60.2007.287
Istanza di ispezione degli atti. già denunciato quale istante
3 ottobre 2007Italiano4 min
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Numero d'incarto:
60.2007.287
Data decisione, Autorità:
03.10.2007, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. già denunciato quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2007.287
Lugano
3 ottobre
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano
Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 26/27.7.2007
presentata da
IS 1
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere l’accesso agli atti
di un procedimento penale a suo carico conclusosi con un decreto di non luogo
a procedere;
richiamate le osservazioni 2.8.2007 del
procuratore pubblico Fiorenza Bergomi, con le quali comunica di non opporsi
alla richiesta;
richiamate le osservazioni 8/10.8.2007 del
patrocinatore di PI 2, con le quali si rimette al giudizio di questa Camera;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A
seguito di una denuncia del 21.6.2006 presentata da PI 2, il Ministero pubblico
ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________) a carico di IS 1 per
reati economici, conclusosi con un decreto di non luogo a procedere del
17.8.2006 (NLP __________). Per i medesimi fatti, il fratello della denunciante
ha promosso un’azione civile presso la Pretura di __________ con petizione 2.2.2007.
Per questo motivo, l’istante chiede di poter accedere agli atti del
procedimento penale a suo carico.
Fatti
2. Il
procuratore pubblico ha comunicato di non opporsi alla richiesta, mentre PI 2
si è rimessa alla decisione di questa Camera.
3. L’art.
27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico
legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel
processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e
dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4. L’istante
è stato parte (quale denunciato) al procedimento, nel frattempo terminato con
un decreto di non luogo a procedere. Si applica l’art. 27 CPP, in quanto, come
Considerandi
ricordano i lavori preparatori, detta procedura si applica anche alle richieste
di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato (Messaggio
CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10).
Sempre i
lavori preparatori indicano che per le ex parti, dopo la conclusione del procedimento,
l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione speciale
dell’8.11.1994 p. 19).
5.
Nel
presente caso la richiesta di accesso agli atti è giustificata dal ruolo di ex
parte, dal fatto che il decreto di non luogo a procedere (NLP __________) non è
stato preceduto da un deposito atti, e dall’azione civile promossa contro
l’istante dal fratello della denunciante per il medesimo complesso di fatti.
6.
L’istanza
è accolta. Considerato come nessuno si sia opposto, l’accesso agli atti potrà
avvenire presso il Ministero pubblico, prima ancora della crescita in giudicato
della presente decisione.
7.
Tassa
di giustizia e spese sono poste a carico di chi le ha originate: le spese sono
contenute.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39
lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è
accolta ai sensi dei considerandi.
2. La tassa di
giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF 130.--
(centotrenta), sono poste a carico di IS 1, __________.
3. Rimedio di
diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98
LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81
LTF.
4. Intimazione:
terzi
implicati
1. PI
1
2. PI
2
patr. da: PR 2
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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