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Decisione

60.2007.303

Istanza di indennità per ingiusto procedimento. rifiuto / riduzione dell'indennità. spese legali. danni materiali. torto morale

24 aprile 2008Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

il rifiuto o la riduzione dell’indennità sono, per contro, compatibili con le

suddette norme nel caso in cui l’interessato abbia provocato l’apertura del

procedimento penale o ne abbia complicato lo svolgimento con un comportamento

colpevole sotto il profilo del diritto civile, lesivo di una regola giuridica,

e che sia in rapporto di causalità con l’importo imputatogli; il giudice deve riferirsi

ai principi generali della responsabilità per atti illeciti e fondare il suo

giudizio su fatti incontestati o chiaramente stabiliti, e meglio deve prendere

in considerazione ogni norma giuridica appartenente al diritto federale o

cantonale, pubblico, privato o penale, scritto o non scritto, per stabilire se

il comportamento assunto dall’interessato giustifichi la riduzione

dell’indennità [decisione TF 1P.212/2006 del 10.4.2007 e riferimenti; cfr.

anche l’art. 319a CPP, secondo cui l’indennità può essere negata o ridotta nel

caso di colpa grave esclusiva o concolpa dell’accusato prosciolto; egli deve

fare quanto nelle sue possibilità per contenere il danno (cpv. 1); la rifusione

delle spese di patrocinio è limitata a quelle necessarie e proporzionate (cpv.

2)];

che

con scritto 14/15.12.2006 trasmesso alla presidente della Corte, l’avv. PR 1, patrocinatore

del qui istante, invocando il principio del contraddittorio, ha postulato

l’interrogatorio durante il dibattimento pubblico dei presunti correi __________

__________ e __________ __________, ribadendo "(…) l’opposizione del Signor IS 1 all’uso in sede dibattimentale dei

verbali di interrogatorio per i quali non ha avuto modo di porre contro

domande, sempre nel rispetto del principio del contraddittorio. Tra questi

verbali rientrano, in particolare, quelli dei predetti __________ e __________” (scritto 14/15.12.2006, doc. TPC 3);

che

il procuratore pubblico, nella sua requisitoria, ha chiesto l’assoluzione dei

reati a carico di IS 1, considerati l’opposizione all’uso dei verbali di __________

__________ e di __________ __________ e la loro mancata comparsa al pubblico

dibattimento nonostante siano stati citati (sentenza 20.7.2007, p. 3, inc. __________);

che

il qui istante è stato comunque prosciolto da tutte le imputazioni (decisione

20.7.2007, inc. __________);

che

dagli atti – oltre alle deposizioni rese da __________ __________ e da __________

__________ (chiamate di correo) per le quali il qui istante non ha esercitato i

suoi diritti di difesa – non emergono fatti incontestati o chiaramente stabiliti

atti a giustificare un rifiuto o una riduzione dell’indennità;

che

neppure il fatto per l’istante di aver invocato, soltanto dopo l’emanazione

dell’atto di accusa, l’art. 227 cpv. 2 CPP (secondo cui le parti possono

formulare, entro dieci giorni, opposizione all’uso in sede dibattimentale delle

risultanze dell’istruzione formale), così come il fatto che a dire del

magistrato inquirente IS 1 non sarebbe credibile e che quest’ultimo ha dei precedenti

penali specifici (AI 23), sono tali da permettere a questa Camera di negare o

ridurre l’indennità; in caso contrario, si incorrerebbe in una violazione degli

art. 32 cpv. 1 Cost. (secondo cui ognuno è presunto innocente fintanto che non

sia condannato con sentenza passata in giudicato) e 6 n. 2 CEDU (secondo cui

ogni persona accusata di un reato è presunta innocente sino a quando la sua

colpevolezza non sia stata legalmente accertata);

che,

nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio da risarcire, questa Camera

verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa

dell'Ordine degli avvocati (TOA) – abrogata dall’1.1.2008, ma ancora

applicabile al caso concreto essendo in vigore al momento dell’attività legale

prestata – applicando i parametri giurisprudenziali seguiti dal Consiglio di

moderazione;

che

per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha quindi diritto di esporre, per

l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari, l'istruttoria

e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in ogni caso

eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA (art. 37 TOA), ossia CHF

5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali,

CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi

davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi

davanti alla Corte delle assise criminali;

che,

entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi

generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore

e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità

dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e

patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;

che

il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della

complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF

200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;

che

nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti

ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando

criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato

la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;

che

in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della

pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità,

dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità

dell'esito del procedimento;

che in altre parole

l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un avvocato

sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione

connesso con le particolarità del caso;

che

l’istante postula anzitutto la rifusione delle note professionali del suo

difensore d’ufficio lic. iur. __________ __________ __________ di CHF 499.75

[di cui CHF 368.75 a titolo di onorario e CHF 131.-- di spese (doc. 1.c annesso

all’istanza 8/9.8.2007) e del suo successivo patrocinatore avv. PR 1 di CHF

4'286.-- [di cui CHF 3'875.-- a titolo di onorario (15 ore e 30 minuti a CHF

250.--/l’ora), CHF 191.-- di spese e CHF 220.-- di esborsi (doc. 1.d annesso

all’istanza 8/9.8.2007)];

che

con decisione 2.2.2006 il giudice dell'istruzione e dell'arresto Claudia Solcà

ha nominato la lic. iur. __________ __________ __________ – allora praticante

presso lo Studio legale avv. __________, __________ – difensore d’ufficio

dell’istante (inc. GIAR __________ – AI 9);

che

con decisione 13.6.2006 il giudice dell'istruzione e dell'arresto ha revocato

la nomina della lic. iur. __________ __________ __________ quale difensore

d’ufficio di IS 1, poiché quest’ultima terminava la sua pratica legale il 30.6.2006

(inc. GIAR __________ – AI 25);

che

fino all’anno 2001 il Consiglio di moderazione riconosceva in difese affidate

ai praticanti compensi non superiori a CHF 100.--/ora, rilevando parimenti che

nulla ostava tuttavia ad un lieve adeguamento, anche per tenere conto del costo

della vita negli ultimi anni e per conformarsi al lieve aumento delle

retribuzioni orarie concesse ad avvocati che patrocinavano clienti in regime di

assistenza giudiziaria (cfr. decisione 22.10.2002 del Consiglio di moderazione in

re P. R. Z., inc. __________ e riferimenti);

che

unitamente alla nota professionale 19.6.2006 non è stata trasmessa la distinta

dettagliata delle singole operazioni e spese e non è stata indicata la tariffa

oraria adottata (doc. 1.c annesso all’istanza 8/9.8.2007);

che

la tariffa oraria va stabilita in CHF 110.--/ora, come da prassi di questa

Camera per difese assunte a partire dal 2002 (cfr. sentenza 23.3.2004 in re S.

A., inc. __________);

che

il dispendio orario di circa 3 ore e 21 minuti (complessivi CHF 368.75 a CHF

110.--/ora) appare conforme ai principi suesposti;

che

a questo importo vanno aggiunte le spese, riconosciute – come esposte – in CHF

131.--;

che

l’avv. PR 1 ha assunto il patrocinio di IS 1 il 31.8.2006 (AI 29 e doc. 1.d

annesso all’istanza 8/9.8.2007);

che

la tariffa applicata appare conforme ai suddetti principi;

che

il dispendio orario esposto (15 ore e 30 minuti) appare – per un avvocato con

le dovute conoscenze in ambito penale – eccessivo;

che

la pratica ha richiesto un impegno relativamente ridotto e non ha comportato difficoltà

di fatto e di diritto particolari, circostanza che peraltro l’istante non sostiene;

che

conseguentemente all’istante va riconosciuto un onorario pari a CHF 3'362.50

(13 ore e 27 minuti), ridotto a 240 minuti per la preparazione del dibattimento;

Considerandi

per quanto concerne l’onorario esposto per le prestazioni del 31.8.2006 "red. procura" e "red. richiesta di acconto" e per la prestazione del 13.6.2007 "red. richiesta di acconto", lo stesso non viene considerato,

trattandosi di prestazioni che rientrano nelle mansioni di cancelleria (e non

dell’avvocato), i cui oneri sono a carico dell’avvocato medesimo;

che

le spese sono riconosciute in CHF 156.--, stralciate quelle riguardanti le

richieste d’acconto, essendo un costo che rientra nelle spese generali

dell’ufficio (cfr. decisione 22.6.2006 del Consiglio di moderazione, inc. __________)

e quelle che si riferiscono a "esame

atti e stesura nota" del 28.9.2006, non essendo meglio specificate;

che

l’esborso di CHF 220.-- – come postulato – viene riconosciuto;

che

a titolo di spese legali va rifusa la somma complessiva di CHF 4'238.25 [di cui

CHF 499.75 relativi alla nota professionale della lic. iur. __________ __________

__________ (come postulato) e CHF 3'738.50 relativi alla nota professionale

dell’avv. PR 1];

che per gli interessi moratori sono

applicabili le disposizioni generali del CO e pertanto essi vanno riconosciuti

al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla prima interpellazione agli atti

(art. 102 CO), ossia – nel caso concreto – dall’8.8.2007 (data d’introduzione

della presente istanza, come postulato) su CHF 4'238.25;

che

– con riferimento al risarcimento dei danni materiali – secondo la

giurisprudenza sviluppata da questa Camera nell’interpretazione delle norme

precedentemente in vigore, in merito al concetto dei danni pecuniari da

risarcire, era stato inizialmente affermato che “tali sono e non possono

essere altri che quelli della perdita di guadagno e di occupazione” (REP.

1925.

p. 312), per poi successivamente confermare l’estensione interpretativa

del danno pecuniario al “danno patrimoniale, materiale” e cioè del

lucrum cessans e del damnum emergens in nesso di causa ed effetto (REP. 1985 p.

406.

e 1988 p. 422);

che

l’accusato deve dimostrare che il danno subito è la conseguenza diretta dell'accusa

o della detenzione;

che

per la valutazione e l’estensione del danno sono applicabili, quale diritto

suppletivo, gli art. 42 ss. CO

(R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);

che l’istante postula il risarcimento della somma di

CHF 198.45 per perdita di guadagno;

che

al proposito il suo patrocinatore sostiene che "in seguito all’arresto

avvenuto in data 5 febbraio 2006, IS 1 non ha potuto svolgere attività

lavorativa per 11 giorni ed è stato costretto a mettersi in cassa

d’integrazione, ricevendo quindi l’80% del salario assicurato. Il danno subito

è quindi stato pari a € 120.75 (ovvero € 1'530.00 X 11 gg/28gg x

120%)" (istanza 8/9.8.2007, p. 3);

che

vi è evidentemente un nesso di causalità naturale ed adeguato (cfr., al proposito,

decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004) tra il procedimento penale promosso nei

suoi confronti e questa pretesa;

che

si giustifica ammettere la suddetta posta del danno di CHF 198.45, come postulato,

oltre interessi al 5% dal 27.2.2006 (quale presumibile giorno del versamento

del salario da parte del datore di lavoro);

che

l’indennità prevista dall’art. 317 CPP si estende, come detto, anche al danno

morale patito dall’accusato prosciolto;

che

la determinazione dell’ammontare dell’indennità è lasciata al potere

d’apprezzamento del giudice ed è stabilita in funzione della gravità della

lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E.

SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);

che l’art. 49 CO prevede che un’indennità è concessa

nel caso in cui la gravità dell’offesa alla personalità lo giustifichi e questa

non sia stata riparata in altro modo;

che

è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare

del pregiudizio recato all’integrità fisica, psichica o alla reputazione

dell’accusato, della gravità dell’accusa, del numero di persone venute a

conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale

dell’accusato (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e

412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);

che

la privazione della libertà, in quanto tale, costituisce una grave lesione

della personalità dell’accusato ed il Tribunale federale riconosce un diritto

all’indennità per torto morale anche per arresti di breve durata (DTF 113 Ia

117.

e 113 Ib 155; REP. 1973, p. 229);

che

secondo dottrina e giurisprudenza, in caso di detenzione ingiustificata, il

torto morale deve essere fissato secondo il cosiddetto “metodo bifasico” (HÜTTE

/ DUCKSCH / GROSS, Le tort moral, Zurigo 1996, I/105 ss.; P. MÜNCH, Bemessung

der Genugtuung für ungerechtfertigten Freiheitsentzug; in: ZBJV 1998, p. 237

s.; REP. 1998 n. 126 nota 5);

che

nella prima fase occorre stabilire un importo base in funzione, soprattutto,

della durata della detenzione;

che

questa Camera ha adottato, quale criterio orientativo, di riconoscere in genere

un importo forfetario di CHF 100.-- per ogni giornata di detenzione (REP. 1998

n. 126 nota 5.1 con numerosi riferimenti);

che

l’allora Camera d’accusa del Tribunale federale considerava di regola adeguato

riconoscere un’indennità giornaliera anche superiore, per periodi comunque di

privazione della libertà più brevi e nella misura in cui non sussistevano

particolari motivi che ne giustificavano un aumento o una diminuzione

(decisione TF 8G.19/1997 del 5.5.1997 e 8G.59/2000 del 7.12.2000): giurisprudenza

alla quale, sia notato di transenna, anche questa Camera si è adeguata

(decisione 25.4.2002 in re S. R., inc. 60.2001.111);

che

nella seconda fase l’importo base ottenuto può essere corretto verso il basso o

verso l’alto, alla luce delle circostanze del singolo caso, vale a dire dei

vari fattori ricordati in precedenza, e in particolare delle eventuali

conseguenze fisiche o psichiche per l’accusato;

che

benché il denaro possa apparire inadeguato a compensare le frustrazioni inevitabilmente

legate alla carcerazione, l’indennità per torto morale non deve neppure essere

puramente simbolica;

che

al proposito l’istante chiede il risarcimento di CHF 5'500.-- (pari a CHF 500.--

il giorno), oltre interessi, essendo "(…) stato arrestato dopo oltre 5 anni dalla presunta

(e sempre contestata) commissione dei reati contestatigli in occasione di un

normale controllo in dogana, circostanza che gli ha causato un grande sconcerto

e turbamento (bastando – dopo tanti anni – una semplice convocazione o

audizione rogatoriale anziché il mantenimento di un ordine di arresto, tanto

più che non risulta essersi mai sottratto a regolari convocazioni) e

considerando che è stato carcerato per 11 giorni alle pretoriali, con tutte le

conseguenze fisiche e psicologiche del caso, ben note, e che hanno causato un

periodo di malattia dopo il rilascio e gravi disagi a tutta la sua famiglia (…)" (istanza

8/9.8.2007, p. 4);

che

IS 1 è stato arrestato il 4.2.2006,

è stato tradotto alle carceri pretoriali di __________ il medesimo giorno (Al 5) ed è stato scarcerato il 15.2.2006 (Al 21);

che

– in applicazione della prassi in materia – per i dodici giorni di detenzione

preventiva ingiustamente sofferta va riconosciuta la somma di CHF 2'400.-- (CHF

200.

--/giorno), oltre interessi al 5% dal 15.2.2006 (corrispondente alla data

della sua scarcerazione);

che

occorre ora verificare se nel caso di specie sussistono gli estremi per ammettere

una lesione della personalità a tal punto grave da giustificare un aumento di

questa somma;

che

nondimeno non sembrerebbe avere patito pregiudizi fisici/psichici superiori a

quelli normalmente legati a un procedimento penale rispettivamente alla

privazione della libertà (inconvenienti già considerati nell’importo di CHF

2'400.--): non ha, in effetti, prodotto alcun certificato attestante una

specifica sofferenza (da parte sua, rispettivamente da parte della sua

famiglia) oppure dimostrato in altro modo un nocumento;

che nella

fattispecie non vi sono quindi elementi che giustificano un aumento (o una

diminuzione) della somma di CHF 2'400.--, in particolare con riferimento ai

criteri menzionati in precedenza;

che

a titolo di torto morale gli viene pertanto rifuso l’importo di CHF 2'400.--,

oltre interessi;

che protesta le ripetibili;

che – nella commisurazione dell’onorario

relativo alla formulazione dell’istanza di indennità – questa Camera, oltre i

parametri elaborati dal Consiglio di moderazione per la determinazione

dell’adeguatezza delle spese di patrocinio legale, tiene in particolare in

considerazione il grado di accoglimento del gravame;

che

la stesura dell’istanza non presentava dal profilo giuridico e fattuale

difficoltà particolari;

che

l’onere lavorativo può del resto essere considerato limitato giacché il

patrocinatore conosceva la fattispecie;

che

va pertanto ammesso – tenuto conto del solo parziale accoglimento della domanda

– un importo di CHF 300.--, comprendente onorario e spese;

che,

in ragione delle suddette considerazioni, a IS 1 va quindi corrisposto

l’importo complessivo di CHF 7'136.70, oltre interessi, di cui CHF 4'238.25

(CHF 499.75 + CHF 3'738.50) per spese legali, CHF 198.45 per perdita di

guadagno, CHF 2’400.-- per torto morale e CHF 300.-- per ripetibili di questa

sede;

che

giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti

l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è

fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 cpv. 1 n. 1 LTG e nell’art. 17 LTG;

che

la tassa di giustizia di CHF 550.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi

CHF 600.--, sono poste a carico del qui istante, parzialmente soccombente in

ragione di circa 3/10, per la somma di CHF 180.--.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni

altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è parzialmente accolta.

Di

conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione

alla sentenza 20.7.2007 della presidente della Corte delle assise correzionali

di __________ Giovanna Roggero-Will (inc. __________) rifonderà a IS 1, __________,

__________, a titolo di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF

7'136.70, oltre interessi al 5% dal 15.2.2006 su CHF 2'400.--, dal 27.2.2006 su

CHF 198.45 e dal 8.8.2007 su

CHF 4'238.25.

2. La

tassa di giustizia di CHF 550.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF

600.-- (seicento), sono poste a carico di IS 1, __________, __________, in

ragione di CHF 180.-- (centoottanta).

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98

LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81

LTF.

4. Intimazione:

per

conoscenza:

-

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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