60.2007.30
Assistenza internazionale in materia penale. ricorso contro la decisione di chiusura. principio della doppia punibilità. principio della proporzionalità. diritto di essere sentito. cernita dei documen
30 maggio 2007Italiano14 min
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Numero d'incarto:
60.2007.30
Data decisione, Autorità:
30.05.2007, CRP
Titolo:
Assistenza internazionale in materia penale. ricorso contro la decisione di chiusura. principio della doppia punibilità. principio della proporzionalità. diritto di essere sentito. cernita dei documenti
ASSISTENZA PER UN PROCEDIMENTO PENALE ALL'ESTERO
DIRITTO DI ESSERE SENTITI
PRINCIPIO DELLA DOPPIA PUNIBILITÀ
PRINCIPIO DELLA PROPORZIONALITÀ
art. 63 AIMP
art. 64 cpv. 1 AIMP
Incarto n.
60.2007.30
Lugano
30 maggio
2007/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Rocco Filippini, vicecancelliere
sedente per statuire sul ricorso 19/22.1.2007
presentato da
RI 1
patr. da: PR 1
contro
la decisione di chiusura parziale
19.12.2006 emanata dal procuratore pubblico Giovan Maria Tattarletti nell’ambito
del procedimento di assistenza giudiziaria internazionale dipendente da
commissione rogatoria 11.10.2006, e relativo complemento 28.11.2006, della __________
__________ (inc. Rog. __________);
richiamate le osservazioni 12.2.2007 del
procuratore pubblico, che si rimette al prudente giudizio di questa Camera in
merito alla trasmissione degli estratti conto limitatamente al periodo di
indagine, chiedendo per il resto che il gravame venga respinto;
richiamate le osservazioni 12/13.2.2007
dell’Ufficio federale di giustizia, concludenti per la reiezione del ricorso;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
Fatti
a. Con
commissione rogatoria 11.10.2006, completata il 28.11.2006 ed il 1.12.2006, la __________
ha inoltrato alle autorità svizzere domanda di assistenza internazionale
nell’ambito del procedimento penale a carico di __________ ed altri per titolo
di corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 CPI). A dire
dell’Autorità rogante, il reato sarebbe stato commesso tra il 2003 ed il 2005, in
relazione ad una gara d’appalto per l’assegnazione del servizio di gestione e
valorizzazione del patrimonio immobiliare della Fondazione __________ (__________),
segnatamente in relazione alla promessa di pagamento di almeno EUR 50 milioni
ed al versamento quale acconto di EUR 3 milioni, destinati a remunerare RI 1
(ed altri intermediari) per atti contrari ai doveri d’ufficio volti a favorire
la __________ (riconducibile a __________) ed il __________, al quale la stessa
aderiva.
Più in
particolare, l’autorità rogante ha richiesto alle autorità svizzere l’acquisizione
della documentazione bancaria inerente il bonifico di EUR 3 milioni dal conto n.
__________ __________ aperto presso __________ al conto n. __________ aperto
presso __________ (già __________). Ha inoltre richiesto la perquisizione degli
uffici della __________ (e/o di società collegate al gruppo __________), l’identificazione
di __________ e l’acquisizione di informazioni in merito alla restituzione
dell’acconto di EUR 3 milioni, nonché – con complemento 28.11.2006 – l’individuazione
e la perquisizione presso __________ e __________ delle relazioni riconducibili
agli indagati.
b. Con distinte
decisioni di entrata in materia e esecuzione 24.11.2006 (in materia di
perquisizione bancaria), 30.11.2006 (in sostituzione della corrispondente
decisione 24.11.2006 in materia di perquisizione ed audizione testimoniale) e
30.11.2006 (in sostituzione della corrispondente decisione 29.11.2006 in materia
di perquisizione bancaria), il procuratore pubblico ha ritenuto soddisfatti i
requisiti di forma e di sostanza, il principio della proporzionalità ed il principio
della doppia punibilità. Ha quindi ammesso l’entrata in materia ed ordinato, fra
l’altro, l’audizione testimoniale di __________, fiduciario presso __________,
e l’individuazione/perquisizione presso __________ e __________ delle relazioni
riconducibili agli indagati, con riferimento al periodo dall’1.1.2003 (o
dall’apertura) al 31.12.2005 (o alla chiusura).
c. Per
quanto qui di interesse, con scritto 30.11.2006 __________ ha trasmesso al
Ministero pubblico la documentazione inerente la relazione n. __________,
intestata a RI 1, che risulta essere stata aperta il 14.9.1999 ed estinta il
29.12.2003.
d. Con
decisione di chiusura parziale 19.12.2006, il procuratore pubblico ha accolto
la richiesta di assistenza e disposto, fra l’altro, la trasmissione della suddetta
documentazione, osservando in particolare che “quanto raccolto non è
manifestamente estraneo alla rogatoria ed appare utile all’autorità rogante,
trattandosi della documentazione bancaria specificatamente richiesta
dall’Autorità rogante”.
e. Con
tempestivo gravame, RI 1 chiede, in via principale, di respingere la domanda di
assistenza internazionale e, subordinatamente, di ordinare al Ministero
pubblico la cernita in contraddittorio della documentazione bancaria.
Il ricorrente
– riassunti i fatti – censura la violazione del requisito della doppia punibilità,
del diritto di essere sentito nonché del principio della proporzionalità.
Sostiene
anzitutto di non essere un pubblico ufficiale, per cui verrebbe meno il reato
di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio di cui all’art. 319 CPI e
di corruzione a’ sensi del Codice penale svizzero. Sostiene poi che la
documentazione bancaria acquisita in esecuzione della rogatoria sarebbe
irrilevante ed estranea (anche da un profilo temporale) ai fatti indagati, per
cui una sua trasmissione costituirebbe una crassa violazione del principio
della proporzionalità, che impedisce alle autorità rogate di assecondare
richieste esplorative e di concedere più di quanto non sia postulato. Sostiene infine
di essere venuto a conoscenza della rogatoria solo casualmente il 12.1.2007,
ossia a procedura già chiusa, ciò che gli avrebbe impedito di partecipare alla
cernita della documentazione.
f. Con
osservazioni 12.2.2007, il procuratore pubblico considera adempiuto il requisito
della doppia punibilità, evidenziando che nel diritto svizzero il carattere di
funzionario non è (più) interpretato in senso stretto. Lascia invece a questa
Camera decidere se l’invio degli estratti conto debba essere limitato a quelli
dall’1.1.2003 al 29.12.2003 (data di chiusura della relazione), compresi i
documenti di apertura. Rileva infine che il diritto di essere sentito è stato
in ogni caso sanato in questa sede, posto come il ricorrente abbia chiaramente
lasciato intendere di opporsi all’invio di qualsiasi documento.
g. Con
osservazioni 12/13.2.2007, l’Ufficio federale di giustizia postula la reiezione
del gravame. A suo dire, la tesi ricorsuale della violazione del diritto di
essere sentiti sarebbe comunque infondata, indipendentemente dal fatto che la
mancata cernita della documentazione sia dipesa dal ricorrente o dall’istituto
bancario. In merito al requisito della doppia punibilità, rileva invece che determinanti
sono le norme in vigore al momento dell’adozione della decisione di assistenza,
per cui anche il nuovo art. 4a LCSI inerente la corruzione tra privati potrebbe
trovare applicazione.
Considerandi
1.
Secondo
l’art. 80h lit. b AIMP ha diritto di ricorrere chiunque è toccato personalmente
e direttamente da una misura di assistenza giudiziaria e ha un interesse degno
di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa.
Con
riferimento ai documenti di cui al punto 2.2. del dispositivo della decisione impugnata,
la legittimazione di RI 1, titolare della relazione n. __________ __________ aperta
presso __________, appare pertanto pacifica (DTF 130 II 162).
2.
Ai
rapporti __________ -svizzeri nel settore dell’assistenza giudiziaria in
materia penale si applicano la Convenzione europea di ugual titolo del 20
aprile 1959 (CEAG), alla quale entrambi gli Stati hanno aderito. La Legge
federale sull’assistenza internazionale in materia penale (AIMP) è invece applicabile
alle questioni che la prevalente Convenzione internazionale non regola
espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più
favorevole all’assistenza di quello internazionale (DTF 124 II 180), fatto
salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 123 II 595).
3.
3.1.
Il ricorrente
contesta anzitutto la violazione del principio della doppia punibilità. A suo
sostegno, argomenta di non essere un pubblico ufficiale, per cui verrebbe meno
il reato di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 CPI) e
di corruzione ai sensi degli art. 322ter ss. CP.
3.2
Secondo
l’art. 5 cpv. 1 lett. a CEAG, applicabile in virtù della riserva formulata
dalla Svizzera, l’esecuzione di una commissione rogatoria ai fini di
perquisizione è subordinata alla condizione che il reato perseguito nello Stato
richiedente sia punibile secondo la legge della Parte richiedente e della Parte
richiesta. Nel diritto svizzero, l’art. 64 cpv. 1 AIMP prevede che i
provvedimenti secondo l’art. 63 AIMP, se implicano l’applicazione della coercizione
processuale, possono essere ordinati soltanto ove dall’esposizione dei fatti
risulti che l’atto perseguito all’estero denota gli elementi obiettivi di una
fattispecie punibile secondo il diritto svizzero.
In concreto,
dalla commissione rogatoria emerge in particolare che __________, per
assicurarsi una gara d’appalto con oggetto l’assegnazione del servizio di gestione
e valorizzazione del patrimonio immobiliare della Fondazione __________,
avrebbe promesso il pagamento di almeno EUR 50 milioni e versato un acconto di
EUR 3 milioni, poi restituitogli nel corso del mese di novembre 2005, in
seguito all’annullamento dell’appalto.
Premesso che
la descrizione dei fatti esposta dalle autorità __________ non contiene lacune
o contraddizioni manifeste, per cui non vi sono ragioni per scostarsene, per
l’esame della doppia punibilità decisivo è sapere se l’atto perseguito
all’estero, fatta la dovuta trasposizione, denoti gli elementi obiettivi di una
fattispecie punibile anche secondo il diritto svizzero. L’art. 64 AIMP non fa
alcun obbligo all’autorità rogata di verificare la punibilità dei fatti secondo
il diritto estero, partendo dalla presunzione che tali condizioni siano
adempiute secondo tale diritto (DTF 124 II 184).
3.3
D’altra
parte, la relazione tra lo Stato richiedente e quello richiesto non insorge al
momento in cui il fatto è stato commesso, ma al momento in cui la domanda
estera è presentata. Contrariamente a quanto sembra sostenere il ricorrente,
determinante per stabilire se sussiste il requisito della doppia punibilità è
pertanto il diritto in vigore al momento della decisione sulla domanda. In
altri termini, se il fatto perseguito è
punibile si determina secondo il diritto penale in vigore nello Stato richiesto
al momento della decisione sulla domanda di assistenza e non sulla scorta di
quello vigente al momento della commissione del fatto o della conclusione della
Convenzione. Così, l’assistenza (nel caso di necessità di misure coercitive) è da
accordare se il fatto – punibile nello Stato richiedente – non lo era nello
Stato richiesto al momento in cui è stato commesso, ma lo è divenuto, per una
modifica del diritto interno, prima della decisione sulla
domanda. La misura coercitiva non è infatti più diretta, in tale momento,
contro una persona innocente; né è leso il precetto per cui la legge penale non
ha effetto retroattivo, poiché il diritto dell’assistenza è da equiparare alla
procedura penale, alla quale il principio di non retroattività è estraneo (DTF
122.
II 422; 112 Ib 576).
Venendo al
caso in esame, i fatti di corruzione esposti dalle autorità __________
adempiono il requisito della doppia punibilità: con riferimento agli art.
322ter ss. CP nella misura in cui il ricorrente fosse considerato un pubblico funzionario
(cfr. BSK StGB II – M. PIETH,
Basilea 2003, n. 4 ss. ad art. 322ter CP), in considerazione delle nuove disposizioni in
materia di corruzione tra privati (art. 4a LCSI), entrate in vigore l’1.7.2006,
nel caso inverso.
4.
4.1.
Il ricorrente
si prevale inoltre del principio della proporzionalità e del diritto di essere
sentito. Sostiene in particolare che le informazioni richieste, già da un punto
di vista temporale, sono del tutto inidonee a far progredire le indagini
(ricorso 19/22.1.2007, p. 10) ed evidenzia di essere venuto a conoscenza della
rogatoria solo casualmente il 12.1.2007, a procedura già chiusa.
4.2
A giusta
ragione l’autorità rogante non ha limitato la sua richiesta all’acquisizione della documentazione
bancaria inerente il bonifico addebitato sul conto n. __________ presso __________
in favore del conto n. __________ presso __________. Dalla stessa commissione rogatoria emerge in
particolare che il reato di corruzione sarebbe stato commesso tra il 2003 ed il
2005, per cui si giustificava estendere le indagini ai conti o rapporti esistenti
presso gli stessi istituti bancari e riconducibili agli indagati, potenzialmente
alimentati da operazioni connesse all’asserito reato di corruzione. A tal proposito,
non si può ancora parlare di fishing expedition, con cui si intende una ricerca di prove generale e indeterminata,
volta a sanzionare un’ipotesi di reato che non trova conforto in ulteriori e
sufficienti indizi, in particolare se gli indizi di reato sono così vaghi che
l'inchiesta non mira a raccogliere elementi probatori per concretizzare
giustificati sospetti, ma ad una ricerca indiscriminata di prove (REP. 1992 p.
334; DTF 127 II 142).
4.3
In concreto,
la documentazione bancaria raccolta in esecuzione della domanda di assistenza
comprende le formalità di apertura della relazione n. __________, gli estratti
conto dall’apertura (14.9.1999) alla chiusura (29.12.2003), le relative
istruzioni di chiusura, nonché i giustificativi di due bonifici del 21.12.2001
e del 15.1.2003.
Ora, per le
informazioni su conti bancari occorrono, di regola, tutti i documenti; ciò allo
scopo di poter individuare il titolare giuridico ed economico del conto e
sapere a quali persone o entità giuridiche sia pervenuto l’eventuale provento
del reato (DTF 124 II 180).
Allo stadio attuale del procedimento estero, l’utilità e la rilevanza potenziale
della documentazione bancaria riferita all’arco temporale oggetto di indagini
da parte degli inquirenti esteri (2003-2005) non può manifestamente essere
esclusa (R. ZIMMERMANN, La
coopération judiciaire internationale en matière pénale, 2. ed., Berna 2004, n.
478).
Nondimeno,
ancora di recente, il Tribunale federale ha tuttavia precisato che l’autorità
rogata non può limitarsi ad invocare il principio dell’utilità potenziale per
trasmettere la documentazione acquisita, nella sua totalità, ogniqualvolta la
stessa appaia correlata con i fatti oggetto di indagine all’estero e gli
interessati non espongano, in modo chiaro e dettagliato, i motivi per cui un determinato
atto non dovrebbe essere consegnato all’autorità rogante. Una simile prassi
equivale di fatto ad una trasmissione in blocco della documentazione, ciò che è
incompatibile con il principio della proporzionalità (DTF 130 II 14).
4.4
Venendo al
caso in esame, con decisione di chiusura parziale 19.12.2006, trascorse tre
settimane dalla decisione di entrata in materia e esecuzione, il procuratore
pubblico ha accolto la domanda di assistenza e disposto la trasmissione
all’autorità rogante di tutta la documentazione bancaria acquisita.
Come esposto
in narrativa, il ricorrente sostiene tuttavia di avere appreso dell’esistenza della rogatoria solo il
12.1.2007
A ragione, il
procuratore pubblico non gli ha intimato la decisione di entrata in materia e
esecuzione 30.11.2006 e la decisione di chiusura parziale 19.12.2006, poiché
non risultava essere residente né avere eletto domicilio in Svizzera (art. 80m
AIMP); queste sono state debitamente notificate alla sua banca mandataria.
Per contro, pur
riconoscendo che in caso di convenzioni di “fermo banca” ogni comunicazione
pervenuta alla banca è opponibile al cliente come se l’avesse ricevuta di
persona, in concreto non poteva dedurre, dopo sole tre settimane, che nessuno
si sarebbe manifestato, ritenuto peraltro che la relazione bancaria era già
stata estinta il 29.12.2003. L’autorità rogata, per garantire il diritto di
essere sentito e il rispetto del principio della proporzionalità nonché per
evitare eventuali ricorsi, in assenza di un consenso all’esecuzione
semplificata (art. 80c AIMP), deve infatti concedere agli aventi diritto la
possibilità, concreta ed effettiva, di consultare la documentazione acquisita:
essa deve quindi offrire agli interessati, affinché possano adempiere al loro
dovere di cooperazione, un termine per addurre, riguardo ad ogni singolo documento,
gli argomenti che secondo loro si opporrebbero alla consegna, emanando in
seguito una decisione di chiusura accuratamente motivata (decisione TF 1A.31/2004
del 23.12.2003; DTF 130 II 14).
4.5
Nelle proprie
osservazioni, il procuratore pubblico afferma che la trasmissione della documentazione
può semmai essere limitata al periodo oggetto di indagine, ovvero dall’1.1.2003
al 29.12.2003, compresi i documenti di apertura completi ed almeno il
giustificativo dell’accredito di EUR 990'900.-- di data 15.1.2003. Sostiene
quindi che l’asserita violazione del diritto di essere sentiti sarebbe stata
sanata in questa sede, posto come il ricorrente abbia lasciato intendere di
opporsi all’invio di qualsiasi documento (osservazioni 12.2.2007, p. 3).
A torto. Nell’allegato
ricorsuale RI 1 postula espressamente, in via subordinata, che venga ordinato al Ministero pubblico di procedere alla
cernita della documentazione bancaria acquisita in esecuzione della rogatoria,
per cui, nel rispetto del
doppio grado di giudizio, i documenti inerenti la relazione n. __________ devono
essere ritornati al procuratore pubblico, affinché proceda alla loro cernita in
concerto con RI 1.
5.
Il
ricorso è parzialmente accolto.
Non si
prelevano tassa di giustizia e spese; lo Stato della Repubblica e del Cantone
Ticino rifonderà al ricorrente – che ha fatto capo ai servizi di un legale –
ripetibili ridotte.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli articoli di legge
applicabili,
pronuncia
1. Il ricorso è
parzialmente accolto.
§ La decisione
di chiusura parziale 19.12.2006 è parzialmente annullata ai sensi dei considerandi.
§§ Il procuratore
pubblico Giovan Maria Tattarletti procederà alla cernita della documentazione
bancaria inerente la relazione n. __________ presso __________ in concerto con RI
1, __________.
2. Non si
prelevano tassa di giustizia e spese; lo Stato della Repubblica e del Cantone
Ticino rifonderà a RI 1, __________, CHF 300.-- (trecento) a titolo di ripetibili.
3. Rimedio di
diritto
Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale di Losanna entro 30 giorni dall’intimazione (art. 84 LTF).
4. Intimazione:
terzi
implicati
PI 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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