60.2007.321
Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali
6 maggio 2008Italiano9 min
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Numero d'incarto:
Fatti
60.2007.321
Data decisione, Autorità:
06.05.2008, CRP
Titolo:
Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali
DIRITTO ALL'INDENNITÀ
INDENNITÀ PER INGIUSTO PROCEDIMENTO
PROCEDURA
art. 317 CPP-TI
Incarto n.
60.2007.321
Lugano
6 maggio 2008/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Rüegg, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 28/29.8.2007
presentata da
IS 1
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere, in relazione
all’esito del procedimento penale sfociato nel giudizio 11.7.2007 del giudice
della Pretura penale Damiano Stefani (inc. __________), un’indennità ai sensi
degli art. 317 ss. CPP;
richiamato lo scritto 3/5.9.2007 del
procuratore pubblico Marco Villa, che dichiara di non avere osservazioni da
formulare, rimettendosi contestualmente all’equo giudizio di questa Camera;
richiamato altresì lo scritto 4/5.9.2007
della Divisione della giustizia, che si rimette alle osservazioni che
presenterà il Ministero pubblico;
richiamato infine lo scritto 10/12.9.2007
della Pretura penale che comunica di non avere nessuna particolare osservazione
da presentare;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
con decreto 4.10.2006 il procuratore pubblico ha posto in stato di accusa dinanzi
alla Pretura penale IS 1 siccome ritenuta colpevole di lesioni colpose "per avere, a __________ in data 28.06.2006, causato
per negligenza ad __________ __________ le lesioni al gomito destro di cui ai
certificati medici del 29.06.2006 del Pronto Soccorso dell’Ospedale __________
di __________ e del 06.07.2006 del Dr. med. __________ __________, agli atti,
in particolare afferrandola all’avambraccio e spingendola con eccessivo vigore
all’indietro e pertanto per imprevidenza colpevole mandandola a sbattere contro
la porta di entrata";
che
ha proposto la sua condanna alla multa di CHF 300.-- e al pagamento della tassa
di giustizia e delle spese, rinviando la parte civile __________ __________ al
competente foro civile per ogni pretesa (DA __________);
che
con scritto 10/11.10.2006 IS 1, per il tramite del suo patrocinatore avv. PR 1,
ha interposto formale opposizione al suddetto decreto di accusa;
che
con giudizio 11.7.2007 il giudice della Pretura penale ha prosciolto l’accusata
dall’imputazione (sentenza 11.7.2007, inc. __________);
che
con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320
cpv. 1 CPP – IS 1 chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia
condannato a versarle, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al
procedimento penale, l’importo di CHF 2'999.40, oltre interessi, per spese
legali e CHF 250.-- per ripetibili di questa sede;
che
giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla
Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da ogni
accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un'indennità nella forma della
rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e
della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ, Traité de
procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, n. 1556 ss.; R.
HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN,
Schweizerisches Strafprozessrecht,
6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.);
che,
nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio da risarcire, questa Camera
verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa
dell'Ordine degli avvocati (TOA) – abrogata dall’1.1.2008, ma ancora
applicabile al caso concreto essendo in vigore al momento dell’attività legale
prestata – applicando i parametri giurisprudenziali seguiti dal Consiglio di
moderazione;
che
per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha quindi diritto di esporre, per
l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari, l'istruttoria
e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in ogni caso
eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA (art. 37 TOA), ossia CHF
5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali,
Considerandi
CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi
davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi
davanti alla Corte delle assise criminali;
che,
entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi
generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore
e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità
dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e
patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;
che
il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della
complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF
200.
-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;
che
nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti
ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando
criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato
la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che
in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della
pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità,
dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità
dell'esito del procedimento;
che in altre parole
l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un avvocato
sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione
connesso con le particolarità del caso;
che
l’istante postula la rifusione della nota professionale datata 28.8.2007 del
suo patrocinatore di fiducia, avv. PR 1, di complessivi CHF 2'999.40, di cui
CHF 2'500.-- a titolo di onorario (10 ore a CHF 250.--/ora), CHF 287.55 di spese
e CHF 211.85 di IVA (doc. B annesso all’istanza 28/29.8.2007);
che
la tariffa applicata appare conforme ai suddetti principi;
che
il legale ha assunto il mandato 12.9.2006 (dettaglio nota professionale, doc. B
annesso all’istanza 28/29.8.2007);
che
il patrocinio è sostanzialmente consistito nell’assistenza alla qui istante
dopo il suo interrogatorio tenutosi il 28.8.2006 in sede di polizia (AI 2) riguardo
alla querela sporta il 5/6.7.2006 da __________ __________ (AI 1), nella fase
prima e durante il pubblico dibattimento e nella stesura della presente
istanza;
che
il caso – che non era peraltro particolarmente complicato e non esigeva specifici
approfondimenti di fatto e/o di diritto, circostanza che difatti IS 1 non
sostiene – ha di conseguenza esatto un impegno relativamente modesto;
che
determinante è del resto non tanto l'impiego temporale effettivo nel caso concreto,
quanto semmai quello medio che un avvocato diligente avrebbe profuso, secondo
la normale esperienza, nell'esecuzione di un mandato di complessità analoga
(REP. 1998 n. 126);
che
nella trattazione del mandato al legale spetta altresì tenere conto di una
certa proporzionalità;
che
– tutto ciò premesso – dall’onorario effettivo indicato in 607 minuti vengono dedotti
60.
minuti inerenti gli scritti al procuratore pubblico e alla Pretura penale
(10 minuti/scritto, trattandosi di lettere di poche righe), 40 minuti inerenti
la prestazione "accesso a Pretura penale, __________
(dibattimento)" [riconosciuti in 110 minuti per il
pubblico dibattimento (apertosi alle ore 09:00 e riapertosi alle ore 10:40 per
la breve motivazione del giudizio e per la lettura del dispositivo) e in 60
minuti per la trasferta (__________)] e 25 minuti inerenti la prestazione del
9.10.2006
"Lettera a GIAR, 3 ftc, racc." riferita alla domanda di ammissione al beneficio del
gratuito patrocinio, prestazione che viene stralciata siccome l’istanza non
poteva avere esito positivo (cfr. decisione 19.10.2006 del giudice
dell’istruzione e dell’arresto Edy Meli, inc. GIAR __________);
che
pertanto viene riconosciuto un onorario pari a 482 minuti a CHF 250.--/ora, come
postulato, per complessivi CHF 2'008.35;
che
a questo importo vanno aggiunte le spese, ammesse in CHF 271.55, dedotte le
spese riferite alla domanda di ammissione al beneficio del gratuito patrocinio
(CHF 6.--) e le spese inerenti le due richieste d’anticipo alla cliente "Foglio acc. a cliente, 1 ftc" (CHF 10.--), i cui costi rientrano nelle spese
generali dell’ufficio (decisione del Consiglio di moderazione 26.6.2006, inc. __________),
e l’IVA di CHF 173.25 (7.6% su CHF 2'279.90);
che
a IS 1 va di conseguenza rifusa – a titolo di spese legali – la somma di CHF
2'453.15;
che
per gli interessi moratori sono applicabili le disposizioni generali del CO e
pertanto essi vanno riconosciuti al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla
prima interpellazione agli atti (art. 102 CO), ossia – nel caso concreto –
dall’introduzione in data 28.8.2007 della presente istanza;
che
protesta le ripetibili di questa sede pari a CHF 250.--;
che – nella commisurazione dell’onorario
relativo alla formulazione dell’istanza di indennità – questa Camera, oltre i
parametri elaborati dal Consiglio di moderazione per la determinazione dell’adeguatezza
delle spese di patrocinio legale, tiene in particolare in considerazione il grado
di accoglimento del gravame;
che
la stesura dell’istanza non presentava dal profilo giuridico e fattuale
difficoltà particolari;
che
l’onere lavorativo può del resto essere considerato limitato dal momento che il
patrocinatore conosceva la fattispecie;
che
va pertanto ammesso – tenuto conto del solo parziale accoglimento della domanda
– un importo di CHF 200.--, comprendente onorario, spese ed IVA;
che,
alla luce delle suddette considerazioni, alla qui istante va rifuso l’importo
complessivo di CHF 2'653.15, di cui CHF 2'453.15, oltre interessi, per spese
legali e CHF 200.-- per ripetibili di questa sede;
che
giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti
l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è
fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 cpv. 1 n. 1 LTG e nell’art. 17 LTG;
che
la tassa di giustizia di CHF 250.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi
CHF 300.--, sono poste a carico della qui istante, parzialmente soccombente in
ragione di circa 1/5, per la somma di CHF 60.--.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni
altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è parzialmente accolta.
Di
conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione
al giudizio 11.7.2007 del giudice della Pretura penale Damiano Stefani (inc. __________),
rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art.
317 ss. CPP, l’importo di CHF 2'653.15, oltre interessi al 5% su CHF 2'453.15
dal 28.8.2007.
2. La
tassa di giustizia di CHF 250.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF
300.-- (trecento), sono poste a carico di IS 1, __________, __________, in ragione
di CHF 60.-- (sessanta).
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale rispettivamente il ricorso in materia di diritto pubblico al
Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82,
85 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli art. 81 e 89 LTF.
4. Intimazione:
-
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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