallimento quale istante

27 febbraio 2007Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

60.2007.28

Data decisione, Autorità:

27.02.2007, CRP

Titolo:

Istanza di ispezione degli atti. curatore del fallimento quale istante

SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO

art. 27 CPP-TI

Incarto n.

60.2007.28

Lugano

27 febbraio

2007

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera dei ricorsi penali del

Tribunale d'appello

composta dai

giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano

Ranzanici

segretaria:

Claudia Malaguerra Bernasconi,

vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 18.12.2006/16.1.2007

presentata dall’

IS 1

patr. da: PR 1

tendente ad ottenere

l’accesso agli atti dell’inc. MP __________;

premesso che la richiesta è

stata inviata direttamente al Ministero pubblico che l’ha trasmessa a questa

Camera con scritto 16.1.2007, mediante il quale il procuratore pubblico Arturo

Garzoni ha riferito sulla situazione procedurale;

preso atto che PI 2 sia nel

frattempo deceduto, ritenuto che non sono noti a questa Camera i nominativi

degli eventuali eredi, ma considerato il carattere meramente informativo, non

sia indispensabile allo stadio attuale identificarli;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

1. Con

rogatoria 28.11.2000, la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario

di __________ aveva chiesto assistenza al Ministero pubblico del Canton Ticino

in relazione ad un procedimento penale per titolo di bancarotta fraudolenta a

carico di PI 2 in relazione al fallimento della __________, per identificare ed

eventualmente bloccare valori patrimoniali presso degli istituti bancari in

Svizzera. Il Ministero pubblico (inc. __________) ha deciso l’entrata in

materia in data 30.11.2000, disponendo i relativi atti istruttori, ed in particolare

il sequestro di valori depositati in banca. Con successiva decisione di

chiusura del 9.1.2001 l’allora procuratore pubblico aveva disposto la trasmissione

di documentazione relativa agli averi reperiti. Un gravame contro tale decisione

era stato respinto in data 13.3.2001 da questa Camera (inc. CRP 60.2001.45).

2. Parallelamente

al procedimento rogatoriale, ed in considerazione degli esiti della stessa, in

data 11.5.2001 l’allora procuratore pubblico aveva disposto l’apertura di un

procedimento interno (inc. MP __________).

3. Il procedimento

__________ è continuato e si è concluso con una sentenza del Tribunale

ordinario di __________, I sezione penale, del 23.11.2005 (inc. __________, __________)

con la quale si dichiara di non dover procedere a carico di PI 2 in quanto nel

frattempo deceduto.

4. Con

successiva ordinanza 16.5.2006, il medesimo tribunale penale di __________ ha

in parte preso posizione sui fondi sotto sequestro.

5. A

seguito delle richieste del curatore del fallimento della __________ del

24.5.2006 e del 9.10.2006, con decisioni manoscritte sulle istanze medesime del

15.6.2006 e dell’11.10.2006, il giudice delegato del Tribunale di __________,

Considerandi

II sezione civile, ha incaricato l’avv. IS 1 di effettuare accertamenti su

averi all’estero. Il legale incaricato ha delegato uno studio ticinese per

essere assistito in questo ambito.

6.

Con

richiesta 18.12.2006, quest’ultimo ha chiesto di poter visionare gli atti

esistenti presso il Ministero pubblico.

7.

Nello

scritto di trasmissione, il procuratore pubblico ha ricostruito i passi

salienti delle due procedure, ed ha osservato che della documentazione bancaria

era stata trasmessa alle autorità roganti in sede di decisione di chiusura. Ha

pure rilevato come l’istanza non precisasse l’interesse giuridico legittimo.

8.

Con

scritto 17/18.1.2006 lo studio patrocinatore dell’istante ha ribadito la

propria richiesta, precisando il motivo della medesima.

9.

Con

scritto 22/23.1.2007, lo studio patrocinatore ha prontamente inviato, a

richiesta di questa Camera, copia delle due decisioni del Tribunale ordinario

di __________, I sezione penale.

10.

L'art. 27

CPP, in vigore dal 1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8

vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110

Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente

codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l'ispezione degli atti di

un processo e l'estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico

legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel

processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e

dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell'ispezione."

11.

Nel

presente caso, è dato certamente un interesse giuridico legittimo a favore

dell’incaricato del curatore del fallimento a prendere visione degli atti

presso il Ministero pubblico, onde tutelare i legittimi interessi giuridici dei

creditori componenti la massa fallimentare.

L’istanza è

accolta. Gli atti saranno consultabili presso il Ministero pubblico, previo accordo

sui tempi.

12.

La tassa

di giustizia e le spese sono poste a carico di chi le ha occasionate.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 27 CPP, art. 39 lit. f LTF ed ogni

altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza è

accolta.

2. La tassa di

giustizia di CHF 350.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 400.--

(quattrocento), sono poste a carico dell’avv. IS 1, __________.

3. Intimazione:

terzi implicati

1. PI 1

2. PI 2

patr. da: PR 2

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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