60.2007.288
Istanza di ispezione degli atti. istituto delle assicurazioni sociali quale istante
3 ottobre 2007Italiano4 min
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Numero d'incarto:
60.2007.288
Data decisione, Autorità:
03.10.2007, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. istituto delle assicurazioni sociali quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2007.288
Lugano
3 ottobre 2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano
Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 26/27.7.2007
presentata dall’
IS 1
tendente ad ottenere l’accesso agli atti
di un procedimento penale in relazione al decesso di un assicurato;
richiamato lo scritto 14/17.8.2007 del
sostituto procuratore pubblico Marisa Alfier, con il quale comunica di non
formulare osservazioni e di rimettersi al prudente criterio di questa Camera;
richiamate le osservazioni 24/27.8.2007 del
patrocinatore del dr. med. PI 2, con le quali comunica di opporsi all’accesso
agli atti;
ritenuto che il dr. med. PI 3 ed il dr.
med. PI 4, interpellati, non hanno preso posizione;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A
seguito del decesso di un paziente presso una clinica __________, il Ministero pubblico
ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________) con riferimento ai reati
degli art. 117 e 125 cpv. 2 CP. Il procedimento si trova ancora allo stadio delle
informazioni preliminari, ma ha già comportato un’intensa attività di accertamento,
con l’audizione di diverse persone e l’elaborazione di una perizia e la sua delucidazione.
2. Con la
presente procedura, l’istituto istante chiede di poter avere accesso agli atti,
considerato come a seguito del decesso eroga una rendita, ed intende esaminare
la possibilità di eventuali azioni di regresso contro terzi responsabili. Il
sostituto procuratore pubblico si è rimesso al giudizio di questa Camera,
mentre il patrocinatore del dr. med. PI 2 si è opposto all’accoglimento
dell’istanza, adducendo che il procedimento si trova ancora allo stadio delle
informazioni preliminari e che la responsabilità del suo patrocinato è
contestata.
3. Giusta
l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente
codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di
un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico
legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel
processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e
dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4. Nel
presente caso la richiesta d’accesso agli atti è legata alla verifica dei presupposti
per un’eventuale azione di regresso verso terzi, ex art. 72 LPGA, da parte
dell’istituto istante in relazione al decesso del paziente, considerata la
rendita che è stata erogata a seguito dell’evento fatale.
Il
patrocinatore del dr. med. PI 2 si oppone, adducendo che il procedimento si
trova ancora allo stadio delle informazioni preliminari e che la responsabilità
del suo assistito è contestata.
L’interesse
dell’istituto istante è certamente legittimo e giuridicamente fondato sull’art.
72 LPGA. È anche prevalente rispetto a quello del medico opponente, con riferimento
agli argomenti addotti. Se il procedimento è ancora allo stadio delle informazioni
preliminari è unicamente in considerazione del tipo di inchiesta (su errori
medici), nella quale, data la delicatezza dei temi e l’aspetto particolarmente
tecnico, si posticipa l’eventuale promozione dell’accusa quasi alla fine. Nel
presente caso l’inchiesta è già ad uno stadio di avanzamento, ben oltre a
quelli che sono solitamente i limiti delle informazioni preliminari.
Irrilevante è poi il fatto che il medico osservante contesti ogni tipo di
responsabilità.
5. L’istanza
è accolta. L’istituto istante potrà accedere agli atti del procedimento presso
il Ministero pubblico, dopo la crescita in giudicato della presente decisione.
6. Non si
prelevano tassa di giustizia e spese, con riferimento all’art. 32 LPGA.
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è
accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. Non si
prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio di
diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98
LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81
LTF.
4. Intimazione:
terzi
implicati
1. PI
1
Considerandi
2.
PI
2.
2.
patr. da: PR 1
3.
PI
3.
4.
PI
4.
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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