60.2007.28
Istanza di ispezione degli atti. curatore del fallimento quale istante
27 febbraio 2007Italiano5 min
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Numero d'incarto:
Fatti
60.2007.28
Data decisione, Autorità:
27.02.2007, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. curatore del fallimento quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2007.28
Lugano
27 febbraio
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano
Ranzanici
segretaria:
Claudia Malaguerra Bernasconi,
vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 18.12.2006/16.1.2007
presentata dall’
IS 1
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere
l’accesso agli atti dell’inc. MP __________;
premesso che la richiesta è
stata inviata direttamente al Ministero pubblico che l’ha trasmessa a questa
Camera con scritto 16.1.2007, mediante il quale il procuratore pubblico Arturo
Garzoni ha riferito sulla situazione procedurale;
preso atto che PI 2 sia nel
frattempo deceduto, ritenuto che non sono noti a questa Camera i nominativi
degli eventuali eredi, ma considerato il carattere meramente informativo, non
sia indispensabile allo stadio attuale identificarli;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Con
rogatoria 28.11.2000, la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario
di __________ aveva chiesto assistenza al Ministero pubblico del Canton Ticino
in relazione ad un procedimento penale per titolo di bancarotta fraudolenta a
carico di PI 2 in relazione al fallimento della __________, per identificare ed
eventualmente bloccare valori patrimoniali presso degli istituti bancari in
Svizzera. Il Ministero pubblico (inc. __________) ha deciso l’entrata in
materia in data 30.11.2000, disponendo i relativi atti istruttori, ed in particolare
il sequestro di valori depositati in banca. Con successiva decisione di
chiusura del 9.1.2001 l’allora procuratore pubblico aveva disposto la trasmissione
di documentazione relativa agli averi reperiti. Un gravame contro tale decisione
era stato respinto in data 13.3.2001 da questa Camera (inc. CRP 60.2001.45).
2. Parallelamente
al procedimento rogatoriale, ed in considerazione degli esiti della stessa, in
data 11.5.2001 l’allora procuratore pubblico aveva disposto l’apertura di un
procedimento interno (inc. MP __________).
3. Il procedimento
__________ è continuato e si è concluso con una sentenza del Tribunale
ordinario di __________, I sezione penale, del 23.11.2005 (inc. __________, __________)
con la quale si dichiara di non dover procedere a carico di PI 2 in quanto nel
frattempo deceduto.
4. Con
successiva ordinanza 16.5.2006, il medesimo tribunale penale di __________ ha
in parte preso posizione sui fondi sotto sequestro.
5. A
seguito delle richieste del curatore del fallimento della __________ del
24.5.2006 e del 9.10.2006, con decisioni manoscritte sulle istanze medesime del
15.6.2006 e dell’11.10.2006, il giudice delegato del Tribunale di __________,
Considerandi
II sezione civile, ha incaricato l’avv. IS 1 di effettuare accertamenti su
averi all’estero. Il legale incaricato ha delegato uno studio ticinese per
essere assistito in questo ambito.
6.
Con
richiesta 18.12.2006, quest’ultimo ha chiesto di poter visionare gli atti
esistenti presso il Ministero pubblico.
7.
Nello
scritto di trasmissione, il procuratore pubblico ha ricostruito i passi
salienti delle due procedure, ed ha osservato che della documentazione bancaria
era stata trasmessa alle autorità roganti in sede di decisione di chiusura. Ha
pure rilevato come l’istanza non precisasse l’interesse giuridico legittimo.
8.
Con
scritto 17/18.1.2006 lo studio patrocinatore dell’istante ha ribadito la
propria richiesta, precisando il motivo della medesima.
9.
Con
scritto 22/23.1.2007, lo studio patrocinatore ha prontamente inviato, a
richiesta di questa Camera, copia delle due decisioni del Tribunale ordinario
di __________, I sezione penale.
10.
L'art. 27
CPP, in vigore dal 1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8
vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110
Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente
codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l'ispezione degli atti di
un processo e l'estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico
legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel
processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e
dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell'ispezione."
11.
Nel
presente caso, è dato certamente un interesse giuridico legittimo a favore
dell’incaricato del curatore del fallimento a prendere visione degli atti
presso il Ministero pubblico, onde tutelare i legittimi interessi giuridici dei
creditori componenti la massa fallimentare.
L’istanza è
accolta. Gli atti saranno consultabili presso il Ministero pubblico, previo accordo
sui tempi.
12.
La tassa
di giustizia e le spese sono poste a carico di chi le ha occasionate.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 27 CPP, art. 39 lit. f LTF ed ogni
altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è
accolta.
2. La tassa di
giustizia di CHF 350.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 400.--
(quattrocento), sono poste a carico dell’avv. IS 1, __________.
3. Intimazione:
terzi implicati
1. PI 1
2. PI 2
patr. da: PR 2
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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