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Decisione

60.2007.318

Istanza di indennità per ingiusto procedimento. decreto di non luogo a procedere. accusato prosciolto

5 maggio 2008Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

60.2007.318

Data decisione, Autorità:

05.05.2008, CRP

Titolo:

Istanza di indennità per ingiusto procedimento. decreto di non luogo a procedere. accusato prosciolto

DIRITTO ALL'INDENNITÀ

INDENNITÀ PER INGIUSTO PROCEDIMENTO

PROCEDURA

art. 317 CPP-TI

Incarto n.

60.2007.318

Lugano

5 maggio 2008

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera dei ricorsi penali del

Tribunale d'appello

composta dai

giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 27/28.8.2007

presentata da

IS 1, ,

patr. da: PR 1

tendente ad ottenere, in relazione

all’esito del procedimento penale sfociato nel decreto di non luogo a

procedere 5.2.2007 emanato dal procuratore pubblico Monica Galliker (NLP __________),

un’indennità a’ sensi degli art. 317 ss. CPP;

richiamati gli scritti 3/6.9.2007 della

Divisione della giustizia – che si rimette alle osservazioni del Ministero

pubblico – e 18/19.9.2007 del magistrato inquirente – che si rimette al

giudizio di questa Camera –;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

che

il 19.7.2005 il procuratore pubblico ha aperto d’ufficio un procedimento penale

nei confronti di IS 1 – già presidente della __________ di __________ – per presunte

irregolarità nella riscossione di tasse inerenti il __________ cittadino;

che

ha proceduto alle audizioni di due membri del comitato (verbale di

interrogatorio 5.8.2005 di __________ e di __________, AI 3 / verbale di

interrogatorio 16.11.2005 di __________, AI 15) e di due collaboratori (verbale

di interrogatorio 4.11.2005 di __________, AI 11 / verbale di interrogatorio

4.11.2005 di __________, AI 12) della Società asseritamente danneggiata;

che

ha inoltre assunto agli atti documentazione presentata dalla __________ di __________

personalmente o per il tramite del suo legale avv. __________, __________ (AI 4/5/6/16);

che,

di seguito, il 10.2.2006 il magistrato inquirente ha interrogato IS 1 – assistito

dall’avv. PR 1 – quale indagato per titolo di ripetuta appropriazione indebita in

capo a possibili ammanchi a pregiudizio della Società in questione (AI 18);

che

ha poi sentito, il 23.3.2006, __________, già membro della __________ di __________

(AI 23);

che

il 28.8.2006 il procuratore pubblico ha avvertito le parti che potevano

esaminare gli atti delle indagini preliminari (AI 24);

che

la __________ di __________, il 20/23.10.2006, ha evidenziato lacune, segnatamente,

nell’interrogatorio di IS 1, postulando che venisse sentito un’altra volta (AI

28);

che

l’indagato è stato interrogato il 16.1.2007 alla presenza del suo legale,

dell’avv. __________ e di __________ (AI 32);

che

con decisione 5.2.2007 il magistrato inquirente ha decretato il non luogo a procedere

in capo al procedimento penale in difetto dei presupposti oggettivi/soggettivi

del reato ipotizzato (NLP __________);

che

con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320

cpv. 1 CPP – IS 1 chiede, protestando le ripetibili, che lo Stato della

Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli, quale risarcimento

del danno sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo di CHF

5'636.70, oltre interessi, per spese legali;

che

giusta l’art. 317 CPP l’accusato prosciolto – ossia assolto al processo

dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure

liberato da ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un’indennità

nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei

danni materiali e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; G.

PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra/Zurigo/Basilea

2006, n. 1556 ss.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.);

che

il diritto in questione compete all’accusato;

che

accusato è chiunque nei confronti del quale il procuratore pubblico ha

promosso l'accusa (art. 47 cpv. 1 CPP);

che

lo scopo delle informazioni preliminari è quello di stabilire se una notizia di

Considerandi

reato è sostenuta da sufficienti indizi, onde decidere se promuovere l’accusa e

avviare l’istruzione formale o se decretare un non luogo a procedere (art. 184

cpv. 1/2 CPP);

che

in questa fase preliminare l’interessato non ha veste di accusato e

pertanto non necessita generalmente dell’assistenza di un difensore;

che

la qualità di parte processuale nasce infatti, come esposto, con la promozione

dell’accusa e da quel momento l’accusato beneficia di determinati

diritti e, segnatamente, di essere assistito da un legale, di accedere agli

atti e di partecipare agli interrogatori (art. 49 ss. CPP);

che

la giurisprudenza cantonale ha nondimeno superato questa concezione formale di accusato,

basandosi su una nozione sostanziale, riferita alla persona concretamente

sospettata di un reato, indipendentemente dalla formale promozione dell’accusa

(L. MARAZZI, Il Giar, L’arbitro nel processo penale, Lugano 2001, p. 12 ss.);

che

è quindi da considerare accusata ogni persona sospettata di aver

commesso un reato, oggetto di indagini, con importanti ripercussioni sulla sua

situazione o sulla sua sfera personale (perquisizione, sequestro, ecc.);

che

la necessità della presenza di un difensore nasce pertanto quando gli interessi

dell'indagato sono colpiti in misura importante e la fattispecie presenta

difficoltà di fatto e di diritto che superano le sue capacità e che quindi

rendono necessario un patrocinatore;

che

– in ambito penale – ciò è segnatamente il caso laddove ci si debba attendere

l’irrogazione di una pena la cui durata escluda la sospensione condizionale

della stessa o l’assunzione di misure privative della libertà personale (decisione

TF 1B_172/2007 del 2.10.2007);

che

nei casi in cui la verosimile aspettativa di pena è di pochi mesi si devono

considerare le difficoltà giuridiche e fattuali della procedura, alle quali l’interessato

non è in grado di far fronte (per es. la complessità delle questioni giuridiche

e procedurali, la facoltà di difendersi efficacemente nella procedura)

[decisione TF 1B_186/2007 del 31.10.2007];

che

nel caso di evidenti reati minori (“Bagatelldelikte”), ove entri in

considerazione solo una multa o una pena privativa della libertà di poco conto,

è negato il diritto costituzionale ad un patrocinatore (decisione TF

1B_172/2007 del 2.10.2007; M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del

Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 18 ss. ad art. 49 CPP; G.

PIQUEREZ, op. cit., n. 491 ss.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit.,

§ 40 n. 11/16; B. CORBOZ, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire,

in SJ 2003 II p. 67 ss.);

che

il suddetto procedimento penale si è concluso con il decreto di non luogo a procedere

5.2.2007

(NLP __________);

che

non è quindi stata promossa l’accusa nei confronti di IS 1;

che

la nota professionale 27.8.2007 – di cui chiede l’integrale rifusione – attesta

un’importante attività di patrocinio dell’avv. PR 1, che – sempre secondo la nota

– ha aperto il suo incarto il 24.7.2005 (doc. E, allegato all’istanza

27/28.8.2007);

che

quest’ultimo fatto comprova nondimeno come l’assunzione del legale non sia da

ricondurre al procedimento penale, ma – al contrario – alla vertenza con la __________

di __________, come dimostrano i numerosi contatti dell’avv. PR 1 con l’avv. __________,

avvenuti ben prima che il procuratore pubblico comunicasse al qui istante,

citandolo per un interrogatorio (AI 17), l’apertura di un procedimento penale a

suo carico;

che

l’avv. PR 1 si è peraltro palesato al Ministero pubblico soltanto al momento

della citazione a comparire del suo cliente (AI 17), che ha del resto firmato

la procura a suo favore unicamente il 26.1.2006 (doc. A, allegato all’istanza

27/28.8.2007);

che

l’istante, a prescindere dalla partecipazione alle audizioni 10.2.2006

[settanta minuti (AI 18)] e 16.1.2007 [120 minuti (AI 32)], nel corso delle

quali ha prodotto alcuni documenti, si è limitato a chiedere/esaminare, per il

tramite del suo legale, gli atti del procedimento penale, senza prendere

posizione sugli stessi e senza intervenire in altro modo nel procedimento medesimo;

che

anche se l’ipotesi accusatoria a carico di IS 1 era quella di ripetuta appropriazione

indebita – e quindi di un reato contro il patrimonio, non sempre di facile comprensione

–, essa non ha esatto alcun approfondimento giuridico particolare;

che

la ricostruzione degli incassi della __________ di __________ è inoltre avvenuta

ad opera del Ministero pubblico, che ha allestito tabelle sulla base della

documentazione presentata dalla Società medesima (AI 32): il qui istante si è

limitato a prenderne atto (verbale di interrogatorio 16.1.2007, p. 3 s., AI

32);

che

IS 1 sostiene, a torto, che “l’inchiesta ha avuto molte ripercussioni nel

microcosmo __________, anche per la notorietà dell’indagato che è stato per

tanti anni una delle figure di riferimento della promozione del mercato e di

altre manifestazioni pubbliche della vita sociale e ricreativa della città”

(istanza 27/28.8.2007, p. 2): il procuratore pubblico ha infatti aperto il procedimento

penale in seguito a notizie apparse sulla stampa in capo ad una fattispecie di

cui tutta __________ già parlava (cfr. anche gli scritti anonimi giunti al

Ministero pubblico, AI 7/22);

che,

in queste circostanze, si deve concludere che il procedimento penale non ha

manifestamente avuto importanti ripercussioni sulla situazione personale di IS

1, che – di fatto – è stato interrogato in sole due occasioni a distanza di quasi

un anno l’una dall’altra, audizioni peraltro di durata relativamente breve e

nel corso delle quali ha potuto compiutamente spiegarsi [“(…) ha reso una

versione chiara e lineare, (…)” (decreto di non luogo a procedere

5.2

, p. 6, NLP __________)];

che

IS 1 non può di conseguenza essere ritenuto accusato a’ sensi dell’art.

317.

CPP e pertanto non ha diritto ad un’indennità per il procedimento penale

sfociato nel decreto di non luogo a procedere 5.2.2007 (NLP __________), oneri

che restano a suo carico per avere liberamente scelto di farsi assistere da un

legale;

che

l’istanza è respinta;

che

giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti

l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è

fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 cpv. 1 n. 1 LTG e nell’art. 17 LTG;

che

la tassa di giustizia di CHF 600.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi

CHF 650.--, sono poste a carico del qui istante, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni

altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è respinta.

2. La

tassa di giustizia di CHF 600.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF

650.-- (seicentocinquanta), sono poste a carico di IS 1, __________.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale rispettivamente il ricorso in materia di diritto pubblico al

Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82,

85 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli art. 81 e 89 LTF.

4. Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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