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Decisione

60.2007.292

Istanza di ispezione degli atti. OAD FCT quale istante

3 ottobre 2007Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

60.2007.292

Data decisione, Autorità:

03.10.2007, CRP

Titolo:

Istanza di ispezione degli atti. OAD FCT quale istante

SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO

art. 27 CPP-TI

Incarto n.

60.2007.292

Lugano

3 ottobre

2007

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera dei ricorsi penali del

Tribunale d'appello

composta dai

giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano

Ranzanici

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 31.7/2.8.2007

presentata dall’

IS 1

tendente ad ottenere l’accesso agli atti

di un eventuale procedimento penale a carico di una persona attiva in una

società sottoposta alla loro vigilanza;

richiamate le osservazioni 6/7.8.2007 del

procuratore pubblico Arturo Garzoni, che non si oppone di principio alla

richiesta;

richiamate le osservazioni 7/8.8.2007 del

patrocinatore di PI 2, con le quali comunica di opporsi alla richiesta;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

1. L’organizzazione

istante, quale organo di autodisciplina in ambito LRD, chiede con la presente

procedura di conoscere gli eventuali atti di un procedimento a carico di PI 2,

una responsabile della __________, soggetta alla loro vigilanza.

Considerandi

2.

La

richiesta non è avversata dal procuratore pubblico; alla stessa si oppone al contrario

PI 2.

3.

Giusta

l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente

art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale

(DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente

codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di

un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico

legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel

processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e

dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

4.

La LRD

è una legge di polizia economica: si tratta di una legge quadro, caratterizzata

dall’idea dell’autodisciplina (Messaggio del CF del 17.9.1996, FF 1996 III p.

1007), in base alla quale le autorità intervengono unicamente in caso di autocontrollo

insufficiente o inesistente. L’__________ è stata costituita in relazione

all’applicazione della LRD in Ticino, con riferimento in particolare agli art.

24.

ss. LRD.

5.

Con

decisione del __________ (inc. __________) questa Camera ha ammesso un legittimo

interesse giuridico da parte dell’organizzazione istante che, in applicazione

del principio dell’autodisciplina, svolge per gli intermediari finanziari

presso di lei affiliati i medesimi compiti e le medesime funzioni dell’autorità

di controllo federale per gli intermediari finanziari da lei autorizzati ed a

lei direttamente sottoposti.

Per questo è

dato di principio anche per l’__________ un legittimo interesse giuridico ad

accedere agli atti di un procedimento penale. Occorre anche considerare che l’__________,

in quanto delegataria di compiti pubblici, è tenuta a rispettare il segreto di

funzione.

6.

In

ossequio al principio della proporzionalità, si è rinunciato a concedere

un’autorizzazione generale. Per ogni singolo caso si deve perciò presentare una

richiesta giusta l’art. 27 CPP.

Questo

permetterà per un verso a questa Camera di ponderare in concreto la conformità

della richiesta con i compiti specifici che la LRD riconosce agli organi di autodisciplina,

e permetterà per altro verso alle persone interessate di esprimersi in merito e

di sollevare eventuali argomenti che potessero ostare all’accesso alle informazioni

e/o agli atti.

7.

Nel

caso concreto, la richiesta tende ad accertare il fondamento o meno di voci

della piazza circa un responsabile della società __________ sottoposta alla

loro vigilanza. Alla richiesta, ed in particolare all’accesso agli atti, si

oppone fermamente la persona interessata, per i motivi esposti nelle osservazioni

7/8.8.2007, considerato come ella stessa non abbia accesso agli atti.

Allo stadio

attuale del procedimento (informazioni preliminari), ritenute anche le ipotesi

di reato per cui il Ministero pubblico procede, la richiesta appare prematura,

mentre che l’organizzazione istante avrà un interesse a conoscere il futuro

esito del procedimento.

8.

L’organizzazione

istante dovrebbe comunque, di principio, richiedere le informazioni desiderate direttamente

ai soggetti sottoposti alla sua vigilanza; solo subordinatamente, in caso di esito

infruttuoso o insoddisfacente della richiesta ai diretti sorvegliati,

rivolgersi alle autorità penali.

9.

L’istanza

va quindi respinta. Data la particolarità del caso, non si percepiscono tassa

di giustizia e spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP, la LRD e ogni altra

norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza è respinta.

2. Non si

prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Rimedio di

diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98

LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81

LTF.

4. Intimazione:

terzi

implicati

1. PI

1

2. PI

2

patr. da: PR 1

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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