60.2007.31
Istanza di ispezione degli atti. assicuratore quale istante
27 febbraio 2007Italiano3 min
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Numero d'incarto:
60.2007.31
Data decisione, Autorità:
27.02.2007, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. assicuratore quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2007.31
Lugano
27 febbraio
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano
Ranzanici
segretaria:
Claudia Malaguerra Bernasconi,
vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 19/22.1.2007
presentata dalla
IS 1
rappr. da: PR 1
tendente ad ottenere l’accesso agli atti
del procedimento penale inc. MP __________ a carico di PI 2;
richiamate le osservazioni 29/30.1.2007 del
procuratore pubblico Arturo Garzoni, mediante le quali comunica di non opporsi
alla richiesta;
richiamate le osservazioni 30/31.1.2007 del
patrocinatore di PI 2, mediante le quali comunica che l’interesse dell’istante
deve essere limitato unicamente agli atti professionali;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A seguito di denuncia 17/19.12.2006, il
Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico di PI 2 per reati
patrimoniali (inc. MP __________). In questo contesto, l’istante ha “costruito
documenti falsi” (osservazioni 30/31.1.2007) unicamente per dimostrare di
dover ricevere delle provvigioni. Dagli atti risulta un ordine di perquisizione
e sequestro indirizzato dal Ministero pubblico all’istante (AI 28) e le
relative risposte del 19.1.2007 (AI 32 e 33). Risulta inoltre che PI 2 sarebbe
stato licenziato (scritto del patrocinatore del 25/6.1.2007, AI 39). Il procedimento
non è ancora concluso.
2. Con la presente richiesta l’agente generale
per il Ticino dell’istante chiede l’accesso agli atti del procedimento penale “Alfine
di verificare la necessità di promuovere passi a tutela della Compagnia che rappresento
in Ticino, ma soprattutto anche eventualmente dei clienti”. Il procuratore
pubblico ha comunicato di non opporsi alla richiesta, mentre PI 2, tramite il
proprio patrocinatore, ha limitato l’interesse dell’istante agli “atti professionali”.
3. L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che
ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla
giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108),
stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei
ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione
di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui
diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli
delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi
penali fissa le modalità dell’ispezione.”
4. Nel presente caso, la società istante non è
parte al procedimento penale, ma terzo. La scoperta che PI 2 abbia “costruito
documenti falsi” con carta della compagnia istante giustifica un interesse
giuridico legittimo ad accedere agli atti onde tutelare sia se stessa, sia i
clienti. In applicazione del principio della proporzionalità, l’accesso agli
atti è limitato, nel senso che non è consentita l’estrazione di fotocopie.
5. L’istanza è parzialmente accolta. La tassa
di giustizia e le spese sono poste a carico di chi le ha occasionate.
Per questi motivi,
visto l’art. 27 CPP, l’art. 39 lit. f LTG
ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è
parzialmente accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. La tassa di
giustizia di CHF 150.-- e le spese di CHF 50.-- per complessivi CHF 150.--
(centocinquanta), sono poste a carico dellaIS 1, __________.
3. Intimazione:
-,;
- (con inc. MP di ritorno);
- __________
terzi
implicati
1. PI
1
Considerandi
2.
PI
2.
patr. da: PR 2
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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