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Decisione

60.2007.287

Istanza di ispezione degli atti. già denunciato quale istante

3 ottobre 2007Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

2. Il

procuratore pubblico ha comunicato di non opporsi alla richiesta, mentre PI 2

si è rimessa alla decisione di questa Camera.

3. L’art.

27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente

art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale

(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal

presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli

atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico

legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel

processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e

dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

4. L’istante

è stato parte (quale denunciato) al procedimento, nel frattempo terminato con

un decreto di non luogo a procedere. Si applica l’art. 27 CPP, in quanto, come

Considerandi

ricordano i lavori preparatori, detta procedura si applica anche alle richieste

di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato (Messaggio

CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10).

Sempre i

lavori preparatori indicano che per le ex parti, dopo la conclusione del procedimento,

l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione speciale

dell’8.11.1994 p. 19).

5.

Nel

presente caso la richiesta di accesso agli atti è giustificata dal ruolo di ex

parte, dal fatto che il decreto di non luogo a procedere (NLP __________) non è

stato preceduto da un deposito atti, e dall’azione civile promossa contro

l’istante dal fratello della denunciante per il medesimo complesso di fatti.

6.

L’istanza

è accolta. Considerato come nessuno si sia opposto, l’accesso agli atti potrà

avvenire presso il Ministero pubblico, prima ancora della crescita in giudicato

della presente decisione.

7.

Tassa

di giustizia e spese sono poste a carico di chi le ha originate: le spese sono

contenute.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39

lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza è

accolta ai sensi dei considerandi.

2. La tassa di

giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF 130.--

(centotrenta), sono poste a carico di IS 1, __________.

3. Rimedio di

diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98

LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81

LTF.

4. Intimazione:

terzi

implicati

1. PI

1

2. PI

2

patr. da: PR 2

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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