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Decisione

60.2007.301

Istanza di ispezione degli atti. già parte al procedimento quale istante

3 ottobre 2007Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

i motivi della domanda;

preso atto del fax 8.8.2007 dell’istante;

richiamate le osservazioni 14.8.2007 del

procuratore pubblico Maria Galliani, che non si oppone alla domanda;

letti ed esaminati gli atti;

Considerandi

considerato

in fatto ed in diritto

1.

L’istante

chiede di ricevere copia di una sentenza 17.3.2005 relativa ad una grossa

vicenda di criminalità economica (inc. TPC __________). Tale richiesta si fonda

sul fatto che l’istante sarebbe stato coinvolto in tale fattispecie.

Dalla

sentenza del 17.3.2005 (inc. TPC __________), a pagina 114 al punto 52 del

Dispositivo

dispositivo, risulta che una somma consistente sequestrata presso l’istante è

stata oggetto di decisione di confisca.

2. Il

procuratore pubblico interpellato ha comunicato il proprio nulla osta

all’accoglimento della richiesta.

3. Giusta

l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente

art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale

(DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente codice,

la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un

processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo

che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo,

segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei

periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

4. Nel

presente caso è dato certamente un interesse giuridico legittimo dell’istante a

ricevere copia della sentenza che ha disposto la confisca di un importo

consistente presso di lui, ma che la competente Corte ha ritenuto di pertinenza

di uno degli imputati.

5. L’istanza

è accolta. Considerato come non sia stata formulata opposizione, copia della

sentenza richiesta sarà inviata in allegato alla copia della presente decisione

destinata all’istante.

6. La

tassa di giustizia e le spese sono poste a carico di chi le ha occasionate.

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP e l’art. 39 lit. f LTG,

pronuncia

1. L’istanza è accolta.

2. La tassa di

giustizia di CHF 50.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 100.--

(cento), sono poste a carico di IS 1, __________.

3. Rimedio di

diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98

LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81

LTF.

4. Intimazione:

-

-

terzi

implicati

PI 1

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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