60.2007.29
Ricorso contro i provvedimenti e le omissioni del presidente del tribunale competente anteriori al pubblico dibattimento. ricevibilità. prove
23 gennaio 2007Italiano5 min
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Numero d'incarto:
Fatti
60.2007.29
Data decisione, Autorità:
23.01.2007, CRP
Titolo:
Ricorso contro i provvedimenti e le omissioni del presidente del tribunale competente anteriori al pubblico dibattimento. ricevibilità. prove
NOTIFICA DI PROVE
RICORSO ALLA CAMERA DEI RICORSI PENALI
RISERVA
art. 227 CPP-TI
art. 228 CPP-TI
art. 284 cpv. 1 let. c CPP-TI
Incarto n.
60.2007.29
Lugano
23 gennaio
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano
Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso 19/22.1.2007
presentato da
RI 1
patr. da: PR 1
contro
l’ordinanza 12.1.2007 emanata dal giudice
della Pretura penale Giovanni Celio nel quadro dell’incarto __________ aperto
a seguito di opposizione al __________;
ritenuto che, dato l’esito del gravame,
questa Camera ha deciso di prescindere da uno scambio di allegati;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. La qui
ricorrente è stata accusata con decreto d’accusa del 12.6.2006 (DA __________)
di danneggiamento in relazione all’aggressione da parte di un pastore maremmano
(di cui aveva la cura) ai danni di un altro cane. A seguito di opposizione,
l’incarto è stato trasmesso alla Pretura penale.
Considerandi
2.
Con
l’ordinanza del 12.1.2007 il pretore ha stabilito quali mezzi postulati
ammettere e quali respingere, in relazione anche ad una notifica di “prove e
nuove prove” fatta dalla qui ricorrente in data 12.12.2006. Nell’ordinanza qui
impugnata, in particolare al punto 2 della stessa, il pretore ha respinto una
serie di prove, così come ha respinto l’opposizione all’uso dibattimentale
delle risultanze dell’istruttoria formale.
3.
Con il
presente gravame la ricorrente chiede la modifica dell’ordinanza del pretore,
in particolare postulando: l’accettazione dell’opposizione all’uso
dibattimentale delle risultanze dell’istruttoria formale; l’ammissione agli
atti dei documenti prodotti in data 12.12.2006; l’ammissione (e quindi la
citazione) di alcuni testi. La ricorrente contesta l’interpretazione data dal
pretore all’art. 228 CPP, in relazione all’art. 227 CPP e più in generale
rispetto alla ricerca della verità. La ricorrente rimprovera al pretore di non
aver esaminato la portata e la rilevanza delle prove proposte e rifiutate. La ricorrente
sostiene infine che l’opposizione all’uso dibattimentale delle risultanze
dell’istruzione formale appare legittima, e ne postula l’accoglimento.
4.
Nel
presente caso si pone preliminarmente il quesito della competenza di questa
Camera in relazione all’oggetto del ricorso.
5.
In base
all’art. 227 cpv. 6 CPP “L’ammissione o la reiezione di prove notificate e
la loro assunzione d’ufficio è decisa con ordinanza, intimata a tutte le parti:
essa non è impugnabile con ricorso alla Camera dei ricorsi penali”.
6.
L’art.
228.
CPP permette alle parti di chiedere o produrre dei mezzi di prova anche
dopo l’espirazione dei termini fissati dall’art. 227 cpv. 1 CPP, e ciò fino
alla fine dell’istruttoria dibattimentale. L’art. 228 cpv. 2 CPP prevede che
sulle richieste formulate al dibattimento decide la Corte. A contrario, sulle
richieste formulate prima del dibattimento, decide il presidente, come previsto
dall’art. 227 CPP: in questo senso, la decisione impugnata fa riferimento all’art.
227.
cpv. 6 CPP.
7.
Il
testo dell’art. 227 cpv. 6 in fine CPP è chiaro nell’escludere la possibilità
di impugnare l’ordinanza sulle prove del presidente emanata nella fase
predibattimentale. Come risulta dai lavori preparatori “non è dato ricorso contro
questa ordinanza (né al proponente in caso di reiezione, né tanto meno alla
controparte in ogni caso), non tanto per evitare ritardo nell’aggiornamento del
processo, quanto perché in sostanza spetterà alla Corte (se verrà nuovamente
investita del problema) di decidere in merito, con miglior cognizione di
rilevanza, utilità e opportunità, che non la Camera dei ricorsi penali” (Messaggio
n. 3163 A del 20.3.1991 p. 209). L’art. 227 cpv . 6 CPP costituisce una “lex
specialis” rispetto alla competenza generale prevista a favore di questa Camera
all’art. 284 cpv. 1 lit. c CPP, invocato dalla ricorrente: quest’ultima disposizione
riserva espressamente “salvo contraria disposizione di legge”.
8.
In
simile chiara situazione legale, questa Camera non può che concludere alla propria
incompetenza ad entrare nel merito del gravame presentato dalla ricorrente. La
citazione dei lavori preparatori surriferita, nonché l’assetto generale della
procedura penale permetterà comunque alla ricorrente di riproporre i mezzi di
prova all’inizio del dibattimento, così come di aggravare le eventuali limitazioni
dei diritti dell’accusato e della difesa che dovessero risultare in conseguenza
della mancata assunzione di mezzi di prova nel contesto del ricorso per
cassazione.
9.
Il
ricorso è irricevibile. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico di
chi le ha occasionate.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto gli art. 227, 228, 284 CPP, l’art. 39
lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. Il ricorso è irricevibile.
2. La tassa di
giustizia di CHF 300.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 350.--
(trecentocinquanta), sono poste a carico di RI 1, __________.
3. Rimedio di
diritto:
Contro
la presente decisione è dato ricorso in materia penale al Tribunale federale
entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.
Qualora
non sia ammissibile il ricorso in materia penale, contro la presente decisione
è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.
3. Intimazione:
terzi
implicati
PI 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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