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Decisione

60.2007.302

Istanza di ispezione degli atti. parte lesa in procedimento estero quale istante

3 ottobre 2007Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

60.2007.302

Data decisione, Autorità:

03.10.2007, CRP

Titolo:

Istanza di ispezione degli atti. parte lesa in procedimento estero quale istante

SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO

art. 27 CPP-TI

Incarto n.

60.2007.302

Lugano

3 ottobre

2007

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera dei ricorsi penali del

Tribunale d'appello

composta dai

giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano

Ranzanici

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 8/9.8.2007

presentata dalla

IS 1

patr. da: PR 2

tendente ad ottenere copia di una

decisione prolata da questa Camera;

richiamato lo scritto 14.8.2007 del

sostituto procuratore pubblico Chiara Borelli, con il quale comunica di non

avere particolari osservazioni;

richiamate le osservazioni 16/17.8.2007 del

patrocinatore di PI 3 e di PI 2, con le quali comunica di opporsi alla

richiesta;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

1. Con domanda

di assistenza internazionale in materia penale (inc. __________) la Procura

della Repubblica presso il Tribunale ordinario di __________ ha chiesto alle

autorità penali svizzere, in concreto al Ministero pubblico, di procedere

all’identificazione di due indirizzi IP su internet. Contro l’operato del Ministero

pubblico PI 3 e PI 2 hanno presentato un ricorso a questa Camera, evaso con

decisione 18.4.2007 (inc. CRP __________).

Considerandi

2.

Con la

presente procedura, l’ente istante chiede, quale parte lesa nel procedimento

estero, di ricevere copia della citata sentenza, in quanto deve produrre detta

sentenza presso il Consiglio di Stato di __________. Se il Ministero pubblico

ha comunicato di non avere osservazioni, PI 3 e PI 2 si oppongono

all’accoglimento della richiesta, contestando la qualità di parte dell’istante,

dichiarando incomprensibile la necessità di produrre la sentenza richiesta

presso un’autorità __________, e contestano in base alla giurisprudenza la

possibilità di accesso agli atti.

3.

Giusta

l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente

art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale

(DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente

codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di

un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico

legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel

processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e

dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

4.

Nel

presente caso, è pacifico che l’istante non era parte alla procedura presso questa

Camera. Pure pacifico che il gravame allora interposto a questa Camera, pur

essendo relativo ad atti disposti in esecuzione di una richiesta di assistenza

internazionale in materia penale, riguardava la compatibilità di detti atti con

il diritto interno: non riguardava il merito del procedimento estero.

Non è

pertanto dato un interesse giuridico legittimo da parte dell’ente istante a ricevere

copia della decisione di questa Camera.

A ciò si aggiunge che in nessun modo è

chiarita l’utilità della richiesta in riferimento alla procedura presso

un’autorità __________ indicata nella domanda.

. 5. L’istanza è respinta. La tassa di giustizia

e le spese seguono la soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP e l’art. 39 lit. f LTG,

pronuncia

1. L’istanza è

respinta.

2. La tassa di

giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.--

(centocinquanta), sono poste a carico della IS 1, __________.

3. Rimedio di

diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98

LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81

LTF.

4. Intimazione:

terzi

implicati

1. PI

1

2. PI

2

3. PI

3

2, 3 patr. da: PR 1

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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