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Decisione

60.2007.317

Istanza di indennità per ingiusto procedimento. accusato prosciolto. spese legali. danno materiale. torto morale per ingiusta detenzione

28 aprile 2008Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

i lavori preparatori non aiutano a chiarire ulteriormente il termine prosciolto,

segnatamente a sapere se il diritto valga solo in caso di totale

proscioglimento o anche in caso di parziale proscioglimento, come nella

fattispecie in esame;

che

l’art. 429 del Codice di diritto processuale penale svizzero prevede invero che

l’imputato ha diritto ad un’indennità anche se è stato solo parzialmente

assolto (FF 2006 p. 1231);

che

nell’ambito della recente revisione delle norme sull’indennità a favore

dell’accusato prosciolto, entrata in vigore il 18.8.2006, il Consiglio di Stato

ha nondimeno rinunciato a specificare tale aspetto (Messaggio del Consiglio di

Stato n. 5749 del 25.1.2006, p. 3);

che

la Camera dei ricorsi penali ritiene di principio, nella propria

giurisprudenza, che un’indennità sia possibile solo in presenza di un proscioglimento

totale dell’accusato;

che

considera tuttavia prosciolto l’accusato assolto da imputazioni

indipendenti da quelle che hanno portato alla sua condanna, ovvero riconducibili

a reati e/o a fatti del tutto diversi (decisione 31.3.2007 in re S.K., inc. __________);

che

l’art. 317 CPP non si applica pertanto ai casi in cui le accuse che hanno

portato alla condanna e quelle per cui c’è stato un proscioglimento sono riferite

al medesimo fatto o complesso di fatti (decisione 7.12.2005 in re M.S., inc. __________,

confermata dall’Alta Corte con giudizio 1P.35/2006 del 7.3.2006);

che

nel caso concreto le imputazioni di atti preparatori punibili alla rapina, di furto

e di danneggiamento – oggetto del decreto di abbandono 5.6.2007 (ABB __________)

– erano indipendenti da quelle di contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti

e di infrazione alla legge federale sulla circolazione stradale, per le quali

il procedimento penale è ancora pendente;

che

di conseguenza, non concernendo i suddetti reati il medesimo complesso di fatti,

l’art. 317 CPP è, di principio, applicabile al caso concreto, per cui il fatto

che il procedimento penale non sia ancora del tutto concluso non osta alla

presente domanda di indennità;

che

IS 1 chiede tuttavia, tra l’altro, CHF 3'400.--, oltre interessi, quale riparazione

del torto morale per i 34 giorni di ingiusta detenzione preventiva sofferta nel

contesto del citato procedimento penale, promosso anche per i reati di contravvenzione

alla legge federale sugli stupefacenti e di infrazione alla legge federale sulla

circolazione stradale, sui quali il procuratore pubblico rispettivamente il

giudice di merito non si sono ancora pronunciati;

che,

inoltre, il 23.11.2007 il procuratore pubblico Moreno Capella ha promosso

l’accusa nei suoi confronti per titolo di infrazione aggravata e

contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti, reati commessi a __________

nel 2005-ottobre 2006 ed a __________, __________ e __________ nel mese di

settembre 2006 (AI 20, inc. MP __________);

che

giusta l’art. 51 prima frase CP il giudice computa nella pena il carcere

preventivo scontato nell’ambito del procedimento in atto o di un altro procedimento

(BSK Strafrecht I – C. METTLER, 2. ed., Basilea 2007, n. 1 ss. ad art. 51 CP);

che

l’istanza introdotta da IS 1 è di conseguenza prematura per quanto concerne la

domanda di risarcimento del carcere sofferto dall’1.10.2004 al 3.11.2004: esso sarà

computato, in applicazione della predetta disposizione, nell’eventuale pena

dipendente dai reati di cui ai procedimenti penali ancora pendenti a suo carico;

che

evidentemente – qualora sia prosciolto rispettivamente qualora i citati 34

giorni non siano computati interamente nella pena – l’istante potrà presentare

una nuova istanza di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP;

che

si giustifica quindi esaminare unicamente la domanda inerente la rifusione

delle spese legali ed il risarcimento del danno materiale;

che,

nello stabilire l’importo delle spese di patrocinio da risarcire, questa Camera

verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa

dell’Ordine degli avvocati (TOA) – abrogata dall’1.1.2008, ma ancora

applicabile al caso concreto essendo in vigore al momento dell’attività legale

prestata – applicando i parametri giurisprudenziali seguiti dal Consiglio di

moderazione;

che

per tutti i procedimenti penali l’avvocato ha quindi diritto di esporre, per

l’assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari, l’istruttoria

e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in ogni caso

eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA (art. 37 TOA), ossia CHF

5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali,

CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi

davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi

davanti alla Corte delle assise criminali;

che,

entro tali limiti, l’onorario deve essere stabilito in base ai principi

generali dell’art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l’importanza, il valore

e l’estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità

dell’avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e

patrimoniale delle parti, l’esito conseguito e la sua prevedibilità;

che

il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della

complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF

200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;

che

nel riconoscimento dell’onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti

ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando

criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato

Considerandi

la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;

che

in questo senso si tiene conto della complessità e dell’importanza della

pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità,

dell’impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità

dell’esito del procedimento;

che in altre parole

l’onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato

nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione

connesso con le particolarità del caso;

che

con decisione 11.7.2007 IS 1 è stato ammesso al beneficio del gratuito patrocinio

a far tempo dal 7.10.2004 (inc. GIAR __________);

che

– essendo stato prosciolto dalle accuse – ha nondimeno diritto di chiedere

un’indennità per ingiusto procedimento;

che

l’istante postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore

di fiducia, avv. __________, __________, di complessivi CHF 2'711.25, oltre

interessi, di cui CHF 1'958.35 a titolo di onorario (470 minuti a CHF

250.

--/ora), CHF 561.40 di spese e CHF 191.50 di IVA (doc. A);

che

la tariffa applicata appare conforme ai suddetti principi;

che

sommando il dispendio orario delle singole prestazioni esposte nella nota di

dettaglio risulta un tempo di 740 minuti e non, quindi, di 470 minuti, come

indicato nel totale e riportato nell’istanza di indennità;

che

si tratta manifestamente di un errore di battitura: si deve ritenere che IS 1

chieda, in realtà, la rifusione di CHF 3'921.75, di cui CHF 3'083.35 a titolo

di onorario (740 minuti a CHF 250.--/ora), CHF 561.40 di spese e CHF 277.-- di

IVA;

che,

anche con questa rettifica, la nota – dispendio orario/spese – appare rispettosa

dei principi sopra citati;

che

nondimeno, per tenere conto che il patrocinio ha riguardato anche i reati di contravvenzione

alla legge federale sugli stupefacenti e di infrazione alla legge federale

sulla circolazione stradale (cfr., per esempio, il verbale di interrogatorio

3.11.2004

del qui istante, p. 5 s., inc. MP __________), si giustifica ridurre

di ¼ il totale esposto nella nota;

che

all’istante va quindi rifuso, a titolo di spese legali, l’importo di CHF 2'941.30

(CHF 3'921.75 dedotti CHF 980.45);

che

per gli interessi moratori sono applicabili le disposizioni generali del CO e

pertanto essi vanno riconosciuti al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla

prima interpellazione agli atti (art. 102 CO), ossia – nel caso concreto –

dall’introduzione in data 23.8.2007 della presente istanza;

che

– con riferimento al risarcimento dei danni materiali – secondo la

giurisprudenza sviluppata da questa Camera nell’interpretazione delle norme

precedentemente in vigore, in merito al concetto dei danni pecuniari da

risarcire, era stato inizialmente affermato che “tali sono e non possono

essere altri che quelli della perdita di guadagno e di occupazione” (REP.

1925.

p. 312), per poi successivamente confermare l’estensione interpretativa

del danno pecuniario al “danno patrimoniale, materiale” e cioè del

lucrum cessans e del damnum emergens in nesso di causa ed effetto (REP. 1985 p.

406.

e 1988 p. 422);

che

l’accusato deve dimostrare che il danno subito è la conseguenza diretta dell’accusa

o della detenzione [nesso di causalità naturale ed adeguato tra il procedimento

penale ed il pregiudizio (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004)];

che

per la valutazione e l’estensione del danno sono applicabili, quale diritto

suppletivo, gli art. 42 ss. CO

(R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);

che IS 1 chiede il risarcimento di CHF 2'500.--, oltre

interessi, per perdita di guadagno: “ai tempi del suo arresto, (…), svolgeva

attività lavorativa saltuaria (…), che gli permetteva di conseguire un reddito

variabile tra i CHF 3'000.-- ed i CHF 2'500.-- mensili. L’attività svolta “in

nero” non è comprovabile, ma le (sue) dichiarazioni (…) sono confermate

dal fatto ch’egli provvedesse al proprio sostentamento” (istanza 23/24.8.2007,

p. 2);

che

il fatto che, in sede di interrogatorio (verbale 1.10.2004, p. 2, inc. MP __________

/ verbale 3.11.2004, p. 3, AI 22, inc. MP __________), abbia sostenuto di

lavorare – in nero – non è, evidentemente, sufficiente per comprovare

l’effettiva perdita di guadagno;

che

non è inoltre dimostrato che egli provvedesse al suo sostentamento: egli in

effetti, nel periodo precedente all’arresto, era ospite di diverse

persone (moglie dalla quale era separato, amico, nuova compagna), per cui non

si può escludere che facesse fronte ai suoi bisogni con l’aiuto di queste

persone [come all’inizio del 2008 (“Vivo a __________ con la mia attuale compagna

che provvede finanziariamente al mio sostentamento”, verbale di interrogatorio

23.1

, p. 2, AI 22, inc. MP __________)];

che,

a prescindere da queste considerazioni, lo Stato non può certamente risarcire

una perdita di guadagno intervenuta in nero;

che la pretesa non può di conseguenza essere

ammessa;

che

IS 1 protesta le ripetibili;

che

– nella commisurazione dell’onorario relativo alla formulazione dell’istanza di

indennità – questa Camera, oltre i parametri elaborati dal Consiglio di

moderazione per la determinazione dell’adeguatezza delle spese di patrocinio

legale, tiene in particolare in considerazione il grado di accoglimento del

gravame;

che

la redazione della domanda non presentava dal profilo giuridico e fattuale difficoltà

particolari, per cui l’onere lavorativo può essere considerato limitato;

che

va pertanto ammesso – tenuto conto del solo parziale accoglimento dell’istanza

– un importo di CHF 250.--, comprendente onorario, spese ed IVA;

che, alla luce delle suddette

considerazioni, al qui istante va rifuso l’importo complessivo di CHF 3'191.30,

di cui CHF 2'941.30, oltre interessi, per spese legali e CHF 250.-- per

ripetibili di questa sede;

che

giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti

l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è

fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 cpv. 1 n. 1 LTG e nell’art. 17 LTG;

che

la tassa di giustizia di CHF 500.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi

CHF 550.--, sono poste a carico del qui istante – parzialmente soccombente – per

la somma di CHF 350.--.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni

altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è parzialmente accolta.

Di

conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione

al decreto di abbandono 5.6.2007 del procuratore pubblico Luca Maghetti (ABB __________),

rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art.

317 ss. CPP, l’importo di CHF 3'191.30, oltre interessi del 5% su CHF 2'941.30 dal

23.8.2007.

2. La

tassa di giustizia di CHF 500.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF

550.-- (cinquecentocinquanta), sono poste a carico di IS 1, __________, __________,

in ragione di CHF 350.-- (trecentocinquanta).

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale rispettivamente il ricorso in materia di diritto pubblico al

Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82,

85 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli art. 81 e 89 LTF.

4. Intimazione:

per

conoscenza:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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