60.2007.302
Istanza di ispezione degli atti. parte lesa in procedimento estero quale istante
3 ottobre 2007Italiano4 min
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Numero d'incarto:
Fatti
60.2007.302
Data decisione, Autorità:
03.10.2007, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. parte lesa in procedimento estero quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2007.302
Lugano
3 ottobre
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano
Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 8/9.8.2007
presentata dalla
IS 1
patr. da: PR 2
tendente ad ottenere copia di una
decisione prolata da questa Camera;
richiamato lo scritto 14.8.2007 del
sostituto procuratore pubblico Chiara Borelli, con il quale comunica di non
avere particolari osservazioni;
richiamate le osservazioni 16/17.8.2007 del
patrocinatore di PI 3 e di PI 2, con le quali comunica di opporsi alla
richiesta;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Con domanda
di assistenza internazionale in materia penale (inc. __________) la Procura
della Repubblica presso il Tribunale ordinario di __________ ha chiesto alle
autorità penali svizzere, in concreto al Ministero pubblico, di procedere
all’identificazione di due indirizzi IP su internet. Contro l’operato del Ministero
pubblico PI 3 e PI 2 hanno presentato un ricorso a questa Camera, evaso con
decisione 18.4.2007 (inc. CRP __________).
Considerandi
2.
Con la
presente procedura, l’ente istante chiede, quale parte lesa nel procedimento
estero, di ricevere copia della citata sentenza, in quanto deve produrre detta
sentenza presso il Consiglio di Stato di __________. Se il Ministero pubblico
ha comunicato di non avere osservazioni, PI 3 e PI 2 si oppongono
all’accoglimento della richiesta, contestando la qualità di parte dell’istante,
dichiarando incomprensibile la necessità di produrre la sentenza richiesta
presso un’autorità __________, e contestano in base alla giurisprudenza la
possibilità di accesso agli atti.
3.
Giusta
l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente
codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di
un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico
legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel
processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e
dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4.
Nel
presente caso, è pacifico che l’istante non era parte alla procedura presso questa
Camera. Pure pacifico che il gravame allora interposto a questa Camera, pur
essendo relativo ad atti disposti in esecuzione di una richiesta di assistenza
internazionale in materia penale, riguardava la compatibilità di detti atti con
il diritto interno: non riguardava il merito del procedimento estero.
Non è
pertanto dato un interesse giuridico legittimo da parte dell’ente istante a ricevere
copia della decisione di questa Camera.
A ciò si aggiunge che in nessun modo è
chiarita l’utilità della richiesta in riferimento alla procedura presso
un’autorità __________ indicata nella domanda.
. 5. L’istanza è respinta. La tassa di giustizia
e le spese seguono la soccombenza.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP e l’art. 39 lit. f LTG,
pronuncia
1. L’istanza è
respinta.
2. La tassa di
giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.--
(centocinquanta), sono poste a carico della IS 1, __________.
3. Rimedio di
diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98
LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81
LTF.
4. Intimazione:
terzi
implicati
1. PI
1
2. PI
2
3. PI
3
2, 3 patr. da: PR 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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