60.2007.311
Istanza di ispezione degli atti
12 novembre 2007Italiano3 min
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Numero d'incarto:
60.2007.311
Data decisione, Autorità:
12.11.2007, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2007.311
Lugano
12 novembre
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano
Ranzanici
segretaria:
Claudia Malaguerra Bernasconi,
vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 17/20.8.2007
presentata dalla
tendente ad ottenere l’accesso agli atti
di un procedimento penale relativo ad un pubblico funzionario;
richiamate le osservazioni 22.8.2007 del
procuratore pubblico Fiorenza Bergomi, con le quali qualifica la richiesta prematura;
richiamato il successivo scambio di
corrispondenza tra questa Camera (scritto del 2.10.2007) ed il procuratore
pubblico (scritto del 16.10.2007);
ritenuto che l’incarto è stato inviato dal
procuratore pubblico in data 2.11.2007;
ritenuto che PI 2, interpellato, non ha
presentato osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Con
scritto __________ il Consiglio di Stato (CdS) ha segnalato al Ministero pubblico
alcune irregolarità nella procedura di rimborso delle tasse di __________
presso la __________. Il medesimo giorno il CdS ha aperto una procedura disciplinare,
affidata alla __________ qui istante (risoluzione n. __________). Il Ministero
pubblico ha aperto un procedimento (inc. __________) nel quadro del quale è stato
allestito un rapporto di polizia ed il procuratore pubblico ha proceduto
all’interrogatorio del funzionario sospettato.
2. Con la
presente istanza, e con riferimento all’inchiesta disciplinare surriferita, la __________
chiede di poter accedere agli atti. Nessuno si è opposto a tale richiesta.
3. L’art.
27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico
legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel
processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e
dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4. Nel
presente caso, l’istanza va accolta in quanto è pacifica l’esistenza di un
interesse giuridico legittimo della __________ richiedente, come espressamente
previsto per casi simili nei lavori legislativi preparatori (Rapporto della speciale
commissione del parlamento dell’8.11.1994, p. 19).
5. L’istanza
è accolta. La __________ istante si metterà in contatto con il Ministero
pubblico per esaminare gli atti presso la sede di quest'ultimo.
6. Considerate
le particolarità del caso, si rinuncia alla tassa di giustizia ed alle spese.
Per questi motivi,
visto l’art. 27 CPP ed ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2.Non si prelevano tassa di giustizia e
spese.
3. Rimedio di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98
LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81
LTF.
4. Intimazione:
-
terzi
implicati
1. PI
1
Considerandi
2.
PI
2.
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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