60.2007.292
Istanza di ispezione degli atti. OAD FCT quale istante
3 ottobre 2007Italiano5 min
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Numero d'incarto:
Fatti
60.2007.292
Data decisione, Autorità:
03.10.2007, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. OAD FCT quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2007.292
Lugano
3 ottobre
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano
Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 31.7/2.8.2007
presentata dall’
IS 1
tendente ad ottenere l’accesso agli atti
di un eventuale procedimento penale a carico di una persona attiva in una
società sottoposta alla loro vigilanza;
richiamate le osservazioni 6/7.8.2007 del
procuratore pubblico Arturo Garzoni, che non si oppone di principio alla
richiesta;
richiamate le osservazioni 7/8.8.2007 del
patrocinatore di PI 2, con le quali comunica di opporsi alla richiesta;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. L’organizzazione
istante, quale organo di autodisciplina in ambito LRD, chiede con la presente
procedura di conoscere gli eventuali atti di un procedimento a carico di PI 2,
una responsabile della __________, soggetta alla loro vigilanza.
Considerandi
2.
La
richiesta non è avversata dal procuratore pubblico; alla stessa si oppone al contrario
PI 2.
3.
Giusta
l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente
codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di
un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico
legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel
processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e
dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4.
La LRD
è una legge di polizia economica: si tratta di una legge quadro, caratterizzata
dall’idea dell’autodisciplina (Messaggio del CF del 17.9.1996, FF 1996 III p.
1007), in base alla quale le autorità intervengono unicamente in caso di autocontrollo
insufficiente o inesistente. L’__________ è stata costituita in relazione
all’applicazione della LRD in Ticino, con riferimento in particolare agli art.
24.
ss. LRD.
5.
Con
decisione del __________ (inc. __________) questa Camera ha ammesso un legittimo
interesse giuridico da parte dell’organizzazione istante che, in applicazione
del principio dell’autodisciplina, svolge per gli intermediari finanziari
presso di lei affiliati i medesimi compiti e le medesime funzioni dell’autorità
di controllo federale per gli intermediari finanziari da lei autorizzati ed a
lei direttamente sottoposti.
Per questo è
dato di principio anche per l’__________ un legittimo interesse giuridico ad
accedere agli atti di un procedimento penale. Occorre anche considerare che l’__________,
in quanto delegataria di compiti pubblici, è tenuta a rispettare il segreto di
funzione.
6.
In
ossequio al principio della proporzionalità, si è rinunciato a concedere
un’autorizzazione generale. Per ogni singolo caso si deve perciò presentare una
richiesta giusta l’art. 27 CPP.
Questo
permetterà per un verso a questa Camera di ponderare in concreto la conformità
della richiesta con i compiti specifici che la LRD riconosce agli organi di autodisciplina,
e permetterà per altro verso alle persone interessate di esprimersi in merito e
di sollevare eventuali argomenti che potessero ostare all’accesso alle informazioni
e/o agli atti.
7.
Nel
caso concreto, la richiesta tende ad accertare il fondamento o meno di voci
della piazza circa un responsabile della società __________ sottoposta alla
loro vigilanza. Alla richiesta, ed in particolare all’accesso agli atti, si
oppone fermamente la persona interessata, per i motivi esposti nelle osservazioni
7/8.8.2007, considerato come ella stessa non abbia accesso agli atti.
Allo stadio
attuale del procedimento (informazioni preliminari), ritenute anche le ipotesi
di reato per cui il Ministero pubblico procede, la richiesta appare prematura,
mentre che l’organizzazione istante avrà un interesse a conoscere il futuro
esito del procedimento.
8.
L’organizzazione
istante dovrebbe comunque, di principio, richiedere le informazioni desiderate direttamente
ai soggetti sottoposti alla sua vigilanza; solo subordinatamente, in caso di esito
infruttuoso o insoddisfacente della richiesta ai diretti sorvegliati,
rivolgersi alle autorità penali.
9.
L’istanza
va quindi respinta. Data la particolarità del caso, non si percepiscono tassa
di giustizia e spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP, la LRD e ogni altra
norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è respinta.
2. Non si
prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio di
diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98
LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81
LTF.
4. Intimazione:
terzi
implicati
1. PI
1
2. PI
2
patr. da: PR 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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