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Decisione

60.2007.321

Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali

6 maggio 2008Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

60.2007.321

Data decisione, Autorità:

06.05.2008, CRP

Titolo:

Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali

DIRITTO ALL'INDENNITÀ

INDENNITÀ PER INGIUSTO PROCEDIMENTO

PROCEDURA

art. 317 CPP-TI

Incarto n.

60.2007.321

Lugano

6 maggio 2008/dp

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera dei ricorsi penali del

Tribunale d'appello

composta dai

giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Daniela Rüegg, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 28/29.8.2007

presentata da

IS 1

patr. da: PR 1

tendente ad ottenere, in relazione

all’esito del procedimento penale sfociato nel giudizio 11.7.2007 del giudice

della Pretura penale Damiano Stefani (inc. __________), un’indennità ai sensi

degli art. 317 ss. CPP;

richiamato lo scritto 3/5.9.2007 del

procuratore pubblico Marco Villa, che dichiara di non avere osservazioni da

formulare, rimettendosi contestualmente all’equo giudizio di questa Camera;

richiamato altresì lo scritto 4/5.9.2007

della Divisione della giustizia, che si rimette alle osservazioni che

presenterà il Ministero pubblico;

richiamato infine lo scritto 10/12.9.2007

della Pretura penale che comunica di non avere nessuna particolare osservazione

da presentare;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

che

con decreto 4.10.2006 il procuratore pubblico ha posto in stato di accusa dinanzi

alla Pretura penale IS 1 siccome ritenuta colpevole di lesioni colpose "per avere, a __________ in data 28.06.2006, causato

per negligenza ad __________ __________ le lesioni al gomito destro di cui ai

certificati medici del 29.06.2006 del Pronto Soccorso dell’Ospedale __________

di __________ e del 06.07.2006 del Dr. med. __________ __________, agli atti,

in particolare afferrandola all’avambraccio e spingendola con eccessivo vigore

all’indietro e pertanto per imprevidenza colpevole mandandola a sbattere contro

la porta di entrata";

che

ha proposto la sua condanna alla multa di CHF 300.-- e al pagamento della tassa

di giustizia e delle spese, rinviando la parte civile __________ __________ al

competente foro civile per ogni pretesa (DA __________);

che

con scritto 10/11.10.2006 IS 1, per il tramite del suo patrocinatore avv. PR 1,

ha interposto formale opposizione al suddetto decreto di accusa;

che

con giudizio 11.7.2007 il giudice della Pretura penale ha prosciolto l’accusata

dall’imputazione (sentenza 11.7.2007, inc. __________);

che

con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320

cpv. 1 CPP – IS 1 chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia

condannato a versarle, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al

procedimento penale, l’importo di CHF 2'999.40, oltre interessi, per spese

legali e CHF 250.-- per ripetibili di questa sede;

che

giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla

Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da ogni

accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un'indennità nella forma della

rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e

della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ, Traité de

procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, n. 1556 ss.; R.

HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN,

Schweizerisches Strafprozessrecht,

6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.);

che,

nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio da risarcire, questa Camera

verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa

dell'Ordine degli avvocati (TOA) – abrogata dall’1.1.2008, ma ancora

applicabile al caso concreto essendo in vigore al momento dell’attività legale

prestata – applicando i parametri giurisprudenziali seguiti dal Consiglio di

moderazione;

che

per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha quindi diritto di esporre, per

l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari, l'istruttoria

e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in ogni caso

eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA (art. 37 TOA), ossia CHF

5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali,

Considerandi

CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi

davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi

davanti alla Corte delle assise criminali;

che,

entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi

generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore

e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità

dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e

patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;

che

il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della

complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF

200.

-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;

che

nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti

ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando

criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato

la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;

che

in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della

pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità,

dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità

dell'esito del procedimento;

che in altre parole

l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un avvocato

sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione

connesso con le particolarità del caso;

che

l’istante postula la rifusione della nota professionale datata 28.8.2007 del

suo patrocinatore di fiducia, avv. PR 1, di complessivi CHF 2'999.40, di cui

CHF 2'500.-- a titolo di onorario (10 ore a CHF 250.--/ora), CHF 287.55 di spese

e CHF 211.85 di IVA (doc. B annesso all’istanza 28/29.8.2007);

che

la tariffa applicata appare conforme ai suddetti principi;

che

il legale ha assunto il mandato 12.9.2006 (dettaglio nota professionale, doc. B

annesso all’istanza 28/29.8.2007);

che

il patrocinio è sostanzialmente consistito nell’assistenza alla qui istante

dopo il suo interrogatorio tenutosi il 28.8.2006 in sede di polizia (AI 2) riguardo

alla querela sporta il 5/6.7.2006 da __________ __________ (AI 1), nella fase

prima e durante il pubblico dibattimento e nella stesura della presente

istanza;

che

il caso – che non era peraltro particolarmente complicato e non esigeva specifici

approfondimenti di fatto e/o di diritto, circostanza che difatti IS 1 non

sostiene – ha di conseguenza esatto un impegno relativamente modesto;

che

determinante è del resto non tanto l'impiego temporale effettivo nel caso concreto,

quanto semmai quello medio che un avvocato diligente avrebbe profuso, secondo

la normale esperienza, nell'esecuzione di un mandato di complessità analoga

(REP. 1998 n. 126);

che

nella trattazione del mandato al legale spetta altresì tenere conto di una

certa proporzionalità;

che

– tutto ciò premesso – dall’onorario effettivo indicato in 607 minuti vengono dedotti

60.

minuti inerenti gli scritti al procuratore pubblico e alla Pretura penale

(10 minuti/scritto, trattandosi di lettere di poche righe), 40 minuti inerenti

la prestazione "accesso a Pretura penale, __________

(dibattimento)" [riconosciuti in 110 minuti per il

pubblico dibattimento (apertosi alle ore 09:00 e riapertosi alle ore 10:40 per

la breve motivazione del giudizio e per la lettura del dispositivo) e in 60

minuti per la trasferta (__________)] e 25 minuti inerenti la prestazione del

9.10.2006

"Lettera a GIAR, 3 ftc, racc." riferita alla domanda di ammissione al beneficio del

gratuito patrocinio, prestazione che viene stralciata siccome l’istanza non

poteva avere esito positivo (cfr. decisione 19.10.2006 del giudice

dell’istruzione e dell’arresto Edy Meli, inc. GIAR __________);

che

pertanto viene riconosciuto un onorario pari a 482 minuti a CHF 250.--/ora, come

postulato, per complessivi CHF 2'008.35;

che

a questo importo vanno aggiunte le spese, ammesse in CHF 271.55, dedotte le

spese riferite alla domanda di ammissione al beneficio del gratuito patrocinio

(CHF 6.--) e le spese inerenti le due richieste d’anticipo alla cliente "Foglio acc. a cliente, 1 ftc" (CHF 10.--), i cui costi rientrano nelle spese

generali dell’ufficio (decisione del Consiglio di moderazione 26.6.2006, inc. __________),

e l’IVA di CHF 173.25 (7.6% su CHF 2'279.90);

che

a IS 1 va di conseguenza rifusa – a titolo di spese legali – la somma di CHF

2'453.15;

che

per gli interessi moratori sono applicabili le disposizioni generali del CO e

pertanto essi vanno riconosciuti al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla

prima interpellazione agli atti (art. 102 CO), ossia – nel caso concreto –

dall’introduzione in data 28.8.2007 della presente istanza;

che

protesta le ripetibili di questa sede pari a CHF 250.--;

che – nella commisurazione dell’onorario

relativo alla formulazione dell’istanza di indennità – questa Camera, oltre i

parametri elaborati dal Consiglio di moderazione per la determinazione dell’adeguatezza

delle spese di patrocinio legale, tiene in particolare in considerazione il grado

di accoglimento del gravame;

che

la stesura dell’istanza non presentava dal profilo giuridico e fattuale

difficoltà particolari;

che

l’onere lavorativo può del resto essere considerato limitato dal momento che il

patrocinatore conosceva la fattispecie;

che

va pertanto ammesso – tenuto conto del solo parziale accoglimento della domanda

– un importo di CHF 200.--, comprendente onorario, spese ed IVA;

che,

alla luce delle suddette considerazioni, alla qui istante va rifuso l’importo

complessivo di CHF 2'653.15, di cui CHF 2'453.15, oltre interessi, per spese

legali e CHF 200.-- per ripetibili di questa sede;

che

giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti

l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è

fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 cpv. 1 n. 1 LTG e nell’art. 17 LTG;

che

la tassa di giustizia di CHF 250.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi

CHF 300.--, sono poste a carico della qui istante, parzialmente soccombente in

ragione di circa 1/5, per la somma di CHF 60.--.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni

altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è parzialmente accolta.

Di

conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione

al giudizio 11.7.2007 del giudice della Pretura penale Damiano Stefani (inc. __________),

rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art.

317 ss. CPP, l’importo di CHF 2'653.15, oltre interessi al 5% su CHF 2'453.15

dal 28.8.2007.

2. La

tassa di giustizia di CHF 250.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF

300.-- (trecento), sono poste a carico di IS 1, __________, __________, in ragione

di CHF 60.-- (sessanta).

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale rispettivamente il ricorso in materia di diritto pubblico al

Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82,

85 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli art. 81 e 89 LTF.

4. Intimazione:

-

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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