60.2007.301
Istanza di ispezione degli atti. già parte al procedimento quale istante
3 ottobre 2007Italiano3 min
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Numero d'incarto:
60.2007.301
Data decisione, Autorità:
03.10.2007, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. già parte al procedimento quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2007.301
Lugano
3 ottobre
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Andrea Pedroli (in
sostituzione di Ivano Ranzanici, esclusosi)
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 2/3.7.2007
presentata da
IS 1
tendente ad ottenere copia di una
sentenza di una Corte delle assise criminali;
premesso che la richiesta è stata inviata
direttamente al Tribunale penale, che l’ha girata per competenza a questa
Camera il 3.7.2007;
ritenuto che, dopo alcuni accertamenti
preliminari, questa Camera ha chiesto in data 7.8.2007 all’istante di precisare
Fatti
i motivi della domanda;
preso atto del fax 8.8.2007 dell’istante;
richiamate le osservazioni 14.8.2007 del
procuratore pubblico Maria Galliani, che non si oppone alla domanda;
letti ed esaminati gli atti;
Considerandi
considerato
in fatto ed in diritto
1.
L’istante
chiede di ricevere copia di una sentenza 17.3.2005 relativa ad una grossa
vicenda di criminalità economica (inc. TPC __________). Tale richiesta si fonda
sul fatto che l’istante sarebbe stato coinvolto in tale fattispecie.
Dalla
sentenza del 17.3.2005 (inc. TPC __________), a pagina 114 al punto 52 del
Dispositivo
dispositivo, risulta che una somma consistente sequestrata presso l’istante è
stata oggetto di decisione di confisca.
2. Il
procuratore pubblico interpellato ha comunicato il proprio nulla osta
all’accoglimento della richiesta.
3. Giusta
l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente codice,
la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un
processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo
che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo,
segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei
periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4. Nel
presente caso è dato certamente un interesse giuridico legittimo dell’istante a
ricevere copia della sentenza che ha disposto la confisca di un importo
consistente presso di lui, ma che la competente Corte ha ritenuto di pertinenza
di uno degli imputati.
5. L’istanza
è accolta. Considerato come non sia stata formulata opposizione, copia della
sentenza richiesta sarà inviata in allegato alla copia della presente decisione
destinata all’istante.
6. La
tassa di giustizia e le spese sono poste a carico di chi le ha occasionate.
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP e l’art. 39 lit. f LTG,
pronuncia
1. L’istanza è accolta.
2. La tassa di
giustizia di CHF 50.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 100.--
(cento), sono poste a carico di IS 1, __________.
3. Rimedio di
diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98
LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81
LTF.
4. Intimazione:
-
-
terzi
implicati
PI 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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