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Decisione

60.2007.29

Ricorso contro i provvedimenti e le omissioni del presidente del tribunale competente anteriori al pubblico dibattimento. ricevibilità. prove

23 gennaio 2007Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

60.2007.29

Data decisione, Autorità:

23.01.2007, CRP

Titolo:

Ricorso contro i provvedimenti e le omissioni del presidente del tribunale competente anteriori al pubblico dibattimento. ricevibilità. prove

NOTIFICA DI PROVE

RICORSO ALLA CAMERA DEI RICORSI PENALI

RISERVA

art. 227 CPP-TI

art. 228 CPP-TI

art. 284 cpv. 1 let. c CPP-TI

Incarto n.

60.2007.29

Lugano

23 gennaio

2007

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera dei ricorsi penali del

Tribunale d'appello

composta dai

giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano

Ranzanici

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sul ricorso 19/22.1.2007

presentato da

RI 1

patr. da: PR 1

contro

l’ordinanza 12.1.2007 emanata dal giudice

della Pretura penale Giovanni Celio nel quadro dell’incarto __________ aperto

a seguito di opposizione al __________;

ritenuto che, dato l’esito del gravame,

questa Camera ha deciso di prescindere da uno scambio di allegati;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

1. La qui

ricorrente è stata accusata con decreto d’accusa del 12.6.2006 (DA __________)

di danneggiamento in relazione all’aggressione da parte di un pastore maremmano

(di cui aveva la cura) ai danni di un altro cane. A seguito di opposizione,

l’incarto è stato trasmesso alla Pretura penale.

Considerandi

2.

Con

l’ordinanza del 12.1.2007 il pretore ha stabilito quali mezzi postulati

ammettere e quali respingere, in relazione anche ad una notifica di “prove e

nuove prove” fatta dalla qui ricorrente in data 12.12.2006. Nell’ordinanza qui

impugnata, in particolare al punto 2 della stessa, il pretore ha respinto una

serie di prove, così come ha respinto l’opposizione all’uso dibattimentale

delle risultanze dell’istruttoria formale.

3.

Con il

presente gravame la ricorrente chiede la modifica dell’ordinanza del pretore,

in particolare postulando: l’accettazione dell’opposizione all’uso

dibattimentale delle risultanze dell’istruttoria formale; l’ammissione agli

atti dei documenti prodotti in data 12.12.2006; l’ammissione (e quindi la

citazione) di alcuni testi. La ricorrente contesta l’interpretazione data dal

pretore all’art. 228 CPP, in relazione all’art. 227 CPP e più in generale

rispetto alla ricerca della verità. La ricorrente rimprovera al pretore di non

aver esaminato la portata e la rilevanza delle prove proposte e rifiutate. La ricorrente

sostiene infine che l’opposizione all’uso dibattimentale delle risultanze

dell’istruzione formale appare legittima, e ne postula l’accoglimento.

4.

Nel

presente caso si pone preliminarmente il quesito della competenza di questa

Camera in relazione all’oggetto del ricorso.

5.

In base

all’art. 227 cpv. 6 CPP “L’ammissione o la reiezione di prove notificate e

la loro assunzione d’ufficio è decisa con ordinanza, intimata a tutte le parti:

essa non è impugnabile con ricorso alla Camera dei ricorsi penali”.

6.

L’art.

228.

CPP permette alle parti di chiedere o produrre dei mezzi di prova anche

dopo l’espirazione dei termini fissati dall’art. 227 cpv. 1 CPP, e ciò fino

alla fine dell’istruttoria dibattimentale. L’art. 228 cpv. 2 CPP prevede che

sulle richieste formulate al dibattimento decide la Corte. A contrario, sulle

richieste formulate prima del dibattimento, decide il presidente, come previsto

dall’art. 227 CPP: in questo senso, la decisione impugnata fa riferimento all’art.

227.

cpv. 6 CPP.

7.

Il

testo dell’art. 227 cpv. 6 in fine CPP è chiaro nell’escludere la possibilità

di impugnare l’ordinanza sulle prove del presidente emanata nella fase

predibattimentale. Come risulta dai lavori preparatori “non è dato ricorso contro

questa ordinanza (né al proponente in caso di reiezione, né tanto meno alla

controparte in ogni caso), non tanto per evitare ritardo nell’aggiornamento del

processo, quanto perché in sostanza spetterà alla Corte (se verrà nuovamente

investita del problema) di decidere in merito, con miglior cognizione di

rilevanza, utilità e opportunità, che non la Camera dei ricorsi penali” (Messaggio

n. 3163 A del 20.3.1991 p. 209). L’art. 227 cpv . 6 CPP costituisce una “lex

specialis” rispetto alla competenza generale prevista a favore di questa Camera

all’art. 284 cpv. 1 lit. c CPP, invocato dalla ricorrente: quest’ultima disposizione

riserva espressamente “salvo contraria disposizione di legge”.

8.

In

simile chiara situazione legale, questa Camera non può che concludere alla propria

incompetenza ad entrare nel merito del gravame presentato dalla ricorrente. La

citazione dei lavori preparatori surriferita, nonché l’assetto generale della

procedura penale permetterà comunque alla ricorrente di riproporre i mezzi di

prova all’inizio del dibattimento, così come di aggravare le eventuali limitazioni

dei diritti dell’accusato e della difesa che dovessero risultare in conseguenza

della mancata assunzione di mezzi di prova nel contesto del ricorso per

cassazione.

9.

Il

ricorso è irricevibile. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico di

chi le ha occasionate.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto gli art. 227, 228, 284 CPP, l’art. 39

lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. Il ricorso è irricevibile.

2. La tassa di

giustizia di CHF 300.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 350.--

(trecentocinquanta), sono poste a carico di RI 1, __________.

3. Rimedio di

diritto:

Contro

la presente decisione è dato ricorso in materia penale al Tribunale federale

entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.

Qualora

non sia ammissibile il ricorso in materia penale, contro la presente decisione

è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.

3. Intimazione:

terzi

implicati

PI 1

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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