60.2007.320
Istanza di ispezione degli atti. dipartimento educazione, cultura e sport quale istante
3 ottobre 2007Italiano3 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
60.2007.320
Data decisione, Autorità:
03.10.2007, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. dipartimento educazione, cultura e sport quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2007.320
Lugano
3 ottobre
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano
Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 28/29.8.2007
presentata dal
IS 1
tendente ad ottenere l’accesso agli atti
di un procedimento penale a carico di un docente;
richiamate le osservazioni 3/4.9.2007 del
procuratore pubblico Maria Galliani, con le quali comunica il proprio nulla
osta all’accoglimento della richiesta;
ritenuto che PI 1, interpellato, non ha
preso posizione;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A
seguito di un esposto penale del __________, il Ministero pubblico ha aperto un
procedimento penale per ripetuta truffa, ripetuta falsità in documenti e
ripetuto abuso di impianto per l’elaborazione di dati, in relazione all’uso
abusivo di una carta di credito (inc. __________). Sia la vittima del reato che
l’autore sono docenti presso la stessa sede scolastica. Il procedimento si è concluso
con l’emanazione di un decreto d’accusa.
2. Con la presente
procedura, il Dipartimento istante chiede di poter accedere agli atti del procedimento,
considerato come il Consiglio di Stato (CdS) abbia deciso in data 22.5.2007
l’apertura di un’inchiesta amministrativa. Il procuratore pubblico ha dato il
proprio nulla osta, mentre PI 1, interpellato, non ha preso posizione.
3. L’art.
27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico
legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel
processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e
dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4. Nel
presente caso, è pacifico l’interesse del Dipartimento, considerato come il CdS
abbia deciso l’apertura di un’inchiesta amministrativa, sospesa in attesa
dell’esito del procedimento penale. Come risulta anche dai lavori preparatori
(Rapporto dell’8.11.1994 della Commissione speciale del parlamento per l’esame
del CPP, p. 19), in simili circostanze lo Stato ha un interesse giuridico legittimo
ad esaminare gli atti.
5. L’istanza
è accolta. Un rappresentante del Dipartimento istante potrà esaminare gli atti
presso il Ministero pubblico, tosto cresciuta in giudicato la presente
decisione.
6. Considerata
la natura pubblica dell’ente istante, non si prelevano tassa di giustizia e
spese.
Per questi motivi,
visto l’art. 27 CPP,
pronuncia
1. L’istanza è
accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. Non si
prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio di
diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98
LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81
LTF.
4. Intimazione:
-;
-
-
terzi
implicati
1. PI
1
Considerandi
2.
PI
2.
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster