60.2007.303
Istanza di indennità per ingiusto procedimento. rifiuto / riduzione dell'indennità. spese legali. danni materiali. torto morale
24 aprile 2008Italiano21 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
60.2007.303
Data decisione, Autorità:
24.04.2008, CRP
Titolo:
Istanza di indennità per ingiusto procedimento. rifiuto / riduzione dell'indennità. spese legali. danni materiali. torto morale
DIRITTO ALL'INDENNITÀ
INDENNITÀ PER INGIUSTO PROCEDIMENTO
PROCEDURA
CPP-TI
art. 317 CPP-TI
art. 319a CPP-TI
Incarto n.
60.2007.303
Lugano
24 aprile
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Rüegg, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 8/9.8.2007
presentata da
IS 1
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere, in relazione
all’esito del procedimento penale sfociato nel giudizio 20.7.2007 della presidente
della Corte delle assise correzionali di __________ Giovanna Roggero-Will (inc.
__________), un’indennità a’ sensi degli art. 317 ss. CPP;
richiamate le osservazioni 16/17.8.2007 del
procuratore pubblico Luca Maghetti, di cui si dirà – nella misura del
necessario – in seguito;
richiamato altresì lo scritto 16/20.8.2007
della Divisione della giustizia, che si rimette alle osservazioni che
presenterà il Ministero pubblico, rilevando nondimeno che la pretesa per torto
morale appare eccessiva, non avendo l’istante prodotto alcun certificato medico
e non avendo apportato alcuna prova a suffragio della sua tesi;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
con atto di accusa 14.11.2006 il procuratore pubblico ha posto in stato di accusa
dinanzi alla Corte delle assise correzionali di Lugano IS 1 – in carcere
preventivo dal 5.2.2006 (recte: dal 4.2.2006, AI 5) al 15.2.2006 – siccome
accusato di ripetuto furto "per avere, in correità con __________ __________
e __________ __________, a scopo di indebito profitto, sottratto con e senza
scasso al fine di appropriarsene, cose mobili altrui nelle seguenti circostanze:
1.1. a
__________, nel periodo compreso tra il 15 e il 16.07.1999, ai danni della
Ditta __________ __________, motoseghe, flessibili, chiavi inglesi ed altri attrezzi
da cantiere per un ammontare complessivo denunciato di fr. 71'058,70;
1.2. a
__________, nel periodo compreso tra il 01 e il 16.10.2000, ai danni della __________
__________ __________, rappresentata da __________ __________, una macchina da
scrivere elettrica e un computer completo di accessori del valore complessivo
di fr. 1'300.-",
ripetuto danneggiamento "per avere, in correità con __________ __________ e __________
__________, nell’esecuzione del furto con scasso indicato al punto 1.2.,
danneggiato una finestra in legno ed un armadio in metallo, provocando un danno
stimato dalla parte lesa di fr. 2'000.- ca.”,
violazione
di domicilio "per essersi introdotto, in correità con __________
__________ e __________ __________, indebitamente e contro la volontà
dell’avente diritto, all’interno di locali chiusi nelle circostanze menzionate
ai punti 1.1 e 1.2",
ripetuto
furto d’uso "per
avere, in complicità con __________ __________ e __________ __________,
sottratto a scopo d’uso, a __________, nel periodo compreso tra il 15 e il
16.07.1999, ai danni della Ditta __________ __________, le autovetture marca __________
__________, di colore __________, targata TI __________ rispettivamente di
colore __________, targata __________ " (ACC __________);
che
con giudizio 20.7.2007 la suddetta Corte ha prosciolto IS 1 dalle suddette imputazioni
(decisione 20.7.2007, inc. __________);
che
con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320
cpv. 1 CPP – IS 1 chiede, protestando le ripetibili, che lo Stato della
Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli, quale risarcimento
del danno sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo di CHF
10'484.20, oltre interessi, di cui CHF 4'785.75 per spese di patrocinio, CHF
198.45 per perdita di guadagno e CHF 5'500.-- a titolo di riparazione del torto
morale;
che
giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla
Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da
ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un'indennità nella forma
della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali
e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ, Traité de
procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, n. 1556 ss.; R.
HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN,
Schweizerisches Strafprozessrecht,
6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.);
che
il procuratore pubblico evidenzia al riguardo "(…) come IS 1 sia stato prosciolto dai reati ascrittigli, non per non
aver commesso il fatto, ma a seguito dell’infelice norma del Codice di rito,
l’art. 227 cpv. 2 CPP, che dà di fatto, la facoltà alla difesa di “distruggere”
quanto regolarmente “raccolto” nel corso dell’inchiesta. (…)", che "l’inchiesta ha
permesso di acclarare sufficientemente i fatti imputati all’accusato, risalenti
tra il 1999 ed il 2000, da cui gli ordini d’arresto del 20 febbraio 2001
dell’allora PP J. Ducry per il correo __________ (poi arrestato e condannato) e
per IS 1", che “in effetti dal profilo probatorio agli atti vi sono
due chiamate in causa convergenti dei due correi __________ e __________ che
sono stati condannati (AI 4) per complessivamente ben 27 furti fra cui i due (e
significativamente solo due!) indicati in correità con l’accusato"
(osservazioni 16/17.8.2007, p. 1 e 2; cfr. anche sentenza 20.3.2001 del presidente
della Corte delle assise correzionali di Lugano, inc. __________);
che
ha altresì precisato che "vista l’opposizione all’uso dibattimentale
delle risultanze dell’istruttoria la Presidente ha rettamente ordinato la
citazione dei due correi per il dibattimento", che "il sottoscritto PP, per non
prolungare sproporzionatamente la detenzione preventiva dell’accusato, (…),
aveva deciso di rinunciare al confronto, ritenuto poi che un confronto
successivo, quindi con il soggetto in libertà provvisoria avrebbe potuto
risentire pesantemente di manovre collusive di IS 1, che abita nella stessa
zona dei suoi accusatori", che "la Pubblica accusa aveva peraltro
ritenuto data la credibilità delle due chiamate in causa fatte in detenzione
preventiva da soggetti che non hanno potuto colludere tra di loro. (…)",
che "IS 1 da parte sua aveva pretestuosamente giustificato la chiamata in
causa di __________ con conflitti con quest’ultimo per questioni di donne”,
ritenendo in sostanza che il qui istante non sarebbe credibile anche in considerazione
dei suoi precedenti penali specifici (osservazioni 16/17.8.2007, p. 2);
che
rileva altresì che vi sarebbe "(…) poi un problema di buona fede
processuale della difesa che ha atteso l’aggiornamento del dibattimento per
contestare la mancata effettuazione del contraddittorio. Mai aveva fatto cenno
a tale richiesta nel corso dell’istruttoria e tanto meno nella fase del
deposito atti. E non si trattava certo di una prova emersa successivamente!"
e che "di tutto ciò si dovrà tener conto nel commisurare l’indennità
che deve essere massicciamente ridotta, i tatticisimi della difesa non dovendo
ingaggiare la responsabilità dello Stato" (osservazioni 16/17.8.2007,
p. 2);
che
giusta l’art. 32 cpv. 1 Cost. e l’art. 6 CEDU ogni persona è presunta innocente
fintanto che non sia condannata con sentenza cresciuta in giudicato;
che
secondo la giurisprudenza del Tribunale federale queste norme sono violate
quando, nell’ambito del giudizio sull’accollamento di spese processuali a
carico dell’accusato prosciolto, gli venga direttamente o indirettamente
rimproverato di essere colpevole di un’infrazione penale (decisione TF
1P.212/2006 del 10.4.2007 e riferimenti);
che
Fatti
il rifiuto o la riduzione dell’indennità sono, per contro, compatibili con le
suddette norme nel caso in cui l’interessato abbia provocato l’apertura del
procedimento penale o ne abbia complicato lo svolgimento con un comportamento
colpevole sotto il profilo del diritto civile, lesivo di una regola giuridica,
e che sia in rapporto di causalità con l’importo imputatogli; il giudice deve riferirsi
ai principi generali della responsabilità per atti illeciti e fondare il suo
giudizio su fatti incontestati o chiaramente stabiliti, e meglio deve prendere
in considerazione ogni norma giuridica appartenente al diritto federale o
cantonale, pubblico, privato o penale, scritto o non scritto, per stabilire se
il comportamento assunto dall’interessato giustifichi la riduzione
dell’indennità [decisione TF 1P.212/2006 del 10.4.2007 e riferimenti; cfr.
anche l’art. 319a CPP, secondo cui l’indennità può essere negata o ridotta nel
caso di colpa grave esclusiva o concolpa dell’accusato prosciolto; egli deve
fare quanto nelle sue possibilità per contenere il danno (cpv. 1); la rifusione
delle spese di patrocinio è limitata a quelle necessarie e proporzionate (cpv.
2)];
che
con scritto 14/15.12.2006 trasmesso alla presidente della Corte, l’avv. PR 1, patrocinatore
del qui istante, invocando il principio del contraddittorio, ha postulato
l’interrogatorio durante il dibattimento pubblico dei presunti correi __________
__________ e __________ __________, ribadendo "(…) l’opposizione del Signor IS 1 all’uso in sede dibattimentale dei
verbali di interrogatorio per i quali non ha avuto modo di porre contro
domande, sempre nel rispetto del principio del contraddittorio. Tra questi
verbali rientrano, in particolare, quelli dei predetti __________ e __________” (scritto 14/15.12.2006, doc. TPC 3);
che
il procuratore pubblico, nella sua requisitoria, ha chiesto l’assoluzione dei
reati a carico di IS 1, considerati l’opposizione all’uso dei verbali di __________
__________ e di __________ __________ e la loro mancata comparsa al pubblico
dibattimento nonostante siano stati citati (sentenza 20.7.2007, p. 3, inc. __________);
che
il qui istante è stato comunque prosciolto da tutte le imputazioni (decisione
20.7.2007, inc. __________);
che
dagli atti – oltre alle deposizioni rese da __________ __________ e da __________
__________ (chiamate di correo) per le quali il qui istante non ha esercitato i
suoi diritti di difesa – non emergono fatti incontestati o chiaramente stabiliti
atti a giustificare un rifiuto o una riduzione dell’indennità;
che
neppure il fatto per l’istante di aver invocato, soltanto dopo l’emanazione
dell’atto di accusa, l’art. 227 cpv. 2 CPP (secondo cui le parti possono
formulare, entro dieci giorni, opposizione all’uso in sede dibattimentale delle
risultanze dell’istruzione formale), così come il fatto che a dire del
magistrato inquirente IS 1 non sarebbe credibile e che quest’ultimo ha dei precedenti
penali specifici (AI 23), sono tali da permettere a questa Camera di negare o
ridurre l’indennità; in caso contrario, si incorrerebbe in una violazione degli
art. 32 cpv. 1 Cost. (secondo cui ognuno è presunto innocente fintanto che non
sia condannato con sentenza passata in giudicato) e 6 n. 2 CEDU (secondo cui
ogni persona accusata di un reato è presunta innocente sino a quando la sua
colpevolezza non sia stata legalmente accertata);
che,
nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio da risarcire, questa Camera
verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa
dell'Ordine degli avvocati (TOA) – abrogata dall’1.1.2008, ma ancora
applicabile al caso concreto essendo in vigore al momento dell’attività legale
prestata – applicando i parametri giurisprudenziali seguiti dal Consiglio di
moderazione;
che
per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha quindi diritto di esporre, per
l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari, l'istruttoria
e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in ogni caso
eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA (art. 37 TOA), ossia CHF
5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali,
CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi
davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi
davanti alla Corte delle assise criminali;
che,
entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi
generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore
e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità
dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e
patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;
che
il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della
complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF
200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;
che
nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti
ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando
criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato
la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che
in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della
pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità,
dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità
dell'esito del procedimento;
che in altre parole
l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un avvocato
sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione
connesso con le particolarità del caso;
che
l’istante postula anzitutto la rifusione delle note professionali del suo
difensore d’ufficio lic. iur. __________ __________ __________ di CHF 499.75
[di cui CHF 368.75 a titolo di onorario e CHF 131.-- di spese (doc. 1.c annesso
all’istanza 8/9.8.2007) e del suo successivo patrocinatore avv. PR 1 di CHF
4'286.-- [di cui CHF 3'875.-- a titolo di onorario (15 ore e 30 minuti a CHF
250.--/l’ora), CHF 191.-- di spese e CHF 220.-- di esborsi (doc. 1.d annesso
all’istanza 8/9.8.2007)];
che
con decisione 2.2.2006 il giudice dell'istruzione e dell'arresto Claudia Solcà
ha nominato la lic. iur. __________ __________ __________ – allora praticante
presso lo Studio legale avv. __________, __________ – difensore d’ufficio
dell’istante (inc. GIAR __________ – AI 9);
che
con decisione 13.6.2006 il giudice dell'istruzione e dell'arresto ha revocato
la nomina della lic. iur. __________ __________ __________ quale difensore
d’ufficio di IS 1, poiché quest’ultima terminava la sua pratica legale il 30.6.2006
(inc. GIAR __________ – AI 25);
che
fino all’anno 2001 il Consiglio di moderazione riconosceva in difese affidate
ai praticanti compensi non superiori a CHF 100.--/ora, rilevando parimenti che
nulla ostava tuttavia ad un lieve adeguamento, anche per tenere conto del costo
della vita negli ultimi anni e per conformarsi al lieve aumento delle
retribuzioni orarie concesse ad avvocati che patrocinavano clienti in regime di
assistenza giudiziaria (cfr. decisione 22.10.2002 del Consiglio di moderazione in
re P. R. Z., inc. __________ e riferimenti);
che
unitamente alla nota professionale 19.6.2006 non è stata trasmessa la distinta
dettagliata delle singole operazioni e spese e non è stata indicata la tariffa
oraria adottata (doc. 1.c annesso all’istanza 8/9.8.2007);
che
la tariffa oraria va stabilita in CHF 110.--/ora, come da prassi di questa
Camera per difese assunte a partire dal 2002 (cfr. sentenza 23.3.2004 in re S.
A., inc. __________);
che
il dispendio orario di circa 3 ore e 21 minuti (complessivi CHF 368.75 a CHF
110.--/ora) appare conforme ai principi suesposti;
che
a questo importo vanno aggiunte le spese, riconosciute – come esposte – in CHF
131.--;
che
l’avv. PR 1 ha assunto il patrocinio di IS 1 il 31.8.2006 (AI 29 e doc. 1.d
annesso all’istanza 8/9.8.2007);
che
la tariffa applicata appare conforme ai suddetti principi;
che
il dispendio orario esposto (15 ore e 30 minuti) appare – per un avvocato con
le dovute conoscenze in ambito penale – eccessivo;
che
la pratica ha richiesto un impegno relativamente ridotto e non ha comportato difficoltà
di fatto e di diritto particolari, circostanza che peraltro l’istante non sostiene;
che
conseguentemente all’istante va riconosciuto un onorario pari a CHF 3'362.50
(13 ore e 27 minuti), ridotto a 240 minuti per la preparazione del dibattimento;
Considerandi
per quanto concerne l’onorario esposto per le prestazioni del 31.8.2006 "red. procura" e "red. richiesta di acconto" e per la prestazione del 13.6.2007 "red. richiesta di acconto", lo stesso non viene considerato,
trattandosi di prestazioni che rientrano nelle mansioni di cancelleria (e non
dell’avvocato), i cui oneri sono a carico dell’avvocato medesimo;
che
le spese sono riconosciute in CHF 156.--, stralciate quelle riguardanti le
richieste d’acconto, essendo un costo che rientra nelle spese generali
dell’ufficio (cfr. decisione 22.6.2006 del Consiglio di moderazione, inc. __________)
e quelle che si riferiscono a "esame
atti e stesura nota" del 28.9.2006, non essendo meglio specificate;
che
l’esborso di CHF 220.-- – come postulato – viene riconosciuto;
che
a titolo di spese legali va rifusa la somma complessiva di CHF 4'238.25 [di cui
CHF 499.75 relativi alla nota professionale della lic. iur. __________ __________
__________ (come postulato) e CHF 3'738.50 relativi alla nota professionale
dell’avv. PR 1];
che per gli interessi moratori sono
applicabili le disposizioni generali del CO e pertanto essi vanno riconosciuti
al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla prima interpellazione agli atti
(art. 102 CO), ossia – nel caso concreto – dall’8.8.2007 (data d’introduzione
della presente istanza, come postulato) su CHF 4'238.25;
che
– con riferimento al risarcimento dei danni materiali – secondo la
giurisprudenza sviluppata da questa Camera nell’interpretazione delle norme
precedentemente in vigore, in merito al concetto dei danni pecuniari da
risarcire, era stato inizialmente affermato che “tali sono e non possono
essere altri che quelli della perdita di guadagno e di occupazione” (REP.
1925.
p. 312), per poi successivamente confermare l’estensione interpretativa
del danno pecuniario al “danno patrimoniale, materiale” e cioè del
lucrum cessans e del damnum emergens in nesso di causa ed effetto (REP. 1985 p.
406.
e 1988 p. 422);
che
l’accusato deve dimostrare che il danno subito è la conseguenza diretta dell'accusa
o della detenzione;
che
per la valutazione e l’estensione del danno sono applicabili, quale diritto
suppletivo, gli art. 42 ss. CO
(R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);
che l’istante postula il risarcimento della somma di
CHF 198.45 per perdita di guadagno;
che
al proposito il suo patrocinatore sostiene che "in seguito all’arresto
avvenuto in data 5 febbraio 2006, IS 1 non ha potuto svolgere attività
lavorativa per 11 giorni ed è stato costretto a mettersi in cassa
d’integrazione, ricevendo quindi l’80% del salario assicurato. Il danno subito
è quindi stato pari a € 120.75 (ovvero € 1'530.00 X 11 gg/28gg x
120%)" (istanza 8/9.8.2007, p. 3);
che
vi è evidentemente un nesso di causalità naturale ed adeguato (cfr., al proposito,
decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004) tra il procedimento penale promosso nei
suoi confronti e questa pretesa;
che
si giustifica ammettere la suddetta posta del danno di CHF 198.45, come postulato,
oltre interessi al 5% dal 27.2.2006 (quale presumibile giorno del versamento
del salario da parte del datore di lavoro);
che
l’indennità prevista dall’art. 317 CPP si estende, come detto, anche al danno
morale patito dall’accusato prosciolto;
che
la determinazione dell’ammontare dell’indennità è lasciata al potere
d’apprezzamento del giudice ed è stabilita in funzione della gravità della
lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E.
SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);
che l’art. 49 CO prevede che un’indennità è concessa
nel caso in cui la gravità dell’offesa alla personalità lo giustifichi e questa
non sia stata riparata in altro modo;
che
è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare
del pregiudizio recato all’integrità fisica, psichica o alla reputazione
dell’accusato, della gravità dell’accusa, del numero di persone venute a
conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale
dell’accusato (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e
412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);
che
la privazione della libertà, in quanto tale, costituisce una grave lesione
della personalità dell’accusato ed il Tribunale federale riconosce un diritto
all’indennità per torto morale anche per arresti di breve durata (DTF 113 Ia
117.
e 113 Ib 155; REP. 1973, p. 229);
che
secondo dottrina e giurisprudenza, in caso di detenzione ingiustificata, il
torto morale deve essere fissato secondo il cosiddetto “metodo bifasico” (HÜTTE
/ DUCKSCH / GROSS, Le tort moral, Zurigo 1996, I/105 ss.; P. MÜNCH, Bemessung
der Genugtuung für ungerechtfertigten Freiheitsentzug; in: ZBJV 1998, p. 237
s.; REP. 1998 n. 126 nota 5);
che
nella prima fase occorre stabilire un importo base in funzione, soprattutto,
della durata della detenzione;
che
questa Camera ha adottato, quale criterio orientativo, di riconoscere in genere
un importo forfetario di CHF 100.-- per ogni giornata di detenzione (REP. 1998
n. 126 nota 5.1 con numerosi riferimenti);
che
l’allora Camera d’accusa del Tribunale federale considerava di regola adeguato
riconoscere un’indennità giornaliera anche superiore, per periodi comunque di
privazione della libertà più brevi e nella misura in cui non sussistevano
particolari motivi che ne giustificavano un aumento o una diminuzione
(decisione TF 8G.19/1997 del 5.5.1997 e 8G.59/2000 del 7.12.2000): giurisprudenza
alla quale, sia notato di transenna, anche questa Camera si è adeguata
(decisione 25.4.2002 in re S. R., inc. 60.2001.111);
che
nella seconda fase l’importo base ottenuto può essere corretto verso il basso o
verso l’alto, alla luce delle circostanze del singolo caso, vale a dire dei
vari fattori ricordati in precedenza, e in particolare delle eventuali
conseguenze fisiche o psichiche per l’accusato;
che
benché il denaro possa apparire inadeguato a compensare le frustrazioni inevitabilmente
legate alla carcerazione, l’indennità per torto morale non deve neppure essere
puramente simbolica;
che
al proposito l’istante chiede il risarcimento di CHF 5'500.-- (pari a CHF 500.--
il giorno), oltre interessi, essendo "(…) stato arrestato dopo oltre 5 anni dalla presunta
(e sempre contestata) commissione dei reati contestatigli in occasione di un
normale controllo in dogana, circostanza che gli ha causato un grande sconcerto
e turbamento (bastando – dopo tanti anni – una semplice convocazione o
audizione rogatoriale anziché il mantenimento di un ordine di arresto, tanto
più che non risulta essersi mai sottratto a regolari convocazioni) e
considerando che è stato carcerato per 11 giorni alle pretoriali, con tutte le
conseguenze fisiche e psicologiche del caso, ben note, e che hanno causato un
periodo di malattia dopo il rilascio e gravi disagi a tutta la sua famiglia (…)" (istanza
8/9.8.2007, p. 4);
che
IS 1 è stato arrestato il 4.2.2006,
è stato tradotto alle carceri pretoriali di __________ il medesimo giorno (Al 5) ed è stato scarcerato il 15.2.2006 (Al 21);
che
– in applicazione della prassi in materia – per i dodici giorni di detenzione
preventiva ingiustamente sofferta va riconosciuta la somma di CHF 2'400.-- (CHF
200.
--/giorno), oltre interessi al 5% dal 15.2.2006 (corrispondente alla data
della sua scarcerazione);
che
occorre ora verificare se nel caso di specie sussistono gli estremi per ammettere
una lesione della personalità a tal punto grave da giustificare un aumento di
questa somma;
che
nondimeno non sembrerebbe avere patito pregiudizi fisici/psichici superiori a
quelli normalmente legati a un procedimento penale rispettivamente alla
privazione della libertà (inconvenienti già considerati nell’importo di CHF
2'400.--): non ha, in effetti, prodotto alcun certificato attestante una
specifica sofferenza (da parte sua, rispettivamente da parte della sua
famiglia) oppure dimostrato in altro modo un nocumento;
che nella
fattispecie non vi sono quindi elementi che giustificano un aumento (o una
diminuzione) della somma di CHF 2'400.--, in particolare con riferimento ai
criteri menzionati in precedenza;
che
a titolo di torto morale gli viene pertanto rifuso l’importo di CHF 2'400.--,
oltre interessi;
che protesta le ripetibili;
che – nella commisurazione dell’onorario
relativo alla formulazione dell’istanza di indennità – questa Camera, oltre i
parametri elaborati dal Consiglio di moderazione per la determinazione
dell’adeguatezza delle spese di patrocinio legale, tiene in particolare in
considerazione il grado di accoglimento del gravame;
che
la stesura dell’istanza non presentava dal profilo giuridico e fattuale
difficoltà particolari;
che
l’onere lavorativo può del resto essere considerato limitato giacché il
patrocinatore conosceva la fattispecie;
che
va pertanto ammesso – tenuto conto del solo parziale accoglimento della domanda
– un importo di CHF 300.--, comprendente onorario e spese;
che,
in ragione delle suddette considerazioni, a IS 1 va quindi corrisposto
l’importo complessivo di CHF 7'136.70, oltre interessi, di cui CHF 4'238.25
(CHF 499.75 + CHF 3'738.50) per spese legali, CHF 198.45 per perdita di
guadagno, CHF 2’400.-- per torto morale e CHF 300.-- per ripetibili di questa
sede;
che
giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti
l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è
fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 cpv. 1 n. 1 LTG e nell’art. 17 LTG;
che
la tassa di giustizia di CHF 550.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi
CHF 600.--, sono poste a carico del qui istante, parzialmente soccombente in
ragione di circa 3/10, per la somma di CHF 180.--.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni
altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è parzialmente accolta.
Di
conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione
alla sentenza 20.7.2007 della presidente della Corte delle assise correzionali
di __________ Giovanna Roggero-Will (inc. __________) rifonderà a IS 1, __________,
__________, a titolo di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF
7'136.70, oltre interessi al 5% dal 15.2.2006 su CHF 2'400.--, dal 27.2.2006 su
CHF 198.45 e dal 8.8.2007 su
CHF 4'238.25.
2. La
tassa di giustizia di CHF 550.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF
600.-- (seicento), sono poste a carico di IS 1, __________, __________, in
ragione di CHF 180.-- (centoottanta).
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98
LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81
LTF.
4. Intimazione:
per
conoscenza:
-
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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